Rimborso dei buoni postali in caso di morte di un cointestatario
La questione che affrontiamo riguarda il rimborso dei buoni postali ancora regolati dal D.P.R. n. 156/1973 (Codice Postale) e dal D.P.R. n. 256/1989 (Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del Codice Postale e delle Telecomunicazioni), normativa poi abolita dal D.Lgs. 23.07.1999 n. 284 e dai successivi decreti ministeriali attuativi, ma rimasta vigente e applicabile a tutti quei buoni postali emessi in data anteriore.
Considerata la loro durata trentennale, molti di tali buoni sono venuti a scadenza negli ultimi anni, riservando ai propri titolari sgradite sorprese. Sono numerosissimi i casi di intestatari che si sono visti rifiutare il rimborso da Poste Italiane in ragione del decesso di un altro cointestatario del medesimo buono.
È prassi consolidata di Poste Italiane richiedere la quietanza di tutti gli aventi diritto, e, quindi, degli eredi del cointestatario defunto, al fine di consentire la riscossione del buono. Ciò avviene nonostante la presenza della clausola di “pari facoltà di rimborso” (abbreviata in “PFR”) apposta sui singoli buoni, che in sostanza rende l’obbligazione solidale dal lato attivo.
Com’è facile immaginare, ciò ha creato non pochi problemi, non essendo affatto remota l’ipotesi del decesso di uno dei cointestatari decorsi spesso trenta e più anni dalla sottoscrizione del buono.
La normativa applicabile e la questione insorta
La normativa applicabile è quella di cui al DPR 156/73 e al successivo regolamento attuativo, DPR 256/89. Con riferimento a quest’ultimo, rilevano le seguenti norme:
- art. 187, c. 1: “Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”;
- art. 203: “Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI”;
- art. 208, c. 1: “I buoni sono rimborsabili a vista presso l’ufficio di emissione, per capitale ed interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti registrazioni operate all’atto della emissione”.
A fronte di tale tutt’altro che cristallina normativa, si sono succedute diverse sentenze di merito di segno opposto (ex plurimis, in senso favorevole al risparmiatore, T. Ascoli Piceno, 1.3.2016, T. Lecco, 20.2.2015; a favore di Poste Italiane T. Ancona, 24.2.2011, T. Monza, 18.2.2013).
La questione pareva essere stata risolta dalla sentenza n. 4504 del 25.10.2017 della Corte d’Appello di Milano, la quale, in estrema sintesi, aveva ritenuto inapplicabile l’art. 187 DPR 256/1989, sulla scorta del fatto che la disciplina dei libretti postali è applicabile anche ai buoni postali solamente in via sussidiaria, qualora non diversamente disposto dal Titolo VI che espressamente li regolamenta. Orbene, dal fatto che tale titolo, precisamente al citato art. 208, prevede la rimborsabilità a vista dei buoni, senza distinzione alcuna tra ipotesi di cointestatari ancora tutti viventi o di decesso di uno o più di essi, la Corte meneghina ha fatto discendere l’inapplicabilità dell’art. 187, la cui natura sussidiaria non consentirebbe di derogare a una norma espressamente dettata in tema di buoni postali dal Titolo VI del DPR 256/89.
Il recente conflitto tra la Corte di Cassazione e la Corte d’Appello di Milano
Questione archiviata, dunque? Non secondo la Corte di Cassazione, che con ordinanza 14 febbraio – 10 giugno 2020,n. 11137 ha riformato la citata sentenza meneghina. La Suprema Corte, con motivazione lapidaria, si è limitata a rilevare che l’ipotesi di decesso di uno dei cointestatari non risulta regolata specificatamente dalle norme di cui al Titolo VI del DPR 256/89 e deve, quindi, essere risolta secondo i principi generali, che si rinvengono proprio nell’art. 187, applicabile anche ai buoni postali in virtù del richiamo operato dall’art. 203.
Anche detta ordinanza non ha, però, chiuso la diatriba. La Corte d’Appello di Milano è successivamente tornata sulla questione e, con sentenza n. 2527 del 9.10.2020, ha espressamente criticato e disatteso la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, arricchendo le motivazioni a sostegno della tesi precedentemente espressa. In particolare, la Corte ha rilevato “a) che la disciplina dell’art. 208 [è] applicabile a tutti i casi di rimborso dei buoni de quibus; b) che la sua esistenza preclud[e] l’applicazione della disciplina prevista per i libretti postali, rendendo operante la clausola di salvezza di cui all’art. 203 d.P.R. 256/1989” e che “non può ritenersi applicabile la disciplina speciale (che deroga alla disciplina generale), prevista per una fattispecie differente (cioè per i libretti di risparmio), solo in virtù del rinvio non certo esplicito contenuto nell’art. 203, che, essendo norma derogatoria al principio generale previsto per tutti i crediti solidali, non può che essere di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi”.
Pur nell’indubbia incertezza che permane sulla questione, le argomentazioni della Corte di Milano appaiono condivisibili. Non pare meritevole la tesi di Poste Italiane che porterebbe a derogare sia al regime generale delle obbligazioni solidali, sia all’accordo contrattuale contenuto nella clausola PFR, sia, infine, alla chiara disposizione di cui all’art. 208, sulla base del dubbio richiamo operato dall’art. 203, avente peraltro natura chiaramente sussidiaria.

