Approfondimenti

Facciamo chiarezza su chi deve accertare l’idoneità visiva per ottenere o rinnovare la patente di guida

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a) Il certificato anamnestico

Per ottenere il rilascio della patente è necessario il certificato anamnestico. Si tratta di un documento che attesta l’estraneità del soggetto all’uso di droghe, all’abuso di alcol e alla sofferenza di patologie che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità propria e altrui alla guida di un veicolo reintrodotto con la Legge 29 luglio 2010 n. 120, in vigore dal 13 agosto 2010. Prima di tale data, con l’autocertificazione, era possibile non dichiarare, anche se col rischio di conseguenze penali, condizioni in grado di compromettere la sicurezza della guida.

Il comma 2-ter della Legge n. 120 afferma: “Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.”

Il certificato anamnestico deve garantire alla collettività che il soggetto non fa uso di droghe, non è dedito ad abuso di alcool. La visita può quindi comprendere anche l’esecuzione di esami tossicologici che consentano di escludere l’uso di sostanze stupefacenti.. Il certificato anamnestico, tuttavia, è garanzia anche del fatto che il soggetto non abbia patologie che potrebbero compromettere la sicurezza propria e degli altri quando si mette alla guida di un veicolo, che sia un’auto, una moto o un veicolo nautico.

Il certificato anamnestico, tuttavia, non deve limitarsi a riportare un elenco delle eventuali malattie di cui un individuo è affetto, ma deve anche segnalare fatti e comportamenti tenuti che potrebbero portare a conseguenze significative – incluse quelle di rilevanza giuridica e amministrativa – sia a carico dello stesso individuo sia a carico della collettività. La valutazione di questi aspetti, infatti, può influenzare il giudizio finale circa l’idoneità dell’individuo allo svolgimento delle attività per cui il certificato anamnestico viene richiesto (ad esempio, attività lavorative, rilascio o rinnovo della patente di guida, ecc.)

Deve essere compilato con una grafia che sia comprensibile in maniera tale da evitare qualsivoglia tipo di errore di lettura o equivoco ed essere redatto utilizzando una terminologia chiara che non lasci spazio a dubbi di alcun genere.

La documentazione necessaria per ottenere il certificato prevede:

  1. la richiesta di visita medica,
  2. i dati anagrafici,
  3. i dati anamnestici,
  4. l’indicazione della tipologia di patente per cui si richiede la visita medica,
  5. un documento di riconoscimento,
  6. il certificato anamnestico redatto dal medico di famiglia in data non anteriore ai tre mesi precedenti (solo in caso di primo rilascio ed in caso di primo rinnovo di patente), tre fotografie (solo in caso di prima richiesta del certificato)
  7. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

b) la visita medica? Il medico “patentologo”

Il certificato anamnestico viene rilasciato al termine della visita medica che verifichi l’idoneità al conseguimento della patente di guida. Per facilitare la certificazione e uniformarla, il ministero ha ora predisposto un facsimile di modello in cui si riepilogano le condizioni patologiche che al momento del rilascio possono interferire con la sicurezza alla guida, secondo le previsioni del Codice della strada

L’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida e la redazione delle relative certificazioni ufficiali viene effettuato dagli organi medici previsti dall’articolo 119 C.d.S. il quale definisce due livelli di competenza:

  1. Una competenza principale ordinaria affidata a organi medici monocratici;
  2. Una competenza sussidiaria e speciale affidata ad una commissione (organo collegiale).

La normalità prevede dunque che alla visita attitudinale e al rilascio del certificato anamnestico provvedano:

  1. i medici legali appartenenti alla A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza del soggetto, iscritti allo speciale albo dei medici certificatori (questi medici operano anche nelle agenzie di pratiche auto e in questo caso non c’è l’obbligo di rispettare il criterio di competenza territoriale: la visita può avvenire presso una scuola guida anche di un’altra provinia).
  2. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute (ad esempio presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera – USMAF, strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute che svolgono anche funzioni certificatorie e medico-legali per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, necessari per il conseguimento delle patenti di guida e delle patenti nautiche)

Possono essere effettuati anche (ipotesi assolutamente più rare e marginali)

  1. da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
  2. da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza
  3. da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  4. da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

c) Col medico monocratico una visita o due?

Esiste una discreta confusione circa i soggetti abilitati a rilasciare l’attestato medico di idoneità alla patente.

Così capita frequentemente di leggere anche su siti para-istituzionali, che autorizzato a rilasciare tale abilitazione sarebbero anche i medici di famiglia (medici responsabili dei servizi di base del distretto sanitario) cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Una possibilità in più dunque? Sul sito www.patentati.it (sito cui fanno riferimento anche diversi siti istituzionali) si legge: “Se il prezzo preventivato dal medico per il rilascio del certificato anamnestico è troppo elevato, è possibile risparmiare rivolgendosi ai medici dell’ASL oppure al Ministero della Salute”. Il discrimine sarebbe solo economico, dunque.

In realtà è completamente errato. In sede di rilascio della patente il neopatentando deve sottoporsi a due visite:

  1. La prima visita presso il medico di famiglia che gli rilascerà un primo certificato
  2. Il quale dovrà essere portato alla seconda visita davanti il patentologo (termine orrendo ma che spiega meglio di tante perifrasi di cosa si occupa).

Il legislatore ha previsto una sorta di doppia valutazione in quanto il medico legali dell’A.S.L. o del Ministero della Salute nulla sanno della storia pregressa del neopatentando.

I costi dei certificati del medico di base possono essere molto diversi. Non essedo, questa, una prestazione prevista dal Sistema sanitario nazionale, va infatti pagata a seconda della richiesta. Di solito i medici chiedono cifre oscillanti intorno ai 50 euro, ma non possiamo escludere che qualcuno possa esigere anche di più e la tariffa potrebbe superare anche i 100 euro (in genere la tariffa  tabdellata dall’Ordine dei medici di appartenenza varia tra le 80,00 e le  100 euro). A tal proposito sarebbe conveniente, al momento della prenotazione della visita, chiedere il preventivo.

Qual è dunque il valore del certificato del medico di base: è un atto pubblico e fa prova della storia clinica del neopatentando ed è vincolante per il patentologo circa le informazioni mediche che contiene (patologie, farmaci assunti, cure effettuate). Tutta via sarà il secondo medico, alla luce di tali indicazioni,

  1. a valutare se sono rispettati i parametri previsti dal Codice della strada per il rilascio della patente,
  2. a decidere se è competente per tale valutazione o se la stessa deve essere deferita alla Commissione medica locale (CML) .

Qualora si tratti di un semplice rinnovo, il certificato del medico di base può ancora essere sostituito dall’autocertificazione

d) La Commissione medica

In particolari ipotesi, tale seconda visita medica deve essere invece effettuata davanti alle Commissioni mediche locali (CML), costituite presso le unità sanitarie di ogni capoluogo di provincia. Si tratta di commissioni composte da più medici che esprimono un giudizio collegiale. Ciò deve avvenire:

  1. in caso di rilascio di Patenti speciali nel caso di persone diversamente abili (per minorazioni e mutilazioni fisiche attestate da certificazioni di invalidità);
  2. In presenza di limiti visivi al di sotto dei parametri oggettivi previsti dall’art. 119 C.d.S. per acuità visiva (AV) e campo visivo (CV). In questo caso il medico certificatore non può che rinviare alla Commissione;
  3. Qualora sussistano situazioni cliniche che possano far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida. In questo caso la valutazione deve essere svolta in concreto dal medico certificatore e dipende dalla sua valutazione.

d) Come richiederlo

Per il rilascio del primo certificato da parte del medico curante la domanda non ha particolari formalità. Al termine della visita, che il medico è tenuto a effettuare anche se conosce a menadito le condizioni del suo paziente, il medico redigerà il certificato.

Quando invece la richiesta è rivolta al medico legale della Asl o ai medici abilitati dal ministero della Salute, è necessario compilare la richiesta con il modulo disponibile sia presso gli uffici ai quali ci si rivolge sia in rete (su www.salute.gov.it sezione “moduli e servizi online). Inoltre servono:

  1. un documento di riconoscimento in corso di validità;
  2. i dati anagrafici e anamnestici del richiedente e la tipologia di patente da conseguire;
  3.  l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
  4. il certificato anamnestico redatto dal medico di famiglia non più vecchio di tre mesi (solo in caso di rilascio patente o di primo rinnovo);
  5. tre fotografie (solo in caso di rilascio della patente; in caso di semplice rinnovo ne basta una).

La visita davanti alla Commissione medica locale si prenota su presentazione del modulo che è disponibile presso la Segreteria dell’Ufficio Patenti della Commissione Medica o su internet.

Il modulo va compilato in ogni sua parte firmato dall’interessato e consegnato direttamente alla Segreteria

dell’Ufficio Patenti.

e) Ricorso

Il conducente che, dopo una visita in Commissione Medica Locale, non condivide il giudizio emesso può presentare ricorso

  1. Per effettuare, a sua richiesta ed a sue spese, una nuova visita medica presso un’Unità Sanitaria Territoriale di RFI (Rete Ferroviaria Italiana).Il ricorso dev’essere presentato all’Unità Sanitaria territoriale di Rete Ferrovie Italiane (RFI) con raccomandata A/R, allegando il modulo della richiesta, il certificato medico della commissione e ogni altra documentazione sanitaria ritenuta utile. Se la valutazione medica dell’Unità Sanitaria Territoriale di RFI risulta più favorevole al conducente, costui può presentare la nuova certificazione medica alla Motorizzazione per il riesame e l’eventuale modifica o annullamento del provvedimento emesso in precedenza. L’interessato deve produrre la nuova certificazione a lui più favorevole entro il termine massimo di 120 giorni, dopodiché la valutazione della Commissione Medica Locale diventa definitiva. L’Ufficio Motorizzazione Civile può accettare certificazioni presentate oltre questo limite solo nel caso in cui:
    1. il conducente dimostri di aver richiesto la visita medica tempestivamente e nei termini;
    2. il ritardo sia imputabile unicamente a RFI.

Per maggiori informazioni sulle Unità Sanitarie Territoriali di RFI, sulla richiesta di visita medica e sui relativi costi si può consultare l’apposita sezione sul sito web di Rete Ferrovie Italiane.

  1. In alternativa al ricorso presso RFI esiste anche la possibilità di presentare
    1. un ricorso giurisdizionale al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni
    2. un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

f) I Costi

I costi variano a seconda di chi lo rilascia.

  1. Rivolgendosi ai medici legali delle Asl, i costi variano da regione a regione: dai 20 ai 36 euro, ai quali vanno aggiunti 16 euro per la marca da bollo da apporre sul documento più il costo della certificazione del medico di famiglia in caso di rilascio patente o primo rinnovo.
  2. E’ pure possibile rivolgersi ai medici del Ministero della Salute. In tal caso la spesa è la seguente: 30,00 euro da versare sul conto corrente intestato all’USMAF che effettua la prestazione; 10,20 euro da versare sul conto corrente 9001 intestato al Ministero Infrastrutture e Trasporti, esclusivamente in caso di rinnovo della patente di guida; 16,00 euro sul conto corrente postale 4028 intestato al “Dipartimento Trasporti Terrestri”, esclusivamente in caso di rinnovo patente di guida. Per il conseguimento della patente di guida è necessaria una marca da bollo da 16,00 euro

g) La Validità

Dal momento del rilascio, il certificato anamnestico ha una durata di 90 giorni. Trascorso questo periodo va rifatta tutta la procedura per ottenerlo e, di conseguenza, si dovranno affrontarne nuovamente i costi.

Ai fini della sua validità, il documento deve riportare le generalità dell’individuo che ne fa richiesta, la struttura sanitaria di appartenenza, l’oggetto del certificato stesso, la data e il luogo di rilascio, e la firma del medico che ha constatato l’idoneità fisica e psichica del soggetto a prendere o rinnovare la patente di guida. Ad esempio, sul certificato anamnestico necessario per il rilascio della patente di guida, dovrà essere riportata una dicitura di questo tipo: “Certificato anamnestico preliminare per il successivo accertamento delle condizioni psicofisiche per il conseguimento della patente di guida, ai sensi dell’art. 119, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92 come modificato dalla Legge n. 120/2010“.

Inoltre, per poter essere valido, un certificato anamnestico deve essere privo di correzioni e abrasioni, poiché potrebbero essere indice di una possibile contraffazione. Qualora il medico commettesse un errore nella compilazione del certificato è possibile effettuare delle correzioni. Tuttavia, queste ultime, per poter essere accettate e ritenute valide, devono essere indicate a chiare lettere, quindi controfirmate dallo stesso medico. Inoltre dev’essere, come ovvio, firmato.

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