L’attività sportiva nelle zone gialla, arancione e rossa
Con questo articolo cercherò di fare chiarezza in merito all’attività sportiva che si potrà praticare successivamente alla pubblicazione del DPCM del 3 dicembre 2020 (che sarà in vigore dal 4 di dicembre fino al 15 gennaio 2021) e che, al pari del precedente DPCM del 3 novembre 2020, ha suddiviso il territorio nazionale in tre aree (o zone) a seconda della situazione epidemiologica presente in ciascuna area.
In particolare, l’art. 1 del DPCM stabilisce le regole generali da applicare all’intero territorio nazionale, a queste regole si devono aggiungere altre norme, più rigorose e restrittive, previste dall’art. 2, con riferimento a quelle aree che sono caratterizzate da uno scenario epidemiologico di elevata gravità e dall’art. 3, con riferimento a quelle aree che sono caratterizzate da uno scenario epidemiologico di massima gravità.
Il Governo, al fine di rendere più comprensibile la suddetta classificazione, ha denominato:
- con il termine “area arancione”, quelle zone del territorio che sono caratterizzate da uno scenario epidemiologico di elevata gravità e con riferimento alle quali trovano applicazione sia le norme generali previste dall’art. 1, sia le norme, specifiche e più restrittive, previste dall’art. 2;
- con il termine ”area rossa”, quelle zone del territorio che sono caratterizzate da uno scenario epidemiologico di massima gravità e con riferimento alle quali trovano applicazione le norme generali previste dall’art. 1, quelle previste dall’art. 2, e quelle, specifiche e più restrittive, previste dall’art. 3;
- con il termine “area gialla” le restanti parti del territorio che non sono caratterizzate da uno scenario epidemiologico né di elevata, né di massima gravità (definibile di media gravità) e con riferimento alle quali si applicano soltanto le norme previste dall’art. 1.
Nel prosieguo della trattazione esaminerò, nel dettaglio, le regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività sportiva all’interno dell’area gialla, dell’area arancione e dell’area rossa.
Sommario
1. L’attività sportiva nell’area gialla
2. L’attività sportiva nell’area arancione
3. L’attività sportiva nell’area rossa
1. L’attività sportiva nell’area gialla
Come detto, la disciplina che riguarda l’area gialla trova comunque applicazione anche all’area arancione ed all’area rossa, salvo che per queste ultime siano previste norme più restrittive.
L’art. 1, comma 9, lettera d), del DPCM del 3 dicembre 2020, consente, in linea generale, lo svolgimento di “attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”.
In altri termini è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché tali attività avvengano nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale:
- di almeno due metri per l’attività sportiva;
- di almeno un metro per l’attività motoria.
Il mantenimento delle suddette distanze può non essere rispettato soltanto da coloro che sono accompagnatori di un minore o di una persona non completamente autosufficiente, mentre questi ultimi stanno svolgimento attività motoria o sportiva.
Per attività sportiva si deve intendere l’attività fisica che comporta situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole o finalizzata a tali situazioni, mentre la mera attività motoria (o attività fisica) è definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come quell’attività che comporta qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici, che richiede un dispendio energetico superiore a quello in condizioni di riposo.
Per quanto riguarda lo svolgimento di eventi e competizioni sportive, l’art. 1, comma 9, lettera e), del DPCM del 3 dicembre 2020, consente “soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”.
Dalla norma si evince che in generale sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, che si svolgono in ogni luogo, sia pubblico che privato.
Tuttavia, si prevede un’eccezione per quanto concerne gli eventi e le competizioni sportive, riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento :
- del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
ed organizzati:
- dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN);
- dalle Discipline Sportive Associate (DSA);
- dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS).
Sono altresì consentiti gli eventi e le competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, quali il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) o le Federazioni Sportive Internazionali (FIFA, FIBA ecc.).
Il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che si devono intendere di interesse nazionale “tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP”.
Il DPCM del 3 dicembre ha inoltre precisato, diversamente dal precedente DPCM del 3 novembre, che gli eventi e le competizioni devono essere di livello agonistico.
Nel nostro ordinamento sportivo il discrimine tra attività sportiva agonistica e non agonistica è determinato dal tipo di certificato medico sportivo che viene rilasciato all’atleta e che può, a sua volta, essere agonistico o non agonistico.
La disciplina della certificazione medica per l’esercizio di attività sportiva agonistica è contenuta nel Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982.
Il predetto decreto demanda alle Federazioni Sportive Nazionali ed agli altri enti sportivi riconosciuti dal CONI (Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva) la qualificazione agonistica delle singole e specifiche attività sportive. Pertanto, sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico tutti coloro che, in quanto tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli enti di Promozione Sportiva, praticano una attività sportiva che i suddetti enti qualificano come agonistica.
Il certificato medico agonistico può essere rilasciato unicamente dai medici specializzati in medicina dello sport.
La certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica è invece regolata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.
Il suddetto decreto (al quale hanno fatto seguito le linee guida del ministro della salute) ha definito attività sportive non agonistiche quelle praticate dai soggetti che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale del 18 febbraio 1982.
Il CONI, con circolare del 4 dicembre, ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a comunicare i calendari con gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale. Ha inoltre specificato che saranno considerati conformi alle nuove disposizioni gli eventi e le competizioni, previsti fino al termine dello stato di emergenza (31 gennaio 2021),che rispettino i seguenti requisiti:
- il preminente interesse nazionale, deve quindi trattarsi di eventi o competizioni aventi natura internazionale oppure di eventi o competizioni aventi natura di campionato italiano ovvero gara equipollente;
- la riserva di partecipazione ai soli atleti tesserati come agonisti e ciò deve essere evidenziato nei rispettivi regolamenti gara o disposizioni per l’attività agonistica;
- la presentazione agli organizzatori dell’evento, da parte degli atleti agonisti o da parte delle rispettive associazioni ovvero società sportive, di una copia della certificazione per l’attività sportiva agonistica disciplinata dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982;
- la conservazione della certificazione per l’attività sportiva agonistica presso la società sportiva o associazione sportiva di appartenenza di tutti i partecipanti ai predetti eventi e competizioni ovvero alle relative sessioni di allenamento.
Gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e quelli organizzati da organismi sportivi internazionali devono essere obbligatoriamente a porte chiuse, se svolti all’interno di impianti sportivi, ovvero senza la presenza di pubblico, se svolti all’aperto.
Si ritorna pertanto alla disposizione del DPCM dell’11 giugno 2020, che aveva consentito, a partire dal 12 giugno, lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive, purché si tenessero a porte chiuse quando svolti all’interno degli impianti sportivi e senza la presenza di pubblico quando svolti all’aperto. Invece, il DPCM del 7 agosto 2020 aveva consentito la presenza di pubblico a partire dal 1° settembre 2020, con il limite massimo di 1000 spettatori per gli impianti sportivi all’aperto e 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso.
Inoltre, gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale devono svolgersi nel rispetto dei protocolli per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, emanati dalle FSN, DSA ed EPS.
Con riferimento invece allo svolgimento di allenamenti, la seconda parte dell’art. 1, comma 9, lettera e), del DPCM prevede che “le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e) muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera”.
Pertanto, tale norma consente lo svolgimento di sessioni di allenamento purché si tratti di atleti, professionisti o non professionisti, muniti di tessera agonistica, degli sport individuali e di squadra, che partecipano a competizioni di preminente interesse nazionale.
Con riferimento al concetto di tessera agonistica si rimanda alle considerazioni svolte in precedenza, in merito alla differenza tra attività sportiva agnostica e non agonistica.
Gli allenamenti devono rigorosamente svolgersi:
- a porte chiuse all’interno di impianti sportivi;
- nel rispetto dei protocolli per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, emanati dalle FSN, DSA ed EPS.
Per quanto concerne l’attività sportiva che si svolge all’interno di palestre, piscine e centri sportivi l’art. 1, comma 9, lettera f), del DPCM ha stabilito la sospensione delle “attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti”.
In ragione della suddetta norma sono quindi sospese le attività di:
- palestre;
- piscine;
- centri natatori;
- centri benessere;
- centri termali;
- centri culturali;
- centri sociali;
- centri ricreativi.
Ad eccezione:
- dei centri che effettuino l’erogazione di prestazioni che rientrino nei livelli essenziali di assistenza;
- dei centri di riabilitazione;
- dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto, Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico.
Invece è consentito lo svolgimento, presso centri e circoli sportivi, pubblici o privati, di attività sportiva di base e di attività motoria in genere, a condizione che sia svolta:
- all’aperto;
- senza assembramenti;
- nel rispetto della prescrizione che vieta l’uso di spogliatoi interni a detti circoli;
- in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport.
Se si tratta di centri o circoli sportivi affiliati a FSN, DSA o EPS, l’attività sportiva di base o l’attività motoria dovrà essere svolta in conformità ai protocolli per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, emanati da tali organismi sportivi.
Riguardo agli sport di contatto, l’art. 1, comma 9, lettera g), del DPCM prevede che, “fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale”.
Il Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 13 ottobre 2020 ha chiarito che si considerano “discipline sportive “da contatto” quelle che prevedono durante lo svolgimento dell’attività sportiva occasioni di contatto ravvicinato, anche occasionali, che non consentono il rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalle norme emanate per il contenimento della pandemia da COVID-19”.
Il suddetto decreto ministeriale contiene l’elenco degli sport di contatto, sia individuali, sia di squadra.
Lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso, ad eccezione degli eventi e delle competizioni sportive di interesse nazionale e degli allenamenti degli atleti che partecipano ai suddetti eventi e competizioni.
Sono altresì sospese:
- l’attività sportiva dilettantistica di base;
- le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto;
- tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Si intente attività sportiva ludico-amatoriale quella svolta in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi).
Il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che le sospensioni sono da riferirsi esclusivamente alle attività ludico-amatoriali svolte al chiuso. Pertanto, nei centri sportivi e circoli è possibile svolgere, all’aperto, attività motoria e di sport di base in forma individuale, nel rispetto del distanziamento, nonché del divieto di assembramento.
Per quanto attiene agli sport di squadra ed agli sport di contatto, nei medesimi luoghi all’aperto è possibile svolgere allenamenti in forma individuale, assimilabili all’attività sportiva di base o all’attività motoria in genere, sempre nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
Proseguendo nell’esame delle norme che si applicano su tutto il territorio nazionale, occorre prendere in considerazione l’art. 1, comma 9, lettera h) del DPCM il quale stabilisce che, “al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1 (si tratta di una autodichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l’indicazione del Paese estero da cui si proviene e dei motivi di soggiorno in Italia) e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento”.
Ultima norma che ha rilevanza generale è l’art. 1, comma 9, lettera oo) del DPCM del 3 dicembre, che prevede la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici; tuttavia “gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico- scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti”.
2. L’attività sportiva nell’area arancione
Il comma 5 dell’art. 2 del DPCM del 3 dicembre estende l’applicazione all’area arancione delle regole previste per l’area gialla.
Pertanto:
- è consentito svolgere attività sportiva all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per le altre attività (art.1, comma 9, lettera d)
- è consentito lo svolgimento degli eventi e delle competizioni, di livello agonistico, riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, ed organizzati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, emanati dalle FSN, DSA ed EPS (art.1, comma 9, lettera e, primo capoverso);
- sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, muniti di tessera agonistica, che partecipano agli eventi ed alle competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP, tale attività deve svolgersi a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, emanati dalle FSN, DSA ed EPS (art.1, comma 9, lettera e, secondo capoverso);
- è sospesa l’attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Ad eccezione dei centri che effettuino l’erogazione di prestazioni che rientrino nei livelli essenziali di assistenza, dei centri di riabilitazione, dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto, Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico (art.1, comma 9, lettera f, prima parte)
- è consentito lo svolgimento, presso centri e circoli sportivi, pubblici o privati, di attività sportiva di base e di attività motoria in genere, purché svolta, all’aperto, senza assembramenti, nel rispetto della prescrizione che vieta l’uso di spogliatoi interni a detti circoli ed in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.1, comma 9, lettera f, seconda parte)
- è sospeso lo svolgimento degli sport di contatto ad eccezione degli eventi e delle competizioni sportive, di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale dal CONI o dal CIP. Sempre con riferimento agli sport di contatto sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale (art.1, comma 9, lettera g).
Con riferimento agli spostamenti degli atleti per lo svolgimento di competizioni od allenamenti, occorre rilevare che nei territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità (aree arancioni) sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o vietati, verso comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività od usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Sono altresì vietati gli spostamenti verso altre regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (art. 2, comma 4, lettere a e b).
In ragione di quanto sopra, si ritiene che siano consentiti gli spostamenti anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione dell’atleta per svolgere all’aperto attività sportiva di base presso un circolo sportivo. Inoltre, è consentito spostarsi sia in un altro comune, sia in un’altra regione, per partecipare a competizioni di livello agonistico e di preminente interesse nazionale ovvero per svolgere allenamenti finalizzati alle suddette competizioni. Si precisa che per giustificare tutti i suddetti spostamenti occorrerà presentare l’autodichiarazione ex art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
3. L’attività sportiva nell’area rossa
L’art. 3, comma 4 lettera e), del DPCM del 3 dicembre 2020 consente soltanto lo svolgimento di attività sportiva:
- esclusivamente all’aperto;
- in forma individuale
- all’interno del territorio comunale.
Detto articolo consente altresì lo svolgimento di attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
L’art. 1, comma 9, lettera e) consente, anche nell’area rossa, lo svolgimento degli eventi e delle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP, nel rispetto dei protocolli per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, emanati dalle FSN, DSA ed EPS.
Sempre l’art. 1, comma 9, lettera e) consente le sessioni di allenamento degli atleti, muniti di tessera agonistica, che partecipano agli eventi ed alle competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP, tale attività deve svolgersi a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, emanati dalle FSN, DSA ed EPS.
L’art. 3, comma 4 lettera d), del DPCM del 3 novembre 2020, oltre a stabilire la chiusura di palestre, piscine, centri e circoli sportivi, prevede la sospensione dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere svolta all’interno di centri o circoli sportivi, pubblici o privati, anche se tale attività è svolta all’aperto. Prevede inoltre la sospensione di tutte le attività riguardanti gli sport di contatto.
Sono inoltre sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva (art. 3, comma 4 lettera d).
Nei territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità sono vietati gli spostamenti sia all’interno del territorio, sia al di fuori di esso, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Nonostante tale restrizione, si ritiene consentito spostarsi sia in un altro comune, sia in un’altra regione, per partecipare a competizioni di livello agonistico e di preminente interesse nazionale ovvero per svolgere allenamenti finalizzati alle suddette competizioni. Si precisa che per giustificare tutti i suddetti spostamenti occorrerà presentare l’autodichiarazione ex art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

