Riforma di accesso alla professione forense: le proposte di legge Di Sarno e Miceli a confronto
Snellimento delle prove di esame, doppia sessione annuale e diritto ad un equo compenso per il praticante avvocato: breve panoramica sulle proposte di legge volte a riformare le modalità di accesso all’avvocatura.
Sommario
- Le proposte di legge Di Sarno e Miceli
- Struttura e criticità dell’esame di abilitazione forense
- La proposta Di Sarno
- Il tirocinio professionale
- La proposta Miceli
- Il coordinamento tra le due proposte
Le proposte di legge Di Sarno e Miceli
Negli ultimi tempi si è intensificato il dibattito, in realtà mai sopito, sulla riforma delle modalità di accesso all’esercizio della professione forense.
A ciò hanno contribuito le due proposte di legge, presentate dall’onorevole Gianfranco Di Sarno, del Movimento 5 Stelle, e dal collega Carmelo Miceli, del PD, quest’ultimo depositario delle istanze riformiste già avanzate da A.I.G.A., Associazione Italiana Giovani Avvocati.
Sotto accusa, in entrambi i casi, è la cosiddetta “legge professionale” forense, in particolare la previsione di un obbligo formativo da assolvere durante il tirocinio e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato, definite ormai anacronistiche ed estranee all’effettivo esercizio dell’avvocatura, tanto da aver reso l’esame molto più simile ad un concorso pubblico che ad una prova abilitativa all’esito di un percorso professionalizzante di pratica.
Struttura e criticità dell’esame di abilitazione forense
Attualmente lo svolgimento dell’esame è ancora regolato dalla legge professionale del 2012, che contempla tre prove scritte – due pareri e un atto giudiziario, in programma per il mese di dicembre – e una prova orale avente ad oggetto sei materie.
Tra le principali criticità dell’esame vi è il fatto che la prova ha cadenza annuale, per cui spesso l’esito dell’orale non è noto prima dell’avvio della sessione di scritti in programma per l’anno successivo.
A ciò si aggiunge l’enorme mole di materie da studiare, spesso estranee al percorso effettivamente svolto dal candidato durante la pratica, con la conseguenza che, soprattutto l’orale, somiglia molto più ad un esame universitario piuttosto che ad una valutazione sostanziale del grado di preparazione necessario all’esercizio di una libera professione.
Pur nella consapevolezza di una necessaria riforma organica dell’avvocatura – a cominciare dall’accesso ai corsi di laurea in giurisprudenza e al relativo piano di studi – le due proposte mirano ad eliminare certe storture, semplificando alcuni passaggi procedurali e incoraggiando un processo di crescita che, al di là delle imprescindibili competenze tecnico-giuridiche, fornisca al futuro avvocato anche le capacità e le abilità necessarie all’esercizio della professione.
L’esame di abilitazione – osserva infatti il Presidente nazionale A.I.G.A., Antonio De Angelis – dovrebbe rappresentare l’ultimo tassello del processo di verifica dell’idoneità di un giovane ad esercitare la professione forense e non una “lotteria” in cui anche i più meritevoli sono costretti ad affidarsi alla sorte, sperando di rientrare in una data percentuale di promossi.
La proposta Di Sarno
Esaminandole più nel dettaglio, la proposta Di Sarno si propone di agevolare l’accesso all’avvocatura ispirandosi a due criteri: merito e trasparenza.
Le prove scritte d’esame sono quindi ridotte a due: un parere in materia di diritto civile o penale e un atto giudiziario, in una materia scelta dal candidato tra diritto civile, penale, amministrativo o costituzionale, da redigere con l’ausilio dei cosiddetti “codici commentati”.
Analoga riduzione è prevista anche per le materie oggetto di orale (non più sei ma quattro), in modo da alleggerire il carico dell’aspirante avvocato e favorire al contempo un percorso abilitante più in linea con il tirocinio professionale svolto.
I voti espressi dalle commissioni d’esame dovranno inoltre essere adeguatamente motivati, così che ogni candidato possa conoscere e valutare le ragioni di un’eventuale bocciatura.
Vi è infine la possibilità di sostenere la prova orale una seconda volta, in caso di esito negativo, senza dover ripetere gli scritti, e di sostenere l’esame anche presso la Corte d’Appello nel cui distretto il candidato ha fissato la residenza da almeno ventiquattro mesi.
Il tirocinio professionale
Altra novità importante della proposta Di Sarno riguarda l’abolizione della frequenza obbligatoria e con profitto di corsi di formazione da assolvere durante il tirocinio.
Un requisito attualmente vincolante e propedeutico alla partecipazione all’esame di Stato, che oltre a sottrarre tempo allo svolgimento del tirocinio professionale si traduce spesso in un costo rilevante per il praticante avvocato, scoraggiandolo ad intraprendere o proseguire la carriera forense.
La proposta contempla quindi la mera facoltà (e non più l’obbligo) di frequenza dei corsi di formazione durante il tirocinio, riconoscendo anche il diritto del praticante ad un compenso economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, comunque non inferiore agli importi minimi stabiliti annualmente dal Ministero della Giustizia.
La proposta Miceli
Di tenore parzialmente analogo è la proposta Miceli, che si concentra principalmente sulla riforma dell’esame di abilitazione forense prevedendo una sola prova scritta, ossia un atto giudiziario inerente un quesito proposto su una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, penale o amministrativo.
Anche in questo caso è previsto l’ausilio dei “codici commentati” ma, ove ne ricorrano i presupposti, anche di apparecchiature telematiche e programmi di videoscrittura, previo consenso del Ministro della Giustizia e purchè ciò non ostacoli il corretto svolgimento della prova.
Quanto all’orale le materie vengono ridotte a cinque ed è previsto che l’esame abbia cadenza biennale, con due sessioni semestrali a distanza di centottanta giorni l’una dall’altra, a cui potranno partecipare i praticanti che hanno compiuto il tirocinio entro trenta giorni dalla data della prova scritta.
A tal fine la proposta prescrive che la correzione degli elaborati scritti e l’esito della prova orale terminino entro trenta giorni dalla data di svolgimento della sessione d’esame del semestre successivo.
È previsto infine che in caso di ritardi dovuti ad eventi straordinari, il candidato in attesa di ricevere l’esito delle prove possa presentare domanda di iscrizione con riserva alla nuova sessione.
Il coordinamento tra le due proposte
Vertendo in gran parte sugli stessi temi è ancora incerto l’esito di un coordinamento tra le due proposte: uno scenario verosimile è che la riforma dell’esame di Stato segua la proposta Miceli mentre l’iter formativo professionale venga riformato in base alla proposta Di Sarno.

