Cosa fare quando si riceve una multa
Ricevuta la contestazione immediata, o la notifica differita, di un verbale di accertamento di violazione al codice della strada, l’interessato ha a disposizione diverse modalità alternative di estinzione del procedimento sanzionatorio.
Ma quali sono i vari passaggi da eseguire appena ricevuta la multa?
Sommario
- Il pagamento in misura ridotta
- Il ricorso al Prefetto
- Il ricorso al Giudice
- Le patologie del provvedimento irrogativo di sanzione
Il pagamento in misura ridotta (art. 202 C.d.S.)
L’adempimento volontario derivante dal pagamento della sanzione, non costituisce ammissione di responsabilità per la violazione come fatto storico, ma è una facoltà riconosciuta nei confronti di chi ritenga preferibile versare subito una somma di denaro, anziché ottenere, eventualmente, il riconoscimento delle proprie ragioni.
L’importo della somma da versare corrisponde al minimo della sanzione prevista, oltre le eventuali spese di notifica, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale. Se, invece, il pagamento venga effettuato entro 5 giorni, è riconosciuta una riduzione del 30% – salvo che nel caso delle violazioni più gravi, per le quali sia prevista la confisca del veicolo e la sospensione della patente.
Il ricorso al Prefetto (artt. 203 e 204 C.d.S.)
Si tratta di un’ipotesi di ricorso gerarchico (c.d. improprio) avverso il verbale mediante il quale si attiva una forma di tutela in sede amministrativa.
Il ricorso al Prefetto deve essere presentato, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale, al Prefetto del luogo della commessa violazione, anche con allegazione di documenti (quali ricevute di pagamento, copia di autorizzazioni, testimonianze scritte, ecc.).
L’Autorità, ricevute dall’organo di polizia stradale le controdeduzioni necessarie a ricostruire il fatto e in grado di confutare o confermare il ricorso, considera il materiale probatorio acquisito al fine di verificare l’esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, nonché la mancanza di circostanze che escludano la responsabilità del trasgressore.
Al termine dell’istruttoria, e comunque entro il termine perentorio di 120 giorni – pena l’integrazione dell’ipotesi di silenzio-accoglimento del ricorso – il Prefetto adotta:
- ordinanza motivata di archiviazione degli atti (accoglimento), nel caso in cui il verbale venga ritenuto infondato;
- ordinanza-ingiunzione motivata di condanna alla sanzione non inferiore al doppio (rigetto), a seguito dell’accertata fondatezza del verbale, da pagare entro 30 gg. dalla notifica.
Il ricorso al Giudice (artt. 204-bis e 205 C.d.S.artt. 6 e 7 D.Lgs. 150/2011artt. 413-441 c.p.c.): ricorso, deposito, costi, iter
Avverso l’ordinanza di rigetto, o direttamente avverso il verbale, entro il termine di 30 giorni – a pena di inammissibilità – è consentito presentare opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente, ma gli è richiesto di rispettare tutte le attività e modalità processuali previste dall’ordinamento.
Ricorso
L’atto introduttivo del giudizio è il ricorso, consistente in una domanda redatta per iscritto, in carta semplice, che deve contenere:
- l’indicazione della competente autorità giudiziaria cui è diretto;
- l’indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio eletto dal ricorrente e l’individuazione dell’amministrazione convenuta;
- gli estremi dell’atto impugnato;
- l’esposizione dei fatti e dei motivi su cui si fonda il ricorso, con le relative conclusioni;
- l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che si offrono in comunicazione.
Deposito
Il deposito dell’opposizione può essere effettuato, oltre che direttamente presso la cancelleria del giudice con consegna al cancelliere, anche a mezzo del servizio postale, in relazione alla tempestività del quale dovrà aversi riguardo alla data di spedizione del plico.
Costi
E’ richiesto il pagamento del contributo unificato in base al valore della controversia, nei seguenti importi:
- euro 43, per i processi relativi alle sanzioni di valore fino a 1.100 euro;
- euro 98, per i processi relativi alle sanzioni di valore da 1.100,01 fino a 5.200 euro;
- euro 237, per i processi relativi alle sanzioni di valore da 5.200,01 a 26.000 euro e alle sanzioni amministrative accessorie.
Iter
Ricevuto il ricorso, il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione e ordinare all’autorità convenuta di depositare in cancelleria, 10 giorni prima della data d’udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione.
Nel giorno fissato per la prima udienza il ricorrente è obbligato a presenziare – salvo che risulti l’esistenza di un legittimo impedimento a comparire – pena l’automatica convalida del provvedimento opposto.
Si apre, così, un giudizio sul fondamento dell’atto della P.A., avente per finalità l’accertamento della legittimità del provvedimento amministrativo irrogativo della sanzione; spetta all’amministrazione l’onere di dimostrare la ricorrenza degli elementi costitutivi dell’illecito, restando a carico del ricorrente la prova di eventuali fatti negativi della violazione.
Il giudice dirige e regola lo svolgersi del procedimento secondo necessità, con un ampio potere di impulso processuale, anche a completamento dell’attività delle parti. Completata l’istruttoria, le parti procedono alla discussione della causa per essere poi invitate dal giudice a precisare oralmente le conclusioni. Laddove il processo non abbia condotto alla prova della responsabilità, il giudice accoglie l’opposizione.
La sentenza può essere:
- di accoglimento, con annullamento, in tutto o in parte il provvedimento opposto;
- di rigetto, con cui il giudice condanna il ricorrente al pagamento della sanzione della quale procede a determinare l’importo, senza possibilità di escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida. Il pagamento deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla notifica della sentenza, a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa indicate.
Avverso la sentenza si può proporre appello e poi ricorso per Cassazione, ma in questi casi si rende necessaria la difesa tecnica a mezzo di avvocato.
Le patologie del provvedimento irrogativo di sanzione
Il verbale di accertamento – così come l’ordinanza-ingiunzione prefettizia – che presenti dei vizi che incidono su elementi essenziali del provvedimento è illegittimo e, come tale, annullabile (come visto) a seguito di ricorso.
Tra le figure sintomatiche di vizi, cosiddetti di legittimità, del provvedimento si annoverano:
- il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti, quali l’aver ritenuto esistente un fatto inesistente o l’aver dato ai fatti un significato erroneo, illogico o irrazionale;
- l’illogicità o contraddittorietà della motivazione;
- la mancanza di idonee prove circa la responsabilità nella violazione;
- l’infondatezza per errata interpretazione dei presupposti di legge;
- la mancanza di responsabilità per: assenza di colpa, errore sul fatto, comportamento motivato da stato di necessità, adempimento di un dovere, esercizio di una facoltà legittima, caso fortuito, forza maggiore, legittima difesa;
- il difetto di istruttoria, da parte dell’Autorità Prefettizia, per non aver rilevato i vizi del verbale di accertamento quale atto presupposto necessario, che comporta l’invalidità derivata dell’ordinanza-ingiunzione;
- l’illogicità e contraddittorietà tra più contestazioni;
- il vizio di forma, in caso di assenza degli elementi necessari del verbale, quali:
- la notifica oltre il termine di 90 gg.,
- l’erronea indicazione delle generalità del conducente quando non sia altrimenti identificabile attraverso altri dati riportati nel verbale,
- l’omessa o erronea indicazione della data e dell’ora in cui si è verificata la violazione quando da ciò risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto,
- l’erronea indicazione del tipo o della targa del veicolo, quando non possano essere desunti con certezza in altro modo,
- la mancata esposizione dei fatti,
- la mancata-erronea indicazione delle modalità di estinzione mediante pagamento in misura ridotta,
- la mancata-erronea indicazione dell’Autorità competente a decidere sull’eventuale ricorso;
- il difetto assoluto o l’insufficienza della motivazione;
- il contenuto illegittimo, come nel caso di entità della sanzione irrogata superiore a quella massima consentita;
- il difetto di presupposti legali;
- la violazione del giusto procedimento.

