Approfondimenti

Danni da micropermanenti, esame strumentale non indispensabile

Condividi

Per la Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 26 maggio 2020 n. 9865 (testo in calce) valgono l’anamnesi, l’esame obiettivo, l’ispezione, la palpazione, la percussione, l’auscultazione, l’esame strumentale, tutti non gerarchicamente ordinati tra loro.

Un ruolo di assoluto protagonista, in termini di confusione, va assegnato al legislatore che ha introdotto l’art. 32 della legge 27/2012 e ciò va detto schiettamente, lasciando all’interprete le problematiche di seguito sottese.

Mettendo le cose in ordine, possiamo così schematizzare: il comma 3 ter dell’art. 32 della Legge n.  27/2012 ha modificato il comma 2 dell’art. 139 del codice delle  assicurazioni (d.Igs. 7.9.2005 n. 209), aggiungendovi il seguente periodo: in ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente; il  comma 3 quater della stessa norma stabilisce invece (attenzione: senza modificare testualmente il codice delle assicurazioni): il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139  del decreto legislativo 7 settembre 2006 n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione. 

Il discrimine delle due norme è il seguente:

  • il comma 3 ter richiede un accertamento strumentale, mentre il comma 3 quater considera adeguato riscontro l’accertamento medico legale;
  • il comma 3 ter fa riferimento ai soli postumi permanenti, mentre il comma 3 quater fa riferimento sia ai postumi permanenti, sia a quelli temporanei.

La norma del Codice Assicurazioni Private, nel testo modificato dalla novella del  2012, ha superato il vaglio di costituzionalità, avendo affermato, con l’ordinanza 26/11/2015, n. 242, richiamandosi alla precedente  sentenza n. 235/2014, che la ratio legis della riforma è quella di impedire che l’accertamento diagnostico ridondi in una "discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a  postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati", anche in considerazione  dell’interesse "generale e sociale degli assicurati ad avere un livello accettabile  e sostenibile dei premi assicurativi", sicchè risponde a criteri di ragionevolezza, in termini di bilanciamento, la previsione della necessità dell’esame  strumentale, con riferimento al danno biologico permanente, "in un sistema,  come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli  obbligatoriamente assicurata, in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex  lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini  solidaristici, e nel quale l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un  livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi". 

Secondo il Supremo Collegio, la  disposizione in esame deve intendersi rivolta a prevenire accertamenti del danno biologico permanente, nel caso di lesioni di lieve entità, fondati esclusivamente sul "criterio anamnestico" e cioè sulla raccolta delle sensazioni psicofisiche riferite dal paziente, in quanto tali dipendenti da margini di apprezzamento del  tutto soggettivi ed insuscettibili di alcuna obiettiva verifica medico-legale.

Cionondimeno, la Cassazione ribadisce di recepire tutti indistintamente i criteri di accertamento peculiari alla medicina-legale: anamnesi, esame obiettivo, ispezione, palpazione, percussione, auscultazione, esame strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro.

L’esame clinico strumentale non è, quindi, l’unico mezzo utilizzabile dal medico legale, salvo che ciò si correli alla natura della patologia (cfr Cassazione Civile Sez. III n. 1272 del 19/01/2018Sez. III n. 5820  del 28/02/2019).

Restando esclusa solo una valutazione di tipo meramente probabilistico, la Corte ribadisce il principio di diritto secondo cui, in tema di  risarcimento del danno biologico da cd. micropermanente, ai sensi dell’art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, la  sussistenza dell’invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un mero automatismo che ne vincoli il riconoscimento ad una verifica strumentale, ferma restando la necessità che l’accertamento della sussistenza  della lesione dell’integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-legali  rigorosi ed oggettivi (cfr. Cassazione Civile Sez. III n. del 26/09/2016; Cassazione Civile Sez. III n. 1272 del 19/01/2018Cassazione Civile Sez. VI n. 22066 del 11/09/2018Cassazione Civile Sez. III n. 5820 del 28/02/2019Cassazione Civile Sez. III n. 10816  del 18/04/2019Cassazione Civile Sez. VI n. 26249 del 16/10/2019).

ALLEGATI: CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 9865/2020Cassazione Civile Sez. III n. 1272 del 19/01/2018Cassazione Civile Sez. III n. 5820  del 28/02/2019Cassazione Civile Sez. VI n. 22066 del 11/09/2018Cassazione Civile Sez. III n. 10816  del 18/04/2019Cassazione Civile Sez. VI n. 26249 del 16/10/2019.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.