Coronavirus e processo tributario: la decisione della Cassazione
La valutazione discrezionale della Corte di Cassazione di non celebrare la pubblica udienza (anche se richiesta dalla parte processuale), in luogo della trattazione camerale “cartolarizzata”.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 9 settembre-20 novembre 2020, n. 26480 (testo in calce), sezione tributaria, disattendendo l’istanza di trattazione della controversia in pubblica udienza (formulata dal contribuente nelle more del giudizio di legittimità) ha affermato che lo stesso Collegio ha pieno diritto di esercitare la “valutazione” circa la decisione di svolgere la trattazione orale, laddove sussista una “rilevanza della questione di diritto coinvolta”.
In particolare, sulla volontà “discrezionale” di celebrare la controversia nelle forme “pubbliche”, “il collegio giudicante ben può escludere […] la ricorrenza” della celebrazione orale “in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie” (cfr. Cass. SS.UU. n. 14437/2018).
In buona sostanza, prosegue la S.C. nella pronuncia in commento, la trattazione orale è subordinata a “decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente”, le quali possano orientare “il successivo percorso della giurisprudenza” (cfr. Cass. n. 19115/2017, Cass. SS.UU. n. 8093/2020).
Orbene, nella fattispecie in commento – precisano i giudici di legittimità – “la parte istante” non deduceva ragioni specifiche della propria richiesta in forza al profilo nomofilattico della lite, bensì menzionando unicamente il valore economico della stessa (nel dettaglio, la pretesa erariale era di oltre €. 180.000.000,00).
Ad ogni buon conto, la Corte di Cassazione ha illustrato ulteriori elementi, diretti a giustificare “la trattazione della controversia in adunanza camerale, anziché, come richiesto dal contribuente, in pubblica udienza”.
In medias res, a causa della nota emergenza Covid-19, il Legislatore ha regolamentato una serie di “norme precauzionali”, funzionali – appunto – “alla trattazione scritta delle cause (c.d. udienza cartolare)”, nonché con l’obiettivo di “evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario” (cfr. Decreti del 07.05.2020, 18.06.2020 e 30.07.2020 del Primo Presidente della Corte di Cassazione); si veda, su tale aspetto, in tema di “udienze civili”, la Legge n. 77/2020, art. 221, comma 4.
La norma in parola prevede difatti che “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Pertanto, la S.C., nella pronuncia in commento, basa il proprio decisum, in virtù del principio già espresso dalla stessa Corte con l’ordinanza n. 5371/2017: “in tema di rito camerale di legittimità ‘non partecipato’, il principio di pubblicità dell’udienza, pur previsto dall’art. 6 CEDU[1] ed avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di ‘particolari ragioni giustificative’, ove obiettive e razionali” (cfr. Corte Costituzionale, n. 80/2011).
Dunque, l’istanza di celebrazione pubblica della udienza è soggetta – evidentemente – alla “peculiare complessità” della decisione.
Ad ogni buon conto, in ragione del richiamo all’art. 6 della CEDU (operato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza in parola), è ampiamente condivisibile quanto riportato dalla stampa specializzata[2] sull’ineludibile compromissione del pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, in seno alla richiesta di pubblica udienza[3] dell’interessato, a presidio del citato art. 6, nonché dell’art. 111 Cost. in tema di c.d. giusto processo.
A parere di chi scrive, pertanto, sempre che non sussista un’esplicita rinuncia delle parti processuali alla celebrazione della udienza in forma orale, la tutela del contribuente deve essere inderogabilmente esperita all’interno di una dialettica processuale orale nelle aule di giustizia.
In breve, esclusivamente in applicazione di siffatto modus operandi, il cittadino potrà concretamente difendere le proprie ragioni dinanzi alle presunte irregolarità accertate dall’Ufficio fiscale, al fine di riequilibrare – almeno teoricamente – il principio della parità delle armi nel contenzioso tributario, il quale – fino a questo momento storico – costituisce una indolente, quanto amorfa, chimera processuale.

