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Tassate le vendite su eBay

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Soggette a tassazione le vendite effettuate su eBay. Non basta, infatti, la buona fede del contribuente che ritiene fiscalmente irrilevanti i trasferimenti tra privati.

Lo ha affermato la sezione tributaria della Cassazione con l'ordinanza 26554/20 del 23 novembre che ha respinto il ricorso di un contribuente. L'Agenzia delle entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento per avere il contribuente svolto attività di commercio di orologi su eBay senza dichiarare né l'inizio dell'attività né emettere le fatture per le operazioni poste in essere né infine presentare le relative dichiarazioni annuali riprendendo a tassazione i ricavi accertati. Il contribuente ha contestato la pretesa erariale e deduceva la propria buona fede. I giudici tributari hanno respinto la domanda e la vertenza è così giunta in Cassazione dove il contribuente ha dedotto l'eccessività dell'utile a fronte delle percentuali ricavabili dallo studio di settore applicabile al commercio al dettaglio di beni usati e, comunque, l'inidoneità delle ordinarie presunzioni trattandosi di commercio operato tramite eBay, come tale suscettibile di essere posto nel nulla anche successivamente alla vendita per l'esercizio del diritto di recesso.

Inoltre i giudici non avrebbero tenuto conto dello statuto del contribuente per avere il ricorrente ritenuto, in buona fede, fiscalmente irrilevante la propria condotta.

La Suprema corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha rilevato che le contestazioni sono del tutto generiche e che l'accertamento operato dal fisco non era meramente induttivo ma analitico. Né rileva la buona fede del contribuente poiché, ai fini della responsabilità per le sanzioni, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza.

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