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Udienze online anche dopo l’emergenza: cosa ne pensano gli avvocati

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Durante l’emergenza Covid-19 le piattaforme di videoconferenza hanno consentito agli avvocati di partecipare alle udienze da remoto. La giustizia ha così lentamente ripreso il suo corso, mentre nuove abitudini digitali sono entrate a far parte della vita degli avvocati. Prima della fine del periodo emergenziale, prevista (e auspicata) per il 30 aprile prossimo, è tempo di fare valutazioni e bilanci sugli esperimenti digitali di questo difficile periodo.

Che ne pensano allora gli avvocati delle udienze in videoconferenza? Vorranno tutti tornare alla partecipazione in presenza? Ci sono vantaggi dell’esperienza digitale che vale la pena preservare?

Si sono espressi in senso molto favorevole al collegamento da remoto gli esponenti delle associazioni rappresentative degli avvocati amministrativisti. Il presidente dell’Unaa Mario Sannino l’ha definito “uno strumento moderno, efficace e di grande utilità”. Nella quotidianità degli avvocati amministrativisti il videocollegamento ha risolto la necessità di spostarsi da un Tribunale amministrativo all’altro, coprendo in pochi giorni distanze importanti, ha consentito di evitare le lunghe attese prima della discussione, senza aver compromesso più di tanto la pubblicità dell’udienza (posto che molte cause sono già trattate in forma camerale) né  l’oralità dell’udienza che è stata salvaguardata a sufficienza dal collegamento remoto.

Valutazioni e bilanci terranno inevitabilmente conto di fattori eterogenei tra gli avvocati, come i tempi e i costi degli spostamenti, le attese in udienza, la facilità o meno di instaurare una relazione in udienza col giudice in base anche alle dimensioni del singolo Foro.

Tuttavia una riflessione per il futuro non può non mettere al centro la questione della tutela del principio di oralità all’interno del processo.

Ricordiamo, nella prima fase dell’emergenza, le accorate proteste dell’Unione delle Camere Penali, per l’intollerabile  vulnus alle garanzie difensive provocato dal processo virtuale.

Il processo penale è indiscutibilmente improntato al principio di oralità in tutte le sue parti, e non solo nel momento della formazione della prova in contraddittorio. L’arte della retorica poi si nutre moltissimo della capacità di espressione paraverbale che lo schermo del computer in gran parte di-sperde.

Dopo le proteste dei penalisti, la fase due dell’emergenza ha visto un ridimensionamento dell’udienza da remoto, e la gran par-te delle cause penali ha ripreso ad esser celebrata in presenza. 

Con l’acuirsi della seconda ondata però, il Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) ha nuovamente riproposto il tema della udienza penale in videoconferenza, prevedendo la possibilità di celebrare da remoto le udienze penali in cui è necessaria la sola partecipazione dei difensori, delle parti e del P.M. ad eccezione quindi del dibattimento, e sempre che non vi sia richiesta di trattazione orale della causa. Non tutti gli avvocati penalisti sono contrari all’uso della videoconferenza purché sia limitata alle udienze camerali, e purché resti garantito il diritto del difenso-re di scegliere la partecipazione all’udienza in presenza.

Anche nel processo civile sono tanti gli avvocati, e anche i magistrati che hanno manifestato perplessità sulla possibilità di mantenere lo stru-mento della videoconferenza oltre la fase dell’emergenza.

Sebbene il processo civile sia prevalentemente un processo cartolare, il momento dell’udienza è posto a salvaguardia dei principi di oralità ed immediatezza, legati alla pubblicità dell’udienza, valore questo tutelato anche dall’art. 6 della CEDU. Il contatto fisico e frontale sembra indispensabile ad esempio in quei settori della giurisdizione in cui la relazione del giudice con le parti e delle parti tra loro costituisce un elemento determinante.

Si pensi al processo minorile, dove è centrale l’ascolto qualificato del minore da parte del giudice, o ai procedimenti sulla potestà dei genitori. Oppure guardiamo al rito del lavoro, dove l’interrogatorio libero delle parti costituisce momento imprescindibile che difficilmente può essere condotto da remoto.

Allo stesso modo la presenza della parte in udienza appare ineliminabile nei processi di protezione internazionale, dove l’audizione del richiedente è condotta dal giudice in una relazione ravvicinata con la parte, che è foriera di chiarimenti e che aiuta a saggiare fattori come l’integrazione dello straniero o la veridicità delle sue dichiarazioni. Infine, non secondaria nella vita di un processo civile è la relazione che si instaura dinanzi al giudice  tra i difensori delle parti (a volte ben più di due)  e che in qualunque momento del processo può favorire la conciliazione con la formulazione da parte del giudice della proposta ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c.

Non si tratta quindi solo di salvaguardare il contraddittorio nel momento di formazione della prova, quanto piuttosto di impedire una  vera e propria “smaterializzazione del processo” in tutti suoi momenti.

Quello che vale per i giudizi di merito ed in particolare  per quelle udienze destinate ad un effettivo confronto tra giudice e difensori, potrebbe  non valere tuttavia per il giudizio di legittimità. Si pensi alle udienze civili della sesta sezione della Corte di Cassazione, (c.d. sezione filtro) e a tutte le udienze dinanzi alla Suprema Corte, che hanno uno svolgimento cartolare, ad eccezione di quelle pubbliche alle quali è riservata la trattazione orale.

Non si può escludere quindi, per il futuro dopo il virus, un qualche spazio destinato dal legislatore alle udienze in  videocollegamento, specie nel processo di legittimità, in cui la presenza delle parti può essere derogata senza compromettere i principi fondanti l’ordinamento processual civilistico.

Resta comunque da risolvere un fatto dirimente e che l’esperienza di questi mesi ci ha mostrato: ossia la necessità di investire adeguate risorse economiche per superare le criticità legate a reti informatiche insufficienti ed alla mancanza di personale e di postazioni informatiche nei Tribunali.

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