Autovelox: chi li costruisce e tara deve essere certificato ISO 9001
La II Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 26 gennaio 2021, n. 1608 (testo in calce), condividendo la tesi di un automobilista, ha affermato che, al fine della validità della sanzione per eccesso di velocità, il Comune deve comprovare che il dispositivo di rilevamento dell’infrazione risulta revisionato secondo la periodicità prescritta, come pure che la taratura periodica sia stata eseguita da un centro ACCREDIA ovvero da altra società in regola con le certificazioni ISO 9001.
Sommario
- La vicenda
- La circolare del Viminale 26 giugno 2015
- Il post Consulta n. 113/2015
- Il decreto MIT 13 giugno 2017
- La necessità della certificazione di qualità ISO 9001
La vicenda
Il Giudice di pace rigettava l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa sulla base del verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo di apparecchiatura Velomatic. Il Tribunale confermava la decisione, osservando che la Pubblica amministrazione aveva dimostrato il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, producendo la dichiarazione, proveniente dalla società costruttrice Eltraf, della verifica e taratura effettuate poco tempo prima dell’infrazione, e che non era previsto che l’intervento periodico di verifica della funzionalità e taratura fosse eseguito da soggetto diverso dal costruttore.
La circolare del Viminale 26 giugno 2015
Intercorsa prima della nota sentenza n. 113 del 2015 della Corte costituzionale, prescriveva la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità.
Tale verifica doveva, e deve, essere effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione della L. n. 99 del 2009, art. 4), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.
Il post Consulta n. 113/2015
Diversamente, per gli apparecchi destinati ad essere impiegati solo con la presenza o sotto il controllo di un operatore della polizia stradale, la verifica periodica di funzionalità non era prescritta e, per l’effetto, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, in attesa di individuare le procedure di verifica, il Ministero ne ha sospeso l’utilizzo tramite circolare.
Il decreto MIT 13 giugno 2017
Ha previsto che “Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento”.
La necessità della certificazione di qualità ISO 9001
La II Sezione civile ha sposato la tesi difensiva dell’automobilista, cassando la sentenza resa dal giudice d’appello, con rinvio allo stesso giudice, in diversa disposizione, per un nuovo esame della domanda.
Più in dettaglio, la pronuncia aveva accertato che l’infrazione era stata rilevata a mezzo di Velomatic 512, sottoposto a verifica dal costruttore due mesi circa prima del rilevamento, tuttavia non aveva chiarito se detto apparecchio rientrasse tra quelli per i quali, già in epoca anteriore rispetto alla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, e, in ipotesi affermativa, se la società costruttrice fosse abilitata alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.
ALLEGATO: CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 1608/2021

