Intestazione fiduciaria: può essere riconosciuta con testamento
La dichiarazione unilaterale del testatore di ricognizione dell’intestazione fiduciaria di un immobile non ha l’effetto di trasferire automaticamente la proprietà al fiduciante, ma ha valore confermativo del patto fiduciario, ed esonera il fiduciante dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
La Corte di Cassazione, sezione II civile, con l’ordinanza 26 novembre 2020, n. 26988 (testo in calce), chiarisce la valenza dell’intestazione fiduciaria contenuta nel testamento.
Il caso in esame
L’erede, sorella della defunta, agisce in giudizio per far dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all’apertura della successione testamentaria, nei confronti del convivente della testatrice, anch’esso istituito erede.
L’uomo, eccepiva l’esistenza di un testamento integrativo e successivo rispetto al primo, nel quale la compagna defunta dava atto che l’immobile, di cui aveva disposto nella precedente scheda testamentaria, apparteneva per il 50% all’uomo con il quale aveva convissuto per oltre trenta anni, e che era stato ristrutturato con denaro di entrambi i conviventi.
Si trattava, dunque, di un’intestazione solo formale, in quanto la stessa sarebbe stata proprietaria dell’immobile solo per la quota del 50%.
In seguito a tale dichiarazione la de cuius istituiva eredi in pari quota la sorella e il convivente.
Il Tribunale negava che tale scrittura potesse essere qualificata come scheda testamentaria, mentre la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ne riconosceva il valore.
Contro la sentenza della Corte territoriale, la sorella ricorre in Cassazione, per la violazione dell’art. 587 c.c., poiché il documento non avrebbe avuto valore di atto di ultime volontà.
Secondo la ricorrente, il documento conteneva soltanto una dichiarazione ricognitiva dell’autore, ma aveva errato la Corte nell’attribuire allo stesso un contenuto testamentario.
La Cassazione ha accolto il ricorso.
Il riconoscimento di un patto fiduciario nel testamento: le conseguenze sul piano probatorio
Anche se l’atto in questione conteneva l’incipit che testualmente affermava “nel pieno rispetto delle sue facoltà” – espressione associata alle ultime volontà del testatore – l’atto non conteneva disposizione di ultima volontà.
Nella sentenza si richiama l’orientamento di legittimità secondo cui per decidere se un documento abbia i requisiti caratterizzanti un testamento olografo, occorre accertare se l’autore abbia avuto la volontà di creare quel documento che si qualifica come testamento, nel senso che risulti con certezza che con esso si sia voluto porre in essere una disposizione di ultima volontà (Cass. Civ. 28 maggio 2012, n. 8490).
Secondo l’interpretazione data dalla Cassazione, l’atto in questione conteneva soltanto il riconoscimento di un patto fiduciario con il convivente avente ad oggetto l’immobile formalmente intestato alla de cuius ma pagato da entrambi.
Sulla validità dell’intestazione fiduciaria si sono soffermate le Sezioni Unite, con la recente sentenza 6 marzo 2020, n. 6459.
Il patto fiduciario avente ad oggetto il riconoscimento della proprietà e il suo trasferimento, non deve avere necessariamente la forma di un atto bilaterale scritto, potendo essere costituito anche da una dichiarazione unilaterale redatta per iscritto, con cui il fiduciario si impegna a trasferire determinati beni al fiduciante.
Tuttavia la dichiarazione della defunta – ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante – non costituisce autonoma fonte di obbligazione, quindi non attribuisce la proprietà al fiduciante, ma rappresenta una promessa di pagamento.
Ciò ha come effetto il conseguente esonero per il fiduciante dell’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Il bene rimane nella proprietà del de cuius ma il fiduciante può avvalersi della presunzione iuris tantum.
Si verifica, pertanto, un’inversione dell’onere della prova e il fiduciario o in questo caso il suo avente causa, che intende contrastare il contenuto di tale dichiarazione, ha l’onere di dare l’eventuale prova contraria dell’esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del patto.

