Auto: il comodato d’uso gratuito
Il contratto di comodato d’uso gratuito, in Italia, viene disciplinato nel codice civile, dall’articolo 1803 e seguenti.
Tecnicamente è un contratto ad effetti “reali”: una parte denominata “comodante” consegna un bene, mobile o immobile, all’altra parte, detta “comodatario”, per un periodo determinato e senza il pagamento di un corrispettivo.
L’obiettivo del contratto è quello di mettere a disposizione del comodatario un bene affinché lo utilizzi per un periodo o un uso determinato, e con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine pattuito.
In linea generale la disciplina normativa non prevede l’obbligo di redazione del contratto in una determinata forma, tuttavia, anche al fine di evitare eventuali disguidi tra le parti, è preferibile redigerlo in forma scritta.
Sommario
- Il comodato d’uso gratuito dell’auto
- La normativa di riferimento
- I soggetti
- Il divieto di subcomodato
- La registrazione
- Le esenzioni dalla registrazione
- La procedura e i costi
- Veicoli aziendali
- Il tagliando rilasciato dalla Motorizzazione
- L’attestazione
- La verifica della regolarità formale dei documenti
- La cancellazione dell’annotazione
- La nuova annotazione di comodato
- Le sanzioni per l’omessa registrazione
Il comodato d’uso gratuito dell’auto
Quando il contratto di comodato ha per oggetto un autoveicolo, il rapporto si sostanzia nella concessione della disponibilità dell’auto, da parte del comodante, in maniera gratuita, a cui corrisponde l’obbligo, per il comodatario, di restituire il veicolo alla scadenza pattuita.
La normativa di riferimento
Il riferimento è a quattro distinte discipline:
- Codice civile: articoli 1803 e seguenti (sul comodato in generale);
- Codice della Strada: articolo 94, comma 4 bis, modificato dalla Legge n. 120 del 2010, dove si prevede che se un’auto viene concessa in comodato per un periodo maggiore di 30 giorni, occorre inviarne apposita richiesta alla Motorizzazione Civile;
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada: art. 247 bis;
- Circolare n. 15513 del 10/07/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) recante “nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli”.
I soggetti
Questa tipologia di comodato può avere come parti:
- Persone fisiche: ad esempio i componenti della stessa famiglia;
- Persone giuridiche: ad esempio nell’ipotesi ove il datore di lavoro (come una società costituita in persona giuridica) assegna l’automobile in comodato, a titolo di benefit, ad un proprio lavoratore dipendente.
Più specificamente la circolare del MIT specifica gli intestatari legittimati a concedere a soggetti terzi veicoli in comodato:
- il proprietario o il trustee,
- il proprietario, nell’ipotesi di leasing, previo assenso del locatore,
- l’usufruttuario,
- l’acquirente, nell’ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore.
Il divieto di subcomodato
La precisazione, in ordine ai soggetti intestatari del veicolo, contenuta nella Circolare del MIT, vale anche ad escludere la possibilità che il comodatario possa a sua volta concedere ad ulteriore soggetto l’utilizzo del veicolo a titolo di subcomodato.
La registrazione
Quando l’oggetto del comodato d’uso gratuito è l’automobile, non occorre registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate (obbligo previsto solo per il comodato di immobili). Inoltre, come già anticipato, la normativa non obbliga le parti a stipulare un contratto scritto. Nello specifico caso dei motoveicoli, risulta invece obbligatoria la registrazione presso la competente Motorizzazione Civile. Pertanto, chi riceve un autoveicolo in comodato d’uso gratuito, deve registrarsi come intestatario temporaneo presso la Motorizzazione Civile, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dall’inizio del comodato d’uso. L’obbligo di comunicazione sussiste quindi in capo al comodatario e non al comodante, tuttavia è anche interesse di quest’ultimo che sia compiuta, in modo corretto, la comunicazione. A seguito del ricevimento dell’istanza in esame, la Motorizzazione recapita al comodatario un tagliando da apporre alla carta di circolazione già presente nell’automobile.
Le esenzioni dalla registrazione
La comunicazione alla motorizzazione non è obbligatoria solo se il comodato d’uso:
- dura fino a 30 giorni;
- è concesso ad un familiare convivente (invece, se non è convivente, occorre la comunicazione).
La procedura e i costi
La registrazione temporanea del veicolo concesso in comodato gratuito ha un proprio procedimento e un relativo costo. Bisogna infatti inviare all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile competente:
- la domanda di modifica dell’intestatario del veicolo MOD TT2119 (scaricabile sul sito istituzionale www.ilportaledellautomobilista.it
- la dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà del proprietario dell’auto, con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario, alla quale deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante medesimo. Ove il comodante abbia la disponibilità del veicolo a titolo di leasing, alla predetta dichiarazione sostitutiva deve anche essere allegato l’assenso scritto del locatore, sottoscritto da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della società di leasing. Qualora il comodante abbia acquistato il veicolo con patto di riservato dominio, alla predetta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve, inoltre, essere allegato l’assenso scritto del venditore affinché il veicolo stesso venga concesso in comodato a terzi. Qualora il venditore con patto di riservato dominio sia una persona giuridica l’assenso deve essere sottoscritto da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della persona giuridica stessa.
- copia del bollettino di versamento sul c.c. 4028 (imposta di bollo dovuta per l’istanza) pari a 16 euro;
- copia del bollettino di versamento sul c.c. 9001 (Diritti di motorizzazione) pari a 10,20 euro.
Veicoli aziendali
Se i veicoli aziendali da concedere n comodato sia più di uno, è possibile procedere all’ istanza cumulativa con un unico modello (TT2120) e versando una sola imposta di bollo (16 euro), tuttavia le carte di circolazione dovranno essere aggiornate singolarmente, con la conseguenza che si dovranno pagare i diritti di motorizzazione (10,20 euro cadauno) per il numero dei libretti da aggiornare. Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione i casi di:
- utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe-benefit” (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private), perché non ricorre la fattispecie di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
- utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero), perché viene meno l’utilizzo esclusivo e personale del veicolo;
- alternanza, tra più dipendenti, nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale: in tal caso, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale, bensì pure la continuità temporale dello stesso.
Il tagliando rilasciato dalla Motorizzazione
La Motorizzazione civile provvederà a consegnare al comodatario (cioè colui che riceve il bene) un documento (cd. tagliando) dove si certifica la temporanea intestazione dell’automobile:
- i dati anagrafici del comodatario;
- la residenza o la sede aziendale (qualora il comodatario sia una ditta o una società);
- la data di scadenza del comodato d’uso;
- la dicitura “intestazione temporanea per comodato d’uso”.
L’attestazione
Inoltre, a seguito dell’istanza, viene rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
La verifica della regolarità formale dei documenti
Nella Circolare del MIT è precisato che, in sede di rilascio del tagliando di aggiornamento, la Motorizzazione non procede a verifiche in merito ai rapporti privatistici che intercorrono tra l’intestatario della carta di circolazione ed il comodatario, né in merito alla concreta possibilità per l’intestatario medesimo di concedere il veicolo in comodato a terzi soggetti, limitandosi a verificare la regolarità formale delle documentazioni.
La cancellazione dell’annotazione
Al momento in cui il comodato d’uso raggiunge la data di scadenza prevista, il veicolo torna nella disponibilità del proprietario. Pertanto, lo stesso dovrà chiedere alla Motorizzazione civile di cancellare l’intestazione temporanea e di ripristinare la carta di circolazione come era in origine. L’intestatario ottiene la cancellazione dell’annotazione del comodato e il ripristino dello status quo ante attraverso la richiesta di duplicato della propria carta di circolazione. Se c’è stata rinuncia del comodatario, prima della scadenza del contratto, l’intestatario deve allegare all’istanza di duplicato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante tale circostanza.
La nuova annotazione di comodato
Alla scadenza del comodato, oppure prima della scadenza se il comodatario rinuncia restituendo il veicolo, l’intestatario può concedere il proprio veicolo in comodato ad un ulteriore soggetto, il quale, parimenti, è tenuto a richiedere l’emissione del tagliando di aggiornamento.
Le sanzioni per l’omessa registrazione
La mancata registrazione, presso la Motorizzazione Civile, del comodato d’uso dell’auto, risulta soggetta a sanzioni. Più in dettaglio, qualora in sede di accertamento il conducente del motoveicolo non mostra agli agenti accertatori il tagliando rilasciato dalla Motorizzazione, scatta la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro da 728,00 euro fino a 3.636,00 euro (art. 94, comma III, C.d.S.) e nel ritiro della carta di circolazione (art. 94, comma V, C.d.S.).

