Avvocato cancellato dall’albo: addio alla restituzione dei contributi soggettivi versati
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza del 26 giugno 2020 – 14 gennaio 2021 n. 544 (testo in calce), torna, ancora una volta, sulla questione del diritto al rimborso dei contributi soggettivi, nell’ipotesi in cui l’iscritto si cancelli dalla Cassa senza aver acquisito il diritto alla pensione. Infatti, originariamente, la legge prevedeva tale diritto (art. 21 legge 576/1980), successivamente abrogato da un Regolamento della Cassa forense.
Un avvocato evoca in giudizio la CNPAF e contesta il diritto di un ente privato di derogare o abrogare la legge ordinaria. Nondimeno, la Suprema Corte, confermando la propria giurisprudenza, ritiene che l’abrogazione della norma (art. 21 legge cit.) risulti giustificata dalla delegificazione (ex art. 3 c. 12 legge 335/1995) e che l’avvocato non possa ottenere la ripetizione di quanto versato.
Sommario
- La vicenda
- Quadro normativo e precedenti giurisprudenziali
- Ammessa la deroga alla legge ordinaria
- La delegificazione e il sistema delle fonti
- I contributi versati non vanno rimborsati
- Conclusioni
La vicenda
Una donna si cancellava dall’Albo degli Avvocati e adiva in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (CNAPF) per ottenere la restituzione dei contributi soggettivi sino ad allora versati. In primo e in secondo grado, all’avvocato veniva riconosciuto il diritto al rimborso, con riferimento al periodo compreso tra gennaio 1998 e dicembre 2001. La decisione si fondava sull’art. 21 della legge 576/1980 e sulla circostanza che la professionista non avesse maturato il diritto alla pensione. In particolare, il giudice del gravame aveva messo in dubbio che la delibera del 13 novembre 2004, modificativa dell’art. 4 del Regolamento previdenziale della Cassa forense, potesse derogare ad una norma di legge (ossia all’art. 21 della legge 576/1980). Infatti, secondo il giudice di merito, la materia contributiva risulta coperta da riserva di legge ai sensi dell’art. 117 c. 2 lett. o) Cost. Inoltre, la potestà normativa degli enti privatizzati – come la Cassa – si riduce alla variazione delle aliquote contributive, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento o alla modificazione di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata temporis. La Cassa contesta tale decisione e si giunge così in Cassazione, ove i supremi giudici devono pronunciarsi
- sul diritto al rimborso dei contributi soggettivi versati, nell’ipotesi in cui l’iscritto si cancelli dalla Cassa senza aver acquisito il diritto a pensione.
Quadro normativo e precedenti giurisprudenziali
Per comprendere il percorso argomentativo dei giudici di legittimità, è d’uopo ricostruire il quadro normativo (per un approfondimento sulla materia si rinvia alla guida sulla pensione dell’avvocato).
Di seguito, le disposizioni che vengono in rilievo:
- la legge 576/1980, art. 21, che prevedeva la restituzione dei contributi per gli iscritti cancellati dall’albo che non avessero maturato il diritto alla pensione;
- il d.lgs. 509/1994, art. 2, comma 1, che prevede la privatizzazione degli enti previdenziali, come la Cassa forense, attribuendo loro autonomia gestionale, organizzativa e contabile pur mantenendo l’attività svolta carattere pubblicistico;
- la legge 335/1995 (cosiddetta Riforma Dini), art. 3 comma 12 che, nel testo vigente al momento in cui fu modificato l’art. 49 del Regolamento generale, prevedeva che gli enti privatizzati adottassero “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”;
- l’art. 4 del Regolamento generale di previdenza della Cassa, come modificato con delibera del 2004, ove si nega la possibilità di restituzione dei contributi oltre il termine del 30 novembre 2004.
Per completezza espositiva, si ricorda che il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico della Previdenza Forense, abrogativo dei precedenti regolamenti.
In materia, si registrano i seguenti precedenti giurisprudenziali: Cass. 24202/2009, Cass. 12209/2011, Cass. 19981/2017, Cass. 3461/2018.
Ammessa la deroga alla legge ordinaria
I giudici di merito hanno ritenuto che un regolamento adottato da un ente, come la Cassa, non possa derogare alla legge ordinaria, in particolare alla legge 576/1980.
La Suprema Corte non sposa tale ricostruzione e fa proprio un orientamento già espresso dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. In sintesi, il percorso argomentativo degli ermellini avviene attraverso i seguenti punti:
- la Cassa forense è una persona giuridica di diritto privato, è un ente senza scopo di lucro e non fruisce di finanziamenti pubblici (sull’autofinanziamento vedasi Corte Cost. 340/2000),
- l’ente, pur essendo divenuto privato, resta soggetto a controlli pubblici, come la verifica ministeriale dei bilanci, il controllo della Corte dei Conti e quello della Commissione parlamentare; infatti, permane inalterato il carattere pubblicistico dell’attività svolta (così Corte Cost. 248/1997),
- alla Cassa è stata riconosciuta un’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, a cui consegue il potere di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti.
Il suddetto potere di deroga deriva dalla delegificazione.
La delegificazione e il sistema delle fonti
Sulla delegificazione è intervenuta una pronuncia della Consulta (Ord. 254/2016), la quale ha affermato che il suo scrutinio non si estende ai regolamenti di delegificazione e che «proprio con riferimento alle fonti di valore regolamentare, adottate in sede di “delegificazione”, la garanzia costituzionale va ricercata, a seconda dei casi,
- nella questione di legittimità costituzionale sulla legge abilitante il Governo all’adozione del regolamento, ove il vizio sia ad essa riconducibile, per avere, in ipotesi, posto principi incostituzionali o per aver omesso di porre principi in materie che costituzionalmente li richiedono,
- nel controllo di legittimità sul regolamento, nell’ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso» (Corte Cost.427/2000).
Quindi, la delegificazione si traduce nella scelta del legislatore di riconoscere un’autonomia regolamentare alla Cassa in specifiche materie. In particolare, l’art. 3 c. 12 della legge 335/1995, nel testo vigente al tempo della modifica dell’art. 49 del Regolamento generale, disponeva che gli enti privatizzati adottassero provvedimenti
- sulla variazione delle aliquote contributive,
- sulla riparametrazione dei coefficienti di rendimento,
- su ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.
Quanto sopra, nel rispetto del principio del pro rata temporis, ossia del principio per cui in relazione alle anzianità già maturate viene applicata la normativa vigente per quel determinato periodo.
I contributi versati non vanno rimborsati
Ciò premesso, la Corte precisa che il diritto al rimborso dei contributi versati (di cui all’art. 21 legge 576/1980) è già stato affrontato alla giurisprudenza di legittimità. Si ritiene che la Cassa, nell’esercizio della propria autonomia, possa derogare o abrogare disposizioni di legge in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni.
L’ente, pertanto,
- può adottare misure che prevedano la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore per gli iscritti (fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione),
- al contempo, può stabilire la non restituibilità dei contributi legittimamente versati (abrogando il succitato art. 21 legge 576/1980).
La deroga o l’abrogazione delle disposizioni deve avvenire nel rispetto dei limiti posti all’autonomia della Cassa, come:
- la previsione tassativa dei tipi di provvedimento che è abilitata ad adottare,
- il principio del pro rata temporis.
Inoltre, dalle suddette deroghe o abrogazioni non deve derivare la lesione:
- di diritti quesiti,
- di legittime aspettative,
- dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica.
Conclusioni
In conclusione, la norma che prevedeva il diritto alla ripetizione dei contributi versati dall’iscritto, che si sia cancellato dalla Cassa, senza aver maturato il diritto alla pensione (art. 21 legge 576/1980), è stata abrogata dall’art. 4 del Regolamento della Cassa. Tale abrogazione risulta giustificata dalla delegificazione prevista dall’art. 3 c. 12 legge 335/1995 che, nella sua originaria formulazione, attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di adottare atti idonei ad incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata (Cass. 4980/2018; Cass. 19255/2019). Il ricorso della Cassa Forense viene, dunque, accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, affinché esamini, alla luce dei principi sopra indicati, la concreta fattispecie anche quanto all’accertamento delle condizioni per l’applicabilità del regime transitorio derivante dalla riformulazione dell’art. 4 del Regolamento della Cassa, a seguito della Delibera del Comitato dei delegati 13 novembre 2004.
ALLEGATO: CASSAZIONE LAVORO, ORDINANZA N. 544/2021

