Procedimento sommario: parzialmente illegittimo l’art. 702-ter c.p.c.
È costituzionalmente illegittimo l’art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c., nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ.
È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale della norma ut supra per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella sentenza n. 253 del 26 novembre 2020 (testo in calce).
Il giudizio a quo
Il giudice rimettente riferisce che, con ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis cod. proc. civ., gli eredi nominati in un testamento olografo avevano agito nei confronti del proprio genitore che possedeva i beni devoluti in successione agli stessi, chiedendone la restituzione.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, domandava in via riconvenzionale l’accertamento della nullità del predetto testamento, rivendicando la propria qualità di erede in ragione di un precedente testamento pubblico.
Il giudice a quo evidenzia che la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, essendo demandata alla decisione del tribunale in composizione collegiale, dovrebbe, in mancanza di una pronuncia d’illegittimità costituzionale, essere dichiarata inammissibile in virtù di quanto espressamente disposto dall’art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., poiché l’art. 702-bis, primo comma, del medesimo codice delimita l’ambito di applicazione del procedimento sommario alle cause attribuite alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
La disposizione, pertanto, deve essere censurata in quanto “impone al giudice adito con ricorso sommario di cognizione di dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto…anche qualora mediante la domanda riconvenzionale sia stata introdotta una causa pregiudicante rispetto a quella proposta in via principale”.
Secondo la prospettazione del giudice rimettente “in questa ipotesi la declaratoria di inammissibilità…si porrebbe in contrasto, innanzi tutto, con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., atteso che la decisione separata delle due cause potrebbe determinare un contrasto di giudicati.
Inoltre, sarebbe violato l’art. 24 Cost., in quanto “la disposizione censurata consentirebbe al ricorrente, in violazione del diritto di difesa del convenuto, di abusare dei propri poteri processuali, ottenendo celermente una decisione sulla domanda principale dipendente, in ragione della sommarietà del procedimento rispetto a quello ordinario di cognizione, che il convenuto dovrebbe incardinare a fronte della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale”.
La decisione della Corte Costituzionale
Il giudice di legittimità fa, in premessa, una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento nel quale si colloca la disposizione censurata, ricordando che, con la previsione del procedimento sommario di cognizione, il legislatore ha perseguito l’obiettivo di ridurre la durata dei giudizi di primo grado, consentendo all’attore di scegliere un rito più celere di quello ordinario di cognizione per la decisione di controversie semplici.
Il procedimento sommario di cognizione si caratterizza per una “destrutturazione formale” rispetto a quello ordinario di cognizione, poiché è prevista un’udienza tendenzialmente unica e l’eventuale istruttoria non ha le cadenze predeterminate dal secondo libro del codice di rito.
Si tratta, pertanto, di un rito speciale a cognizione piena, che si conclude con un provvedimento che, sebbene rivesta la forma dell’ordinanza, è idoneo al giudicato sostanziale.
In questo più ampio quadro normativo, deve dunque essere collocata la disposizione censurata che, con riferimento alle domande riconvenzionali, stabilisce che se le stesse non rientrano nell’ambito di applicazione del rito sommario di cognizione – limitato a propria volta dall’art. 702-bis, primo comma, cod. proc. civ. alle controversie demandate alla decisione del tribunale in composizione monocratica – il giudice adito è tenuto a dichiararle inammissibili.
Quando però sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra cause, come nella fattispecie in esame, allo scopo di prevenire un conflitto pratico di giudicati, il codice di procedura civile individua una serie di meccanismi volti a evitare la loro trattazione separata, assicurando il cosiddetto simultaneus processus.
In particolare, l’art. 34 cod. proc. civ. dispone che “il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui”.
Ciò premesso, la Corte Costituzionale ha dichiarato fondate le questioni di legittimità costituzionale in riferimento ad entrambi i parametri evocati.
La norma censurata, infatti, nel prevedere a prescindere dal tipo di connessione sussistente tra la causa riconvenzionale e quella principale, la declaratoria di inammissibilità della prima, ove demandata alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, pone una conseguenza sproporzionata e, quindi, irragionevole ex art. 3 Cost., rispetto al pur legittimo scopo perseguito dal legislatore.
Inoltre, la preclusione assoluta, anche se solo iniziale, del simultaneus processus non è compatibile con la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) ove non risulti sorretta da idonee ragioni giustificative: infatti, per una scelta rimessa al solo attore – la cui causa, dipendente sul piano del diritto sostanziale da quella riconvenzionale, è demandata alla cognizione del tribunale in composizione monocratica – il convenuto vede inesorabilmente dichiarata inammissibile la propria domanda.
In tal modo è significativamente leso il diritto di difesa dello stesso, costretto a proporre separatamente, dinanzi al medesimo tribunale, la propria domanda, pur pregiudiziale a quella proposta dal ricorrente nelle forme del procedimento sommario di cognizione, e a confidare nel funzionamento di meccanismi di raccordo eventuali e successivi.
La reductio ad legitimitatem comporta quindi che, in caso di connessione per pregiudizialità necessaria, il giudice deve poter valutare la domanda riconvenzionale e mutare il rito fissando l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., come nell’ipotesi, prevista dal terzo comma dell’art. 702-ter cod. proc. civ., in cui le difese svolte dalle parti richiedano un’istruzione non sommaria.

