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Consumatori d’Europa unitevi: arriva la direttiva sulla Class Action

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La direttiva approvata, in questi giorni, dal Parlamento europeo riguarda le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Il provvedimento abroga quello precedente (direttiva 2009/22/CE) e mira a garantire una protezione più pregnante ai soggetti deboli che, sempre più spesso, vengono lesi dai comportamenti scorretti delle imprese.

La direttiva, da una parte, prevede una nuova azione rappresentativa volta ad ottenere una tutela risarcitoria e, dall’altra, scoraggia eventuali abusi nelle iniziative legali, grazie al principio per cui la parte soccombente paga le spese.

Sommario

Perché serve una nuova direttiva?

La tutela dei consumatori era già assicurata dalla direttiva del 2009 (2009/22/CE) che consentiva, ad appositi enti, di coltivare le “azioni rappresentative”. Tali azioni miravano principalmente ad ottenere la cessazione della condotta lesiva degli interessi collettivi dei consumatori (la cosiddetta inibitoria).

Tuttavia, la citata direttiva non ha affrontato, in modo adeguato, la problematica. Pertanto, il legislatore comunitario è intervenuto per migliorare la disciplina.

Le finalità perseguite

Lo scopo perseguito è di produrre un effetto deterrente contro le pratiche illecite e, contestualmente, ridurre il danno per i consumatori. Infatti, il mercato attuale, così globalizzato e digitalizzato, espone il soggetto debole al comportamento scorretto della controparte, che si trova in una condizione di superiorità economica. Per tali ragioni, è necessario rafforzare i meccanismi procedurali per la protezione degli interessi collettivi dei consumatori.

Cosa significa?

Semplicemente, bisogna semplificare e velocizzare le procedure. Inoltre, la nuova direttiva offre una tutela più incisiva ai consumatori, consentendo loro di ottenere anche rimedi risarcitori, oltre che inibitori.

Cosa sono gli interessi collettivi?

Dal momento che la direttiva prevede una tutela per gli interessi collettivi, è opportuno chiarire di cosa si tratti.

Il provvedimento li definisce come gli interessi generali dei consumatori e, in particolare ai fini dei provvedimenti risarcitori, gli interessi di un gruppo di essi.

I consumatori, com’è noto, si identificano con qualsiasi persona fisica che agisca per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

Tutela dei consumatori e dei professionisti

La direttiva cerca di creare un giusto bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, proteggendo i soggetti deboli, senza esporre i professionisti ad azioni abusive o pretestuose.

Ad esempio, l’azione a tutela dei consumatori non è esperibile da parte di studi legali. Infatti, solo gli enti legittimati, come le associazioni dei consumatori, possono rappresentare gruppi di consumatori e agire per tutelarli.

Gli enti rappresentativi dei consumatori

Gli enti, per essere legittimati alle azioni rappresentative, devono rispondere a determinati requisiti.

Innanzitutto, non devono avere scopo di lucro, l’oggetto sociale deve riguardare la tutela dei consumatori ed è richiesta una certa solidità economica (l’ente non deve essere dichiarato insolvente).

Infine, va rispettato il requisito di trasparenza, per cui l’organizzazione deve essere indipendente da influenze di professionisti che abbiano un interesse economico a sostenere l’azione rappresentativa. Ogni Stato membro deve comunicare alla Commissione europea un elenco degli enti legittimati, che rispettano i criteri previsti nella direttiva.

Quali sono i rimedi offerti ai consumatori?

Le azioni rappresentative possono portare a due tipi di provvedimenti: inibitori e risarcitori. L’inibitoria consiste nell’ordinare la cessazione della pratica scorretta; invece, un provvedimento risarcitorio impone al professionista di offrire ai consumatori interessati altri rimedi, come l’indennizzo, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del corrispettivo pagato.

Tali alternative variano a seconda di quanto sia opportuno nel caso concreto e di quanto previsto dal diritto dell’Unione o dalla normativa interna.

Le azioni interne e le azioni transnazionali

Gli enti legittimati possono intraprendere sia azioni interne al singolo Stato che transnazionali, ossia coinvolgenti più paesi.

Gli Stati membri provvedono affinché un’azione rappresentativa in corso sospenda o interrompa i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati dall’azione.

La procedura deve essere sommaria e celere.

Chi perde, paga le spese

La direttiva mira a colpire eventuali abusi nelle azioni volte ad ottenere un provvedimento risarcitorio. Per questa ragione, prevede il principio della soccombenza, ossia le spese del giudizio gravano sulla parte che perde.

Nella circostanza in cui siano soccombenti i consumatori, gli oneri non pesano sui singoli soggetti, ad eccezione del caso in cui si dimostri una condotta negligente o dolosa del consumatore.

Il mercato interno europeo e l’ambito applicativo

Il consumatore, che agisce nel mercato interno europeo, va tutelato. Con tale espressione si intende uno spazio, senza frontiere, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi (art. 26 c. 2 TFUE). La direttiva si applica a diversi settori come i servizi finanziari, i viaggi, il turismo, l’energia, la sanità, le telecomunicazioni e la protezione dei dati.

Il mercato interno, teoricamente, dovrebbe fornire ai consumatori un valore aggiunto, ad esempio, per la qualità superiore o la maggiore varietà di beni e servizi. Del pari, le politiche dell’Unione dovrebbero offrire un livello elevato di protezione (art. 38 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

Il nuovo provvedimento mira a concretizzare talli principi, vedremo se, nella pratica, sarà così. Intanto, gli Stati membri avranno a disposizioni 24 mesi per recepire la direttiva.

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