Il pignoramento mobiliare: la guida completa
Dopo la notifica del precetto, se il debitore non adempie al pagamento del proprio debito, il creditore può attivare nei suoi confronti l’espropriazione forzata, attraverso il pignoramento sui suoi beni, mobili, immobili o presso terzi.
Quando il creditore intende soddisfare il proprio cre-dito sui beni mobili posseduti dal debitore, il pignoramento segue la forma e le regole del pignoramento mobiliare presso il debitore.
Sommario
1. Che cos’è il pignoramento mobiliare presso il debitore?
2. La normativa di riferimento
3. Quali beni possono essere pignorati?
4. Come si esegue il pignoramento mobiliare presso il debitore?
5. Il verbale di pignoramento
6. L’espropriazione mobiliare presso il debitore: i costi
7. Fac-simile di pignoramento mobiliare presso il debitore
8. Le altre tipologie di pignoramento mobiliare
1. Che cos’è il pignoramento mobiliare presso il debitore?
Il pignoramento mobiliare presso il debitore è un atto dell’esecuzione, che consiste nella richiesta rivolta dal creditore all’ufficiale giudiziario, di ricercare, individuare ed apprendere le cose mobili del debitore per soddisfare il credito contenuto nel titolo esecutivo e nel precetto. A differenza dell’esecuzione immobiliare o dell’esecuzione presso terzi, il pignoramento mobiliare non è presuppone un atto scritto da notificare al debitore, il quale quindi dopo aver ricevuto la notifica del precetto, vedrà intervenire direttamente l’ufficiale giudiziario presso il proprio domicilio o nei luoghi a lui appartenenti.
2. La normativa di riferimento
L’espropriazione mobiliare presso il debitore è disciplinata alla sezione I Capo II del Titolo II del Libro III del codice di procedura civile, libro dedicato al processo di esecuzione. La normativa di riferimento si occupa di definire:
- la forma del pignoramento (art. 518 c.p.c.
- la ricerca eseguita dall’ufficiale giudiziario delle cose da pignorare (art. 513 c.p.c.) e la scelta delle cose da pignorare (art. 517 c.p.c.
- le cose mobili assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c.) e quelle relativamente impignorabili (art. 515 c.p.c.) o pignorabili con limiti particolari di tempo (art. 516 c.p.c.
- quando può essere eseguito il pignoramento (art. 519 c.p.c.
- la custodia dei beni pignorati (art. 520 c.p.c.) gli obblighi del custode (art. 521 c.p.c.), il suo compenso (art. 522 c.p.c.).
3. Quali beni possono essere pignorati?
L’art. 516 c.p.c. indica i criteri di scelta delle cose da pignorare, che l’ufficiale giudiziario deve rispettare nell’eseguire il pignoramento. Deve essere data precedenza al pignoramento di cose di pronte e facile liquidazione, nel limite del valore di realizzo, partendo dal denaro contante, oggetti preziosi, titoli di credito.
Ci sono poi dei limiti al pignoramento di cose mobili, distinguendo tra cose assolutamente impignorabili e cose relativamente impignorabili.
Non si possono mai pignorare:
- le cose sacre e che servono all’esercizio del culto;
- l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli e le sedie per mangiare, gli armadi, i cassettoni, il frigorifero, le stufe e i fornelli da cucina, la lavatrice, gli utensili di casa e il mobile che li contiene, con esclusione dei mobili di pregio artistico o di antiquariato;
- i commestibili e combustibili necessari a far fronte ad un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- le armi;
- le decorazioni al valore, lettere, registri e scritti di famiglia, e manoscritti tranne che facciano parte di una collezione;
- gli animali da compagnia e quelli impiegati a fini terapeutici o di assistenza al debitore.
Particolari limiti sono previsti per:
- gli attrezzi per la coltivazione del fondo: possono essere pignorati solo se non ci sono altri beni mobili, e su istanza del debitore può esserne anche escluso dal giudice il pignoramento se sono necessari all’uso del fondo (art. 515 comma 1 c.p.c.)
- i beni strumentali, ovvero quelli necessari all’esercizio della professione o del mestiere o dell’arte del debitore: sono pignorabili nei limiti del quindi del valore, e solo quando il valore di realizzo degli altri beni non appaia sufficiente a soddisfare il credito. Questa regolaprescritta dall’art. 515 comma 3 c.p.c. non si applica se l’attività è esercitata in forma societaria.
In ambito tributario (art. 62 comma 1 D.p.R. 602/73) anche i beni strumentali dell’attività esercitata in forma societaria non possono essere pignorati oltre il valore del quinto e solo quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'Ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
4. Come si esegue il pignoramento mobiliare presso il debitore?
Per procedere al pignoramento mobiliare non è necessario che il creditore notifichi al debitore un atto scritto (come avviene nel pignoramento immobiliare e presso terzi). E’ sufficiente invece che la il creditore personalmente, o a mezzo del difensore munito di mandato ad litem, rivolga all’ufficiale giudiziario territorialmente competente una richiesta di pignoramento, consegnando il titolo esecutivo su cui si fonda il credito ed il precetto debitamente notificato.
Se l’ufficiale giudiziario riscontra la mancanza di legittimazione attiva del creditore o passiva del debitore, o la mancanza del titolo esecutivo, egli si rifiuta di procedere al pignoramento. Se invece il titolo esecutivo è esistente e regolare e il precetto è stato notificato, l’ufficiale giudiziario procede alle seguenti operazioni:
- ricerca dei beni da pignorare;
- scelta, individuazione ed apprensione delle cose da pignorare;
La ricerca dei beni da pignorare è eseguita nella casa del debitore, negli altri luoghi a lui appartenenti, sulla persona del debitore, ma può anche estendersi in luoghi non appartenenti al debitore se ivi si trovino cose determinate di cui il debitore può direttamente disporre. In quest’ultimo caso occorre l’autorizzazione del presidente del Tribunale, emessa con decreto su ricorso del creditore procedente.
La ricerca non può avvenire nei giorni festivi, né prima delle ore 7, né dopo le ore 21, salvo che sia stata data autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale.
L’ufficiale giudiziario sceglie le cose che ritiene di più facile e pronta liquidazione, dando preferenza al denaro contante, agli oggetti preziosi, ai titoli di credito e ad ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione. La scelta avverrà su un compendio di cose di valore di presumibile realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà.
Esaurita l’attività di scelta ed apprensione, l’ufficiale giudiziario procede e a pignorarle e redige il processo verbale delle operazioni e consegna al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo ed il precetto
Sarà onere del creditore procedente iscrivere a ruolo il pignoramento entro quindici giorni dalla consegna del verbale (art. 517 c.p.c.), presso la cancelleria del Tribunale competente, depositando telematicamente la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi del titolo esecutivo e del precetto. Decorso il termine di quindici giorni senza che il creditore abbia iscritto a ruolo il pignoramento, questo diventa inefficace.
Il pignoramento mobiliare presso il debitore perde efficacia (art. 597 c.p.c.)anche se entro quarantacinque giorni dal suo compimento non viene chiesta l’assegnazione o la vendita dei beni (v. fac-simile istanza di vendita).
5. Il verbale di pignoramento
Il verbale di pignoramento contiene i seguenti elementi:
- l’ingiunzione rivolta al debitore e se questi non è presente personalmente, l’ingiunzione è rivolta alle persone di famiglia o addette alla casa o all’ufficio, per conto del debitore. Se nessuna di queste persone è presente, l’ufficiale giudiziario affigge l’avviso dell’ingiunzione sulla porta dell’immobile dove viene eseguito il pignoramento;
- la descrizione delle cose pignorate. Essa avviene mediante rappresentazione fotografica o audiovisiva. La carenza di descrizioni dei beni che non permetta la loro individuazione è causa di nullità del pignoramento e può essere fatta valere dal debitore entro venti giorni dalla conoscenza legale dell’atto, con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi.
- l’indicazione approssimativa del valore di ciascun bene. Il valore indicato non è più quello di stima dei beni, ma(nel nuovo testo dell’art. 518 c.p.c. dopo la riforma del 2006) è quello del presumibile realizzo derivante dalla vendita dei beni. L’attività di stima dei beni può essere compiuta anche in un secondo momento, entro il termine perentorio di trenta giorni dal pignoramento.
- le prescrizioni sulla custodia dei beni pignorati.
- l’avvertimento sulla possibilità della conversione del pignoramento (tempi e modalità previste dall’art. 495 c.p.c.)
- l’invito al debitore a dichiarare la residenza o ad eleggere il domicilio.
6. L’espropriazione mobiliare presso il debitore: i costi
I costi del pignoramento mobiliare presso il debitore consistono:
- nel pagamento del contributo unificato, il cui importo dipende dal valore del precetto. Se il precetto è per un credito del valore inferiore ad Euro 2500,00 il contributo unificato ammonta ad Euro 43,00. Se il precetto ha ad oggetto un credito superiore ad Euro 2500,00 il contributo unificato è pari ad Euro 139,00
- la marca per i diritti forfettizzati pari ad Euro 27,00
7. Fac-simile di pignoramento mobiliare presso il debitore
Come si è detto sopra, il pignoramento mobiliare non richiede un atto da indirizzare all’autorità giudiziaria, ma consiste nell’attività dell’ufficiale giudiziario, che si riassume nel verbale di pignoramento, da iscrivere a ruolo presso il Tribunale. Dopo l’iscrizione a ruolo il creditore chiederà con apposita istanza la messa in vendita dei beni. Pertanto, oltre ad un fac-simile del verbale di pignoramento mobiliare, che è atto dell’ufficiale giudiziario, si allega anche il fac-simile della successiva istanza di vendita da depositare al Tribunale competente a cura del difensore.
1. fac-simile verbale di pignoramento
Ecc.mo Tribunale di _________
Ufficio notifiche esecuzioni e protesti
Verbale di pignoramento beni mobili
L’anno _____ il giorno_____ del mese _______ alle ore __________ io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all’U.N.E.P. presso il Tribunale di ________;
visto il titolo esecutivo costituito da ___________, dal quale risulta che il sig. ______ è tenuto a corrispondere al creditore istante la somma di _______ per sorte capitale oltre interessi e spese e rilevato che lo stesso risulta debitamente notificato in forma esecutiva in data _________;
visto l’atto di precetto notificato il _____;
considerato che il debitore non ha adempiuto alla richiesta di pagamento:
vista l’istanza dell’avv. ____________ rappresentante per procura il sig. _______ residente in _________ via ______- c.f. _________, di procedere al pignoramento mobiliare nei confronti del debitore;
mi sono recato presso l’abitazione (o presso l’ufficio, o altro luogo del debitore) sito in _______ alla via ___________ e alla presenza del debitore (o di persone di famiglia, o addetta all’abitazione, o ai luoghi del debitore) gli ho chiesto l’immediato pagamento di quanto dovuto all’istante a saldo della presente procedura esecutiva. Il debitore sig. ________ mi ha dichiarato quanto segue ______________ rifiutando l’immediato pagamento.
Io sottoscritto ufficiale giudiziario gli ho rivolto formale ingiunzione ai sensi dell’ar.t 492 c.p.c. di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni mobili rinvenuti in loco e ritenuti di più pronta e facile liquidazione, che da me ufficiale giudiziario vengono da questo momento sottoposti a pignoramento, e che di seguito vengono descritti:
- _____________
- _____________
Per il valore complessivo di Euro _________________
Viene nominato custode dei beni il sig. ____________, nato a _________ il ________ residente in ____________ via __________, che accetta l’incarico.
Ho altresì invitato il debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Tribunale competente, con l’avvertimento che, in mancanza o in caso di irreperibilità presso il domicilio eletto o la residenza dichiarata, e successive notifiche e comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Ho infine avvertito il debitore che nelle modalità dell’art. 495 c.p.c. potrà effettuare la conversione del pignoramento e chiedere quindi di sostituire ai beni pignorati con questo atto una somma pari all’importo dovuto al creditore procedente ed agli intervenuti per capitale, interessi e spese.
Luogo e data L’ufficiale Giudiziario
Il custode nominato
Fac-simile ISTANZA DI VENDITA
Ecc.mo Tribunale di ____________
Istanza di vendita
Esecuzione mobiliare n. ________; Giudice ________
Il sig. __________, nato a ____________ il ________ c.f. ___________ residente in _________, alla via___________ n. _____________, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. ____________ del Foro di ____________ elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in __________ alla via ___________.
Comunicazioni ex art. 176, comma 2, c.p.c. all'indirizzo pec ________ e via fax al n.__________.
PREMESSO CHE
In virtù del decreto ingiuntivo n. _______( o altro titolo esecutivo es. sentenza esecutiva) emesso dal Tribunale di _________ Giudice Dott. ________ in data___________ nel procedimento n. __________N.R.G. divenuto esecutivo in data _________ , il sig. _________ nato a ________ il __________ veniva condannato al pagamento di una somma di Euro_____________ nei confronti del creditore istante sig. ________ nonché al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in euro _____________ oltre rimborso spese forfettarie, IVA E CAP
In data __________ veniva notificato al debitore l’ atto di precetto ___________.
In data_____________ l'ufficiale giudiziario procedeva a pignoramento mobiliare contro il debitore sig. ____________
Tutto ciò premesso, il creditore istante sig. _____________ come sopra rappresentato, difeso e domiciliato
FA ISTANZA
All'Ill.mo Giudice dell'esecuzione di ______________ affinché venga fissata l'udienza di autorizzazione alla vendita dei mobili pignorati.
Luogo e data
Avv. __________
8. Le altre tipologie di pignoramento mobiliare
Un tipo particolare di pignoramento mobiliare è costituito dal pignoramento degli autoveicoli, disciplinato dal nuovo articolo 521 bis c.p.c.
I beni mobili del debitore possono essere pignorati anche quando in possesso di terzi, oppure quando siano costituiti da crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi. In questo caso si parla di pignoramento presso terzi.
Esiste poi la forma del pignoramento dei fondi comuni di investimento, qualificato dalla Cassazione come pignoramento presso terzi.

