È valida la multa notificata per posta a cittadino tedesco?
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 3 novembre 2020 – 5 febbraio 2021 n. 2866 (testo in calce), ha affermato il principio per cui la notifica del verbale di sanzione ammnistrativa, a cittadino tedesco, non può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale.
A dire il vero, la Convenzione di Strasburgo prevede la possibilità di una simile notifica ma la Germania, avvalendosi della possibilità di deroga, ha escluso tale forma di notificazione per i suoi cittadini residenti.
La pronuncia è interessante anche perché ribadisce importanti principi in tema di rilascio della procura alle liti all’estero e in materia di sanabilità (o meno) del difetto di rappresentanza processuale.
Sommario
- La vicenda
- La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite
- La Convenzione di Strasburgo e la notifica via posta a cittadini tedeschi
- Notifica del verbale via posta al cittadino UE: è possibile?
- Notifica nulla e non inesistente
- Procura alle liti rilasciata all’estero
- Il difetto di rappresentanza processuale: quando è sanabile e quando insanabile
- Conclusioni
La vicenda
Un cittadino tedesco, mentre si trovava a Firenze, transitava senza autorizzazione in una zona a traffico limitato (ztl). L’infrazione gli veniva contestata tramite l’invio di una lettera raccomandata.
Egli proponeva opposizione al verbale di contravvenzione al Codice della Strada deducendo, tra le altre cose, il vizio di nullità per inesistenza della notifica del verbale. Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione, in secondo grado, il gravame veniva dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Inoltre, secondo il giudice di merito, la violazione delle formalità di notifica – imposte dalla Convenzione di Strasburgo – rappresentava un motivo di nullità (non di inesistenza) sanata dall’avvenuto raggiungimento dello scopo.
Si arriva così in Cassazione.
La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite
La Suprema Corte si trova a stabilire se, nel caso di specie, sia applicabile:
- la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, sulle notifiche all’estero in materia amministrativa, ratificata con legge 149/1983;
- oppure il Regolamento CE 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
Il Regolamento di cui sopra:
- esclude la notificazione a mezzo servizio postale per gli atti amministrativi,
- ma la consente per quelli giudiziali e extragiudiziali in materia civile e commerciale.
Una volta chiarito il quadro normativo, emerge l’importanza della questione sottoposta alle Sezioni Unite, ossia:
- in tema di notifica di verbale di accertamento di violazione amministrativa a persona residente in altro stato membro dell’Unione Europea e segnatamente nella Repubblica Federale di Germania, quale sia il significato da attribuirsi alla materia “amministrativa“.
Infatti, se la notifica del verbale rientra tra gli atti amministrativi, la notifica a mezzo posta resta comunque esclusa, per ambedue le discipline.
A tale questione è connessa la seguente:
- se sia nulla (e sanabile) ovvero inesistente (ed insanabile) la notifica del verbale di accertamento di infrazione stradale a mezzo del servizio postale a cittadino tedesco.
La Convenzione di Strasburgo e la notifica via posta a cittadini tedeschi
La Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 reca la disciplina per la notifica dei documenti in materia ammnistrativa. In via generale, ammette la notificazione diretta a mezzo del servizio postale per documenti come il verbale di sanzione amministrativa. Infatti, l’art. 11 legge 149/1983 recita: “Ogni Stato contraente ha la facoltà di provvedere direttamente a mezzo posta alle notifiche di documenti a persone che si trovino sul territorio di altri Stati contraenti”.
Nondimeno, tale regola non si applica alla Germania, la quale ha escluso la possibilità di notifica, per tali documenti, a mezzo del servizio postale nei confronti dei propri cittadini residenti.
Notifica del verbale via posta al cittadino UE: è possibile?
Per rispondere a tale interrogativo, occorre prima chiarire se il verbale di una contravvenzione rientri nella nozione di atto amministrativo oppure nella materia civile e commerciale.
Qualora tale attività venga considerata come rientrante nel novero degli atti amministrativi, è necessario il ricorso all’attività di assistenza per la notificazione dell’Autorità centrale dello Stato di residenza del medesimo cittadino. In caso contrario, è perfettamente legittima la notifica a mezzo posta.
Sul punto, alcune pronunce del 2018 (Cass. 22000/2018), avevano ritenuto ammissibile la notificazione a mezzo postale del verbale di sanzione amministrativa a cittadino tedesco, considerando applicabile il Regolamento 1393/2007. Secondo tale interpretazione, il verbale di contestazione è un atto propedeutico all’ordinanza d’irrogazione della sanzione ammnistrativa; rientra, quindi, tra gli atti stragiudiziali, notificabili via posta (art. 16 Reg. cit.). Nondimeno, il Regolamento (art. 1) non si applica alla materia fiscale, doganale o amministrativa, né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).
Per le Sezioni Unite:
- “il verbale di accertamento di sanzione al Codice della Strada, in quanto atto rientrante nell’esercizio di pubblici poteri rientra, quindi, nell’ambito di materia amministrativa e, come tale, la notifica della sua impugnazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del Regolamento n. 1393/2007, poiché non rientrante nella materia civile o commerciale (e neppure potendosi configurare il carattere “stragiudiziale” della notifica del verbale stesso)”.
Notifica nulla e non inesistente
In base a quanto sopra, la notifica del verbale di sanzione ammnistrativa a cittadino tedesco deve avvenire con l’assistenza dell’Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione, prevista dalla Convenzione di Strasburgo (art. 2), in difetto, la notificazione è nulla. La nullità va esaminata in base alla legge del Paese da cui è svolta la notificazione, ossia in base alla legge italiana. Nel caso in esame, la notifica deve ritenersi nulla e non inesistente. La conseguenza è che essa è sanabile in assenza di tempestiva apposita eccezione. Nella fattispecie oggetto di scrutinio, la nullità è stata sanata dalla “tardività del ricorso rispetto alla effettiva conoscenza del verbale notificato e non tempestivamente impugnato con conseguente mancata tempestività della eccezione di nullità della notificazione e, quindi, sanatoria della stessa”.
Procura alle liti rilasciata all’estero
La sentenza si è occupata anche di un altro aspetto degno di nota. Il Comune di Firenze ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per nullità della procura. La procura speciale, rilasciata al difensore da parte del cittadino tedesco, con atto del notaio, mancava di qualsiasi riferimento alla procedura per la quale era stata rilasciata. In tal modo, non è possibile individuare la finalità della stessa. La genericità della procura si pone in contrasto con il dettato dell’art. 83 c.p.c. e con i principi che richiedono:
- uno specifico collegamento tra l’atto (la procura) e il soggetto destinatario (l’avvocato),
- la capacità dell’atto di far individuare la finalità per la quale è stato generato.
Nel caso di specie, la stessa procura era stata impiegata in ben cinque procedimenti diversi, inoltre, l’autenticazione della firma del mandante non risultava redatta in lingua italiana, pertanto, doveva considerarsi nulla. La Suprema Corte ribadisce un principio più volte espresso in sede di legittimità. La procura speciale alle liti rilasciata all’estero, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (anche nota come “Convenzione sull’apostille”) o ad apposita convenzione bilaterale, può essere esente:
- dall’onere di legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana,
- nonché dalla cosiddetta “apostille”.
Ebbene, tale procura è nulla, qualora non sia allegata la traduzione:
- della procura stessa,
- e dell’attività certificativa svolta dal notaio.
In merito all’attività notarile, si fa riferimento a quella “afferente all’attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto” (Cass. 8174/2018, Cass. 11165/2015).
Il difetto di rappresentanza processuale: quando è sanabile e quando insanabile
La nullità della procura era stata eccepita e il ricorrente non aveva dedotto nulla in ordine al difetto di rappresentanza sollevato dalla controparte. Ebbene, la Suprema Corte si sofferma proprio sulla differenza intercorrente tra la rilevazione d’ufficio e l’eccezione di parte sul difetto di rappresentanza. Infatti,
- quando è il giudice a rilevare d’ufficio tale difetto, alla parte viene assegnato un termine perentorio per sanarlo (art. 182 c.p.c.
- quando il vizio viene tempestivamente eccepito da una parte, la documentazione “in sanatoria” va prodotta immediatamente, senza l’assegnazione di alcun termine.
Pertanto, la nullità della procura diviene insanabile – come nel caso di specie – allorché, nonostante l’eccezione del convenuto, l’attore non abbia sua sponte depositato la necessaria documentazione (Cass. Ord. 24212/2018, Cass. 22892/2018, Cass. S.U. 4248/2016).
Conclusioni
In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio:
- la notifica del verbale di sanzione ammnistrativa a cittadino tedesco non può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale; infatti, in assenza dell’assistenza dell’Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione, prevista dalla Convenzione di Strasburgo, la notificazione è nulla e sanabile, non inesistente e insanabile.
ALLEGATO: CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 2866/2021

