Pignoramento, l’iscrizione a ruolo telematica del ricorso ex art. 513 comma 3 cpc
Un avvocato civilista fa causa all’ex cliente che non ha pagato i compensi professionali prestabiliti nell’accordo firmato per l’assegnazione dell’incarico. Giunta la fase esecutiva, l’Avvocato decide di ricorrere al Presidente del Tribunale ex art. 513 comma 3 c.p.c. per essere autorizzato a pignorare i beni del debitore ubicati in luoghi appartenenti a terzi.
Nella fattispecie l’Avv. chiede di poter far pignorare l’autoveicolo di proprietà debitore che si trova parcheggiato in un’area privata di proprietà del locatore dell’appartamento in cui il debitore è domiciliato.
Il Giudice dell’Esecuzione, vista la fondatezza della domanda comprovata dalla documentazione allegata, autorizza il pignoramento e il contestuale asporto del mezzo (v. decreto riportato in calce).
Difficoltà nel corso della procedura telematica di iscrizione a ruolo
Il fatto è molto semplice e tale è anche il decreto del Giudice, così schematico da non presentare alcun profilo degno di approfondimento. E’ invece interessante ripercorrere i passaggi antecedenti che hanno portato a questa pronuncia perché, a dispetto della praticità dell’utilizzo del software Consolle Avvocato per il PCT, iscrivere a ruolo un ricorso ex art. 513 comma 3 c.p.c. può essere ancora difficoltoso se l’iscrizione debba essere effettuata necessariamente in via telematica, escludendo ogni possibilità per il tradizionale deposito cartaceo.
La procedura esecutiva ex art. 513 comma 3 c.p.c. è molto utile se sappiamo con esattezza dove si trova un determinato bene mobile di proprietà del nostro debitore, malgrado quel bene sia localizzato in un luogo a lui non appartenente [1] . Ad esempio, in caso di volontà di pignorare un autoveicolo, può essere perfino più veloce della procedura apposita prevista ex art. 521bis c.p.c., a patto che sia sicuro al creditore dove si trovi il mezzo in questione.
Tuttavia tale velocità non è garantita dalla struttura del software Consolle Avvocato poiché non è prevista una voce specifica per la scelta del tipo di deposito da effettuare. Probabilmente ciò dipende anche dalla non chiara classificabilità dell’atto, per natura a metà tra l’istanza di autorizzazione processuale e il classico ricorso.
Infatti il primo problema si pone immediatamente appena dobbiamo selezionare la tipologia del fascicolo.
Propendendo per una lettura che assimila l’art. 513 comma 3 al 492-bis comma 1 c.p.c., attribuiremmo al ricorso carattere prevalente di istanza volta a ottenere un’autorizzazione, perciò rientrante nel settore «Volontaria Giurisdizione » [2].
Clicchiamo sotto l’oggetto che più sembra avvicinarsi al nostro caso («Autorizzazioni processuali»), ma tra le ipotesi in lista manca il ricorso ex art. 513 comma 3 c.p.c. .
Per tentare comunque l’iscrizione con un deposito e un invio busta telematica insistendo nel fascicolo di Volontaria Giurisdizione, si può cambiare l’oggetto e andare su «Altri Istituti camerali e di Volontaria Giurisdizione».
Come primo deposito per la fase introduttiva il programma ci propone fra le tante voci «Ricorso generico», senza dubbio la più appropriata per questo caso. Dopodiché sarà sufficiente mettere la spunta su «Tipo merito generico» senza riportare il numero di ruolo della causa di merito di riferimento. Effettuare il deposito sarà semplice e anche l’invio della busta telematica non presenterà alcun problema. Sarà la Cancelleria a rifiutare il deposito, con conseguente avviso di esito di colore rosso, poiché la pratica non appartiene alla Volontaria Giurisdizione.
Essendo impossibile intraprendere ogni strada all’interno della Volontaria Giurisdizione, siamo costretti a ritornare al bivio iniziale e scegliere l’interpretazione suggerita dalla collocazione stessa dell’art. 513 c.p.c. all’interno del processo esecutivo, cioè nel Titolo II («Dell’Espropriazione forzata») – Capo II («Dell’Espropriazione mobiliare presso il debitore») – Sez.1 («Del Pignoramento, Esecuzioni mobiliari»).
Perciò selezioniamo il fascicolo «Esecuzioni mobiliari» con oggetto «Espropriazione Mobiliare presso il debitore post L.80» e inseriamo i dati introduttivi, relativi al pagamento del contributo unificato e ai nominativi delle parti e degli avvocati. Poi dobbiamo attribuire una qualifica all’atto principale per il primo deposito introduttivo. Fra le voci da spuntare, la più adatta sembra «atto non codificato/atto generico», ma deve essere necessariamente compilato lo spazio relativo al numero di ruolo, senza il quale non può essere creata la busta telematica. La procedura di iscrizione si interrompe a questo punto.
Se vogliamo restare all’interno del fascicolo «Esecuzioni mobiliari» è ancora possibile, a patto di cambiare l’oggetto. Se però «Espropriazione mobiliare presso terzi post L.80» resta impraticabile perché il ricorso ex art. 513 comma 3 c.p.c. non introduce un pignoramento presso terzi, non rimane altro che selezionare «Altre ipotesi» non meglio specificate. Ma di nuovo, dovendo caricare l’atto principale sotto il titolo di «atto non codificato/atto generico» si ripresenta il problema del numero di ruolo mancante.
La soluzione individuata dalla Cancelleria delle Esecuzioni mobiliari del Tribunale di Siena
Al termine di questa complessa ricostruzione, viene da chiedersi dunque come sia stata fattibile l’iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 513 comma 3 c.p.c. in telematico presso il Tribunale civile di Siena. In presenza di una lacuna nel sistema telematico, il problema è stato risolto temporaneamente dalla Cancelleria delle Esecuzioni mobiliari nel modo che segue.
L’Avvocato richiedente l’iscrizione a ruolo dovrà scrivere una PEC alla Cancelleria, allegando copia del ricorso e tutti gli atti utili. La Cancelleria aprirà un fascicolo telematico sotto la dicitura «Esecuzioni mobiliari senza vendita», titolo che non è individuabile nella piattaforma Consolle Avvocato. Ad esso la Cancelleria assegnerà un numero di ruolo ancora libero e indicherà come oggetto «altre ipotesi». Di queste operazioni l’Avvocato richiedente sarà informato nella PEC di risposta.
Soltanto dopo quest’ultimo passaggio e una volta entrato nel programma e selezionato il numero di ruolo corrispondente l’Avvocato potrà inserire nella pratica l’atto principale intitolato come «atto di parte – atto generico» e tutti i documenti ad esso collegati. Poi, come ogni altro ricorso telematico, sarà inoltrato al Giudice competente per l’emissione del provvedimento conclusivo.
E’ evidente che una soluzione del genere non possa essere considerata definitiva e che la sua sussistenza permanga soltanto nell’attesa di una correzione ad opera dei tecnici sul programma Consolle Avvocato.
TRIBUNALE DI SIENA
Dott. Alessandro Feliziani
Decreto del 26 maggio 2020
Il Giudice delle Esecuzioni
nella procedura promossa da Avv. C. B. , in proprio
contro
A. R.
Vista l’Istanza depositata dal creditore procedente ai sensi dell’art. 513 comma 3 c.p.c. ed i documenti allegati, ritenutane la fondatezza,
Autorizza
l’Ufficiale Giudiziario a pignorare l’autoveicolo di proprietà del debitore A. R., parcheggiato in area privata sita a Siena (SI), e a procedere al contestuale asporto del mezzo.
Siena, 26 maggio 2020
Il Giudice
dott. Alessandro Feliziani
1 «Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre».
2 «Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata».

