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Diritto all’oblio: che cos’è e come si tutela

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In un suo famoso racconto Jose Luis Bòrges narra la storia di Ireneo Funes, uomo dalla prodigiosa capacità di ricordare ogni minimo dettaglio della sua vita. La straordinaria dote di “Funes el memorioso" ricorda la capacità pressoché smisurata del web di immagazzinare e conservare dati e informazioni su fatti e persone. Basta digitare una parola o un nome e la rete restituisce un’infinità di informazioni riguardanti quella parola e quel nome, spesso associati a eventi perduti nel tempo. Si può dire che per la rete, come per Funes, è impossibile “dimenticare”.

È proprio con la nascita e lo sviluppo di Internet che si è posto il problema del diritto all’oblio, cioè di come tutelare l’interesse dell’individuo a che non vengano riproposte vicende ormai superate dal tempo; in altre parole, il diritto di essere dimenticato, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca.

Il diritto all’oblio è uno dei molteplici aspetti sotto i quali si manifesta il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Diritto all’oblio e diritto di cronaca sono speculari: il presupposto del primo è che l’interesse pubblico alla conoscenza di un fatto è circoscritto in quello spazio di tempo necessario a informarne la collettività, e con il trascorrere del tempo si affievolisce fino a scomparire.

Sommario

Diritto all’oblio e GDPR

Frutto di elaborazione giurisprudenziale prima ancora che normativa, il diritto all’oblio è oggi regolato dall’art. 17 del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali), il quale stabilisce una serie di criteri generali e di eccezioni, che non risultano però di facile comprensione.

L’art. 17 elenca una serie di motivi in presenza dei quali l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellarli senza ingiustificato ritardo); fra le varie ipotesi, l’interessato può chiedere la cancellazione quando i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, o quando abbia revocato il consenso al trattamento o i dati siano stati trattati illecitamente.

Tuttavia, sempre l’art. 17 stabilisce che il diritto alla cancellazione non sussiste quando il trattamento dei dati è necessario per soddisfare alcune esigenze; fra queste, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione oppure a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica.

Al di là di questi principi generali, resta il problema di stabilire quando il trattamento dei dati personali risulta in concreto "necessario" per esercitare la libertà di espressione e informazione o di archiviazione nel pubblico interesse.

L’ultima parola spetta sempre all’interprete, cioè all’autorità (garante privacy o giudice) chiamata a decidere se in una certa vicenda sottoposta al suo esame la persona possa legittimamente pretendere che una notizia che lo riguarda, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione.

Diritto all’oblio vs libertà di informazione e diritto di cronaca

Alcune importanti decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, della Corte di giustizia dell’Unione europea e della nostra Corte di cassazione hanno contribuito a definire meglio le caratteristiche e le forme di tutela del diritto all’oblio in rapporto al diritto di cronaca e di informazione giornalistica.

Il bilanciamento tra questi due diritti incide sul modo stesso di intendere la democrazia; il pluralismo delle informazioni e della loro conoscenza critica è un pilastro fondamentale della nostra società, la quale d’altro canto non può fare a meno di tutelare i diritti fondamentali della persona umana nelle sue molteplici espressioni.

La giurisprudenza ha da tempo affermato che il diritto di cronaca è legittimo quando ricorrono tre condizioni:

  1. utilità sociale dell’informazione; 
  2. la verità dei fatti esposti (verità oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca);
  3. la forma "civile" dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire.

Con una sentenza del 26 giugno 2018 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che il diritto all’oblio rientra nell’ambito del diritto alla tutela della vita privata previsto dall’art. 8 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo), mentre la libertà di espressione è garantita dall’art. 10 CEDU.

Il caso riguardava il rifiuto dell’autorità giudiziaria tedesca di imporre a tre testate editoriali telematiche di rendere anonimi le informazioni in rete riguardanti la condanna dei ricorrenti menzionati con il loro nome completo per l’omicidio di un attore conosciuto.

Secondo la Corte dei diritti dell’uomo il rifiuto dell’autorità non contrasta con il diritto alla tutela della vita privata qualora il contenuto delle informazioni online sia di interesse pubblico e purché i media abbiano agito in conformità alla loro etica e deontologia professionale. 

In questi casi nel bilanciamento tra le due opposte esigenze il diritto alla libertà di espressione e alla formazione e conservazione della memoria collettiva devono prevalere sul “desiderio di essere dimenticati” dei ricorrenti.

Nella sentenza del 13 maggio 2014 (caso Google Spain), la Corte di giustizia dell’Unione europea  ha affermato che il gestore di un motore di ricerca su Internet è responsabile del trattamento dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi; così, se a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona l’elenco di risultati mostra un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore oppure, qualora il gestore non dia seguito alla sua domanda, rivolgersi alle autorità competenti per ottenere, in presenza di certe condizioni, la soppressione di tale link dall’elenco di risultati.

Per l’applicazione dei principi affermati dalla sentenza Google Spain il Gruppo di lavoro “Articolo 29” (WP29 – organismo indipendente con funzioni consultive, oggi sostituito dal Comitato europeo per la protezione dei dati – EDPB), il 26 novembre 2014 ha pubblicato delle Linee guida  (disponibili solo in lingua inglese), nelle quali sono elencati una serie di criteri orientativi per le autorità garanti nazionali chiamate a gestire i reclami riguardanti richieste di deindicizzazione; fra questi criteri (in tutto sono 13), il fatto che il richiedente sia o meno un personaggio pubblico, la minore età dell’interessato, il riferimento alla vita professionale o personale, il collegamento del risultato di ricerca con informazioni che recano pregiudizio o alla persona o alla sua sicurezza ecc.

Nella sentenza del 24 settembre 2019 (caso C-507/17), la Corte UE ha affermato che il gestore di un motore di ricerca non è obbligato a effettuare la deindicizzazione in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma è obbligato a effettuarla nelle versioni del motore di ricerca corrispondenti agli Stati membri; il gestore deve inoltre attuare misure che scoraggino gli utenti di Internet dall’avere accesso, a partire da uno degli Stati membri, ai link contenuti nelle versioni extra UE del motore. In questa occasione la Corte ha ribadito che spetta alle autorità nazionali degli Stati membri (giudici e garanti privacy):

  • operare il bilanciamento tra il diritto individuale alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali, da un lato, e il diritto alla libertà d’informazione, dall’altro;
  • al termine di tale bilanciamento, richiedere se necessario al gestore del motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le sue versioni.

Sui rapporti tra diritto all’oblio e diritto all’informazione è intervenuta una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 19681 del 22 luglio 2019); il caso riguardava la rievocazione della notizia di un omicidio avvenuto oltre 25 anni prima, commesso da un individuo che nel frattempo aveva scontato la pena in carcere e si era reinserito positivamente nel contesto sociale.

Secondo la Cassazione, nel contrasto tra questi due opposti diritti, il giudice deve valutare l’interesse pubblico, concreto e attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che furono protagonisti di quelle vicende. 

La rievocazione di questi elementi è lecita solo se si riferisce a personaggi che suscitino nel presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà sia per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva.

Esercizio del diritto all’oblio: a chi ci si può rivolgere?

Sul piano operativo, chiunque intenda esercitare il diritto all’oblio può chiedere al gestore del motore di ricerca, quale titolare del trattamento, di rimuovere dai risultati di ricerca associati al suo nominativo le URL che rinviano alle fonti che riportano informazioni ritenute per lui pregiudizievoli.

In caso di mancata risposta o di risposta negativa, il successivo rimedio è il reclamo al Garante Privacy ai sensi dell’art. 77 del GDPR o in alternativa il ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.

Se si sceglie la via del reclamo al Garante, contro la decisione è poi possibile ricorrere all’autorità giudiziaria.

Sono ormai numerose le decisioni nelle quali il Garante Privacy ha preso posizione sul rifiuto da parte dei motori di ricerca di rimuovere dai risultati di ricerca gli URL che rinviano ad articoli online su vicende giudiziarie o di cronaca, del passato più o meno remoto.

Nei suoi provvedimenti il Garante afferma costantemente che, per valutare se il diritto all’oblio sia stato esercitato in modo legittimo o meno, occorre considerare non solo il fattore "tempo trascorso", ma anche gli altri criteri individuati dal Gruppo Articolo 29 nelle Linee Guida che abbiamo appena ricordato.

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