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Irreperibilità, ricerche incomplete se è nota l’utenza mobile

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Qualora l’autorità procedente sia in possesso del numero cellulare dell’accusato e non lo utilizzi nelle ricerche, incorre in una negligente omissione che si traduce nella incompletezza dell’attività di ricerca, inficiando il successivo decreto di irreperibilità ed ogni atto processuale ad esso connesso.

È questo il principio di diritto enunciato dalla Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, sentenza 9 dicembre 2020, n. 34993 (testo in calce), con l’annullamento di un processo in cui l’imputato era stato dichiarato irreperibile nonostante fosse conosciuta l’utenza cellulare sulla quale poterlo contattare.

Il caso

La pronuncia scaturisce da un processo per bancarotta fraudolenta patrimoniale e cagionamento del fallimento per operazioni dolose conclusosi, previa dichiarazione di irreperebilità dell’imputato, con la condanna di costui, confermata in appello, salvo la parziale riforma dei profili sanzionatori.

Il ricorso avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto dalla difesa dell’imputato avendo riguardo, in primo luogo, alla dichiarazione di irreperibilità, e lamentando, rispetto ad essa, l’insufficienza delle ricerche disposte dall’Autorità Giudiziaria, la quale, pur disponendo del contatto telefonico dell’imputato, non ne aveva fatto uso, mentre la successiva presenza dell’imputato al dibattimento era stata consentita dall’interessamento del curatore che aveva rintracciato l’imputato proprio sull’utenza mobile.

Con un secondo motivo la difesa deduceva il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, che l’imputato aveva disposto a favore della parte civile determinandone la revoca della costituzione, ma che la Corte territoriale non aveva valorizzato ai fini dell’applicazione dell’art. 62 c.p., n. 6 assumendo che l’attenuante del risarcimento  sia concedibile solo in presenza di una integrale restituzione della somma costituente il passivo, e non di una somma che ristori i danni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo assorbente. 

In particolare, prima di propendere per l’opzione più garantista, ha dato atto di un contrasto interpretativo che aveva comportato la rimessione degli atti alle Sezioni Unite e la successiva restituzione da parte del Primo Presidente essendo la questione dello spettro delle ricerche dell’accusato indispensabili per l’emissione del decreto di irreperibilità  in via di superamento, nel senso di una valorizzazione del principio di effettività delle ricerche. 

Il contrasto suddetto ha visto contrapporsi: da un parte, l’orientamento che esclude l’illegittimità del decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile del destinatario della notifica, pur in possesso dell’Autorità competente, sull’assunto secondo cui l’utenza cellulare, a differenza di quella fissa, sia priva di qualsiasi collegamento certo ad una persona e ad un luogo e pertanto non sia idonea ad assicurare il contatto con la persona ricercata, se non eventualmente per invitarla presso gli Uffici dell’Autorità procedente per ricevere la notificazione dell’atto; dall’altra, l’orientamento teso a valorizzare il principio di effettività delle ricerche necessarie per l’emissione del decreto di irreperibilità, il quale sostiene, al contrario, l’illegitimità del decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica pur in possesso dell’Autorità competente.

La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha, con la sentenza in esame, optato per il secondo indirizzo interpretativo assumendo che l’omessa utilizzazione  del numero di utenza mobile del destinatario della notifica, che sia noto all’Autorità competente, viola il principio di effettività della ricerca, sotteso alle previsioni contenute nell’art. 159 c.p.p.

Tale norma prevede infatti che “Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall’articolo 157 l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale”

Invero, la ratio della norma – ha precisato la Corte – è quella di assicurare un’effettiva ricerca dell’indagato o imputato in tutti i posti dove si presuma possa trovarsi, utilizzando nei modi più efficaci le informazioni in possesso dell’Autorità procedente, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati.

Orbene, accedendo a una interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, l’avverbio “particolarmente” sta a indicare, secondo il Collegio decidente, che a quei luoghi specificamente menzionati dalla stessa debba essere accordata preferenza, ma non che ad essi solo debba essere circoscritta la ricerca del destinatario della notifica, rimanendo salva la possibilità di estenderla altrove e con altri mezzi. 

Ne deriva che, qualora emergano elementi che impongano di estendere le ricerche in luoghi diversi da quelli menzionati dalla norma, come nel caso in cui l’Autorità procedente sia a conoscenza dell’utenza mobile del destinatario della notifica, le ricerche devono essere effettuate anche avvalendosi di tale canale, pena la loro incompletezza, con conseguente nullità assoluta, insanabile, e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio del decreto di irreperibilità emesso senza fare ricorso a tali modalità di rintraccio.

Nel caso all’esame della Corte l’Autorità procedente, pur avendo la disponibilità dell’utenza dell’imputato non ne aveva disposto le ricerche anche mediante l’utilizzo di questa; viceversa, l’imputato, una volta contattato sulla propria utenza mobile dal curatore fallimentare, si era presentato alle residue udienze dibattimentali del giudizio di primo grado, chiedendo altresì la rimessione in termini per l’accesso ai riti alternativi e vedendosi respinta l’istanza sul rilievo che le notifiche fossero “virtualmente corrette”.

Nel fissare il principio di diritto sopra menzionato, sulla scorta delle argomentazioni di cui si è dato conto, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

ALLEGATO: CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 34993/2020

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