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La pensione dell’avvocato

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Nella presente trattazione, sono esaminate le varie forme pensionistiche erogate a favore degli avvocati, i requisiti richiesti e gli istituti connessi.

Sommario
Introduzione
1. La pensione di vecchiaia
2. La pensione di vecchiaia contributiva
3. La pensione di anzianità
4. Pensione di invalidità erogata dalla Cassa Forense
5. Pensione di inabilità
6. Pensione indiretta
7. Pensione di reversibilità
8. Come presentare la domanda per la pensione?
9. La documentazione da produrre assieme alla domanda di pensione
10. Come avviene il pagamento della pensione da parte della Cassa Forense?
11. L’avvocato può continuare ad esercitare e percepire la pensione?
12. Se l’avvocato si cancella dall’albo, la Cassa restituisce i contributi versati?
13. Cancellazione dall’albo e validità dei contributi versati ai fini pensionistici
14. La ricongiunzione
15. Il cumulo gratuito: cenni
16. La totalizzazione: cenni
17. Differenza tra ricongiunzione, cumulo gratuito, totalizzazione: schema
18. Il riscatto: cenni
19. Schema sulle varie tipologie pensionistiche

 

Introduzione

Il sistema di calcolo della pensione erogata dalla Cassa Forense diverge da quello adottato dall’INPS, infatti, come vedremo, per la quota base si applica un sistema di calcolo simile al retributivo, mentre per la quota modulare uno simile al contributivo.

In termini semplicistici, si ricorda che nel sistema retributivo la pensione è rapportata alla media dei redditi degli ultimi anni lavorativi, mentre nel sistema contributivo il calcolo viene fatto basandosi sull’ammontare totale dei contributi versati nell’arco dell’attività lavorativa. È di tutta evidenza che il sistema contributivo risulti meno vantaggioso per il professionista, ma più conveniente per l’ente che deve erogare la prestazione previdenziale.

Il principio vigente per il calcolo delle pensioni è quello del cosiddetto pro rata temporis, ossia per i vari periodi maturati viene applicata la normativa vigente per quel determinato periodo.

La Cassa Forense eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

  1. la pensione di vecchiaia (retributiva),
  2. la pensione di vecchiaia contributiva,
  3. la pensione di anzianità,
  4. la pensione di invalidità,
  5. la pensione di inabilità,
  6. la pensione indiretta,
  7. la pensione di reversibilità

Nell’ultimo paragrafo è presente uno schema riassuntivo-riepilogativo di tutte e 7 le forme pensionistiche di cui sopra.

La disciplina previdenziale si trova segnatamente:

  • nella legge 576/1980 recante la “Riforma del sistema previdenziale forense”,
  • nella legge 141/1992 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori”;
  • nel regolamento sulle prestazioni previdenziali (pubblicato in GU il 21.06.2016). 

1. La pensione di vecchiaia

Come abbiamo anticipato nella guida sulla cassa forense, la riforma del sistema previdenziale (art. 2 legge 576/1980; art. 1 legge 141/1992) ha previsto un graduale aumento dei requisiti minimi per fruire del trattamento di pensione di vecchiaia. Infatti, a partire dal 2021, occorreranno 70 anni di età, con almeno 35 anni di anzianità contributiva,

La pensione di vecchiaia retributiva – da non confondere con la pensione di vecchiaia contributiva di cui ai paragrafi successivi – viene erogata tenendo conto di due elementi:

  • gli anni di età,
  • gli anni di versamento dei contributi.

A partire dal prossimo anno, ossia dal 2021, per conseguire la pensione di vecchiaia retributiva, saranno necessari:

  • 70 anni d’età,
  • 35 anni di contributi.

Nel paragrafo successivo, indichiamo schematicamente quali siano i soggetti legittimati a richiederla.

1.1 A chi spetta la pensione di vecchiaia?

Di seguito, una tabella riassuntiva dei requisiti richiesti così come enucleati dal Regolamento delle Prestazioni Previdenziali.

Pensione di vecchiaia (art. 2 Reg. Prest. Prev.)

Periodo

A) Sino al 31.12.2010 = 65 anni di età e almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

B) Dal 01.01.2011 = 66 anni di età e almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

C) Dal 01.01.2014 = 67 anni di età e almeno 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

D) Dal 01.01.2017 = 68 anni di età e almeno 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

E) Dal 01.01.2019 = 69 anni di età e almeno 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

F) Dal 01.01.2021 = 70 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Cancellati dalla Cassa, che abbiano i requisiti, di cui sopra, e non abbiano chiesto il rimborso dei contributi soggettivi, di cui all’art. 21 legge 576/80, nel periodo di vigenza della norma.

La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo PEC o con raccomandata a/r debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta, ossia documento d’identità e autocertificazione sulle detrazioni d’imposta (vedasi paragrafo 8).

Di seguito, il link al modulo di richiesta per la pensione di vecchiaia. 

1.2 Come si calcola la pensione di vecchiaia?

La pensione di vecchiaia è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in un trattamento unitario. Una prima quota, detta di base, calcolata secondo il criterio retributivo (art. 4 Reg. Prev.) e una seconda quota detta modulare, calcolata secondo il criterio contributivo (art. 6 Reg. Prev.).

Riassumendo:

  1. quota base – criterio retributivo,
  2. quota modulare – criterio contributivo.

1) La quota di base della pensione di vecchiaia è calcolata sulla media dei redditi professionali, rivalutati, dichiarati dall’iscritto ai fini IRPEF, per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all’anno antecedente a quello della decorrenza del trattamento pensionistico, esclusi i peggiori cinque di essi (art. 4 Reg. Prest. Prev.).

2) La quota modulare della pensione di vecchiaia è determinata secondo il metodo di calcolo contributivo definito dalla legge 335/95. «Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi obbligatori e facoltativi versati. Il montante contributivo individuale è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell’1,5%. Tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente 10% del rendimento non attribuito all’iscritto» (art. 6 Reg. Prest. Prev.).

Per quanto riguarda la quota modulare, si tratta di:

  • una quota volontaria di pensione aggiuntiva al trattamento di base,
  • calcolata con il sistema contributivo.

L’avvocato può stabilire la parte di reddito da destinare a risparmio previdenziale al fine di integrare il proprio trattamento pensionistico. I soggetti legittimati al versamento della quota modulare sono:

  • gli iscritti alla Cassa,
  • i pensionati di invalidità.

Si ricorda che il contributo soggettivo modulare serve per finanziare una quota aggiuntiva di pensione e si rinvia alla guida sull’iscrizione e i contributi da versare alla Cassa Forense.

1.3 Pensione di vecchiaia: da quando decorre?

I trattamenti pensionistici decorrono dal primo del mese successivo all’evento da cui nasce il diritto (art. 1 c. 3 Reg. prev.).

In particolare:

  • dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista;
  • dal 1° febbraio dell’anno di maturazione dell’anzianità contributiva prevista, se successiva al compimento dell’età anagrafica richiesta;
  • dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione della domanda o alla maturazione dei requisiti minimi richiesti, se successivi, in caso di anticipazione della pensione

1.4 La pensione di vecchiaia anticipata

Il pensionamento può essere anticipato tra i 65 e i 70 anni d’età, ma solo quando l’iscritto abbia maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva (art. 2 c. 2 Reg. Prest. Prev.). Quindi:

  • tra i 65 e i 70 anni,
  • almeno 35 anni di contributi.

In tal caso, la pensione subirà la decurtazione permanente dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Nessuna diminuzione, in caso di almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, fermo restando il dato anagrafico dei 65 anni d’età.

Riassumendo:

  • decurtazione permanente dello 0.41%, tra i 65/70 anni e 35 di contribuzione,
  • nessuna decurtazione in caso di 65 anni d’età e 40 di contributi.

Infine, il trattamento di pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione della domanda.

1.5 I beneficiari hanno, in ogni caso, diritto ad una pensione minima?

In seguito alla riforma previdenziale, per le pensioni di vecchiaia, non è più prevista la cosiddetta pensione minima. Attualmente, opera il meccanismo di integrazione al trattamento minimo (art. 5 Reg. Pres. Prev.). Si tratta di una misura di solidarietà, rivolta agli iscritti che non riescono a raggiungere un trattamento pensionistico dignitoso, sotto forma d’integrazione dell’assegno pensionistico.

È applicabile a condizione che i redditi complessivi dell’iscritto e del coniuge, che non sia legalmente separato, non superino il triplo della pensione minima dell’anno di maturazione del diritto.

Se la pensione annua dell’avente diritto risulta inferiore a 11.949,00 euro, viene corrisposta un’integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo (art. 5 c. 1 Reg. cit.).

Ai fini del computo del reddito massimo, non si considerano:

  • il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, anche se imputabile al coniuge,
  • il trattamento di fine rapporto,
  • le erogazioni ad esso equiparate.

Tale misura è riservata:

  • ai percettori di pensione di vecchiaia retributiva e di anzianità, solo se non dispongono di altri redditi sufficienti;
  • ai pensionati d’inabilità, d’invalidità, di reversibilità e pensione indiretta, le cui pensioni sono sempre garantite al minimo a prescindere dal possesso di altri redditi da parte del titolare del trattamento.

La misura è esclusa nel caso di pensione di vecchiaia contributiva.

2. La pensione di vecchiaia contributiva

La pensione di vecchiaia contributiva rappresenta un istituto di carattere residuale. Come vedremo, vi può accedere chi:

  • abbia raggiunto l’età pensionabile,
  • non abbia maturato l’anzianità contributiva necessaria,
  • abbia maturato almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione.

La ratio dell’istituto deriva dal fatto che, ormai, i contributi versati alla Cassa non siano più restituibili agli iscritti e ai loro aventi causa (fatti salvi i contributi non riconosciuti validi ai fini del pensionamento per mancanza del requisito della continuità dell’esercizio professionale). Sull’abrogazione dell’art. 21 legge 576/1980, vedasi paragrafo 12.

Pertanto, l’istituto del rimborso dei contributi è stato sostituito con la pensione contributiva a condizione che l’iscritto:

  • si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali,
  • intenda proseguire nei versamenti alla Cassa al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, calcolata con il sistema retributivo ordinario.

Nel caso della pensione di vecchiaia contributiva, è in ogni caso escluso il diritto all’integrazione al trattamento minimo.

2.1 Pensione di vecchiaia contributiva: i soggetti che ne hanno diritto

I soggetti legittimati a richiedere la pensione contributiva sono gli iscritti alla Cassa, che abbiano maturato il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia retributiva, senza aver raggiunto l’anzianità contributiva prevista secondo la seguente tabella:

Pensione di vecchiaia contributiva

Periodo

A) Sino al 31.12.2010 = 65 anni di età con almeno 5 ma meno di 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

B) Dal 01.01.2011 al 31.12.2013 = 66 anni di età con almeno 5 ma meno di 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

C) Dal 01.01.2014 al 31.12.2016 = 67 anni di età con almeno 5 ma meno di 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

D) Dal 01.01.2017 al 31.12.2018 = 68 anni di età con almeno 5 ma meno di 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

E) Dal 01.01.2019 al 31.12.2020 = 69 anni di età con almeno 5 ma meno di 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;

F) Dal 01.01.2021 = 70 anni di età con almeno 5 ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

2.2. Come si calcola la pensione di vecchiaia contributiva?

Il calcolo della pensione contributiva viene effettuato secondo i criteri stabiliti:

  • dalla legge 335/1995,
  • dall’art. 8 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali,

«in base ai contributi soggettivi versati alla Cassa fino al tetto pensionabile, nonché sulle somme eventualmente corrisposte a titolo di riscatto o ricongiunzione». Quindi, si tratta di un metodo di calcolo integralmente contributivo.

Non sono previste:

  • la corresponsione di una pensione minima,
  • l’applicazione del meccanismo di integrazione al minimo (art. 5 del Reg. Prest. Prev.)

2.3 Pensione di vecchiaia contributiva: da quanto decorre?

I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda (art. 1 c. 3 Reg. Prev.).

3. La pensione di anzianità

A differenza della pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione da tutti gli Albi professionali, prima della decorrenza della relativa finestra di accesso (art. 3 legge 576/1980; art. 7 Reg. Prest. Prev.).

Quindi, il richiedente non deve risultare iscritto (né reiscriversi):

  • all’Albo ordinario,
  • all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori.

Infatti, la pensione di anzianità è incompatibile con la reiscrizione all’Albo.

In caso di reiscrizione, verificatasi l’incompatibilità, la pensione di anzianità viene sospesa e non può essere successivamente commutata in pensione di vecchiaia.

3.1 A chi spetta la pensione di anzianità?

A partire dal 2020, la pensione di anzianità spetta a chi abbia:

  • 62 anni d’età,
  • 40 anni di contribuzione.

Di seguito, uno schema riepilogativo.

Pensione di anzianità (art. 7 Reg. Prest. Prev.)

Periodo

A) Sino al 31.12.2010 = 58 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

B) Dal 01.01.2012 = 58 anni di età e almeno 36 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

C) Dal 01.01.2014 = 59 anni di età e almeno 37 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

D) Dal 01.01.2016 = 60 anni di età e almeno 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

E) Dal 01.01.2018 = 61 anni di età e almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

F) Dal 01.01.2020 = 62 anni di età e almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo PEC o con raccomandata a/r debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta, ossia documento d’identità e autocertificazione sulle detrazioni d’imposta (vedasi paragrafo 8).

Di seguito, il link al modulo di richiesta per la pensione di anzianità.

3.2 Come si calcola la pensione di anzianità?

L’importo della pensione è calcolato con le stesse modalità stabilite per la pensione di vecchiaia (retributiva), quindi, una quota base e una quota modulare. Si rinvia al paragrafo sulla pensione di vecchiaia.

Si ricorda che, in seguito alla riforma previdenziale, per le pensioni di anzianità, non è più prevista la cosiddetta pensione minima. Attualmente, opera il meccanismo di integrazione al trattamento minimo (art. 5 Reg. Pres. Prev.). Si tratta di una misura di solidarietà, rivolta agli iscritti che non riescono a raggiungere un trattamento pensionistico dignitoso, sotto forma d’integrazione dell’assegno pensionistico.

È applicabile a condizione che i redditi complessivi dell’iscritto e del coniuge, che non sia legalmente separato, non superino il triplo della pensione minima dell’anno di maturazione del diritto.

Se la pensione annua dell’avente diritto risulta inferiore a 11.949,00 euro, viene corrisposta un’integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo (art. 5 c. 1 Reg. cit.).

Ai fini del computo del reddito massimo, non si considerano:

  • il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, anche se imputabile al coniuge,
  • il trattamento di fine rapporto,
  • le erogazioni ad esso equiparate.

Tale misura è riservata:

  • ai percettori di pensione di vecchiaia retributiva e di anzianità, solo se non dispongono di altri redditi sufficienti
  • ai pensionati d’inabilità, d’invalidità, di reversibilità e pensione indiretta, le cui pensioni sono sempre garantite al minimo a prescindere dal possesso di altri redditi da parte del titolare del trattamento.

La misura è esclusa nel caso di pensione di vecchiaia contributiva

3.3 Da quando decorre la pensione di anzianità?

La pensione decorre in base alla data di presentazione della domanda. Vi sono le seguenti finestre di accesso:

Decorrenza

A) 1° trimestre = dal 1° ottobre dell’anno della domanda

B) 2° trimestre = dal 1° gennaio dell’anno successivo

C) 3° trimestre = dal 1° aprile dell’anno successivo

D) 4° trimestre = dal 1° luglio dell’anno successivo

4. Pensione di invalidità erogata dalla Cassa Forense

La pensione di invalidità è corrisposta ai professionisti che si trovino in condizione di infermità fisica o mentale, sopravvenuta all’iscrizione o, se preesistente, aggravata dopo l’iscrizione (art. 10 Reg. Prest. Prev., art. 5 legge 576/1980). Di seguito, analizziamo i requisiti richiesti.

4.1 Presupposti

La pensione di invalidità spetta in caso di:

  1. riduzione della capacità all’esercizio della professione in modo continuativo a meno di un terzo;
  2. iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età;
  3. effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa da almeno 5 anni, sia che l’infermità derivi da malattia oppure da infortunio;
  4. pagamento regolare dei contributi alla Cassa Forense

Il riconoscimento della pensione di invalidità non comporta obbligo di cancellazione dall’albo. Pertanto, il pensionato di invalidità che abbia proseguito l’esercizio della professione, può chiedere la commutazione della pensione di invalidità in:

  • pensione di vecchiaia,
  • pensione di anzianità,

sempre che abbia maturato i requisiti previsti per i trattamenti pensionistici summenzionati.

In caso di aggravamento delle condizioni di salute, tale da comportare l’incapacità definitiva e permanente a svolgere la professione, l’iscritto può richiedere la concessione della pensione di inabilità in sostituzione di quella di invalidità, in tal circostanza si rende necessaria la cancellazione dall’Albo.

L’iscritto deve inoltrare, unitamente alla domanda di pensione, un’autocertificazione del medico attestante: 

  • la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3,
  • la causa della suddetta incapacità,
  • il momento del suo verificarsi o aggravarsi.

La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo PEC o con raccomandata a/r debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta, ossia documento d’identità e il certificato medico motivato (vedasi paragrafo 8).

Di seguito, il link al modulo di richiesta per la pensione d’invalidità

4.2 Come si calcola la pensione di invalidità?

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ovvero dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, se perfezionati successivamente alla domanda (art. 1 c. 3 Reg. Prev.).

L’importo della pensione è pari al 70% di quello spettate per la pensione di inabilità e si calcola con lo stesso metodo della pensione di vecchiaia retributiva (si rimanda al paragrafo dedicato). In ogni caso, potrà essere inferiore al 70% del trattamento minimo, ossia 11.949,00 euro (art. 5 Reg. Prest. Prev.).

Per quanto riguarda la quota modulare (artt. 3,6 Reg. Prest. Prev.), si tratta di:

  • una quota volontaria di pensione aggiuntiva al trattamento di base,
  • calcolata con il sistema contributivo.

L’avvocato può stabilire la parte di reddito da destinare a risparmio previdenziale al fine di integrare il proprio trattamento pensionistico. I soggetti legittimati al versamento della quota modulare sono:

  • gli iscritti alla Cassa,
  • i pensionati di invalidità.

Si ricorda che il contributo soggettivo modulare serve per finanziare una quota aggiuntiva di pensione e si rinvia alla guida sull’iscrizione e i contributi da versare alla Cassa Forense.

4.3 Accertamento dello stato di invalidità

Per valutare lo stato di invalidità, l’iscritto viene sottoposto ad una visita da parte di una commissione medica distrettuale, composta da professionisti specializzati nella patologia dell’istante, individuati dal Delegato eletto nel Distretto di appartenenza dell’iscritto. È data facoltà al richiedente di farsi assistere, a proprie spese, da un consulente di parte.

Nei casi di malattia palese e irreversibile, che risulti per tabulas, la Giunta Esecutiva può ammettere l’iscritto al trattamento di pensione di invalidità, senza procedere alla visita medica, servendosi del parere di un medico fiduciario che abbia esaminato la documentazione medica.

Le pensioni possono essere dichiarate revisionabili.

In tal caso, ogni 3 anni, sono soggette all’accertamento per verificare la persistenza dello stato di invalidità. La pensione confermata per 2 volte, dopo la concessione, non può più essere revocata. Per contro, nel caso in cui il soggetto rifiuti di sottoporsi alla revisione, la pensione viene sospesa.

5. Pensione di inabilità

La pensione di inabilità erogata dalla Cassa Forense trova la propria disciplina nell’art. 2 legge 141/1992 e negli artt. 9, 11 Reg. Prest. Prev.). Postula una situazione di incapacità ma, a differenza della pensione d’invalidità, richiede la cancellazione dall’Albo.

5.1 Quando gli iscritti che hanno diritto alla pensione di inabilità?

La pensione di inabilità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni (art. 9 del Reg. Prest. Prev.):

  1. incapacità permanente e totale all’esercizio della professione per malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione;
  2. iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età;
  3. effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa da almeno 5 anni sia che l’infermità derivi da malattia oppure da infortunio;
  4. cancellazione da tutti gli albi forensi entro 3 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a pensione.

5.2 Come si calcola la pensione di inabilità?

L’importo di pensione è calcolato con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia retributiva (si rinvia al paragrafo dedicato). L’importo della pensione non può essere inferiore a 11.949,00 euro ai sensi dell’art. 5 Reg. Prest. Prev.

Gli anni di anzianità effettiva vengono aumentati con il seguente criterio:

Periodo

A) dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 = 10 anni fino al raggiungimento massimo di 37

B) dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 = 10 anni fino al raggiungimento massimo di 38

C) dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 = 10 anni fino al raggiungimento massimo di 39

D) dal 1° gennaio 2021 = 10 anni fino al raggiungimento massimo di 40

La pensione decorre (art. 1 c. 3 Reg. Prev.):

  • dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda,
  • dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, se perfezionati successivamente alla domanda.

5.3 Accertamento dello stato di inabilità

Lo stato di inabilità – come accade nel caso dell’invalidità – viene accertato tramite visita effettuata da una commissione medica costituita da professionisti specializzati nella patologia del richiedente; i medici sono scelti dal Delegato eletto nel Distretto di appartenenza dell’iscritto.
Anche per l’accertamento dell’inabilità, come per l’invalidità, il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, da un consulente di parte.

In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti dalla documentazione prodotta, la Giunta Esecutiva può ammettere il professionista al trattamento pensionistico, senza previa visita medica, avvalendosi del parere di un medico fiduciario che abbia esaminato la documentazione dedotta.

La pensione d’inabilità è revisionabile entro 10 anni dall’ammissione del professionista al trattamento pensionistico.

La pensione d’inabilità viene:

  • sospesa, in caso di rifiuto di sottoporsi alla revisione, la pensione viene sospesa;
  • revocata, nel caso in cui il professionista si iscriva nuovamente in un albo professionale.

6. Pensione indiretta

La pensione indiretta viene erogata a favore degli eredi dell’iscritto, che non abbia maturato il diritto alla pensione. In particolare, spetta:

  • coniuge, anche se separato legalmente senza addebito;
  • coniuge divorziato, purché sia titolare di un assegno alimentare e non abbia contratto nuovo matrimonio;
  • figli minorenni,
  • figli maggiorenni, studenti di scuola media o professionale di età non superiore ai 21 anni, a carico del professionista al momento del decesso;
  • figli maggiorenni, studenti universitari fino al compimento della durata del corso legale di studi e non oltre i 26 anni di età, a carico del professionista al momento del decesso;
  • figli maggiorenni con inabilità permanente ed assoluta al lavoro, che risultino a carico del professionista al momento del decesso.

Per giovarsi della pensione indiretta è necessario che

  • il professionista abbia maturato, al momento del decesso, almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, (contano anche gli anni riscattati o riscattabili dai superstiti),
  • l’iscrizione alla Cassa sia avvenuta anteriormente al compimento del 40° anno di età,
  • in caso di cancellazione dalla Cassa, la stessa non deve risalire ad oltre 3 anni anteriori al decesso.

I trattamenti pensionistici decorrono dal primo del mese successivo all’evento da cui nasce il diritto (art. 1 c. 3 Reg. Prest. Prev.).

Quote della pensione indiretta (art. 13 Reg. Prev.)

Coniuge superstite = 60%

Coniuge + figli = 80% coniuge e 1 figlio / 100% coniuge e 2 o + figli

Figli superstiti = 60% se 1 figlio / 80% se 2 figli / 100% se 3 o + figli

L’importo della pensione non può essere inferiore a 11.949,00 euro ai sensi dell’art. 5 Reg. Prest. Prev.

La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo PEC o con raccomandata a/r debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta (vedasi paragrafo 8).

Di seguito, il link almodulo di richiesta per la pensione indiretta.

7. Pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità viene erogata a favore dei congiunti in caso di decesso dell’iscritto. In particolare, secondo l’art. 12 del Regolamento, le pensioni sono reversibili a favore del:

  • coniuge superstite, anche se separato legalmente,
  • coniuge superstite, anche se separato legalmente con addebito, solo nel caso in cui sia titolare di un assegno alimentare a carico del pensionato defunto,
  • al coniuge divorziato, purché sia titolare di assegno alimentare, non abbia contratto nuovo matrimonio, il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio;
  • figli minorenni,
  • figli maggiorenni inabili al lavoro, a carico del professionista al momento del decesso,
  • figli maggiorenni, che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento dei 26 anni di età.

La pensione di reversibilità viene erogata secondo diverse quote:

a) del 60% al solo coniuge; dell’80% al coniuge con un solo figlio; del 100% al coniuge con due o più figli;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60% ad un solo figlio; dell’80% a due figli; del 100% a tre o più figli.

I trattamenti pensionistici decorrono dal primo del mese successivo all’evento da cui nasce il diritto (art. 1 c. 3 Reg. prev.)

Quote della pensione di reversibilità (art. 12 Reg. Prev.)

 

Coniuge superstite = 60%

Coniuge + figli = 80% coniuge e 1 figlio / 100% coniuge e 2 o + figli

Figli superstiti = 60% se 1 figlio / 80% se 2 figli / 100% se 3 o + figli

L’importo della pensione non può essere inferiore a 11.949,00 euro ai sensi dell’art. 5 Reg. Prest. Prev.

La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo PEC o con raccomandata a/r debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta (vedasi paragrafo 8).

Di seguito, il link al modulo di richiesta per la pensione di reversibilità. 

8. Come presentare la domanda per la pensione?

Come visto nei singoli paragrafi, la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, può essere inoltrata alla Cassa Forense:

  • a mezzo PEC,
  • a mezzo raccomandata a/r.

Sul sito ufficiale della Cassa Forense è presente la modulistica necessaria a cui si rinvia.

  1. modulo di richiesta per la pensione di vecchiaia
  2. modulo di richiesta per la pensione di vecchiaia contributiva
  3. modulo di richiesta per la pensione di anzianità
  4. modulo di richiesta per la pensione d’invalidità
  5. modulo di richiesta per la pensione d’inabilità
  6. modulo di richiesta per la pensione indiretta
  7. modulo di richiesta per la pensione di reversibilità

9. La documentazione da produrre assieme alla domanda di pensione

In merito alla documentazione da presentare unitamente alla domanda di pensione, si segnala il link al sito ufficiale della Cassa Forense sui cui è disponibile tutta la modulistica.

Il richiedente deve compilare i moduli necessari, indicando, a titolo esemplificativo:

  • i dati anagrafici,
  • il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo PEC,
  • il codice meccanografico,
  • il reddito netto professionale ed il volume d’affari, derivanti dall’esercizio della professione forense, prodotti nell’anno precedente alla domanda di pensione e nell’anno in corso (questi ultimi seppur presuntivi),
  • il proprio codice IBAN per l’accredito della pensione. 

Quanto alla documentazione in senso stretto, occorre:

  • la fotocopia di un documento di riconoscimento valido, purché munito di fotografia e di timbro, rilasciato da un’amministrazione dello Stato,
  • l’autocertificazione relativa all’applicazione delle detrazioni d’imposta,
  • la documentazione medica, in caso di pensione di inabilità o invalidità.

10. Come avviene il pagamento della pensione da parte della Cassa Forense?

La pensione viene corrisposta in tredici mensilità posticipate, la tredicesima viene erogata nel mese di dicembre (art. 13 c. 4 Reg. Prest. Prev.)

La Cassa Forense effettua trattenuta a titolo di imposta lorda, in qualità di sostituto d’imposta, in sede di pagamento del rateo di pensione.

Tutte le pensioni erogate dalla Cassa sono annualmente rivalutate sulla base degli indici ISTAT.

11. L’avvocato può continuare ad esercitare e percepire la pensione?

Come abbiamo visto, esistono diverse tipologie di pensioni, non in tutti i casi è fatto obbligo all’avvocato di cancellarsi dall’albo, pertanto, la percezione della pensione, in tali ipotesi, è compatibile con l’esercizio della professione. Naturalmente, dall’esercizio della professione discendono degli obblighi contributivi, anche in capo al pensionato; a tal proposito, si rinvia alla guida sull’iscrizione e sui contributi da versare, in cui sono indicati gli oneri ricadenti su ciascuna categoria pensionistica.

La cancellazione dall’albo non è necessaria:

  • per la pensione di vecchiaia retributiva,
  • per la pensione di vecchiaia anticipata,
  • per la pensione d’invalidità.

Mentre è necessaria la cancellazione per la percezione della pensione di anzianità e inabilità.

12. Se l’avvocato si cancella dall’albo, la Cassa restituisce i contributi versati?

Sino al 2004, la Cassa Forense restituiva i contributi versati dall’avvocato che si cancellava dall’Albo, ai sensi dell’art. 21 legge 576/1980. Tale norma è stata abrogata, con decorrenza dal 01.12.2004, pertanto, ad oggi, non sono più rimborsabili i contributi versati alla Cassa.

Quindi, i contributi pagati alla Cassa non sono rimborsabili né agli iscritti né ai loro eredi (art. 4 Reg. Generale) con una sola eccezione:

  • sono rimborsabili gli importi relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento, per mancanza del requisito della continuità dell’esercizio professionale (art. 22 legge 576/1980 fino all’entrata in vigore dell’art. 21 legge professionale forense).L’istituto del rimborso dei contributi (ex art. 21 legge 576/1980) è stato sostituito dalla pensione contributiva, che può essere richiesta da coloro che abbiano maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione e che abbiano raggiunto il requisito anagrafico previsto (si rinvia al paragrafo dedicato).

In materia, è intervenuta anche la Corte di Cassazione, affermando che:

«in tema di previdenza forense, è coerente con la facoltà di optare per il sistema contributivo […] la contestuale previsione della non restituibilità dei contributi medesimiCass. 12209/2011; Cass. 19255/2019)

13. Cancellazione dall’albo e validità dei contributi versati ai fini pensionistici

Preme ricordare che la cancellazione dell’avvocato dalla Cassa Forense viene deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva nelle seguenti ipotesi:

  • cancellazione dall’Albo,
  • sospensione volontaria annotata nell’Albo (ex art. 20 c. 2 e 3 legge professionale).

La cancellazione dalla Cassa decorre dalla data di adozione della relativa delibera da parte dei Consiglio dell’Ordine di appartenenza (albo ordinario) e/o del Consiglio Nazionale Forense (albo speciale delle giurisdizioni superiori).

La cancellazione dalla Cassa non dà diritto alla restituzione dei contributi versati, infatti l’art. 21 legge 576/1980 – che lo prevedeva – è stato abrogato e attualmente si applica la disciplina contenuta nell’art. 8 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali. Sono rimborsabili solo i contributi versati con riferimento ad anni di iscrizione dichiarati inefficaci (art. 22, ultimo comma, legge 576/1980).

Pertanto, i contributi versati dall’avvocato che si sia cancellato dall’Albo e, conseguentemente dalla Cassa Forense, non vanno perduti, ma rilevano ai fini previdenziali. Ad esempio, il titolare può ricorrere ad altri istituti, come la ricongiunzione o la totalizzazione, per sommare quei contributi ad altri versati ad un diverso ente previdenziale.

14. La ricongiunzione

La ricongiunzione è il diritto concesso al lavoratore autonomo – come l’avvocato – di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le altre gestioni previdenziali, al fine di ottenere un’unica pensione (art. 1 legge 45/1990).

Di seguito, si riporta quanto contenuto nel “Vademecum della Previdenza e Assistenza Forense”, consultabile sul sito ufficiale dalla Cassa Forense.          

La domanda può essere presentata compilando il modulo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.

La ricongiunzione è un istituto disciplinato dalla legge 45/1990 e possono valersene:

  • gli avvocati,
  • i praticanti iscritti alla Cassa,

i quali abbiano versato contributi in diverse gestioni previdenziali obbligatorie.  Lo scopo consiste nell’unificare tutti i contributi in una sola gestione previdenziale e conseguire un‘unica pensione.

Esistono diverse tipologie di ricongiunzione.

La ricongiunzione può essere richiesta:

1) alla gestione nella quale il soggetto risulta iscritto al momento della domanda per l’intero periodo di contribuzione maturato presso altre gestioni previdenziali; si tratta della cosiddetta ricongiunzione in entrata

2) alla gestione diversa da quella di attuale appartenenza solo in presenza delle seguenti condizioni:

  • età pensionabile in una gestione diversa da quella di iscrizione al momento della presentazione della domanda,
  • anzianità di 10 anni di contribuzione obbligatoria nella gestione competente ad operare la ricongiunzione.

3) Infine, è possibile richiedere la ricongiunzione per la liquidazione di un supplemento di pensione, a condizione che:

  • ci sia un’iscrizione in un fondo di previdenza per professionisti, successiva al conseguimento di una pensione di anzianità maturata presso un altro fondo,
  • ·oppure, che il richiedente abbia la possibilità di ricongiungere nella gestione dove ha conseguito la pensione, l’ulteriore periodo di contribuzione maturato.

La regola generale prevede che la ricongiunzione possa essere esercitata una sola volta.

Esiste un’eccezione: il caso in cui l’interessato possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, 10 anni di assicurazione previdenziale dei quali almeno 5 di contribuzione continuativa in regime obbligatorio.

La ricongiunzione non è gratuita. L’onere della ricongiunzione è pari alla riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa e il richiedente dovrà corrispondere l’importo che sarà determinato, detratto l’importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni.

Il pagamento dell’onere può avvenire:

  • in unica soluzione,
  • con rateazione per un massimo di rate mensili non superiori alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione del tasso d’interesse annuo composto.

La rinuncia alla ricongiunzione si ha nel caso in cui:

  • l’interessato non ottemperi a fornire i dati necessari al perfezionamento della pratica,
  • ·ovvero non effettui il pagamento, entro 60 giorni dalla ricezione della nota con la quale viene comunicato l’importo dovuto,
  • ·ovvero non provveda entro il termine suddetto al pagamento di un importo corrispondente alla somma delle prime tre rate.

La risoluzione per inadempimento si ha in caso di pagamento parziale delle somme dovute ratealmente. In questo caso, l’avvocato avrà diritto soltanto al rimborso di quanto versato, senza interessi.

La ricongiunzione può essere richiesta anche dai superstiti entro il termine di 2 anni dal decesso dell’iscritto. Al fine di esercitare la suddetta richiesta, è necessario che il defunto non sia decaduto dalla facoltà di ricongiunzione per rinuncia o inadempimento.

15. Il cumulo gratuito: cenni

Il cumulo è un istituto che consente di “cumulare” i periodi assicurativi in cui si sono versati i contributi presso enti differenti dalla Cassa Forense, senza oneri a carico dell’iscritto; al fine di ottenere il riconoscimento di un’unica pensione, che verrà liquidata secondo le regole di calcolo previste da ciascun ente di riferimento e sulla base delle rispettive contribuzioni.

Il cumulo contributivo (previsto dall’art. 1, commi 239-245, legge 228/2012) è stato recentemente modificato, in seguito alle novità introdotte dalla legge di stabilità del 2017 (art. 1, commi 195-198, legge 232/2016), che ne ha esteso l’ambito di applicazione anche agli iscritti alle casse professionali, come gli avvocati. Si tratta di una facoltà esercitabile dall’avvocato senza costi aggiuntivi.

Di seguito, si riporta quanto contenuto nel “Vademecum della Previdenza e Assistenza Forense”, consultabile sul sito ufficiale dalla Cassa Forense.

La legge prevede che «il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all’esercizio delle facoltà di cumulo».

Cosa significa?

La Cassa Forense liquida la quota di pensione di sua competenza, quando l’iscritto abbia maturato l’età richiesta dal Regolamento Prestazioni Previdenziali, ossia 68 anni nel 2018, 69 nel 2019/2020, 70 nel 2021. Quanto detto a prescindere dalla data di decorrenza della quota di pensione INPS.

I requisiti relativi alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo non possono essere inferiori a quelli indicati dall’art. 1 comma 239 legge 228/2012 (66 anni e 7 mesi di età, 20 anni di contribuzione complessivi).

Invece, la pensione anticipata in regime di cumulo può essere esercitata, a prescindere dall’età anagrafica, solo in presenza dell’anzianità contributiva prevista dalla legge (art. 24 c. 10 legge 214/2011, ossia stato 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne di contribuzione versata).

Oltre che per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata, i trattamenti pensionistici in regime di cumulo possono essere richiesti anche per la pensione di inabilità, indiretta e di reversibilità.

Si precisa che l’operatività della norma sul cumulo per le Casse professionali, come la Cassa Forense, è subordinata alla stipula di un’apposita convenzione con l’INPS.

Infine, la decorrenza delle pensioni in regime di cumulo non può essere antecedente al 1° febbraio 2017.

16. La totalizzazione: cenni

Sul sito ufficiale della Cassa Forense si legge la seguente definizione «l’istituto della totalizzazioneriguarda tutti e per intero i periodi assicurativi maturati presso tali gestioni previdenziali e consente di maturare una pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta, cumulando, senza alcun onere per l’iscritto, periodi assicurativi non coincidenti tra loro maturati presso gestioni previdenziali diverse, a condizione che non risultino già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una di tali gestioni.»

La totalizzazione può essere richiesta anche dai superstiti.

Con la totalizzazione si possono conseguire:

  • la pensione di vecchiaia
  • la pensione di anzianità
  • la pensione di inabilità
  • la pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti

A differenza della ricongiunzione, la totalizzazione:

  • è gratuita,
  • tutti i contributi versati restano presso i rispettivi enti previdenziali,
  • ogni gestione liquiderà la propria quota di competenza in relazione ai periodi di iscrizione.

Riferimenti normativi: D. Lgs. 42/2006, legge 111/2011; DM 201/2011; Convenzione INPS/Cassa Forense 14 marzo 2007.

Per un approfondimento in materia, si rinvia al sito ufficiale della Cassa Forense

17. Differenza tra ricongiunzione, cumulo gratuito, totalizzazione: schema

Di seguito, un breve schema riassuntivo sui tre istituti

Differenze

Ricongiunzione

art. 1 legge 45/1990

Onerosa

Consente il conseguimento del diritto ad un’unica pensione e riguarda l’intero periodo di contribuzione maturato presso altre gestioni previdenziali relativamente a rapporti assicurativi non più in atto al momento della presentazione della domanda.

Tutti i contributi maturati vengono trasferiti all’interno di un’unica gestione, così da ottenere un’unica pensione.

L’importo viene calcolato come se tutti i contributi fossero sempre stati versati nell’ente in cui sono stati unificati, quindi, applicando il relativo sistema di calcolo.

Cumulo gratuito

art. 1, commi 195-198, legge 232/2016

Gratuito

Consente di cumulare tra loro, senza oneri, contributi maturati presso diverse gestioni previdenziali.

Tutti i contributi versati restano presso i rispettivi enti previdenziali. Non si verifica un trasferimento dei contributi.

L’importo del trattamento unificato viene calcolato, per ciascuna quota, secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e, quindi, sulla base delle rispettive retribuzioni/contribuzioni di riferimento.

Totalizzazione

D. Lgs. 42/2006, legge 111/2011; DM 201/2011; Convenzione INPS/Cassa Forense 14 marzo 2007

Gratuita

Consente di cumulare, senza alcun onere, periodi assicurativi non coincidenti tra loro maturati presso gestioni previdenziali diverse, a condizione che non risultino già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una di tali gestioni

Tutti i contributi versati restano presso i rispettivi enti previdenziali. Non si verifica un trasferimento dei contributi.

Ogni gestione liquiderà la propria quota di competenza in relazione ai periodi di iscrizione, con un “ricalcolo” con il sistema contributivo.

18. Il riscatto: cenni

La disciplina sul riscatto è contenuta nel Regolamento per il riscatto ex art. 24 legge 141/1992.

Il riscatto è un istituto che consente di valorizzare ai fini pensionistici un determinato periodo, solitamente quello del proprio corso di studi (il cosiddetto riscatto della laurea) ma non solo, infatti, come vedremo, sono riscattabili gli anni di pratica forense e quelli relativi al servizio militare o civile.

Sono soggetti legittimati a chiedere il riscatto, purché in regola con la contribuzione alla Cassa Forense (art. 1 Reg. cit.):

  • gli iscritti,
  • i cancellati che conservino il diritto a pensione di vecchiaia,
  • i titolari di pensione di inabilità;
  • i superstiti di avvocati deceduti (non pensionati) al fine di maturare il decennio di anzianità di iscrizione alla Cassa necessario per conseguire la pensione indiretta.

Costituiscono oggetto di riscatto (art. 2 Reg. cit.):

  • il periodo di corso legale di laurea in giurisprudenza;
  • il periodo di servizio militare obbligatorio per un massimo di 2 anni;
  • i periodi di servizio civile sostitutivo o equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di 2 anni;
  • il periodo di servizio militare prestato in guerra;
  • il periodo di praticantato, anche se svolto all’estero, purché ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica, per non più di 3 anni.

Gli effetti dell’istituto consistono nel fatto che gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di iscrizione e contribuzione pari al numero di anni riscattati (art. 3 Reg. cit.)

Il riscatto è oneroso (art. 4 Reg. cit.).

Il contributo dovuto a titolo di riscatto:

  • deve assicurare la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato,
  • ·non può essere inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo corrispondente alla somma dei contributi minimi (soggettivo e integrativo) dell’anno di presentazione della domanda.

Il pagamento può avvenire:

  • integralmente,
  • ratealmente, al massimo in 10 anni, con un interesse del 2.75% annuo (o tasso legale vigente al momento della domanda), presentando richiesta di rateazione.

La domanda di riscatto viene inoltrata telematicamente, accedendo alla propria posizione sul sito della Cassa Forense e compilando il modulo della domanda di riscatto. 

19. Schema sulle varie tipologie pensionistiche

Come abbiamo visto esistono ben 7 forme pensionistiche; nello schema che segue, si individuano le principali caratteristiche e differenze.

Vecchiaia retributiva

70 anni d’età, 35 anni contributi (per il 2021)

No cancellazione dall’Albo obbligatoria

Sì, integrazione trattamento minimo se il pensionato non dispone di altri redditi sufficienti

Vecchiaia anticipata

A) 65/70 anni d’età, 35 anni contributi, Riduzione dello 0.41%

B) 65 anni, 40 contributi, Nessuna riduzione

 

No cancellazione dall’Albo obbligatoria

Sì, integrazione trattamento minimo se il pensionato non dispone di altri redditi sufficienti

Vecchiaia contributiva

È residuale, riguarda chi abbia raggiunto l’età anagrafica, ma non l’anzianità contributiva

62 anni d’età, 40 contributi

No cancellazione dall’Albo obbligatoria

No integrazione trattamento minimo

Anzianità

70 anni d’età. Almeno 5, meno di 35 anni di contributi (per il 2021)

Cancellazione dall’Albo obbligatoria

Sì, integrazione trattamento minimo se il pensionato non dispone di altri redditi sufficienti

Invalidità

Infermità preesistente o sopravvenuta che comporta la riduzione della capacità professionale a meno di 1/3

No cancellazione dall’Albo obbligatoria

Avvocato può svolgere la professione

Sì integrazione trattamento minimo

Inabilità

Incapacità permanente e totale all’esercizio della professione

Cancellazione dall’Albo obbligatoria

Avvocato non può svolgere la professione

Sì integrazione trattamento minimo

Indiretta

Erogata agli eredi dell’avvocato defunto che non ha maturato il diritto alla pensione

Sì, integrazione trattamento minimo

Reversibilità

Erogata agli eredi dell’avvocato defunto già percettore della pensione

Sì, integrazione trattamento minimo

 

La decorrenza varia a seconda del tipo di pensione (art. 1 c. 3 Reg. Prest. Prev.):

Decorrenza

A) I trattamenti pensionistici decorrono dal primo del mese successivo all’evento da cui nasce il diritto:

1) pensione di vecchiaia (retributiva)

2) pensione di reversibilità

3) pensione di indiretta

B) I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda

1) pensione invalidità

2) pensione inabilità

3) pensione vecchiaia contributiva

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