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Concorrenza sleale: interferente o non interferente

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Il presente lavoro si pone l’obiettivo di riflettere in maniera critica sul concetto e sulla previsione normativa della competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa per le fattispecie di concorrenza sleale “interferente” e “non interferente” al fine di tutelare la proprietà industriale ed intellettuale.

Emerge chiaramente da un primo approccio alla questione come vi sia un riparto di competenza: da un lato le controversie di concorrenza sleale “interferenti”, devolute alle sezioni specializzate, dall’altro tutte le altre controversie di concorrenza sleale, non “interferenti” con i diritti di proprietà intellettuale ed industriale

Il riparto delle competenze incide anche sul rito, in quanto le cause in materia di concorrenza sleale di competenza delle sezioni specializzate saranno decise dal collegio del Tribunale, mentre tutte le altre saranno poi decise, sempre secondo i criteri ordinari, compresi quelli di competenza territoriale (derogabile), dal giudice monocratico, e non collegialmente.

Si analizzerà la questione del “perché” il legislatore abbia optato per tale riparto delle competenze e del “come” sceverare le fattispecie “interferenti” da tutte le altre.

La ripartizione delle competenze in oggetto, come sarà evidenziato nel corso dello scritto, non ha una spiegazione razionale, in termini giuridici o anche solo di politica legislativa, o almeno non ne sono state offerte di convincenti; in maniera semplicistica si può giungere ad evidenziare come il legislatore abbia utilizzato il termine “interferente” in maniera del tutto atecnica.

Il legislatore era onerato del compito, certo non agevole, di “riempire” di significato giuridico la previsione della legge delega, vale a dire avrebbe dovuto indicare espressamente, e nel linguaggio dovuto, le fattispecie di concorrenza sleale interferenti con i diritti di proprietà industriale ed intellettuale, e quindi devolute alla competenza delle sezioni specializzate, ma in mancanza di un intervento legislativo in questo senso, è toccato alla giurisprudenza, supportata dagli orientamenti dottrinali, riempire di significato il concetto di “inteferente” e “non interferente”.

Sommario

  1. La concorrenza sleale: disciplina normativa
  2. Il tribunale delle imprese
  3. Competenza in materia di diritto industriale: quando è interferente e quando non lo è?
  4. Brevi riflessioni conclusive

1. La concorrenza sleale: disciplina normativa

La disciplina della concorrenza sleale è sancita all’art. 2598 c.c.[1], che è rubricato: “Atti di concorrenza sleale”.

Tale articolo ha la funzione di tutelare il mercato, ma, al tempo stesso, disciplina l'attività del privato imprenditore. La norma codicistica, con i tre articoli successivi (art.2599 c.c – art.2560 c.c. – art.1561 c.c.), detta una disciplina che interagisce a vari livelli con altre: con la normativa c.d. antitrust[2], con quella in materia di diritto del consumatore[3], nonché con le recenti norme in materia di comunicazione (commerciale) pubblicitaria[4], inoltre con le Direttive dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e con il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.

Tutte queste normative, infatti, hanno ad oggetto i diversi profili che disciplinano il diritto (libertà) di iniziativa economica, di cui all'art. 41 della nostra carta costituzionale, nonché la regolamentazione e la tutela delle dinamiche del mercato. Ciò nella convinzione che il fine della concorrenza sia di assicurare il trionfo del più degno economicamente. L’ordinamento si preoccupa di impedire fenomeni di scorretta concorrenza, per cui detta dei limiti[5] alla stessa e ne disciplina l’esercizio attraverso il rapporto con la regolamentazione comunitaria.

L'ambito di applicazione soggettivo della disciplina è rappresentato dalla classe imprenditoriale. E’ utile evidenziare come tale disciplina, unitamente alla legislazione comunitaria, ha ad oggetto esclusivamente i rapporti tra imprenditori; solo indirettamente i consumatori possono avvantaggiarsi dalla tutela apprestata dalla stessa disciplina. La concorrenza sleale sovente viene definita come una «modalità di esercizio dell'attività economica» e la tutela ex art. 2598 c.c. rappresenta una protezione generale di ordine pubblico economico.

Il "bene giuridico" protetto è il rapporto tra imprenditori e, pare evidente come, solo indirettamente  sia il consumatore e l’efficienza del mercato[6].

Dunque, la disciplina in esame è nata come normativa di classe (imprenditoriale), e la qualifica di imprenditore è considerata, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, presupposto necessario per accedervi, oltre alla circostanza che gli imprenditori coinvolti debbano essere in rapporto di concorrenza.

Il riferimento testuale della norma a chiunque ponga in essere atti di concorrenza sleale potrebbe consentire di estendere i soggetti oltre la categoria degli imprenditori. Ma, in senso opposto, occorre confermare che il contenuto dell’art. 2598 c.c.[7] non possa che rinviare alla figura dell'imprenditore, il quale si rivela essere l’unico in grado di trovarsi in concorrenza con il soggetto passivo (letteralmente individuato).

La disciplina della concorrenza sleale può essere estesa anche a soggetti terzi laddove, pur non in presenza di atti di concorrenza sleale compiuti da un imprenditore, gli stessi atti siano riconducibili a quest’ultimo poiché posti in essere da soggetti terzi, ma nell’interesse dell’imprenditore stesso. Sarà quindi configurabile quale illecito concorrenziale anche la fattispecie in cui l'atto lesivo del diritto venga compiuto da un soggetto, il c.d. "terzo interposto" che, pur non possedendo i necessari requisiti soggettivi (cioè non è imprenditore né, quindi, in concorrenza con il danneggiato), «agisce per conto di, o comunque in collegamento con, un concorrente del danneggiato stesso, nel qual caso il terzo va legittimamente ritenuto responsabile»[8]. Il soggetto terzo, per essere coinvolto, si deve trovare comunque «in una relazione di interessi comuni con l'imprenditore avvantaggiato» e potrà essere «ritenuto responsabile in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta»[9]

In questo mutato contesto l'espressione chiunque, di cui all’art. 2598 c.c., può essere correlata al disposto dall'art. 2598 n° 3 c.c., che consente di imputare l'illecito concorrenziale anche a quell'imprenditore concorrente che non abbia posto in essere direttamente ma indirettamente[10], la condotta lesiva. Inoltre, l'imprenditore risponde di concorrenza sleale anche nel caso in cui la responsabilità gli sia attribuibile ex art. 2049 c.c., anche qui pur non essendo direttamente l'autore materiale dell'illecito, ma essendo «sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto che lega l'imprenditore e l'ausiliario, nel senso che le mansioni o le incombenze affidate all'ausiliario abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento abbia ecceduto i limiti delle mansioni stesse e sia stato tenuto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico trasgredendo le istruzioni del datore di lavoro»[11]

Un cenno occorre fare ai professionisti, nei confronti dei quali la giurisprudenza ha affermato che gli stessi non sono soggetti all'art. 2598 c.c., neppure in via analogica[12], in quanto il ricorso all'analogia presupporrebbe una lacuna nell'ordinamento che però non sussiste poichè è colmata dall’art. 2043 c.c.

La disciplina della concorrenza sleale, per essere applicata, necessita, oltre che del presupposto soggettivo, anche del verificarsi di un ulteriore presupposto, che qualifica la relazione esistente tra i soggetti coinvolti. Questi ultimi devono essere tra loro in rapporto[13] di concorrenza; devono cioè offrire nello stesso ambito di mercato beni o sevizi rivolti alla stessa clientela o a soddisfare lo stesso bisogno. Tale condizione potrà essere determinata facendo riferimento ai profili merceologico, territoriale e temporale dell’attività. Per quanto concerne i rapporti con le altre discipline, si ritiene che alcune delle lacune della regolamentazione ex artt. 2598-2601 c.c. siano da colmare facendo ricorso ai principi in materia di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.

Per quanto riguarda l’aspetto del risarcimento del danno da concorrenza sleale, questo segue le stesse regole generali della responsabilità extracontrattuale.

La direttiva 2004/48/CE (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), indica che il giudice deve tenere conto nella quantificazione del danno di ‘tutti gli aspetti pertinenti’ tra i quali i benefici realizzati dall’autore della violazione.

Il risarcimento del danno da concorrenza sleale deve essere adeguato ma non punitivo. La prova del lucro cessante (cioè dei mancati guadagni dell’imprenditore) non puo’, quindi, prescindere dall’esistenza di un nesso causale tra: il danno subito e l’atto illecito commesso dal concorrente sleale. Non si può presumere, infatti, che ogni vendita realizzata dall’autore della violazione sia una vendita non realizzata dal titolare del diritto leso[14].

2. Il tribunale delle imprese

Con il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, è stato istituito il c.d. Tribunale delle Imprese, cioè sezioni specializzate di Tribunale e di Corte di Appello caratterizzate da un particolare ambito di competenza territoriale e per materia.

Le sezioni specializzate[15] hanno una competenza territoriale tendenzialmente più ampia di quella degli uffici giudiziari in cui sono incardinate e una competenza per materia che interessa una serie di controversie che riguardano, sinteticamente, la materia industriale, quella concernente il diritto antitrust, parte dei rapporti societari, alcune controversie in tema di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria nonché cause e procedimenti che presentino ragioni di connessione con questi primi quattro gruppi di materie.

Basta una lettura superficiale all’art. 3, D.lgs. n. 168/2003,[16] per percepire immediatamente che le materie attribuite a questo Tribunale sono le più difformi e che si parla di Tribunale delle Imprese ma che, in realtà, la gran parte delle controversie che riguardano le imprese non sono ad esso attribuite.

Si potrà sostenere che si è di fronte ad un tipo di competenza che è legata essenzialmente ai rapporti societari, ma, anche in tal caso, la legge di riforma fa riferimento, nello specifico, solo ai legami endo-societari, quindi con esclusione delle situazioni che vedono la società come controparte contrattuale di un diverso soggetto.

Altresì, la competenza di queste Sezioni specializzate attrae una serie di ipotesi che hanno a che fare col diritto industriale e con la concorrenza sleale interferente[17] con quest’ultimo e con la materia antitrust[18], necessariamente collegata alle materie  precedentemente indicate in quanto nella gran parte dei casi vi è una interferenza tra normativa antitrust e normativa industriale.

Inoltre, il Giudice delle Imprese si occupa anche della tutela del consumatore attraverso l'azione di classe che si propone con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.

Sorge spontaneo a questo punto dell’analisi un interrogativo: la denominazione “Tribunale specializzato in materia d’ impresa” è solo un nome di immagine?

Se si fosse rinunziato a sfruttare una tale denominazione si sarebbe dovuto utilizzare, come opportunamente è stato già evidenziato[19], una diversa terminologia con la quale avvertire che ci si trovava dinanzi a una sezione specializzata del Tribunale e delle Corti di Appello, che si occupa della concorrenza, del diritto antitrust, del diritto industriale e di parte del diritto societario e non di tutte le materie riguardanti l’impresa.

È evidente che una tale frastagliata denominazione non avrebbe avuto alcun appeal né a livello interno né, nella logica della competizione tra ordinamenti, per gli investitori stranieri[20]; di qui la necessità di attribuirgli un nome che fosse essenzialmente di immagine, il quale, non corrisponde in pieno al tipo di controversie che poi vengono devolute davanti a tali sezioni.

Le competenze del Tribunale delle Imprese[21], a questo punto dell’indagine,  possono essere schematizzate in quattro grandi macro categorie: materia di diritto industriale[22], diritto antitrust, rapporti societari e cause connesse alle precedenti.

3. Competenza in materia di diritto industriale: quando è interferente e quando non lo è?

Per ciò che qui interessa, ai fini della nostra analisi, ci soffermeremo sull’’art. 2, comma 1, lett. d, D.L. n. 1/2012, cioè la competenza in materia di diritto industriale.

In tale ambito è rilevante notare dissonanze dal punto di vista normativo poiché il diritto industriale trova due fonti di riferimento diverse.

La prima è il Codice della Proprietà Industriale[23] che si occupa delle controversie in materia di marchi e brevetti, ovvero di segni distintivi; la seconda è la disciplina del diritto d’autore, anch’esso attribuito al Tribunale delle Imprese. Vi è però una differenza in quanto, con riferimento alle sole controversie in materia di marchi e brevetti, vengono attribuite alla competenza di queste stesse sezioni anche le controversie in materia di concorrenza sleale interferenti con i diritti di privativa industriale, cioè la c.d. concorrenza sleale non pura. Il diritto d’autore, invece, sfugge a questo collegamento e quindi, nel caso in cui si tratti di controversia in materia di concorrenza sleale interferente col diritto d’autore, tale causa non rientrerà nella competenza delle sezioni in materia di impresa, ma nella competenza del giudice ordinario.

Prima della riforma del 2009, l’art 3 del decreto 168 del 2003, norma che ha istituito le Sezioni in materia di proprietà industriale, stabiliva, invece, che le sezioni specializzate erano competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione[24] e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli del diritto d'autore, nonché di “fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale”.

Quindi, mentre il legislatore del 2003 aveva usato l’accezione “interferenza”, nel 2009 si parla al negativo di “non interferenza”, alimentando le difficoltà interpretative e un non indifferente disorientamento giurisprudenziale[25].

Sul punto è più volte intervenuta la Corte di Cassazione.[26]

Con la sentenza n. 9167/2008, in particolare, si è specificato che: “l’interferenza è un criterio attributivo della competenza”, e ancora che: “Il fatto che il legislatore abbia utilizzato un'espressione atecnica e inusuale nel lessico processuale, il quale conosce piuttosto gli istituti della connessione e dell'accessorietà, deve necessariamente indurre l'interprete a individuare un ambito di operatività del concetto di interferenza che non si risolva in quelli noti al codice di rito. (…)”.

In questa prospettiva, dunque, se deve escludersi che possa ritenersi attribuita alle sezioni specializzate tutta la materia della concorrenza sleale, giacché una simile ricostruzione contrasterebbe con la lettera della legge, appare tuttavia maggiormente rispondente alla ratio della istituzione delle sezioni specializzate un'interpretazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, all’art. 3, che individui la competenza di dette sezioni in materia di concorrenza sleale prescindendo dalla formalizzazione di un'azione reale. Si dovrebbe apprezzare invece, in relazione ai fatti allegati a fondamento della domanda di repressione della concorrenza sleale e di risarcimento dei danni, la deduzione di fatti in astratto interferenti con la esistenza di un diritto di proprietà industriale e intellettuale.

In sostanza, interferenza si ha non solo in quei casi nei quali la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, ma in tutte le ipotesi in cui ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva. Il che equivale a dire che non sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale nei soli casi in cui la denunciata condotta concorrenziale non interferisca con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, non richieda cioè neanche indirettamente l'accertamento della esistenza di un diritto di proprietà industriale e intellettuale.

Primo chiarimento da fare, ai fini di una migliore comprensione dell’intera questione, che occorre fare è definire quale sia il rapporto, in termini di premessa generale, tra il tribunale ordinario e la sezione specializzata.

Il Collegio, nell’affrontare la questione sottoposta alla sua attenzione, ritiene anzitutto necessario chiedersi se il rapporto tra tribunale ordinario e sezione specializzata si ponga in termini di competenza oppure in termini di ripartizione interna al medesimo ufficio giudiziario. Nella giurisprudenza di legittimità si sono alternate nel corso degli anni pronunce a favore dell’uno e dell’altro orientamento, fino ad arrivare ad un orientamento ormai condiviso che ritieni si tratti di una questione di competenza a tutti gli effetti, dovendosi però fare una necessaria precisazione, come ha affermato la stessa Corte Suprema[27]: “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, deve di contro ritenersi che rientri nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita".

È utile, a questo punto dell’analisi vedere come concretamente la giurisprudenza si  è orientata nella definizione di concorrenza sleale interferente e non interferente e a quale tribunale abbia attribuito la competenza, in due casi concreti (giunti come si vedrà a due soluzioni diametralmente opposte),i quali fanno meglio comprendere quale sia l’approccio adottato.

In particolare in un primo caso, la Suprema Corte (sentenza n. 11309 del 2019) ha considerato non interferente una condotta che consisteva nello storno di dipendenti con appropriazione dello know how aziendale ma non di vere e proprie informazioni oggetto di privativa.

Nello specifico: una società proponeva domanda di risarcimento danni per concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c. Il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza, ritenendo competenti le sezioni specializzate in materia di impresa. Veniva quindi proposto regolamento di competenza. Secondo il giudice ordinario, la controversia avrebbe avuto ad oggetto un illecito realizzato anche attraverso la sottrazione e l’utilizzo di un patrimonio di conoscenze commerciali e tecniche, appartenenti ai dirigenti stornati, di estrema importanza, potendo dunque qualificarsi la concorrenza come interferente: da qui, la competenza delle sezioni specializzate.

Di parere opposto era la Suprema Corte, la quale sostenne che in base agli atti processuali risultava che la domanda di risarcimento attenesse allo storno di dirigenti da parte della società convenuta, che avrebbe sfruttato le loro conoscenze e competenze, appropriandosi dunque dello know how aziendale in senso lato, ma non di veri e propri segreti aziendali, cioè di informazioni e dati oggetto di privativa tutelabili dal codice di proprietà intellettuale. Di conseguenza, nel caso di specie non si ha a che fare  con l’interferenza.[28]

In conclusione, la Suprema Corte, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. del 2003, n, 168, va affermata la competenza della sezione ordinaria del Tribunale, e va esclusa quella delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di proposizione di una domanda di accertamento di una ipotesi di concorrenza sleale nella quale l’ipotizzata lesione degli interessi della danneggiata riguardi le informazioni aziendali e i processi e le esperienze tecnico-industriali e commerciali, ossia la fattispecie lesiva sia commessa senza la ipotizzata sussistenza, in tutto o in parte, di privative o di altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi o relativi all’accertamento dell’illecito concorrenziale.”

Nel secondo caso che si andrà a descrivere, invece, si presenta una soluzione opposta resa dalla Cassazione.

Nello specifico: era stato presentato un ricorso per regolamento di competenza, proposto da una società avverso un’ordinanza dichiarativa di incompetenza del Tribunale di Bergamo. Quest’ultimo, investito dalla stessa società di una domanda di accertamento negativo di danni derivati da atti accertati di concorrenza sleale nei confronti di una società concorrente aveva dichiarato la propria incompetenza a favore della Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Brescia, ritenendo che si versasse in materia sottratta alla propria cognizione[29]. Il Tribunale di Bergamo aveva, tuttavia, dichiarato la propria incompetenza qualificando la fattispecie come di concorrenza sleale cd. “interferente” riservata ex art. 134 CPI alla cognizione delle Sezioni specializzate, in questo caso di Brescia.

L’art. 134 CPI, come si è visto, stabilisce che sono devoluti alla cognizione delle Sezioni specializzate, tra gli altri, i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie “che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale” (c.d. concorrenza sleale “pura”). La tesi della ricorrente era che, poiché la sentenza bresciana aveva qualificato le condotte ad essa imputate come atti di concorrenza sleale generica ex art. 2598 c.c., e poiché entrambe le parti avevano formulato nel giudizio bergamasco domande aventi ad oggetto esclusivamente l’accertamento (negativo e positivo) del danno derivante “dagli atti di concorrenza sleale accertati dalla sentenza sull’an” (e non dei danni derivanti dalla violazione di un diritto industriale), la causa radicata a Bergamo dovesse considerarsi di concorrenza sleale pura, come tale estranea alla competenza delle Sezioni specializzate.

Sennonché, la Corte di Cassazione è giunta a conclusioni opposte proprio sulla scorta della considerazione che “ai fini della competenza, rileva la domanda oggetto di causa”. In particolare, la Corte ha posto in rilievo l’espresso richiamo, nella domanda introduttiva del giudizio bergamasco, della sentenza della Corte d’Appello di Brescia.

La prospettazione alla sentenza bresciana, secondo la Corte, “non può considerarsi estranea al diritto di esclusiva brevettuale”, poiché l’illiceità della condotta “è stata postulata proprio in base all’esistenza del diritto di esclusiva brevettuale, frodato mediante divulgazione di segreti commerciali e prioritariamente valutato dalla stessa corte d’appello, la quale non a caso aveva messo in evidenza che il giudizio era stato sospeso a fronte di quello pregiudiziale relativo alla validità del brevetto”.

Nella sentenza di Brescia, in altre parole, la qualificazione degli atti della società attrice come illeciti era pur sempre dipesa dall’accertamento dell’esistenza di una valida privativa industriale (sebbene quegli atti non fossero stati qualificati dalla Corte d’Appello come atti in contraffazione di tale privativa), e dunque, tale sentenza aveva avuto ad oggetto fattispecie di concorrenza sleale interferente; per una sorta di proprietà transitiva, questa sua qualità secondo la Cassazione si è trasferita al giudizio bergamasco, per il tramite del richiamo, nella domanda introduttiva di quest’ultimo, della sentenza stessa. La Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso, dichiarando la competenza della Sezione specializzata di Brescia.

Quindi, stando alla interpretazione fornita dalla Corte Suprema, in questo settore, cioè quello riguardante il rapporto tra concorrenza sleale e domande legate al diritto industriale, non importa che l’oggetto diretto della domanda sia ricompreso nella competenza delle sezioni specializzate, ma è sufficiente che quest’ultimo costituisca il rapporto a monte, quindi oggetto di accertamento incidentale, rispetto a quello che sarebbe l’oggetto della domanda specifica, fuori della competenza delle sezioni specializzate. Se, quindi, nella fattispecie costitutiva esiste una materia ricompresa in quelle di competenza delle predette sezioni, si ha un’attrazione a favore di queste ultime.

4. Brevi riflessioni conclusive

Al termine di questa analisi su quando e come si configura in materia di  concorrenza sleale, una concorrenza interferente o meno ai fini della determinazione di quale sia il giudice competente, cioè se ad essere competente è il giudice ordinario o il giudice del Tribunale delle imprese, possiamo sic et simpliciter affermare, tenendo in considerazione quale è stata la direzione intrapresa dalla Corte, quali sono i casi in cui è competente l’una e quali i casi in cui è competente l’altra corte.

Quando ci si trova nell’area della concorrenza sleale c.d. “pura” (o non interferente)   la competenza è del giudice ordinario[30], più in concreto quando vi è una lite su fattispecie che “non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale” e che “non presentano ragioni di connessione anche impropria” con fattispecie concernenti l’esercizio di diritti di proprietà industriale.

La concorrenza sleale “interferente” è invece di competenza delle sezioni specializzate.

Si verifica una situazione di concorrenza sleale interferente quando la concorrenza viene attuata con comportamenti che interferiscano[31] con un diritto di esclusiva in materia di proprietà industriale (marchio, brevetto) o di diritto d’autore.

Occorre evidenziare che è in atto un disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura civile, il quale prevede di estendere alla competenza delle sezioni specializzate tutti i casi di concorrenza sleale, senza distinguere più tra concorrenza interferente e concorrenza non interferente, distinzione che tanto ha confuso e smarrito gli interpreti e la stessa giurisprudenza e che alla fin dei conti non semplifica e velocizza affatto il lavoro della macchina processuale.

[1] Compie atti di concorrenza sleale, chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

[2] L. 10.10.1990, n. 287, «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato».

[3] D.Lgs. 6.9.2005 n. 206, c.d. «Codice del consumo», e le sue successive modifiche, specialmente il D.Lgs. 2.8.2007, n. 146 intitolato «Attuazione della direttiva 05/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 02/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 06/2004.

[4] D.Lgs. 2.8.2007 n. 145 intitolato «Attuazione dell'art. 14 della direttiva 05/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole» – ove all'art. 2, lett. c si intende per professionista «qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale».

[5] Principi generali espressi agli artt. 2, 3, 41, 43 della nostra Costituzione.

[6] GHIDINI, La proprietà intellettuale, nuova ricchezza delle nazioni e l’anomalia italiana, in Rivista dir. ind., 2000, I, pag. 115 ss.

[7] La giurisprudenza, dal canto suo, conferma che l'art. 2598 «è posto a tutela di quanti rivestono la qualifica di imprenditori e, di conseguenza, può essere solo da costoro azionata», Corte d’Appello di Napoli 4.6.2008; Tribunale di Genova 10.5.2006; ed è la stessa giurisprudenza ad evidenziare il "rapporto di concorrenzialità" quale "presupposto soggettivo" Cass. 17459/2007; Cass. 13071/2003.
La giurisprudenza però, al tempo stesso, adotta un criterio ampio e non formalistico del soggetto imprenditore, ben oltre la nozione dell'art. 2082 c.c. e indirizzata su di un piano economico-operativo, ove, per l’appunto, si esercita il rapporto di concorrenzialità che finisce, così, per definire anche il requisito soggettivo per l'applicazione della fattispecie.

[8] Cass. Sez. III, 9 Luglio 2007, n° 17458.

[9] Cass. Sez. III, n° 6117, 20 Marzo 2006.

[10] Cass. Sez. I, n°14793. 04 Giugno 2008.

[11] Tribunale di Torino, ord., 14 Marzo 2006, in Il caso.

[12] Cass. Sez. III, n°560, 13 Gennaio 2005.

[13] Cass. Sez. I, n°1617, 14 Febbraio 2000.

[14] Tribunale di Genova, sezione specializzata in materia di impresa, sentenza n. 1744, pubblicata il 16.05.2016.

[15] RIVA CRUGNOLA, Il funzionamento effettivo delle sezioni specializzate in materia di impresa, in La riforma del diritto societario nella “giurisprudenza delle imprese”, a cura di M. Cera, P. Mondini e G. Presti, Milano, 2017, pag.1 ss; Cass., 9.7.2015, n. 14369, in Foro it., 2015, I, 3876 con nota di Niccolini, G., Competenza del tribunale delle imprese.

[16] Sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012.

[17] Art. 3, comma 1, lett. a) e b), d. l. 24 gennaio 2012, n.1.

[18] Art. 3, comma 2, lett. c) e d), d. l. 24 gennaio 2012, n.1.

[19] CELENTANO, Le sezioni specializzate in materia di impresa, in Le società, 2012, n. 7, 814.
In un senso ancora più critico CASABURI, La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese, in Il diritto industriale, 6, 2012, 517, che le definisce “Sezioni Propaganda” e parla di “mendace etichetta”.

[20] V. PANZANI, Le sezioni specializzate in materia d’impresa, in Giurisprudenza di merito, 9, 2012, 1786.

[21] GIUSSANI, A., L’attribuzione delle controversie industrialistiche alle sezioni per l’impresa, in Il processo industriale, Torino, 2012, pag. 5 ss.

[22] CASABURI, Domain names e segni distintivi: qualche riflessione non ortodossa, in Dir. industriale, 2004; CASABURI, Look- alike: situazione e prospettive, in Dir. industriale, 2007.

[23] Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, entrato in vigore il 19 marzo 2005.

[24] SCUFFI, Diritto processuale dei brevetti e dei marchi, Milano, 2010.

[25] Trib. Napoli, 22.3.2016, in Società, 2016, 900; App. Napoli, 20.2.2014, ivi, 2015, 63 con nota di Vettori, L., Il Tribunale delle imprese tra questioni di competenza e di specializzazione.

[26] Meritano menzione le decisioni: Cass. n. 12153/2010, Cass. n. 16744/2008 e Cass. 9 aprile 2008, n. 9167, in Riv. dir. ind., 2009, IV, 363 ss, con nota di MASTRORILLI, Concorrenza sleale e copyright.

[27] Cass. Sez. U., n° 19882, 23 Luglio 2019.

[28] In base a pacifica giurisprudenza (anche precedente alla decisione del caso preso in esame) simili ipotesi non rientrano nella competenza delle sezioni specializzate, bensì della sezione ordinaria (Cass. Civ., n. 21762/2013).

[29] Ai fini della comprensione della decisione, conta dire che la commissione di atti di concorrenza sleale da parte della prima società nei confronti della seconda, era stata accertata con sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di Brescia, in esito a un giudizio instaurato per asserita contraffazione di un brevetto. All’esito del giudizio, la Corte d’Appello di Brescia aveva condannato i convenuti al risarcimento dei danni, da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio, derivati da atti qualificati come di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.; in particolare, e da condotte concorrenzialmente sleali. Era, infatti, emerso nel corso dell’istruttoria che vi era stato un indebito passaggio di informazioni riservate nella fase anteriore al deposito del brevetto; e, all’epoca dei fatti, le informazioni riservate non costituivano oggetto di specifico diritto di proprietà industriale.A seguito di detta sentenza, la società attrice aveva giocato d’anticipo, chiedendo al Tribunale di Bergamo di dichiarare l’assenza di qualsiasi danno derivante dai suddetti atti di concorrenza sleale.

[30] Tribunale di Ascoli Piceno, Sent. n°2720, 21 Gennaio, 2019; Tribunale di Pordenone, Sent. n°2433, 8 Agosto 2019; Tribunale di Catania, Sent. n°9145, 24, Giugno, 2020; Tribunale di Roma, Sent. n° 51209, 24 Settembre 2020.

[31] Cass. Sez. III,n° 21726, 23 Settembre 2013, Cass. Sez. I, Ord. n°14251 Giugno 2010.

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