Avvocati e formazione continua: le novità 2021
La Delibera 18 dicembre 2020, n. 310 (testo in calce) del Consiglio Nazionale Forense detta la linea per la formazione continua degli avvocati nel prossimo anno, in considerazione del prolungarsi dell’emergenza Covid-19.
Quanti crediti occorreranno il prossimo anno? Come possono essere acquisiti i crediti? È possibile continuare a maturare crediti con la formazione online?
Il prolungarsi dell’emergenza Covid -19 e il perdurare del divieto di compiere attività congressuali in presenza, per un tempo che ancora oggi non è possibile stabilire, pone nuovamente la questione sulle modalità di assolvimento dell’obbligo di formazione continua per gli avvocati.
Il consiglio nazionale forense, prima dell’inizio del nuovo anno, interviene sulla questione con una delibera (n. 310 del 2020) finalizzata a dare una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale.
Riassumiamo brevemente quanto il CNF aveva stabilito per il 2020 con la delibera 168, per capire cosa effettivamente cambierà dal prossimo anno.
Obbligo formativo per il 2020
Durante la prima emergenza, il Consiglio Nazionale Forense (Delibera n. 168/2020), derogando alle disposizioni sugli obblighi formativi aveva previsto che:
- l’anno solare 2020 non si conteggia nel triennio formativo;
- l’obbligo formativo per l’anno 2020 è adempiuto con il conseguimento di 5 crediti formativi, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 in quelle obbligatorie (deontologia, previdenza forense);
- tutti i crediti obbligatori per l’anno 2020 possono essere acquisiti mediante Formazione a distanza (FAD);
- tutti i crediti acquisiti nel 2020 possono essere compensati con quelli del precedente trienni (2017/2019) sia con i crediti da conseguire nel triennio successivo.
Cosa cambia per l’anno 2021
Secondo il testo della nuova delibera n. 310 adottata dal CNF il 18 dicembre scorso, fermo restando che neppure il 2021 sarà conteggiato ai fini del triennio formativo, tuttavia aumenta il numero di crediti obbligatori da conseguire, anche in considerazione dell’ampia offerta formativa online che nel frattempo è stata approntata, grazie all’utilizzo delle piattaforme digitali.
Quindi per l’assolvimento dell’obbligo formativo nel 2021:
- occorreranno minimo 15 crediti formativi, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie (ordinamento e previdenza forense e deontologia ed etica professionale);
- i crediti potranno essere conseguiti tutti in Formazione a distanza (FAD);
- i crediti dell’anno 2020 in esubero rispetto ai 5 obbligatoriamente previsti per lo scorso anno, e residuati dalla eventuale compensazione con il triennio precedente,potranno essere tutti imputati al 2021 anche fino alla copertura integrale dei 15 crediti previsti per il prossimo anno.
ALLEGATO CNF, DELIBERA N. 310/2020

