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Specializzazioni forensi: gli avvocati fanno ricorso

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Pubblicato il 12 dicembre 2020 e in vigore dal 27 dicembre, il nuovo decreto (D.M. Giustizia n. 163/2020) sulle specializzazioni degli avvocati sarà impugnato dagli Ordini degli avvocati di Roma, Palermo e Napoli.

Continua quindi la battaglia sul tema delle specializzazioni dell’avvocato. Il precedente decreto attuativo D.M. Giustizia n. 144/2015 era stato definitivamente annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza 28 novembre 2017, n. 5575. Il nuovo decreto, emanato dal Ministro Bonafede era quindi intervenuto a colmare le lacune e a correggere le illegit-timità evidenziate dal Consiglio di Stato. E tuttavia, secondo l’Ordine di Roma, sono ancora presenti diversi profili di illegittimità.

Nel verbale dell’adunanza plenaria del 4 febbraio 2021, il COA di Roma ha perciò deciso all’unanimità di promuovere ricorso al TAR, supportato dal COA di Napoli e da quello di Palermo.

Le ragioni del ricorso.

Nella legge professionale, (art. 9, Legge n. 274/2012) il legislatore ha individuato due percorsi per conseguire il titolo di specialista. La prima strada è quella di frequentare una scuola biennale di specializzazione e superare l’esame conclusivo,  l’altra è quella di dimostrare di avere comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

Secondo il COA di Roma, con riferimento al primo dei due percorsi, emerge-rebbe un profilo di illegittimità del decreto nella parte in cui obbliga gli Or-dini degli avvocati a stipulare convenzioni con le associazioni specialistiche maggiormente rappre-sentative, per assicurare ai proprio iscritti lo svolgimento del percorso formativo necessario ad ac-quistare il titolo di specialista.

La legge professionale infatti non prevederebbe un“obbligo” per i Consigli dell’Ordine, ma solo una “possibilità”. Il testo dell’art. 9 della Legge professionale, consente infatti agli Ordini professionali, come al CNF,  di procedere anche autonomamente alla formazione dei propri iscritti,  senza dover ricorrere a soggetti privati come le associazioni specialistiche. Anche perchè parrebbe un controsenso che l’Ordine professionale, che è pur sem-pre un organismo pubblico, sia costretto a stipulare una convenzione con un ente privato per com-piere un’attività di sua competenza. In questo senso quindi il decreto si porrebbe in contrasto con la cornice prevista dalla legge cui dovrebbe dare attuazione.

Questa previsione, oltre a sminuire il ruolo del Consiglio dell’Ordine, por-rebbe l’ulteriore problema di penalizzare gli avvocati con riferimento a quei particolari settori di specializzazione contemplati dalla legge (si pensi al diritto dello sport) per i quali non esistono specifiche associazioni specialistiche, e per i  quali quindi i COA non avreb-bero possibilità di stipulare convenzioni ed organizzare per i propri iscritti i percorsi formativi richiesti.

Un altro profilo di illegittimità emergerebbe in riferimento al secondo percorso per la specializzazione, quello che  passa dalla dimostrazione della comprovata esperienza professionale nel settore specialistico. Secondo il COA di Roma infatti nel decreto non sarebbero indicati i criteri vincolanti per la valutazione finale del can-didato, da parte della Commissione preposta a riconoscere il titolo di specialista. La formulazione del regolamento lascerebbe spazio invece ad ampia discrezionalità della Commissione nella valutazione dell’avvocato, prevedendo ad esempio una giudizio di “congruità” dei titoli pre-sentati e degli incarichi svolti negli anni rispetto alla specializzazione richiesta. La Commissione do-vrebbe inoltre valutare “l’adeguatezza” della preparazione, ma anche qui senza stabilire in base a quali criteri.

Infine, secondo l’Ordine di Roma, un’altra ragione di illegitti-mità del decreto sarebbe costituita dalla eccessiva ed ulteriore frammentazione delle specializzazioni, che la fonte regolamentare amplia oltre i settori delineati dalla leg-ge.Nel decreto impugnato sono previsti 11 indirizzi del settore civile, 7 indiriz-zi nel diritto penale e 8 nel diritto amministrativo. Il regolamento quindi finirebbe per creare ulteriori settori di specializzazione, idonei ad acquistare rilevanza esterna, perchè determinanti le modalità del percorso formativo, e perchè spendibili verso i terzi, mediante indica-zione nell’apposito elenco. Il decreto ministeriale per di più riserverebbe al Ministero la possibilità di  modificare o anche eliminare successivamente i sin-goli indirizzi dal settore di specializzazione, creando una situazione di instabilità ed incertez-za che pare di dubbia legittimità.

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