Ripetibilità delle somme versate al di fuori del decreto di fissazione dell’assegno di mantenimento
Con sentenza del 17.10.19 il Tribunale di Verona rigettava la richiesta dell’attore volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte erroneamente alla ex moglie giudicandole irripetibili.
Durante il procedimento di separazione, l’attore e la ex moglie convenuta avevano consensualizzato la separazione prevedendo che l’attore avrebbe versato alla convenuta un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili per due anni a partire dall’aprile 2010 e di euro 300,00 per un ulteriore anno a partire da aprile 2012. Tuttavia l’attore aveva versato delle somme in più, essendosi sbagliato sul numero delle mensilità previste dalla sentenza. Ad ingenerare tale errore aveva concorso la convenuta che, quando il diritto era già venuto meno, aveva richiesto il pagamento di ulteriori mensilità comunicando il nuovo numero di conto corrente.
Dopo aver richiesto inutilmente la restituzione spontanea della somma versata ma non dovuta lo scrivente adiva dunque il Tribunale di Verona per ottenere la restituzione coattiva di tali somme ma il Tribunale di Verona rigettava la richiesta ritenendo le somme versate irripetibili.
La sentenza si dilunga nell’argomentare in merito all’irripetibilità delle somme corrisposte in esecuzione di un’ordinanza di concessione di assegno di separazione o provvisorio successivamente revocata o modificata. Sin dalla sentenza 11029/1999 la Cassazione, nel regolare in concreto il dare avere tra le parti, aveva specificato “tuttavia l’esclusione o la diminuzione dell’assegno per effetto del giudicato, se determina la irripetibilità delle somme già versate, non comporta l’ultrattività del provvedimento temporaneo, sì da legittimare l’esecuzione coattiva per la parte di assegno non pagato, non potendosi agire “in executivis” sulla base di presupposto divenuto insussistente”. La parte onerata non è dunque più tenuta a corrispondere quanto già non versato ma è pacifico in giurisprudenza che non puiò chiedere la restituzione di quanto già versato che risulti eccedere la nuova quantificazione. La Suprema Corte ha infatti con l’ordinanza n. 23409/2015 ha stabilito che “in tema di separazione personale, la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all’eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di mantenimento”. Ciò deriva dalla natura solidaristica ed assistenziale dell’assegno di mantenimento, ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario. Il quale ultimo, proprio per questo, non è tenuto ad accantonare una parte di quanto percepito in funzione della eventuale riduzione dell’assegno. Deve trattasi di somme non elevate, dato che una tale misura fa presumere che siano state consumate proprio per il sostentamento del medesimo (v. in questo senso anche Cass. 4198/1998Cass. 28987/2008, Cass. 6864/2009Cass. 21675/2012Cass. 23441/2013Cass. 15186/2015). Lo stesso principio varrebbe per l’assegno divorzile allorché sia destinato nei fatti a soddisfare per la sua non elevata entità nelle esigenze di carattere alimentare, non differenziandosi la qualcosa dall’assegno di mantenimento corrisposto in sede di separazione (Cass. 13060/2002).
Ciò vale anche nel caso in cui il provvedimento di fissazione dell’assegno sia stato successivamente revocato o sia venuto meno per un qualsiasi motivo. Si richiama sul punto l’art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, secondo cui l’ordinanza del presidente o anche quella del giudice istruttore modificativa “conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento…”. Pertanto, allorquando la sentenza di separazione dovesse escludere o ridurre il mantenimento, la irripetibilità delle somme corrisposte in esecuzione dei provvedimenti presidenziali, dipenderebbe anche dalla dichiarata stabilità dell’efficacia dei provvedimenti provvisori adottati all’inizio o nel corso della causa di separazione. L’art. 189 in questione, quindi, implicitamente afferma il principio che i provvedimenti provvisori “possono essere modificati solo da un provvedimento di carattere sostanziale definitivo” come testualmente si legge in alcune decisioni (Cass. 11029/1999Cass. 9641/1996Cass. 3415/1994Cass. 9728/1991).
In Cass. 6864/2009 la Suprema Corte ha ribadito il necessario collegamento tra quanto previsto dal provvedimento che stabilisce l’assegno e le somme erogate precisando che “gli effetti della decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento, ovvero ne riduce la misura, non possono comportare la ripetibilità delle somme o delle maggiori somme corrisposte a tale titolo in forza di provvedimenti non definitivi”. Il concetto è riproposto da Cass. 23441/2013 secondo cui “le somme di denaro corrisposte in esecuzione dei provvedimenti emessi in sede di udienza presidenziale non sono ripetibili”.
Ancora Cass. 12085/2014 ha ribadito che l’irripetibilità si ha nell’ipotesi di somma originariamente prevista da provvedimento poi revocato o ridotto: “Il diritto alla ripetizione non costituisce una conseguenza automatica della riduzione dell’assegno di mantenimento, anche quando la quantificazione inferiore retroagisca alla domanda, attesa la natura sostanzialmente alimentare dell’obbligazione pecuniaria in questione“. Ribadisce lo stesso concetto Cass. 23409/2015 per cui “la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi” (vedi anche Cass. 23291/2015).
Da ultimo, e per gli stessi motivi, Cass. 13609/2016, ha affermato che “la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione a titolo di assegno per il mantenimento del figlio non può essere costretta a restituirle dopo la raggiunta autosufficienza economica del figlio medesimo”. Lo stesso principio vale infatti anche quando la problematica si pone in virtù del provvedimento presidenziale, emesso nella fase dei provvedimenti contingibili e urgenti posti a tutela dei coniugi e della prole, considerato che alla luce della giurisprudenza di legittimità, anche in questo caso è esclusa l’irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento (Cfr.: Cass. civ. Sez. VI, 16.11.15 n. 23409. In precedenza: Cass. civ. Sez. I, 16.10.13 n. 23441
La ratio dell’irripetibilità degli assegni è dunque che, essendovi un provvedimento formale che gliele riconosce (ancorchè successivamente revocato) il/la percipiente può legittimamente fare affidamento su tali somme per il proprio sostentamento e, quindi, presumibilmente egli le ha consumate per tale finalità non avendone più disponibilità al momento in cui sia stato successivamente modificato il provvedimento che le aveva previste. Viene in questo modo tutelato il “legittimo affidamento”. Come è stato giustamente osservato si tratta di “un tema nel quale sembrano prevalere più le ragioni di equità che le motivazioni di diritto” (Gianfranco Dosi, Il problema della ripetibilità o meno degli importi di mantenimento corrisposti in eccesso, in Lessico di diritto di famiglia). In questo senso dunque l’irripetibilità dell’assegno di mantenimento costituirebbe eccezione al generale principio della ripetibilità dell’indebito. Dunque l’irripetibilità dell’assegno di mantenimento si pone con lex specialis rispetto al principio generale della ripetibilità dell’indebito e pertanto non è suscettibile si applicazione analogica.
Tuttavia non si ha l’applicazione del principio della irripetibilità in questione, in ragione di un particolare status del soggetto beneficiario o della esistenza di circostanze di fatto incompatibili con la funzione dell’assegno di mantenimento. Così è ad esempio nel caso in cui la parte beneficiaria abbia concorso con la propria condotta all’emanazione di quel provvedimento originario poi modificato alla luce della scoperta della reale situazione. L’irripetibilità dell’assegno di mantenimento infatti, come ha precisato Cass. 11489/2014 ha precisi presupposti e “la ritenzione non (può) nemmeno ritenersi giustificata in ragione dei principi in tema di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari, posto che tali principi non operano indiscriminatamente”. In particolare la giurisprudenza di legittimità ha dato specifico rilievo alla “condotta menzognera del beneficiario dell’assegno” ribadendo (Cass. 9728/1991Cass. 8512/2006Cass. 21675/2012) come l’irripetibilità operante in favore della parte che ha beneficiato dal pagamento, trovasse il proprio limite nella “dimostrazione” di che essa avesse tenuto una condotta mendace.
Nel caso di specie gli errori sul numero di mensilità dovute sono stati conseguenza di documentate azioni della convenuta, quali ad esempio la richiesta di ulteriori pagamenti e la comunicazione del nuovo iban quando il diritto all’assegno era già perento). Il Tribunale avrebbe dunque dovuto tenerne conto e questo è il primo errore della sentenza. Sul punto la sentenza appellata chiosa: “Né può dirsi che può assumere rilievo la “condotta processuale aggravata ex art.96 c.p.c.” della sig.ra XXXX per aver il coniuge “richiesto il provvedimento cautelare in eccedenza alle sue esigenze” o per aver “agito in giudizio con malafede o colpa grave”, tenuto conto della natura processuale della norma citata, esplicante i suoi effetti nell’ambito del processo e non per suffragare le prospettazioni e le domande sostanziali proposte e tenuto conto altresì che la convenuta é rimasta contumace nel corso del giudizio; secondo l’orientamento specificato e ribadito dalla Corte di Cassazione nelle stesse sentenze dianzi richiamate, dunque, la stessa non può dirsi abbia resistito con mala fede o colpa grave (Cass. 12 aprile del 2006, la nr. 8512)” dimostrando di aver fraiteso totalmente il senso della domanda e di non conoscere il conseguente indirizzo della Suprema Corte. La condotta dell’appellata rilevava infatti non tanto “per aver “agito in giudizio con malafede o colpa grave”, ma per aver attivamente operato per trarre in errore l’appellante richiedendo rate non più dovute e supportando tali richieste con la comunicazione del nuovo Iban quando già più nulla era dovuto condotta configurabile quella “condotta menzognera del beneficiario dell’assegno” individuata dalla giurisprudenza di legittimità che il Giudice veronese ha dimostrato di sconoscere totalmente (Cass. 9728/1991Cass. 8512/2006Cass. 21675/2012).
Ma la “svista” principale è che il giudice veronese non ha considerato che le somme erogate in più non erano giustificate da alcun titolo.
Come detto, e come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, un requisito fondamentale perché si verifichi l’effetto della irripetibilità è che le somme corrisposte siano state erogate in esecuzione di un originario provvedimento poi revocato o ridotto (ex multis Cass. 15164/2003Cass. 13060/2002Cass. 11029/1999Cass. 4198/1998Cass. 3415/1994Cass. 9728/1991). Così si esprimeva in modo inequivoco Cass. 11029/1999, “le somme corrisposte in esecuzione dei provvedimenti emessi in sede presidenziale, non sono ripetibili”. Lo stesso principio è stato ribadito in Cass. 4527/2008, ove si ripete che la percezione delle somme deve essere avvenuta “in base a provvedimenti giurisdizionali attinenti al diritto di famiglia”.
Tutte le sentenze hanno in comune il fatto di prevedere che le somme dichiarate irripetibili (ancorchè successivamente rivelatesi indebite) trovino fondamento in un precedente provvedimento che le facesse apparire inizialmente dovute.
Condizioni sine qua non perché si verifichi l’effetto della irripetibilità in deroga al principio generale della ripetibilità dell’indebito sono dunque
- che le somme erogate trovino la loro giustificazione in un provvedimento seppur provvisorio del Tribunale che le abbia quantificate in tale misura e dunque che al momento del pagamento tali somme risultassero apparentemente dovute
- che si possa riconoscere lo stato di buona fede del percipiente il cui comportamento non deve essere causa dell’iniziale concessione rivelatasi poi non dovuta.
Per converso, invece, non viene tutelata la situazione in cui non vi è in radice un affidamento e l’affidamento non è legittimo
- quanto non vi è un provvedimento di concessione dell’assegno o si tratta di somme che non sono state erogate a titolo di assegno
- quando il beneficiario non possa essere considerato “di buona fede”
Le condizioni (sia positive che negative) operano in via alternativa e non cumulativa nel senso che è sufficiente la sussistenza di una perché si abbia o meno l’irripetibilità delle somme.
Le note conclusive dell’attore illustravano con chiarezza la differenza tra le due diverse situazioni: “Nel caso in oggetto, invece, tutte le mensilità previste dal provvedimento presidenziale sono state corrisposte e il provvedimento è stato integralmente rispettato: nessuna domanda di restituzione è stata infatti avanzata per quanto le somme da esso previste e in forza di esso corrisposte. La restituzione riguarda invece somme che non erano contemplate dal provvedimento di determinazione dell’assegno di mantenimento e che sono state versate per mero errore senza che ci sia alcun provvedimento che ne disponesse il pagamento. Si tratta di dazioni di denaro che non trovano fondamento in alcun provvedimento del giudice della separazione e pertanto:
- non hanno natura di assegno alimentare
- configurano semplici ipotesi di indebito.
Nel Caso di specie sussistevano entrambe le condizioni perché non fosse concessa l’eccezionale irripetibilità:
- non si trattava di pagamenti relativi al provvedimento che ha fissato l’assegno (infatti quanto previsto dal decreto è stato integralmente pagato indipendentemente dalle somme di cui si richiedeva la restituzione che sono extra l’assegno di mantenimento; versate per puro errore costituiscono un semplice indebito (non vi è dunque alcun legittimo affidamento da tutelare)
- se anche controparte vi avesse fatto affidamento, tale affidamento non è meritevole di tutela in quanto frutto della “condotta menzognera del beneficiario dell’assegno” che per pacifico parere della giurisprudenza di legittimità (Cass. 9728/1991Cass. 8512/2006Cass. 21675/2012) non consente la concessione del beneficio dell’irripetibilità “posto che tali principi non operano indiscriminatamente” (giurisprudenza sopra ricordata).
Entrambi tali circostanze sono state completamente provate nel corso del giudizio di primo grado e sono pacifiche e la sentenza appare palesemente errata.
Le somma di cui l’attore chiedeva la restituzione è infatti una normale e semplicissima somma percepita sine titulo dalla convenuta, e come tale soggetta alla normale regola della ripetibilità dell’indebito in quanto indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., ipotesi in cui chi ha pagato ha diritto alla restituzione di quanto corrisposto, e se chi ha ricevuto il pagamento era in mala fede dovrà anche corrispondere i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, mentre se era in buona fede gli interessi e i frutti saranno dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale. Conferma di ciò si ha in Cass. 11489/2014 per cui “nel caso in cui l’obbligo di mantenimento indiretto della prole posto a carico del genitore venga revocato con provvedimento giudiziale, per il raggiungimento della indipendenza economica dei figli, l’onerato ha diritto a ripetere le somme che abbia versato dal momento in cui il titolo è venuto meno. La ritenzione non può ritenersi giustificata in ragione dei principi in tema di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari, posto che tali principi non operano indiscriminatamente” chiarendo inequivocabilmente come l’irripetibilità presupponga necessariamente la sussistenza di un provvedimento che preveda la dazione. Nello stesso senso va letta la recentissima Cass 13354/2017 laddove ha statuito la non ripetibilità delle somme erogate per il mantenimento dei figli che il ricorrente asseriva economicamente indipendenti solo in quanto il provvedimento aveva accertato la autosufficienza “soltanto dal gennaio 2010, e non dalla domanda del padre”, implicitamente riconoscendo che nella diversa ipotesi di un provvedimento provvisorio venuto meno alla data della “domanda del padre”, sarebbero state invece revocabili.
In quanto semplice ipotesi di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. le somme versate sine titulo (che non possono essere qualificate assegno di mantenimento in quanto estranee al provvedimento presidenziale) devono essere restituite con gli interessi e i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento delle singole somme.

