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Collazione e azione di riduzione, cumulabilità e differenze: le linee guida della Cassazione

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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 dicembre 2020 n. 28196 (testo in calce), affronta la complessa tematica del concorso tra l’azione di riduzione e la collazione. La pronuncia ripercorre le differenze tra i due istituti e precisa come il legittimario possa esperire ambedue i rimedi. Infatti, gli effetti dell’azione di riduzione non assorbono quelli della collazione. Tramite quest’ultima il legittimario può concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta – per effetto dell’azione di riduzione – che ecceda l’ammontare della quota indisponibile.

Sommario

La vicenda

Un uomo istituiva eredi, nel testamento, il coniuge e i tre figli, in ragione di ¼ ciascuno. I coeredi andavano in causa, in quanto alcuni di loro ritenevano lesa la quota di legittima. Infatti, la moglie del de cuius, oltre alla disposizione testamentaria che la istituiva erede, aveva ricevuto delle donazioni. Il Tribunale accertava la lesione delle legittima, riduceva la disposizione testamentaria e la donazione. In sede di gravame, per quanto di interesse, veniva rigettato il motivo d’appello sollevato dai figli, secondo i quali, erroneamente, il tribunale aveva conteggiato le donazioni solo al fine della riduzione e aveva omesso di pronunciare sull’istanza di collazione. Si giunge così in Cassazione.

Premessa: cosa sono l’azione di riduzione e la collazione

Per comprendere la pronuncia in commento è necessario conoscere i due istituti coinvolti. In estrema sintesi, ricordiamo quanto segue.

  1. L’azione di riduzione (art. 533 c.c.) viene esperita dai legittimari quando le disposizioni testamentarie o le donazioni eccedano la quota di cui il testatore poteva disporre. La riduzione colpisce prima le disposizioni testamentarie (come l’istituzione di erede o il legato); se non è sufficiente per integrare la legittima, si riducono le donazioni a partire dall’ultima e si risale alle anteriori. Se l’azione di riduzione è esercitata vittoriosamente, il beneficiario della disposizione testamentaria (o il donatario) deve restituire in tutto o in parte il bene.
  2. La collazione (art. 737 c.c.) riguarda il coniuge, i figli e i discendenti del de cuius, i quali, salvo dispensa, sono obbligati a conferire quanto ricevuto per donazione.

Distinzione:

  1. La riduzione serve a salvaguardare la quota di legittima; l’operazione si riduce ad un mero calcolo, nella riunione fittizia, se la legittima non è lesa.
  2. La collazione serve a mantenere, tra gli aventi diritto, la proporzione stabilita nel testamento o nella legge. Inoltre, nella collazione la riunione delle donazioni con il patrimonio esistente al momento della morte del de cuius è reale (non fittizia).

L’azione di riduzione e la collazione possono agire congiuntamente

I ricorrenti lamentano che, nella decisione gravata, sia stata applicata solo l’azione di riduzione e non la collazione. Infatti, con la collazione, le donazioni vanno ad accrescere la massa dividenda per l’intero. Nella fattispecie in esame, i coeredi avevano diritto di concorrere sulle donazioni posteriori in favore del coniuge, anche oltre la parte di esse oggetto di riduzione. La Suprema Corte ritiene fondata la doglianza nei seguenti termini. La decisione del tribunale si fonda sulla circostanza per cui la moglie del defunto abbia conseguito per intero la propria quota di legittima (pari a ¼) con le prime due donazioni. Riducendo la disposizione testamentaria della madre e la donazione, i figli hanno conseguito la quota di riserva; il coniuge ha ottenuto la riserva e ha conservato la quota disponibile. I figli lamentavano la mancata collazione delle donazioni ricevute dalla madre. Per il giudice del gravame, non era stata chiesta la collazione in natura e il tribunale aveva operato la collazione per imputazione. Ebbene, secondo la Corte, tale ragionamento è errato. Infatti, in tal modo opinando, si sono confusi due piani:

  • il conteggio delle donazioni nella riunione fittizia e la riduzione delle donazioni lesive per reintegrare la legittima lesa,
  • e la collazione per imputazione.

I diversi modi in cui operano la collazione e la riduzione

La Suprema Corte traccia una semplice differenza tra i due istituti:

  • la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è, quindi, imperniata sul rapporto fra legittima e quota disponibile,
  • la collazione pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile (Cass. 1481/1979).

La collazione opera sia nella successione legittima, sia nella successione testamentaria (Cass. 3012/2006). 

La collazione in natura e la collazione per imputazione

Ambedue le forme di collazione perseguono lo stesso obiettivo: assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i coeredi. La differenza tra le due modalità è la seguente:

  • la collazione in natura si realizza con un’unica operazione, che comporta un reale incremento dei beni in comunione, poi da dividere; in buona sostanza, il bene diventa oggetto di comunione e viene diviso tra i coeredi (Cass. 4777/1983
  • la collazione per imputazione postula due operazioni, 1) l’addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell’erede donatario, 2) il contestuale prelievo di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari; in altre parole, viene ripartito tra i coeredi non il bene, ma il valore della donazione.

Da quanto sopra, emerge che solo nella collazione per imputazione, i beni rimangono sempre di proprietà del coerede donatario, il quale li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l’equivalente pecuniario (Cass. 2453/1976).

La collazione per imputazione va tenuta distinta dalla riunione fittizia delle donazioni (art. 556 c.c.). Entrambe hanno ad oggetto un valore e non un bene (come, invece, la collazione in natura) e lasciano il bene donato nel patrimonio del donatario, ma la differenza è la seguente:

  • «la riunione fittizia resta comunque una pura operazione contabile, da cui può non derivare alcuna alterazione nel patrimonio dei donatari, se non sia lesa la legittima»,
  • «la collazione attuata per imputazione si traduce comunque in un sacrificio a carico del conferente. il quale subisce il maggior concorso dei coeredi sui beni relitti».

Il concorso tra azione di riduzione e collazione

Secondo una pronuncia risalente (Cass. 1521/1980), la collazione obbliga i coeredi a conferire nella massa le donazioni ricevute al fine di eliminare eventuali lesioni di legittima, pertanto, ove operi la collazione, non può sorgere la questione della riduzione di una donazione lesiva della legittima, se non nel caso in cui il donatario sia stato dispensato dalla collazione. In base a tale tesi, il meccanismo della collazione sarebbe da solo sufficiente a far conseguire al coerede la sua porzione. La mentovata ricostruzione è stata criticata, giacché non sempre la collazione è idonea a far ottenere al legittimario la quota di legittima nella sua integrità. Infatti, più recentemente (Cass. 22097/2015) si è ammessa la possibilità di un concorso tra l’azione di riduzione e la legittima. Infatti, in caso di azione di riduzione di un legato o di una donazione di immobili, il legatario o donatario è tenuto a restituire i beni in natura (eccezion fatta per quanto previsto ex art. 560 commi 2 e 3), senza avere la facoltà dell’imputazione (riconosciuta, invece, dall’art. 746 c.c.). Quindi, qualora concorrano i discendenti alla successione, pur potendo la collazione comportare di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, «consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, la contestuale proposizione della domanda di riduzione non può ritenersi priva di ogni utilità: solo l’accoglimento di tale domanda, infatti, può valere ad assicurare al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per la imputazione del relativo valore». In altre parole, il legittimario leso, esperendo l’azione di riduzione, ottiene come risultato che il bene immobile – oggetto di donazione o legato – sia conferito in natura e non ne sia imputato solo il valore, come potrebbe avvenire con la collazione.

Il legittimario può ottenere la tutela specifica dell’azione di riduzione

In base a quanto sopra esposto emerge che:

  • al legittimario non può negarsi la tutela specifica offerta dall’azione di riduzione, sostenendo che la collazione riporti la donazione nell’asse ereditario;
  • l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione.

Si deve tuttavia fare una precisazione: «mentre la collazione, qualora richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l’azione di riduzione, essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l’eventuale eccedenza, e cioè l’ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile» (Cass. 12317/2019).

Le donazioni fatte al coniuge e ai discendenti:

  • sono soggette indistintamente a collazione,
  • sono soggette a riduzione solo le donazioni che, per essere ultime in ordine di tempo, abbiano intaccata la legittima (art. 559 c.c.).

Il problema del concorso fra collazione e riduzione non si pone con riguardo ad ogni donazione fatta al coniuge o al discendente, ma riguarda esclusivamente il caso in cui il legittimario, con riguardo alla stessa donazione, sia legittimato in collazione e in riduzione. In questo caso, salvo il caso in cui il legittimario si accontenti della tutela offerta dalla collazione (Cass. 12317/2019), i due istituti concorrono.

La collazione e l’eccedenza

Qualora il coerede abbia ricevuto per donazione un valore maggiore di quanto gli spetti come erede legittimo o testamentario, non essendo i beni relitti sufficienti a soddisfare il diritto di prelevamento dei coeredi non donatari, il donatario deve versare ai coeredi l’equivalente pecuniario dell’eccedenza (Cass. 3598/1955). Il termine “eccedenza” assume un significato diverso a seconda che si parli di collazione o azione di riduzione:

  • nella riduzione, l’eccedenza “consiste nel fatto che la misura della donazione comprende parte dei beni che sono necessari a completare la misura della quota di riserva”,
  • nella collazione, l’eccedenza della donazione “sta solo ad indicare che il donatario ha ricevuto di più di quanto a lui spetta nel concorso con gli altri condividenti, come lui discendenti del de cuius”.

I due concetti non coincidono e, quindi, l’eccedenza ai fini della collazione non significa anche eccedenza come lesione della quota di riserva (Cass. 1481/1979).

Il principio di diritto

La Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza, la rinvia alla Corte d’Appello che dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

  • «Quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dall’azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione, che opererà in questo caso consentendo al legittimario di concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravanzi l’ammontare della porzione indisponibile della massa».

ALLEGATO:  CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 28196/2020

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