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Pandemia, impedimento del difensore nell’udienza penale: a volte è legittimo

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In tempo di quarantene e figli in didattica a distanza, la routine professionale degli avvocati ne è risultata stravolta e, finanche nel lavoro da remoto, sempre più spesso si è chiamati a conciliare impegni professionali con quelli privati e, ancor più pesantemente, con quelli che, purtroppo, riguardano la salute.

A questo punto appare necessario domandarci: nel pieno di un’emergenza sanitaria, e con tutti gli imprevisti dell’ultimo momento che comporta, l’avvocato vanta il diritto a vedersi rinviata un’udienza?

Le applicazioni delle norme del codice di rito penale sono risultate variegate.

A Taranto, nel febbraio 2020, al Tribunale di sorveglianza era stata respinta la richiesta di differimento della   trattazione dell’udienza per ragioni di salute del difensore, il quale aveva trasmesso la certificazione medica attestante l’impedimento a presenziare all’udienza. La Cassazione, interpellata dal legale, ha rimescolato le carte, segnalando l’errore del giudice: era stata depositata una certificazione medica che documentava un impedimento assoluto con riposo a letto, prescritto dal sanitario all’avvocato.

La I Sezione penale, con la sentenza 22 ottobre 2020 – 5 febbraio 2021, n. 4624 (testo in calce) in quell’occasione, ha precisato che al difensore deve essere garantito il diritto al rinvio dell’udienza, laddove si trovi nelle condizioni di essere legittimamente impedito per motivi di salute. Il trend giurisprudenziale era stato lanciato dalle Sezioni unite nel 2016 che aveva sentenziato in tema di legittimo impedimento per ragioni di salute del difensore, ponendo l’attenzione sulla rilevanza dell’impedimento del professionista determinato da serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate.

In un’altra occasione, il 2 febbraio scorso, la V sezione penale aveva invece sentenziato che l’età avanzata del difensore, nella specie pari a 77 anni, e la sua residenza in zona rossa, nel piemontese, non costituissero valide ragioni per far slittare l’udienza penale, che poteva essere tenuta seguendo le regole del distanziamento dettate dall’articolo 83 del decreto Cura Italia.

Nel vuoto normativo, alcuni Consigli dell’Ordine degli Avvocati hanno condiviso, con Tribunali e Procure, un vero e proprio fac simile di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio dell’impedimento del difensore nel processo penale, al fine di supportare l’istanza di rinvio dell’udienza per improvvisi sintomi compatibili con il contagio da COVID-19, e rispetto ai quali vi sono raccomandazioni da parte delle Autorità Sanitarie a contattare il medico e ad evitare di uscire di casa, o per uno degli altri casi precisati sul modello stesso.

Nell’ambito di alcuni fori, COA e magistrati si sono premurati di affrontare, in sinergia, le ipotesi non documentabili seduta stante. I Tribunali aderenti, tra cui quello di Verona, hanno ritenuto di concedere un differimento di cortesia, a prescrizione sospesa per l’intera durata dello stesso, a quegli avvocati che faranno richiesta di rinvio dell’udienza con le modalità indicate, poiché la mancanza di documentazione sanitaria non consente di applicare il regime di sospensione della prescrizione proprio del legittimo impedimento.

Da nord a sud l’impedimento appare diversamente legittimo, tra certificati medici, età avanzata del difensore, residenza in zona rossa e sintomi da Covid non documentabili.

Ricordo un episodio, accaduto 11 anni fa, all’interno di una sezione distaccata di Tribunale poi soppressa: in piena estate mi trovavo in piedi, all’ottavo mese di gravidanza, ad attendere il mio turno all’interno dell’aula gremita, tra parti e colleghi. La giudice, al microfono, fece presente che c’era una donna incinta a cui nessuno aveva ceduto il posto a sedere, quindi anticipò la mia udienza facendomi sedere direttamente al banco.

Da allora, nella gerarchia delle fonti, tra codici e accordi stipulati dagli ordini professionali, ho inserito la solidarietà e l’inclusione, in quell’occasione tutta al femminile. 

CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 4624/2021

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