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Internet Service Provider

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L’Internet Service Provider (ISP) è definito come “quel soggetto che esercita un’attività imprenditoriale che offre agli utenti la fornitura di servizi inerenti Internet, in sostanza è colui che fornisce ai terzi l’accesso alla rete, utilizzando una connessione remota tramite linea telefonica o banda larga.

Sommario

Come funziona l’ISP

Il Service Provider, per garantire l’accesso ad internet instaura due rapporti:

  • con il gestore della rete di telecomunicazione;
  • con il Network Information Service. Nel nostro paese questa funzione è demandata al Gruppo di Armonizzazione Reti e Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Per poter far si che l’utente possa collegarsi alla rete, l’ISP assegna al suo computer un Internet Protocol (IP), deputato all’indirizzamento e allo scambio, verso e con gli altri terminali, di pacchi di informazioni, nel rispetto di regole comuni ed uniformi di comunicazione. Quindi, si tratta di un vero e proprio intermediario tra la rete internet ed il cibernauta (utente finale).

L’ISP normalmente è un imprenditore commerciale per cui deve ritenersi applicabile in via generale la disciplina prevista dall’art. 2195 c.c.; l’attività dell’ISP è quindi qualificabile come esercizio di attività d’impresa.

Si distingue normalmente tra l’Internet access provider e l’Internet content provider.

Si definisce Internet access provider quel soggetto che offra una prestazione di telecomunicazione consistente nel mettere a disposizione degli utenti un punto di accesso alla Rete.

Per godere dei vari beni e servizi offerti in Internet, è infatti preliminare la possibilità di essere connessi on line, disponendo a tal fine dei mezzi fisici e logici che consentono di colloquiare con gli altri elaboratori in reciproco collegamento.

L’accesso ad Internet si ottiene, dunque, generalmente stipulando uno specifico contratto con un “fornitore di accessi”, detto IAP (Internet access provider), che provvederà poi a fornire all’abbonato la password per entrare on line, il relativo nome utente, nonché, in genere, un browser, ossia un programma informatico per la navigazione nel web.

A tal fine gli IAP affittano, per lo più in esclusiva, una linea c.d. dedicata da un fornitore/gestore di infrastrutture di telecomunicazione (carrier), conducendo la stessa da un punto d’accesso utenti (detto POP, point of presence) alle c.d. dorsali (backbone) di telecomunicazione.

L’Internet content provider, invece, è un operatore che non si limita solo a consentire l’aggancio alla rete telematica, ma produce direttamente i contenuti immessi in rete e fornisce servizi ulteriori.

In realtà con il contratto di connessione (o accesso) ad Internet, un provider – operatore professionale collegato da Internet per mezzo di linee di comunicazione dedicate, affittate dal gestore delle reti di comunicazione – concede ad una persona fisica o giuridica di accedere ad Internet, tramite i suoi punti di connessione (c.d. «pop – point of presence»). Il provider rende inoltre disponibile ai propri abbonati una o più caselle di posta elettronica, assegnando a questi l’indirizzo ed il relativo spazio sul proprio server.

A fronte di questo servizio e in relazione al periodo pattuito, l’abbonato si impegna a corrispondere una somma di denaro, normalmente sotto forma di «abbonamento».

Il contratto di hosting, invece, non riguarda il semplice accesso alla rete Internet ma lo spazio che il provider rende disponibile sul proprio server per ospitare le pagine web (e/o l’intero sito) del Cliente. Il pagamento dovuto dal Cliente è commisurato allo spazio di memoria ed al numero di servizi richiesti al provider.

Il contratto di housing, pur avendo ad oggetto le pagine web del Cliente, si differenzia dal contratto precedente, poiché il servizio offerto dal provider non consiste nella disponibilità di spazio sul proprio server bensì, quello di ospitare, presso la propria sede, un server di proprietà del Cliente, presso il quale sono allocati uno o più siti.

La facilità con cui questi dati ed informazioni circolano in rete accresce in maniera esponenziale le probabilità che si dia luogo ad azioni illegali in rete. Per citarne alcune: diffamazione via web, violazione del diritto alla riservatezza, del diritto d’autore o diritti di proprietà intellettuale ecc.

In questo contesto, di “Far Web,” gli ISP non possono essere esentati circa la loro responsabilità nella commissione di illeciti digitali. Tuttavia questa imputazione non avviene a prescindere, ma bisogna “comprendere se ed in che modo sia possibile imputare una responsabilità civile agli Internet Service Provider nel momento in cui vengono compiute violazioni sulla rete direttamente dal gestore e, nella maggior parte dei casi, indirettamente dai fruitori dei loro servizi”.

Il regime di responsabilità degli ISP

Il regime di responsabilità degli ISP è dettata dalla Direttiva 2000/31/CE sulla società dell’informazione recepita in Italia con il D.Lgs. 70/2003, il cui obiettivo è quello di garantire il buon funzionamento e la libera circolazione dei servizi nella società dell’informazione attraverso l’armonizzazione della disciplina nei vari Stati.

In particolar modo il principio generale che accompagna il regime di responsabilità previsto dalla normativa comunitaria, cosi come quello recepito da quella nazionale, è che il prestatore-intermediario che offre l’accesso al web, e permette di scambiarsi informazioni tramite la rete, non deve essere ritenuto responsabile per il contenuto delle informazioni stesse né di eventuali illeciti commessi da terzi […] purché però sussistano determinate condizioni., infatti l’art 12, prevede per il provider una sorta di “immunità condizionata” in quanto è esentato dalla responsabilità per le informazioni trasmesse a condizione che:

  • non dia origine alla trasmissione;
  • non selezioni il destinatario della trasmissione;
  • non selezioni ne modifichi le informazioni trasmesse.

Queste ipotesi sono inoltre integrate dall’art. 13 il quale afferma che, in relazione all’attività di memorizzazione temporanea, il prestatore non sia responsabile quando:

  • non modifichi le informazioni;
  • si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni indicate in modo ampiamente riconosciuto;
  • non interferisca con l’uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni;
  • agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo in cui si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione  dell’accesso.      

Inoltre, il punto 2 prevede che il paragrafo 1 (immunità condizionata) non si applica quando il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore, questo in quanto, un prestatore, il quale voglia compiere, attività illecite, potrebbe avere buon gioco, ad esempio, a creare una propria società figlia che gestisca un sito ospitato sul proprio server limitandosi formalmente a svolgere il ruolo di mero intermediario, e cosi scaricando sul gestore del sito eventuali responsabilità derivanti dalla commissione di illeciti.

Questo principio di carattere generale si rinviene nell’art. 17 del D.Lgs. 70/2003, definita norma di chiusura in relazione alla responsabilità ISP, con il quale si prevede l’esclusione dell’obbligo di controllo generalizzato di sorveglianza sulle informazioni che trasmette e memorizza tramite e/o sulla rete, ne ha l’obbligo di ricercare fatti o circostanze che evidenziano attività illecite. Tuttavia, al 2° comma si afferma che in capo agli ISP risiede l’obbligo di informare immediatamente l’autorità giudiziaria o amministrativa laddove venga a conoscenza di comportamenti illeciti di un destinatario del servizio e, ove l’autorità giudiziaria faccia richiesta di informazioni l’ISP sarà tenuto ad inoltrargli tutte quelle in suo possesso che consente quindi l’identificazione del soggetto che ha posto in essere il comportamento illecito, inibire l’attività illecita o prevenire condotte contrarie alla normativa cosi da evitare che possa essere colposamente responsabile.

Quindi in relazione al provider vi sono delle ipotesi di deresponsabilizzazione previste dal D.Lgs. 70/2003:

  • l’art. 14 disciplina l’attività di mere conduit, che consiste in una semplice trasmissione di informazioni non proprie cioè fornite dal destinatario del servizio o di fornitura di accesso alla rete. In entrambe l’attività abbiamo una memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni, ma solo se servono alla sola trasmissione la cui durata è limitata alle finalità di cui sopra. In questo caso la norma afferma che i prestatori sono esonerati dalla responsabilità poiché rispetto ai contenuti riveste una posizione neutrale, infatti, lo stesso non può dirsi se sia lui stesso che fornisca le informazioni o le modifichi;
  • l’art. 15 disciplina l’attività di caching, che consiste nella memorizzazione temporanea o transitoria delle informazioni trasmesse, per la quale pure non sussiste responsabilità, in quanto lo scopo dell’attività è rendere più agevole il successivo inoltro, a meno che il provider non intervenga direttamente sulle informazioni ospitate;
  • l’art. 16 disciplina l’attività di hosting, che è la più diffusa attività del provider, che va dalla mera gestione del sito web, con la memorizzazione delle pagine web, alla tenuta degli archi informatici del cliente con la conservazione dei file in log, in questo caso l’hosting provider non è responsabile a condizioni che egli non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendano manifesta l’illiceità del l’attività o dell’informazione.

Non appena è a conoscenza di tali fatti, su comunicazione dell’autorità competenti agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o disabilitare l’accesso.

Mentre la direttiva comunitaria contiene la disciplina sulla responsabilità civile dei prestatori intermediari, tace sulla natura del contratto che si instaura tra l’host provider ai clienti (fruitori del servizio). Quindi circa la qualificazione giuridica di questo rapporto, abbiamo tre teorie:

  • la Compravendita ex art 1470 e ss. c.c.
  • il Contratto di Somministrazione ex art 1677 e ss. c.c.
  • il contratto di appalto di servizi ex art 1655 e ss.

Le varie figure di responsabilità

Possiamo, in conclusione, individuare tre figure di responsabilità per gli ISP.

Responsabilità extra-contrattuale ex art 2043 c.c. e ss.

Questa viene individuata nelle ipotesi di violazione dei canoni di prudenza, diligenza e perizia. Si tratta in questo caso di una responsabilità per fatto proprio, ed è configurabile in tutte le ipotesi in cui vi sia da parte dello stesso una violazione diretta di una norma in relazione all’attività posta in essere o al contenuto della stessa (es. offre software pirata, diffonde materiale pedopornografico, diffama qualcuno, svolge nei confronti del pubblico attività finanziaria abusiva, ecc.)- Per tanto, il content provider, risponde direttamente per gli illeciti commessi con la diffusione dei medesimi. Soluzione a cui giunse anche il codice di autoregolamentazione dell’AIIP “La fornitura di prestazioni tecniche senza conoscenza del contenuto non può presumere la responsabilità dell’attore che ha fornito tali prestazioni”.

Responsabilità di tipo concorsuale nell’illecito ex art. 2055 c.c.

In questo caso si parla di concorso di colpa, in quanto il provider è conscio dell’attività illecita posta in essere sulla propria piattaforma ed abbia consapevolmente fornito l’accesso a dati illeciti immessi da altri per tanto l’ISP risponderà del fatto illecito altrui. In questa ipotesi, la problematica si evidenzia nel fatto che sebbene la violazione si realizza sostanzialmente attraverso un comportamento omissivo dell’ISP risulta complicato configurarne la responsabilità, in quanto pur ammettendo che l’ISP conosca tutti i contenuti e servizi ospitati o gestiti sui suoi server ci si chiede entro quali limiti possa intervenire.

Responsabilità dei padroni/committenti per gli illeciti dei loro domestici e commessi ex art 2049 c.c.

Si tratta di colpa per omesso controllo e si ha tutte le volte che l’ISP non impedisce l’evento illecito, poiché non controlla la liceità dei contenuti immessi dall’esterno sul server da lui gestito. Questa terza figura è assimilabile a quella ricavabile dall’art. 57 c.p. (responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile di uno stampato periodico).

Tuttavia, bisogna affermare che ricorrere ad una responsabilità oggettiva ossia per colpa è difficile, in quanto sembra, come già sostenuto, impensabile che un provider sia in grado ex ante di valutare o prevenire che l’utente stia per compiere un comportamento illecito, soprattutto se effettuati in forma anonima. Pensiamo alla pubblicazione in un sito di un immagine di nudo, di per se questa può essere lecita, e diventa illecita se la foto in questione venga pubblicata in assenza di autorizzazione, ma questo il provider non può saperlo. Per tanto per evitare questi comportamenti si corre il rischio che possa iniziare a svolgere un ruolo di censura diretta, in quanto il prestatore fornirebbe i propri servizi sono a quegli utenti “di fiducia”.

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