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Campeggio libero e bivacco in Italia

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E’ un sogno comune poter dormire all’aperto ed ascoltare i rumori della natura sotto il cielo stellato, tuffarsi nell’acqua del torrente, ascoltare il fruscio delle foglie mosse dal vento, udire lo scoppiettare delle braci del fuoco attorno al quale assecondare la voglia di bistecche, braciole, salsicce e costolette da gustare al chiaro di luna, dormire sotto le stelle ascoltando il gracidio delle rane e il canto della civetta che rompe il silenzio della notte. La vita all’aria aperta offre sensazioni uniche.

Il campeggio libero presenta diversi vantaggi: è economico e consente di decidere liberamente dove trascorrerete la notte. Questo permette di essere indipendenti e di godere appieno della natura e, se si è fortunati, di avere un contatto ravvicinato con gli animali. Libera dai soliti fastidi che si trovano in un campeggio tradizionale come la vicinanza delle tende nelle piazzole o il rumore dei piatti del vicino. Non costringe a socializzare, ed è possibile semplicemente vivere la natura. Campeggio libero significa avventura poter soggiornare in un posto che piace particolarmente, di cui ci sei innamorato, sperimentare un senso di libertà. Il campeggio libero inizia proprio quando non puoi o non vuoi utilizzare le strutture e i servizi destinati al campeggio.

Tuttavia, ci sono anche degli svantaggi: non ci saranno a disposizione né allacciamenti elettrici, né servizi igienici e gli incontri con gli animali potrebbero riservare risvolti non sempre piacevoli. Il maggior problema reta tuttavia quello della sicurezza personale in quanto pernottare in tenda in zone non attrezzate espone alla mercè di balordi e malintenzionati. Se infatti l’ideale sono i luoghi remoti ed evitare di campeggiare in vista di sentieri, strade o case, automaticamente a ciò consegue nel rischio di trovarsi in posti isolati di cui qualcuno potrebbe voler approfittare e dove sarebbe difficile poter chiedere aiuto.

In Italia però non è semplice “ascoltare” i silenzi incontrastati della natura e osservare l’immensità e l’armonia degli spazi aperti. Infatti sono rari i luoghi privi di fonti luminose e di opere che riconducono a qualsiasi tipo d’intervento umano, aree naturali che rispondono al principio della conservazione e al vero significato della parola wilderness, non sinonimo di “natura selvaggia” ma più semplicemente di “luogo naturale”.

Ma è possibile fare “campeggio libero” cioè pernottare al di fuori di aree a ciò deputate, ed in genere a pagamento (“camping”), piantando la tenda in terreni demaniali o proprietà privata?

Il problema non si presenterebbe in Norvegia, Svezia, Finlandia, Scozia e Albania, dove il campeggio libero è legale. In Romania è consentito ma fortemente sconsigliato per motivi di sicurezza. E’ invece sostanzialmente vietato in tutti gli altri Paesi europei. In nazioni come Germania e Olanda le guardie sono severe e intransigenti, al punto che si resta stupiti quando giovani olandesi e tedeschi, appena giunti in Italia, solo per questo ritengano di poter piantare la tenda ovunque. In Germania, come in Austria, tuttavia non esiste una normativa unica nazionale. In alcuni Paesi come Galles e Inghilterra, invece, il campeggio “selvaggio” seppure illegale è generalmente tollerato.

Restando alla nostra penisola, è possibile e dove fare campeggio libero? Cosa posso fare e soprattutto cosa non devo fare? E soprattutto: in Italia esiste una norma generale che disciplini il campeggio libero e stabilisca se e dove ci si può accampare in tenda? Non è semplice dare una risposta univoca alla prima domanda mentre per la seconda occorre precisare che non esiste una normativa nazionale per la gestione del campeggio libero. La legge italiana non rimanda la disciplina dei “campeggi” e dei “bivacchi” ai Regolamenti regionali.

Sotto il profilo terminologico esiste differenza tra le due situazioni.

Il bivacco viene definito dall’enciclopedia Treccani come una sosta all’aperto, di breve durata e per lo più notturna, di truppe in movimento, o di gruppi di persone in viaggio, durante una lunga marcia. Nell’alpinismo, si intende una sosta notturna effettuata nel corso di ascensioni che si prolungano per più di una giornata, possibilmente al riparo dalla caduta di pietre, dall’acqua e dal vento; essa può praticarsi con l’ausilio di una tenda portatile o in una grotta naturale o anche sul fondo di un piccolo crepaccio.

Per campeggio invece, si intende un’area attrezzata in cui possono essere piantate tende o sistemate roulottes che rendono agevole il soggiorno dei campeggiatori. Ne consegue che definire “campeggio” la sosta notturna con tenda montata dal tramonto all’ alba non è del tutto corretto ed è meglio parlare di bivacco notturno. Ciò ha delle ricadute pratiche di non poco conto. Se la sosta notturna in tenda può essere definita “bivacco”, ciò consentirà di “sfuggire” dalle più stringenti regole comunali sulle modalità di “campeggio” e da eventuali controlli della forestale (ora corpo dei carabinieri).

Non per questo, tuttavia, non vi sono problemi. Se infatti, la gestione del settore turismo è stata trasferita alle Regioni (D. Lgs. 31/3/1998 n. 112), non tutte hanno stabilito normative e divieti al riguardo per il campeggio libero quindi c’è un ampio ventaglio di discipline in questa materia. Va poi osservato che le Regioni, a loro volta, hanno delegato tale disciplina ai Comuni e ai Parchi Naturali. Insomma, vige in Italia una giungla legislativa difforme e confusionaria in cui sarebbe quanto mai necessario fare assoluta chiarezza. Come regola generale, tuttavia, è bene ricordare che nelle zone turistiche ben sviluppate e sulle spiagge, l’attenzione rivolta al campeggio libero è molto alta. Le multe arrivano anche a diverse centinaia di euro e sono immediatamente esigibili. Ufficialmente, l’ammenda varia da 105 a 500 euro. Le multe inoltre, possono essere applicate non solo dalla Polizia di Stato, che è responsabile dell’ordine pubblico, ma anche dai Carabinieri, dalle autorità Forestali e dalla Polizia Comunale.

Procediamo per esclusione: dove non è approvata una esplicita normativa degli Enti locali, resa nota da cartellonistica, il campeggio libero è ancora possibile (in alcune regioni è fatto obbligo ai Comuni di emettere tutti gli anni apposite ordinanze con l’indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate). Tuttavia non bisogna farsi illusioni: la maggior parte dei Comuni, nel loro regolamento specificano che il campeggio è possibile previa richiesta o semplice notifica all’Ufficio del Sindaco, mentre molti Enti Parchi naturali chiariscono che è possibile il bivacco all’aperto, ad esclusione delle zone di tutela speciale, sottoposte a restrizioni di accesso. Meglio quindi informarsi preventivamente su ciò che in quel comune è possibile o meno fare in quanto, diversamente, si può incorrere in multe davvero salate.

Non potendo per ovvi motivi riportare il contenuto dei regolamenti comunali di tutti i Comuni italiani, vediamo quanto meno cosa dicono le diverse normative regionali:

ABRUZZO (campeggio libero? Tendenzialmente NO)

In Abruzzo si può campeggiare solo nei Comuni che hanno individuato e attrezzato apposite aree di sosta, al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna forma di campeggio. In tali aree attrezzate, le piazzole non devono superare le 25 unità e non vi si può sostare per più di 5 giorni. In tali aree inoltre, è bene non superare il numero consentito di piazzole, fissato a 25, e la durata non può eccedere i 5 giorni.

BASILICATA (campeggio libero? SI)

In Basilicata è previsto il campeggio libero temporaneo, a patto che si faccia richiesta scritta al Comune in cui si intende soggiornare specificando: periodo, numero di partecipanti, zona, tipologia di allestimento e la cartografia della zona in cui avete intenzione di pernottare.

CALABRIA (campeggio libero? SI)

Non viene specificato nulla in materia di campeggio libero in quanto è disciplinato solo il campeggio mobile organizzato da associazioni senza scopo di lucro (Legge Regionale n. 28 del 1986 all’Art. 15). L’unica costatazione a riguardo è che bisogna fare una richiesta specifica al Comune in cui si vuole pernottare. Se ne può desumere la tendenziale possibilità di fare campeggio libero.

CAMPANIA (campeggio libero? Tendenzialmente SI)

La Campania si limita a disciplinare le strutture ricettive all’aperto. I complessi allestiti da associazioni od organismi senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, sociali, religiose, riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali complessi sono costituiti da strutture totalmente amovibili.

EMILIA-ROMAGNA (campeggio libero? Tendenzialmente NO)

La legge Regionale n. 16 del 2014 all’ Art. 41 vieta il campeggio libero. Tale articolo inoltre afferma che: “il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell’ambiente. L’autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni.”

FRIULI VENEZIA-GIULIA (campeggio libero? NO)

In questa Regione vige il divieto assoluto di campeggio libero!

LAZIO (campeggio libero? SI)

La Legge Regionale della Regione Lazio 03 maggio 1985, n. 59 all’articolo 5 stabilisce: “Il sindaco, accertata l’esistenza dei requisiti minimi di carattere igienico – sanitario di sicurezza e di tutela dell’ambiente, può autorizzare al singolo utente il campeggio libero ed isolato su zone determinate e per periodi limitati comunque non superiore ai quindici giorni”.

LIGURIA (campeggio libero? SI)

Per quanto riguarda la Liguria, il legislatore non sancisce nulla sul campeggio libero, né nel senso di autorizzare né in senso di divieto. La Legge regionale, inoltre afferma che i bivacchi sono consentiti nelle aree apposite. Vi consigliamo di contattare comunque i comuni di riferimento, in quanto è l’Ente pubblico più vicino al cittadino e vi permetterà di fare più chiarezza a riguardo.

LOMBARDIA (campeggio libero? SI)

Per la Lombardia valgono le stesse regole che abbiamo precedentemente elencato per la Liguria.

MARCHE (campeggio libero? SI)

In questa Regione è previsto il bivacco, va comunque fatta una richiesta di autorizzazione al Comune in cui si intende pernottare.

MOLISE (campeggio libero? Tendenzialmente SI)

Per quanto riguarda il Molise abbiamo trovato due articoli della Legge regionale n. 5 del 2001:

Art.11 – Insediamenti occasionali: le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nel caso di insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile per la durata di giorni 10.

Art.12 – Autorizzazione per campeggi temporanei: il Comune può consentire in aree pubbliche o private, dove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute e dell’ambiente, campeggi della durata massima di 60 giorni. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

PIEMONTE (campeggio libero? SI con forti limitazioni)

In questa Regione si può campeggiare non oltre due giorni e soprattutto lontano da aree di campeggio autorizzato. Ricordatevi d’inviare una comunicazione al Sindaco del Comune interessato 24 ore prima della sosta, specificando il periodo, il numero di partecipanti, la zona, il tipo di allestimento (ad esempio, tende) e la zona dove s’intende bivaccare.

PUGLIA (campeggio libero? DIPENDE)

Spetta al Comune consentire il campeggio libero. Deve essere isolato e disposto su apposite aree demaniali con i requisiti igienico-sanitari necessari.

SARDEGNA (campeggio libero? NO)

Escludendo la Costa Smeralda, la Sardegna sembra ancora molto intatta in diversi luoghi, alcuni tratti di costa presentano addirittura una lunghezza di 1600 km. Quindi, se si prendono le dovute precauzioni e si procede con attenzione e cautela, si possono sicuramente trovare dei bei posti dove fermarsi indisturbati anche una sola notte. Tuttavia in Sardegna il campeggio libero non è consentito. Con Ordinanza Regionale del 13/06/2014 la Regione Sardegna ha stabilito all’art. 3 lettera D il divieto di occupazione del suolo per Camper, Caravan e tende al di fuori delle aree appositamente previste e/o i campeggi autorizzati.

SICILIA (campeggio libero? SI con forti limitazioni)

In Sicilia non solo si possono fare escursioni e trekking nell’entroterra, ma è possibile anche trovare posti tranquilli, per un campeggio in totale libertà. Nelle aree indicate per il bivacco, tuttavia, la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive.

TOSCANA (campeggio libero? Tendenzialmente SI)

Per quanto riguarda la Toscana, il legislatore non sancisce nulla sul campeggio libero, né nel senso di autorizzare né in senso di divieto. La Legge regionale, inoltre afferma che i bivacchi sono consentiti nelle aree apposite. Il sud della Toscana, in particolare, offre la possibilità di scoprire una natura affascinante e non solo in Maremma. La macchia selvatica caratterizzata dalle sue querce da sughero è in parte presente anche in Corsica. In estate, purtroppo, le foreste bruciano spesso, di conseguenza l’accesso è strettamente controllato. E’ consigliabile contattare comunque i comuni di riferimento, in quanto è l’Ente pubblico più vicino al cittadino e vi permetterà di fare più chiarezza a riguardo.

TRENTINO-ALTO ADIGE (campeggio libero? SI con forti limitazioni)

In Trentino-Alto Adige sono vietate le soste con le tende se si è vicino ad agriturismi, alberghi e strutture ricettive che ospitano i turisti. Il campeggio libero è ammesso solo in due casi: se il bivacco che non supera le 24 ore (solo in zone dove non esistono espliciti divieti da parte delle competenti autorità), o nel caso di insediamenti destinati ad ospitalità occasionale e gratuita concessa dal proprietario o dal possessore dell’area posta in stretta vicinanza alla sua casa. In Alto Adige, al di sopra del limite dove crescono gli alberi, in caso di emergenza è consentito il bivacco. Se si viene sorpresi dal buio durante una escursione o se ci si è persi o feriti, allora è permesso passare la notte senza sanzioni. Controlli regolari vengono effettuati nei boschi e in particolare nelle aree protette, nei parchi nazionali e nelle riserve naturali, nonché nelle zone turistiche. Con il consenso dei proprietari, trascorrere la notte nella loro proprietà rimane l’opzione migliore.

UMBRIA (campeggio libero? Tendenzialmente SI)

In Umbria si prevede una regolamentazione limitata ai Parchi Naturali per quanto concerne il campeggio libero. Ciascun Parco detiene un proprio regolamento che prevede la compilazione di specifici moduli al fine di richiedere l’autorizzazione per una sosta temporanea. I Comuni sono gli Enti che indicano e disciplinano le aree attrezzate.

VALLE D’AOSTA (campeggio libero? SI con forti limitazioni)

Il campeggio libero in Valle d’Aosta è consentito solo al di sopra dei 2.500 metri di altitudine, dal tramonto all’alba. Il bivacco in tenda è sempre vietato vicino ai rifugi e in tutta l’area protetta del Parco nazionale Gran Paradiso.

VENETO (campeggio libero? NO)

la Legge Regionale n. 40 del 1984 all’art. 12 prevede il divieto assoluto di campeggio al di fuori delle aree attrezzate. Il lago di Garda è una delle zone turistiche più conosciute in Italia. Nelle immediate vicinanze del lago, c’è un’alta probabilità di essere scoperti (e multati).

Questa panoramica si presta a qualche riflessioni.

In primo luogo emerge una maggior libertà nell’Italia centro-meridionale (con l’eccezione della Sardegna) rispetto a quella settentrionale con il nord-est che registra l’atteggiamento più restrittivo (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna) e l’eccezione della Lombardia.

Alcune regione, come Lombardia, Toscana e Liguria, non hanno statuito nulla sul campeggio libero, né nel senso di autorizzare né in senso opposto e per questo motivo il campeggio libero dovrebbe essere tendenzialmente consentito. Tuttavia la mancanza di certezze lascia spazio a eccessiva discrezionalità a livello di autorizzazioni comunali, soprattutto nella gestione di logiche sempre più complesse.

In ogni caso vi sono delle regole generali cui è opportuno attenersi:

  1. Rispettare la natura scegliendo un luogo adatto
  2. Lasciate il posto dove avete campeggiato come l’avete trovato
  3. Non fare rumore e non accendere fuochi. Questo è severamente proibito quasi ovunque e per questo motivo attireresti l’attenzione (anche di potenziali malintenzionati). E’ poi pericoloso e disturba gli animali
  1. Non gettare rifiuti, ma lasciare tutto pulito.
  2. Se si viaggia con una tenda, è bene montarla poco prima che faccia buio e smontarla molto presto al mattino. E’ inoltre consigliato non dormire più di una notte nello stesso posto (il principio ispiratore è sempre quello: non dare nell’occhio a chi potrebbe avere cattive intenzioni).
  3. Attenzione a piantare la tenda in una riserva naturale. Le sanzioni sono, giustamente, molto severe.

In ogni caso si può osservare come il campeggio notturno sia molto più tollerato (“tollerato” significa che di solito non si viene multati, non che è permesso: se ci si imbatte nella guardia pignola non ci si deve stupire se la multa arriva ugualmente), con le eccezioni delle riserve naturali particolarmente delicate e delle zone di costa affollate. Il campeggio diurno (quando cioè la tenda rimane montata anche di giorno) è vietato molto più spesso ed i controlli sono severi.

A complicare ulteriormente il quadro vi è il fatto che quanto appena detto è necessario ma può non essere sufficiente per poter fare del campeggio libero. Infatti, se vogliamo definirlo così, si tratta degli adempimenti “amministrativi” che possono bastare se il terreno ove si intende piantare la tenda è pubblico (comunale, di un parco…). Tuttavia la maggior parte dei terreni ha un proprietario privato. In questo caso le autorizzazioni del Sindaco non sono sufficienti ma occorre anche chiedere il permesso al proprietario.

In tutti i terreni privati, dunque, ottenuta ovviamente l’autorizzazione dal proprietario, la sistemazione di tende e simili strutture è lecita, per tutto il tempo che si desidera (e che è stato concesso).

Rivolgersi preventivamente al proprietario e ottenerne la disponibilità può anzi rappresentare una buona alternativa al campeggio libero vero e proprio. Ci sono alcune buone possibilità di montare la tua tenda in modo indipendente e con un piccolo contributo. Per molti contadini non importa se per una notte viene allestita una piccola tenda nella loro proprietà o negli alpeggi di montagna. A volte chiedono solamente una cifra simbolica o che compri qualcosa da loro. Ci sono anche piccoli, semplici ed economici campeggi in tutta Italia che consistono in un prato e qualche doccia. Di solito aprono in marzo o aprile e chiudono alla fine di ottobre. C’è anche un sito web sul quale i proprietari di giardini italiani offrono alloggi economici con roulotte, camper o tende nella loro proprietà. E’ possibile trovarli sul sito www.gardensharing.it. Alcuni includono anche un pasto.

Se invece si entra in una proprietà privata per campeggiare senza il permesso del proprietario si rischia una denuncia. Fortunatamente la Cassazione ha escluso l’applicabilità del più grave reato previto ai sensi dall’art. 633 del codice penale (“invasione di terreni ed edifici”) secondo cui chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio.

Non sussiste tale reato se esistono dati univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio a un possesso meramente transitorio oppure occasionale che, per la sua precarietà, non realizzi un potere di fatto sul bene da parte del soggetto agente (Cass. Civ. Sez. II, 18.11.2014 n. 50659Cass. Civ. Sez. II, 3.05.2011 n. 19079) posto che integra il reato di invasione immobili soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell’edificio da parte del titolare dello ius excludendi secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica che le è impressa dal dominus (Cass. Civ. Sez. II, 18.04.2017 n. 25438Cass. Civ. Sez. II, 24.01.2003 n. 6492)

Sussiste tuttavia il meno grave reato previsto dall’art. 637 del codice penale (“ingresso abusivo nel fondo altrui”: “Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103”)

Il delitto in esame punisce chi, volontariamente, si introduca in maniera arbitraria e senza necessità in un fondo altrui, il quale sia recintato da un fosso, da una siepe viva oppure da un altro riparo stabile. L’ingresso non deve necessariamente avvenire attraverso il ricorso alla violenza fisica, ma deve sempre essere arbitrario ovvero posta in essere senza titolo autorizzativo. È un reato di mera condotta, in quanto si considera consumato non appena l’agente sia entrato nel fondo altrui, superando il recinto che lo delimita.

“Per stabile riparo” deve intendersi ogni mezzo che possa ostacolare l’ingresso in un fondo, manifestando nel contempo la volontà del proprietario di vietare l’ingresso.

Viene considerato integrato il reato in esame qualora la condotta sia posta in essere nei confronti di un fondo che risulta delimitato da cartelli di avvertimento o simili. Si discute invece se il reato possa essere configurato in assenza di recinzione, ma semplicemente dall’essere entrati abusivamente nel fondo consapevolmente ignorando i cartelli di avvertimento posti lungo il confine.

Anche se parte della dottrina ammette questa configurabilità, c’è chi sostiene che, in realtà, sia necessaria la delimitazione del fondo con qualche forma di ostacolo. Dunque, per costoro, sebbene non sia necessario che il fondo sia recintato in modo da rendere “impossibile” o comunque piuttosto difficile l’ingresso, è però necessario che questo non possa effettuarsi senza qualche sforzo.

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