Integrazione scolastica: le misure della Legge di bilancio 2021
Con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 è stato approvato il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Come di consueto il testo della Manovra – in primis approvata alla Camera in cui è stato presentato il famigerato maxi emendamento da oltre 1150 commi – risulta essere variegato ed eterogeneo rispetto alle tematiche disciplinate.
Con specifico riguardo alle misure finalizzate all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, le proposizioni normative – che erano previste all’articolo 165 nell’originario disegno di legge presentato il 18 novembre alla Camera dal Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri – si collocano ora all’articolo 1, commi 960 e successivi.
Di seguito le principali novità.
Sommario
- Fondo destinato all’incremento dell’organico dell’autonomia e aumento dei posti di sostegno
- Formazione obbligatoria dei docenti delle classi con alunni con disabilità
- Risorse per attrezzature e sussidi didattici
- Misure dirette agli alunni con DSA
1. Fondo destinato all’incremento dell’organico dell’autonomia e aumento dei posti di sostegno (Articolo 1, comma 960)
Il Legislatore incrementa il fondo, previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 366 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 con l’obiettivo di garantire la continuità didattica degli alunni con disabilità. Si ricorda che con la riforma della scuola prevista dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. La Buona scuola) si è previsto, per ogni Istituto scolastico, l’istituzione dell’organico dell’autonomia, che dovrebbe soddisfare le esigenze e le necessità formative e didattiche e ampliare l’offerta formativa.
L’incremento previsto nella Manovra finanziaria si sostanzia negli iniziali 62,76 milioni per l’anno 2021 fino ad arrivare ad oltre 1 miliardo a decorrere dall’anno 2029.
Parallelamente all’incremento di cui sopra e a valere sulle risorse ad esso riservate, viene consolidata la dotazione dell’organico dell’autonomia di complessive 25.000 unità, distribuite nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024.
Il riparto delle risorse stanziate sarà oggetto di un separato decreto attuativo del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Formazione obbligatoria dei docenti delle classi con alunni con disabilità (Articolo 1, comma 961)
Il Legislatore interviene inoltre in tema di contitolarità nella presa in carico dell’alunno con disabilità. In particolare, mediante lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2021, è prevista la formazione obbligatoria del personale docente impiegato nelle classi in cui siano presenti alunni con disabilità.
Il percorso formativo, diretto solo al personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, ha lo scopo di perseguire l’ambito obiettivo, stabilito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, di una piena inclusione scolastica dell’alunno con disabilità.
Anche in questo caso, per dare piena attuazione alla disposizione, si dovrà attendere (questa volta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) il decreto attuativo del Ministro dell’istruzione. La norma di rango primario, tuttavia, indica già alcuni elementi decisivi fra cui il divieto di esonero dall’insegnamento e la durata minima della formazione consistente in 25 ore complessive.
3. Risorse per attrezzature e sussidi didattici (Articolo 1, comma 962)
La disposizione mira a stanziare risorse destinate all’acquisizione e alla manutenzione di attrezzature tecniche e sussidi didattici che agevolino l’integrazione scolstica degli alunni con disabilità, così come previsto dalla Legge 5 febbario 1992, n.104.
Fermo restando la dotazione individuale di sussidi e presidi diretti all’apprendiemento, i 10 milioni di euro stanziati possono altresì essere impiegati all’acquisizione di servizi necessari che implementino le funzionalità dei predetti sussidi negli istituti scolastici che accolgono alunni con disabilità.
Come le precedenti misure, anche in questa fattispecie le modalità di assegnazione e le disposizioni tecniche saranno oggetto di separato decreto attuativo del Ministero dell’istruzione, da adottarsi nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.
4. Misure dirette agli alunni con DSA (Articolo 1, comma 963)
L’originario 4 comma dell’articolo 165 del disegno di legge presentato dal Governo alla Camera, ora divenuto comma 963 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, si presenta come una mera disposizione puntualizzatrice rispetto alle misure educative e didattiche assegnate agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (come la dislessia, disgrafia,disortografia e discalculia).
Il Legislatore riconosce a questi alunni esclusivamente le misure previste dall’articolo 5 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, attraverso cui le istituzioni scolastiche devono garantire provvedimenti personalizzati, dispensativi, compensativi e di flessibilità didattica.
Alla luce delle predette misure, è di tutta evidenza come la qualità e l’efficacia degli interventi sia subordinata non più solo all’azione svolta in sede parlamentare ma soprattutto alle dinamiche tecniche degli uffici dei ministeri competenti, che si dovranno sostanziare nei decreti attuativi.

