Il nistagmo genetico non impedisce di ottenere la patente di guida
La patente di guida europea è un modello di patente di guida, adottato dai paesi dell’Unione europea, in recepimento della direttiva 2006/126/CE che si proponeva di rendere omogenee, in tutti i Paesi membri, le informazioni contenute in tale documento, nonché i presupposti per il rilascio dello stesso implementando, così, la sicurezza stradale.
a) La normativa comunitaria
Le modalità di rilascio e di rinnovo della patente europea sono disciplinate dall’art. 7 che al primo comma recita “Il rilascio della patente di guida è subordinata: a) …, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;…”. All’art. 5 (“Condizioni e limitazioni”) la direttiva prevede che: “La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare. Se, a causa di disabilità fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all’articolo 7 è effettuata a bordo di un tale veicolo”. Al comma terzo prosegue: “ …. All’atto del rinnovo di una patente di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri possono imporre una verifica delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell’allegato III”.
Diventa dunque fondamentale esaminare le prescrizioni dell’allegato III il quale, nella parte dedicata alle definizioni, riconduce i conducenti di automobile (patente B) al “Gruppo 1” stabilendo per essi che “I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l’espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si devono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato”. In particolare per quanto riguarda la vista “6. Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c’è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un’autorità medica competente. Durante questo esame, l’attenzione dovrà essere rivolta in particolare all’acutezza visiva, al campo visivo, alla visione crepuscolare e alle malattie progressive degli occhi. Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato”. Le condizioni perché sia riconosciuta l’idoneità sono determinate dal successivo punto 6.1: “Gruppo 1 6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall’esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120o sul piano orizzontale, salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l’interessato è colpito da un’altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente può essere rilasciata o rinnovata sulla base di un esame periodico praticato da un’autorità medica competente”. Si può quindi concludere che per la direttiva europea:
- La visione viene misurata studiando tre principali fattori, l’acutezza o acuità visiva (AV), il campo visivo (CV) e la sensibilità al contrasto (SC) con particolare riferimento “alla visione crepuscolare”,
- Mentre per l’acutezza i minimi sono richiesti in modo più specifico nel CV e SC non sono definiti in modo oggettivo e devono essere valutati dell’oculista
- La direttiva distingue tra i conducenti non professionisti (Gruppo 1: motociclisti, automobilisti) e conducenti professionisti (Gruppo 2: camionisti…), questi ultimi sottoposti a criteri più selettivi.
- Per il Gruppo 1 il discrimine principale è quello della “acutezza visiva binoculare “ o acuità che deve arrivare ad un minimo di 0,5 anche con una eventuale correzione ottica (uso di lenti)
- Soddisfatto il discrimine principale occorre verificare:
5.1) che il campo visivo (CV) non sia inferiore a 120 gradi sul piano orizzontale (requisito la cui mancanza può essere emendata da una relazione medica favorevole)
5.2) che non sussista un’altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida (requisito ostativo non sanabile)
b) La normativa italiana
L’Italia ha recepito la direttiva comunitaria nel Codice della strada rendendo più stringenti i requisiti richiesti. La normativa di riferimento per l’idoneità visiva è rappresentata dall’art. 119 C.d.S. (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida), in questi anni ripetutamente modificato: “1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici…
4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze. Qualora, all’esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4; …
d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale …
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida; b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici; ….
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale” (C.d.S. aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 30.12.19, n. 162).
Il Regolamento di esecuzione tratta dell’esame agli artt. 319 e segg. L’art. 319 recita “1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all’accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita…
3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all’articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida…”.
L’art. 322 è dedicato ed in particolare alla vista: “1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un’acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie…
4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall’altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.
5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.
6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l’uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.
8. L’acutezza visiva può essere raggiunta anche con l’adozione di lenti a contatto [purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi].
9. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale.
10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.
12. Qualora si scopra o si sospetti l’esistenza di una malattia in atto o pregressa dell’apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.
13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell’apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l’opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni”.
La disciplina è integrata dall’art. 325: “1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B: a) i monocoli che abbiano nell’occhio superstite un’acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti; b) coloro che abbiano in un occhio un’acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell’altro occhio un’acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti; c) coloro che, pur non avendo un’acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B [normali], posseggono tuttavia un’acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie; d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l’adozione di lenti a contatto.
2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B [normali].
3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.
4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell’occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.
5. I valori dell’acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l’uso di lenti a contatto [, purché tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi]…”
c) Definizioni
Conducenti non professionisti e professionisti
Si distingue tra conducenti non professionisti (Gruppo 1: patenti A e B = motociclisti, automobilisti) e conducenti professionisti (Gruppo 2 = patenti C, D e E)
Patenti normali e patenti speciali
La patente speciale è il certificato di idoneità rilasciato, a seguito di visita presso un’apposita Commissione Medica Locale, a persone affette da minorazioni anatomiche, funzionali o sensoriali, per la guida di veicoli opportunamente modificati in funzione delle proprie patologie (o di veicoli che comunque presentino caratteristiche costruttive tali da non rendere necessario uno specifico adattamento). Dopo l’abolizione della categoria delle patenti F, possono essere rilasciate le seguenti patenti speciali: A – B – C – D. In particolare la patente B speciale (BS) consente la guida dei motoveicoli, esclusi i motocicli, e degli autoveicoli fino a 3,5 ton. Se si vuole conseguire, rinnovare o ottenere la revisione della patente speciale, si deve richiedere la prenotazione della visita di idoneità all’ufficio competente della Azienda sanitaria locale (ASL). I medici legali addetti possono richiedere eventuali accertamenti specialistici necessari per il giudizio in sede di Commissione Medica Locale. E’ possibile rivolgersi anche a una Commissione diversa da quella di residenza. Sulla patente (o foglio rosa) speciale, di qualsiasi categoria sopra indicata, saranno riportate le prescrizioni o gli adattamenti in relazione alla patologia da cui si è affetti.
Acutezza o Acuità visiva (AV)
L’acutezza visiva (AV) o acuità visiva o visus è una delle abilità principali del sistema visivo ed è definita come la capacità dell’occhio di risolvere e percepire dettagli fini di un oggetto. Dipende direttamente dalla nitidezza dell’immagine proiettata sulla retina. L’AV è misurata in condizioni statiche, ma l’ideale sarebbe quello di poterla stabilire in condizioni dinamiche, come nella vita reale. In realtà, il valore dei 10/10 preso come riferimento non è l’AV massima, ma è il valore definito “cut-off” per una visione considerata normale, cioè il valore minimo per una visione da considerarsi soggettivamente normale e accettabile. Tuttavia il sistema visivo mediamente riesce a discriminare simboli ben più piccoli dei 10/10 spesso citati. L’AV è misurata con o senza correzione e quando questa è necessaria, il suo uso durante la guida è obbligatorio, anche se i minimi previsti vengono raggiunti anche senza. La normativa italiana ha parametri più stringenti di quelli previsti dalla direttiva Per il Gruppo 1 è richiesta un’acuità visiva binoculare (con entrambi gli occhi contemporaneamente), uguale o maggiore di 10/10 (anziché 5/10), con o senza correzione ottica, in modo che se un occhio vede meno di 10/10 ma tale minimo è raggiunto dall’insieme dei due occhi, è possibile ottenere la patente. L’occhio che vede meno, tuttavia, non deve avere una visione inferiore a 2/10.
Se l’AV di un occhio è inferiore a 1/10, la persona viene considerata come “monoculare” cioè come se vedesse solo con un occhio. Al di sotto di tali soglie minime è possibile richiedere la patente speciale (BS):
- In caso di conducenti monoculari in presenza di un’AV di 8/10 raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti
- in caso di conducenti binoculari:
b1) con un’AV complessiva di 8/10 e non inferiore a 1/10 nell’occhio che vede meno
b2) con un’AV non inferiore a di 8/10 in un occhio e inferiore a 1/10 nell’occhio che vede meno
Il nistagmo congenito non è di per sé sinonimo di riduzione dell’acuità visiva. E’ caratterizzato da un’oscillazione, bifasica, involontaria degli occhi che compare nei primi sei mesi di vita e non necessariamente risulta limitativo di una vita normale. Viene suddiviso in due tipi principali:
- Il primo, detto nistagmo idiopatico o motorio, non si accompagna ad alcun danno delle vie visive afferenti ma è dovuto al non corretto funzionamento dei sistemi centrali di controllo dei movimenti oculari. Il continuo movimento patologico, riducendo il tempo di foveazione e la possibilità di fissazione degli occhi, è responsabile di una deprivazione sensoriale più o meno rilevante che dipende dalle caratteristiche cliniche del nistagmo e dalle capacità del soggetto di attuare strategie atte a ridurre la frequenza e l’ampiezza delle oscillazioni;
- Il secondo, detto nistagmo sensoriale, è secondario a patologie oculari e/o delle vie visive afferenti. In questo caso è la primitiva deprivazione sensoriale la causa dell’oscillazione patologica.
Nel caso del nistagmo congenito la qualità della funzione visiva dipende dalla possibilità di ridurre o bloccare le oscillazioni oculari sfruttando particolari posizioni degli occhi. Due esempi molto caratteristici sono la convergenza degli assi visivi e la lateroversione;
- nel primo caso si svilupperà uno strabismo convergente, detto da blocco del nistagmo,
- nel secondo caso la necessità di mantenere i bulbi oculari ruotati verso destra o verso sinistra, per ridurre le oscillazioni e per una migliore fissazione.
Il nistagmo non è di per una di quelle patologie che richiedono necessariamente l’intervento della Commissione Medica, ma compete piuttosto al medico legale la valutazione caso per caso delle condizioni del neopatentando. Si tratta, come visto ieri, della via ordinaria per l’accertamento della idoneità fisica, essendo residuale il ricorso alle CML. La valutazione dovrà tenere conto di alcuni parametri fondamentali:
- l’acuità visiva (AV). La verifica dei limiti previsti dall’art. 119 C.d.S. è determinante per stabilire se vi siano i presupposti per il rilascio della patente, se questa possa essere la patente ordinaria o la patente speciale, eventuali limitazioni per la patente ordinaria. L’AV per questi soggetti è in genere discretamente buona (cioè superiore a 5/10) e tende ad aumentare con l’età. A livello Europeo si è valutato che che l’AV comunque non possa essere inferiore a 3/10;
- la presenza o meno di danni delle vie visive afferenti. Ne consegue che un nistagmo motorio non è tendenzialmente ostativo al rilascio della patente ordinaria mentre maggior attenzione deve essere riservata al nistagmo sensoriale;
- la capacità del soggetto di attuare strategie che, ad esempio attraverso la convergenza degli assi visivi, gli consentano di bloccare le oscillazioni oculari e quindi di vedere bene da lontano, soluzione che giustifica il rilascio della patente ordinaria;
- lo storico del soggetto in quanto vanno valutate positivamente la capacità di recupero (soprattutto in assenza di interventi chirurgici) e la stabilizzazione dei risultati.
Ne consegue che, fatta salva l’autonomia di giudizio del medico valutante, il nistagmo con strabismo convergente non è di ostacolo alla concessione della patente, che dovrebbe dunque essere autorizzata qualora la visione binoculare rientri nei parametri previsti dall’art. 119 C.d.S. Il patentando, in presenza dell’avveramento delle condizioni da 2) a 4), deve essere valutato come qualsiasi altro soggetto ai fini della verifica di cui al punto 1) e quindi ha un vero e proprio diritto al rilascio della patente ordinaria.
Teniamo tuttavia presente che non è sempre semplice avere una misurazione corretta dell’AV che resta, come già detto, il parametro principale. Molti Stati hanno preso in considerazione questa patologia anche se ancora oggi residuano differenze valutative: in Svezia ad esempio, in presenza di nistagmo, il livello di AV deve essere raggiunto in presenza di una rotazione sia verso destra che verso sinistra fino a 30°, in Germania invece fino a 20°. In Francia è richiesto il parere dello specialista e sono rispettati l’AV ed il CV mentre in altri Stati, tra cui l’Italia, benché non sia specificato nulla, viene richiesta soggettivamente da alcune Commissioni la misurazione del visus in posizione primaria. Per la patologia del nistagmo, infatti, non è mai stata definita dai Ministeri competenti una linea normativa da seguire che specifichi la modalità in cui dev’essere considerata l’AV (posizione del capo primaria cioè a testa diritta o secondaria cioè con il capo girato a destra o a sinistra) pertanto, si è lasciata libera la Commissione Medica di esprimere un giudizio soggettivo con notevoli disparità tra le diverse CML presenti sul territorio nazionale. Si è così appurato che diverse CML impongono la misurazione dell’acuità visiva in posizione primaria a differenza di quanto sostenuto da oftalmologi ed oculisti. Si tratta di impostazione errata in quanto, così facendo, si vanificano i meccanismi di compensazione che l’individuo ha imparato ad adottare. Per la maggior parte di questi soggetti non è possibile avere il punto di fissazione di blocco (posizione secondaria che poi è quella che si assume giornalmente) e pertanto, viene riscontrato un AV inferiore a quello effettivo.
A ciò si aggiunge il fatto che alcune CML costringono i soggetti monocoli ad effettuare la rilevazione con un solo occhio alla volta. Si segnala al riguardo la recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III 22.06.2016, n. 2775 resa avverso una decisione della CML di Rovigo in un caso di strabismo con nistagmo, monocolo funzionale dalla nascita: “è necessario, nel caso di specie, procedere all’esame nelle normali condizioni di guida (e dunque con entrambi gli occhi aperti) anche se si tratta di soggetto monocolo funzionale, in quanto – in mancanza di una previsione normativa che disponga l’obbligo di sottoporre il soggetto monocolo all’esame medico con il secondo occhio occluso – è pienamente ragionevole e congruente con la finalità perseguita dalla norma (quella di verificare che il soggetto che si ponga alla guida di un veicolo sia dotato di un sufficiente visus a tutela della propria e dell’altrui incolumità) la valutazione dell’idoneità alla guida nelle reali situazioni in cui si svolge, e dunque con ambedue gli occhi aperti”. Il Consiglio di Stato ha dunque concluso che “è illegittimo quindi il provvedimento della prima Commissione, poiché ha ritenuto insussistenti i requisiti di acutezza visiva minimi richiesti ai monocoli per la guida di autoveicoli, senza tenere conto della possibilità di effettuare gli accertamenti con le sopra indicate modalità, non precluse dalle disposizioni vigenti”. Dopo una prima bocciatura del TAR, la donna si era appellata al Consiglio di Stato, spiegando che la decisione del Tar sarebbe stata viziata dalla mancata considerazione della sua condizione di “monocola funzionale” e che la norma di riferimento prevede che il candidato debba possedere “un’acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se ben tollerata”. Lei, da esami eseguiti anche al Punto sanità dell’Ulss 18, era invece risultata in possesso di una vista con sue lenti in visione binoculare di 0,9-10/10, superiore a quello minimo di 0,8 richiesto dalla normativa per i soggetti monocoli.
Si tratta purtroppo di una costante di certe Commissioni mediche locali come testimoniato anche da un caso analogo nel 2011 avanti la CML di Grosseto che aveva giudicato non idonea una donna con la motivazione della presenza di un nistagmo in un occhio, residuo dell’infanzia, quando aveva un difetto che è stato curato anche con un intervento chirurgico e che si ripresenta solo quando lei chiude l’altro occhio. Alla donna è stato imposto l’esame con vista monoculare nonostante fosse stato certificato che in condizioni di visione abituale, gli occhi erano fermi e che il nistagmo si scatenava solo occludendo un occhio. In persone con tali problemi l’AV va valutata invece con entrambi gli occhi aperti.
Campo visivo (CV)
L’esame del campo visivo analizza lo spazio visivo percepito dai nostri occhi e consiste nella misurazione dell’area percepita dall’occhio quando si fissa un punto. Si dice binoculare se riferito alla visione con entrambi gli occhi, o monoculare se riferito ad un solo occhio. Prende in considerazione fondamentalmente le aree della visione centrale e periferica quando si guarda in avanti. Pur con qualche differenza tra visione monoculare e binoculare, essenzialmente il campo visivo deve essere ampio 120° sul piano orizzontale. In genere, nei casi necessari, si effettua un esame specifico come il Campo visivo computerizzato binoculare secondo Esterman. Per il Gruppo 1 il CV non deve presentare alterazioni quando viene assunto in condizioni binoculari, con entrambi gli occhi contemporaneamente e la regione centrale non deve presentare assolutamente scotomi (macchie nere o colorate, a volte scintillanti, che compaiono nel campo visivo quando la sensibilità della retina diminuisce, riducendo così l’efficienza della vista). Alcune patologie oculistiche, tipo il glaucoma, ma anche neurologiche o endocrinologiche potrebbero alterare la definizione del campo visivo soprattutto nella zona periferica, là dove vediamo con la cosiddetta coda dell’occhio, cioè la parte dell’occhio fondamentale per usufruire degli specchietti retrovisori e che serve anche durante l’attraversamento degli incroci. Qualora siano presenti, devono essere valutate dall’oculista. Sarà lui a determinare i limiti che ritiene appropriati.
Sensibilità al contrasto (SC)
La sensibilità al contrasto misure le condizioni di ipovisione luce, mesopica, simulando le condizioni di guida notturne, e viene eseguita con e senza abbagliamento, con una lampadina con cui si cerca di riprodurre l’effetto dei fari di una macchina proveniente nella direzione opposta di marcia. Per il rilascio della patente non ci dovrebbero essere alterazioni significative nella visione mesopica e nel recupero della vista di fronte al bagliore. Il criterio delle “alterazioni significative” è lasciato all’interpretazione soggettiva dell’oftalmologo, dal momento che la visione minima non è specificata, come accade nell’acuità visiva. Anche il tempo di recupero dopo l’abbagliamento potrebbe essere un requisito preso in considerazione.
Senso Cromatico – Il Daltonismo
Secondo l’Unione europea, il daltonismo non impedisce a chi ne è affetto di ottenere la patente per guidare qualsiasi veicolo. La direttiva europea 2006/126/CE non lo pone tra le malattie ostative. Ciò ha spinto molti a dichiarare che anche in Italia sia diventato irrilevante ai fini della concessione della patente. Non è così.
L’art. 322 del Regolamento di attuazione attualmente in vigore richiede espressamente “…che il richiedente possegga … senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale”. La normativa italiana continua dunque a ritenere il daltonismo rilevante e chi vuole conseguire o rinnovare la patente continua ad essere sottoposto al test, regola contestata dal sito www.Comevedonoidaltonici.com che la ritiene in contraddizione con quanto stabilisce l’Unione europea. Il caso presenta alcune similitudini con la situazione del nistagmo, ma a differenza di quella qui vi è un preciso riferimento normativo che, discutibile o meno, purtuttavia esiste. In concreto, il medico dell’autoscuola concede anche ai daltonici l’abilitazione per le patenti A per le moto e B per automobili non professionali mentre il medico legale dell’ASL o la CSL lo faranno con maggiore difficoltà.

