Il CNF deve pubblicare i compensi degli avvocati che lo difendono
Il CNF è tenuto a pubblicare i dati relativi ai compensi degli avvocati a cui ha conferito incarichi per la sua difesa e rappresentanza nelle controversie.
Lo ha stabilito il TAR per il Lazio (Sez. I Quater), con la sentenza n. 1921 del 16 febbraio 2021 (testo in calce), che ha accolto il ricorso formulato da un’avvocata nell’ambito della vicenda giudiziaria intrapresa dalla stessa per conseguire l’annullamento dell’elezione di dieci membri del CNF per superamento del limite del doppio mandato.
Sommario
- La vicenda
- L’impugnazione al Tar
- L’accesso civico
- Ambito soggettivo di applicazione dell’accesso civico
- Ambito oggettivo di applicazione dell’accesso civico
- L’obbligo di pubblicazione dei dati relativi all’impiego di risorse pubbliche
- La condanna all’ostensione
La vicenda
Un’avvocata impugnava la nota del 25.6.2020, con la quale il CNF le aveva negato il diritto all’accesso ai documenti, dalla stessa richiesti con istanza formulata qualche settimana prima, chiedendo al contempo l’accertamento del suo diritto all’accesso e la condanna del CNF “a consegnare copia e/o indicare il link di pubblicazione” dei documenti richiesti. La donna premetteva di aver convenuto il Presidente del CNF e altri 9 consiglieri prima dinnanzi al Tar, poi dinnanzi al Tribunale civile di Roma, per conseguire l’annullamento della relativa elezione per superamento del limite del doppio mandato. In tale ambito, la ricorrente presentava istanza di accesso (ex art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013) delle delibere di conferimento incarico a tre avvocati, nonché i relativi preventivi dei professionisti, come anche il provvedimento di liquidazione o atto di pagamento delle prestazioni professionale, relativi agli indicati giudizi instaurati innanzi al Tar Lazio e al Tribunale di Roma. Il CNF rigettava l’istanza che veniva impugnata dalla ricorrente, deducendo violazione del d.lgs. n. 33 del 2013 e, in particolare, degli artt. 5 e 15, nonché eccesso di potere sotto diversi profili.
L’impugnazione al Tar
La questione approda al Tar che, in via preliminare, dichiara improcedibile la domanda limitatamente all’accesso degli atti afferenti ad alcune delibere con cui il CNF aveva conferito gli incarichi di difesa, in quanto già pubblicati nel sito istituzionale. Invece, con riferimento alla domanda di ostensione/pubblicazione dei dati relativi al preventivo formulato al CNF dagli avvocati incaricati e ai provvedimenti di liquidazione dei relativi compensi, il ricorso è stato accolto.
L’accesso civico
Il Collegio ha infatti osservato che l’istanza di accesso è stata formulata ai sensi dell’art. 5, c. 1 e 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, quindi come accesso civico. Nell’istanza la ricorrente aveva chiesto che le fossero comunicati i documenti, o anche solamente il link di pubblicazione degli stessi. Inoltre, aveva richiamato l’art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013, che disciplina gli “obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”, senza alcun riferimento ad un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
Ambito soggettivo di applicazione dell’accesso civico
L’art. 2 bis del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che “ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali”. Per l’effetto, anche gli ordini professionali sono tenuti all’applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013 e agli obblighi di pubblicazione da esso previsti, in modo che, in ipotesi di omessa pubblicazione, sono tenuti a rendere disponibili tali informazioni a chiunque ne faccia richiesta (art. 5, c. 1) comunicando al richiedente il relativo collegamento ipertestuale dopo aver provveduto alla pubblicazione.
Ambito oggettivo di applicazione dell’accesso civico
Comprende la documentazione indicata nei capi II, III, IV e V del d.lgs. n. 33 del 2013. Con riferimento ai “titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”, l’art. 15 prevede la pubblicazione de “a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) il “curriculum” vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”.
L’obbligo di pubblicazione dei dati relativi all’impiego di risorse pubbliche
L’art. 4 bis del d.lgs. n. 33 del 2013 statuisce, al II comma, che “ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari”.
La condanna all’ostensione
Secondo il Tar il CNF era tenuto a pubblicare i dati relativi ai compensi degli avvocati a cui ha conferito incarichi per la sua difesa e rappresentanza nelle controversie indicate nell’istanza della ricorrente la quale, avendo formulato istanza di accesso ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, non doveva dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione, essendo sufficiente, come nel caso di specie, l’omessa pubblicazione da parte dell’Amministrazione.
ALLEGATO: TAR LAZIO, SENTENZA N. 1921/2021

