Le clausole di proroga della giurisdizione
Il presente contributo si propone di offrire un’analisi delle forme di accordo di proroga della giurisdizione e dei profili di validità ed efficacia delle relative clausole, alla luce della disciplina prevista dal c.d. Regolamento Bruxelles I-bis.
Sommario
1. Le fonti normative in materia di proroga espressa e tacita della giurisdizione
2. Profili di validità ed efficacia degli accordi di proroga della giurisdizione
2.1. Momento in cui deve essere operata la scelta del foro
2.2. Forma dell’accordo di proroga espressa
2.3. Autonomia della clausola di scelta del foro rispetto al contratto in cui è eventualmente inserita
2.4. Portata della scelta del foro
2.5. Clausole di proroga c.d. asimmetriche
3. Clausole di proroga della giurisdizione in favore di giudici di Paesi terzi
1. Le fonti normative in materia di proroga espressa e tacita della giurisdizione
La fonte normativa europea vigente in materia di proroga della giurisdizione1 è rappresentata dal Regolamento UE n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 (c.d. Regolamento Bruxelles I-bis), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, entrato in vigore – per la parte che qui interessa – il 10 gennaio 2015, che contempla la possibilità per le parti di scegliere, con un accordo espresso (art. 25 e, limitatamente alla materia dei contratti individuali di lavoro, art. 23), ovvero tacitamente (art. 26), il giudice competente in relazione a controversie rispetto alle quali, in mancanza di accordo, non avrebbe competenza, per essere questa altrimenti devoluta a un giudice di altro Stato. Per la Confederazione elvetica, il Regno di Danimarca, il Regno di Norvegia e la Repubblica d’Islanda (che fanno parte dell’EFTA), invece, la fonte normativa è rappresentata dalla “parallela” Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, ratificata dall’Unione europea con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2010 fra l’Unione europea, la Danimarca e la Norvegia, il 1° gennaio 2011 per la Confederazione elvetica e il 1° maggio 2011 per l’Islanda.
In particolare, valorizzando l’autonomia privata come criterio di collegamento e titolo di giurisdizione (cfr. considerando n. 19), l’art. 25 del Regolamento Bruxelles I-bis – che a decorrere dal 10 gennaio 2015 sostituisce l’art. 23 del precedente Regolamento n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I) – prevede, in relazione all’ipotesi di proroga espressa di giurisdizione in materia civile e commerciale: <<1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio2, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.
2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza.
3. L’autorità o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro alle quali l’atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell’ambito del trust.
4. Gli accordi attributivi di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell’articolo 24.
5. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali.
La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido>>.
In relazione alla proroga tacita della giurisdizione, l’art. 26, § 1 del Regolamento Bruxelles I-bis prevede:<<Oltre che nei casi in cui la sua competenza giurisdizionale risulta da altre disposizioni del presente regolamento, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un’altra autorità giurisdizionale esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 24>>. In altri termini, il comportamento del convenuto che compaia e si difenda nel merito dinanzi al giudice di fronte al quale è stato citato in giudizio, senza contestarne la competenza, ha l’effetto di sanare l’eventuale difetto di giurisdizione del giudice adìto, a prescindere dalla localizzazione in uno Stato appartenente all’Unione europea del domicilio delle parti e sempreché non sia configurabile uno di quei casi di foro esclusivo contemplati dall’art. 24 del Regolamento (diritti reali immobiliari; locazioni immobiliari; validità della costituzione, nullità o scioglimento di società o persone giuridiche, o validità delle decisioni dei relativi organi; validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri; registrazione o validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione; esecuzione di decisioni). Va, peraltro, soggiunto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la proroga tacita prevale su un eventuale accordo di proroga espressa in favore di un giudice diverso da quello adìto3.
In materia di assicurazioni, contratti dei consumatori4 e contratti individuali di lavoro, l’art. 26, § 2 del Regolamento Bruxelles I-bis contempla, poi, un dovere del giudice di verificare il rispetto di alcune cautele o garanzie di informazione della parte istituzionalmente ‘debole’ (parte o beneficiario di un’assicurazione, consumatore, lavoratore): <<Nelle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5, se il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore è il convenuto, l’autorità giurisdizionale, prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, si assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l’incompetenza dell’autorità giurisdizionale e delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione>>.
Va soggiunto che l’art. 31, § 3 del Regolamento Bruxelles I-bis, abbandonando il criterio di prevenzione (inteso nell’accezione tradizionale di preferenza per il giudice adìto per primo)5, attribuisce alla competenza del foro prorogato una esclusività simile a quella assicurata ai fori esclusivi contemplati dall’art. 24 del medesimo Regolamento, in quanto prevede: <<Se l’autorità giurisdizionale designata nell’accordo ha accertato la propria competenza in base all’accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima>> (sebbene tale disposizione non sia applicabile ai casi in cui l’azione sia proposta da un contraente o beneficiario di un’assicurazione, da un consumatore o da un lavoratore).
Inoltre, il considerando n. 20 del Regolamento c.d. Bruxelles I-bis precisa: <<Quando emerge una questione circa la validità di un accordo relativo alla scelta del foro a favore dell’autorità giurisdizionale o delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, essa dovrebbe essere decisa secondo la legge dello Stato membro del foro o dei fori prescelti nell’accordo, comprese le norme di tale Stato membro sul conflitto di leggi>>.
Va da sé che la qualità pubblica di uno dei soggetti che ha stipulato la clausola di proroga della giurisdizione non esclude l’applicabilità delle disposizioni sopra citate, purché si tratti di materia civile e commerciale6.
Infine, merita di essere segnalata la Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, entrata in vigore sul piano internazionale dal 1° ottobre 2015 (per effetto della decisione del Consiglio 2014/887/UE del 4 dicembre 2014), che disciplina in termini assai simili a quelli del Regolamento Bruxelles I-bis gli accordi di scelta del foro esclusivo conclusi fra operatori professionali, sul presupposto che la fattispecie presenti elementi di internazionalità e che sia stato prescelto il foro di Singapore, del Messico o del Montenegro ovvero coinvolga soggetti residenti in tali Paesi. Va precisato che, in caso di conflitto di norme relativamente alla competenza, il Regolamento Bruxelles I-bis prevarrà sulla Convenzione dell’Aja qualora nessuna delle parti sia residente in uno Stato contraente che non sia uno Stato membro dell’Unione europea; qualora una o più parti siano residenti in uno Stato contraente che non è uno Stato membro dell’Unione europea, invece, prevarrà la Convenzione dell’Aja (ovvero, detto altrimenti: la Convenzione dell’Aja cede rispetto al Regolamento Bruxelles I-bis se entrambe le parti siano residenti nel territorio dell’Unione europea, laddove è destinata a prevalere se nessuna delle parti abbia la propria residenza nel territorio dell’Unione europea7).
In questo contesto normativo, è destinato ad occupare uno spazio residuale l’art. 4 della legge italiana n. 218/1995, che – come si vedrà infra – presuppone che sia stato prescelto dalle parti il foro di uno Stato “terzo”.
2. Profili di validità ed efficacia degli accordi di proroga della giurisdizione
2.1. Momento in cui deve essere operata la scelta del foro
Salvo che in materia di assicurazioni, contratti dei consumatori e contratti individuali di lavoro, in cui la presenza di una parte istituzionalmente ‘debole’ (parte o beneficiario di un’assicurazione, consumatore, lavoratore) impone che l’accordo di proroga della giurisdizione sia necessariamente posteriore all’insorgere della controversia (arg. ex artt. 15, 19 e 23 Regolamento Bruxelles I-bis)8, nelle altre materie l’electio fori può essere compiuta sia prima, sia dopo, l’insorgere della controversia.
2.2. Forma dell’accordo di proroga espressa
Come previsto dal Regolamento c.d. Bruxelles I-bis, l’accordo di proroga espressa della giurisdizione deve essere concluso e provato per iscritto, ovvero secondo modalità conformi alle pratiche stabilite dalle parti o da usi del commercio internazionale che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere (ivi compreso, dunque, un determinato comportamento concludente, generalmente osservato dagli operatori del settore commerciale in cui operano le parti contraenti)9.
La forma scritta comprende anche quella digitale, purché consenta una registrazione durevole dell’accordo.
Se inserita in un contratto standard, la clausola non necessita di una specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, cod. civ.10.
2.3. Autonomia della clausola di scelta del foro rispetto al contratto in cui è eventualmente inserita
Come si è visto, il § 5 dell’art. 25 del Regolamento Bruxelles I-bis stabilisce il principio dell’autonomia della clausola di scelta del foro rispetto alle altre clausole del contratto in cui sia eventualmente inserita (<<Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido>>)11.
Ciò significa che la validità formale e sostanziale della clausola di proroga della giurisdizione deve essere valutata secondo i criteri previsti dal Regolamento Bruxelles I-bis, mentre la validità delle altre clausole sarà disciplinata dalla legge applicabile al contratto: <<Può dunque capitare che un motivo di invalidità tocchi il contratto senza comportare l’invalidità della clausola sul foro, e allo stesso modo, può accadere, anche se presumibilmente sarà più raro, che la clausola di scelta del foro sia nulla o inefficace ed invece il contratto nel suo complesso resti valido>>12.
2.4. Portata della scelta del foro
La scelta del foro può riguardare sia un giudice di uno degli Stati membri dell’Unione europea (ad es. “il giudice francese”)13 sia un giudice territoriale di un determinato Stato membro (ad es. “il foro di Milano”).
La proroga espressa della giurisdizione a favore di un determinato giudice esplica i suoi effetti anche con riguardo ad eventuali domande subordinate o alternative rispetto a quella principale14.
Tuttavia, secondo l’indirizzo della giurisprudenza italiana, le clausole di proroga della giurisdizione – diversamente dalle clausole compromissorie per arbitrato rituale, che, quantomeno dopo la riforma dell’arbitrato del 2006, godono di un deciso favor (arg. ex art. 808-quater cod. proc. civ.)15 – devono essere interpretate in senso restrittivo, con la conseguenza che la clausola di proroga contenuta in un contratto non estende la sua efficacia alle eventuali controversie derivanti da un contratto collegato16, ovvero a quelle derivanti da un fatto illecito extracontrattuale (non contemplato dalla clausola)17.
2.5. Clausole di proroga c.d. asimmetriche
Ferma la presunzione di esclusività del foro designato da un accordo sulla giurisdizione (arg. ex art. 25 Regolamento Bruxelles I-bis: <<…Detta competenza [scilicet, la competenza attribuita dall’accordo di proroga della giurisdizione, n.d.r.] è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti…>>), ci si chiede se sia consentito all’autonomia privata la stipulazione di un accordo di proroga della giurisdizione che vincoli soltanto una delle parti contraenti, mentre l’altra è libera di adire a sua scelta altri giudici fra quelli che sarebbero competenti in assenza di tale accordo, ovvero indicare giurisdizioni (anche esclusive, ma) diverse per ciascuna delle parti dell’accordo di proroga (c.d. clausole di proroga della giurisdizione asimmetriche).
Rispetto alla giurisprudenza straniera, che in alcuni casi ha manifestato una tendenza di segno contrario18, la giurisprudenza italiana ha avuto già occasione di sancire la validità di siffatte clausole.
È stato, infatti, affermato – sulla base dell’art. 23 del Regolamento Bruxelles I – che “non sussiste la giurisdizione italiana riguardo ad un’azione promossa da una società italiana nei confronti di una società inglese, volta a far accertare l’inadempimento da parte di quest’ultima di un contratto di licenza ed approvvigionamento di prodotti contenente una clausola di proroga della giurisdizione a favore delle corti inglesi con l’ulteriore specificazione che la concessionaria, nella specie società attrice, può agire in giudizio solo dinanzi ad una corte italiana o ad altro giudice fornito di giurisdizione in base a convenzioni internazionali (c.d. clausola asimmetrica); né ha rilievo, ai fini della giurisdizione, la mancata specificazione contrattuale del criterio di competenza in base al quale dovrà essere individuata la corte inglese dinanzi alla quale introdurre la causa”19.
3. Clausole di proroga della giurisdizione in favore di giudici di Paesi terzi
Questione delicata e complessa è quella relativa agli accordi o clausole di proroga della giurisdizione in favore di giudici di Paesi extraeuropei o di giudici non appartenenti a uno di quegli Stati che risultino firmatari della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 o della Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005 o di altre convenzioni internazionali o accordi bilaterali in una determinata materia (sul presupposto che il giudice adìto non sia già munito, ratione materiae, di giurisdizione esclusiva o di potestas iudicandi20).
Secondo l’interpretazione fornita dalla dottrina specifica in materia21, se viene designato un giudice di uno di questi Paesi, derogando alla giurisdizione italiana, e sia convenuto in giudizio un soggetto con domicilio o sede in Italia, la validità e l’efficacia dell’accordo o della clausola di proroga della giurisdizione dovrebbero essere vagliate alla luce dell’art. 4 della legge n. 218/1995, secondo cui <<La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero (…) se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili>>, con la conseguenza che, ricorrendo tali presupposti, il giudice italiano dovrà dichiarare il proprio difetto di giurisdizione con una sentenza di rito (o meramente processuale).
Nel caso in cui pendano due giudizi (identici o connessi), occorre distinguere a seconda che il giudice dello Stato terzo designato nella clausola di proroga della giurisdizione sia stato adìto anteriormente o successivamente al giudice di uno Stato membro.
Nel primo caso, trovano applicazione (diretta o analogica) gli artt. 33 e 34 del Regolamento Bruxelles I-bis (relativi rispettivamente alla litispendenza ovvero alla connessione tra la giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione europea e quella di uno Stato terzo), in base ai quali il giudice dello Stato membro (la cui competenza si fondi sull’art. 4 o sugli artt. 7, 8 o 9 del Regolamento Bruxelles I-bis, che contemplano rispettivamente il foro generale e i fori speciali) può disporre la sospensione del processo dinanzi allo stesso instaurato, qualora ricorrano le seguenti condizioni: (i) la pronunzianda sentenza di merito possa essere riconosciuta ed eventualmente eseguita nello Stato membro; (ii) la sospensione del processo sia necessaria per la corretta amministrazione della giustizia22.
Nel secondo caso, invece, gli artt. 33 e 34 del Regolamento Bruxelles I-bis non troveranno applicazione, sicché il giudice dello Stato membro adìto per primo non potrà sospendere il processo e dovrà verificare la sussistenza della propria giurisdizione in presenza della clausola di proroga della giurisdizione ed eventualmente dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
1 Secondo A. Lenhoff, The Parties’ Choice of Forum: “Prorogation Agreements”, in 15 Rutgers L. Rev., 1960-61, p. 416, il termine ‘proroga della giurisdizione’ deriva dall’espressione prorogatio fori (o praescriptio fori), tipica del diritto canonico.
2 E dunque anche quando entrambe le parti appartengano a Stati terzi (anche extraeuropei).
3 V. ad es. Corte Giustizia UE, 17 marzo 2016, causa C-175/15, in applicazione del precedente Regolamento n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I).
4 Si segnala sul punto Cass. S.U. ord. 20 febbraio 2013, n. 4211, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2013, p. 482 ss., che ha affermato che l’acquisto di titoli obbligazionari emessi da uno Stato estero è qualificabile come contratto del consumatore, con la conseguenza che “la relativa azione può essere legittimamente esercitata dinanzi al giudice del domicilio del consumatore, pure in presenza di eventuali clausole di proroga da quest’ultimo sottoscritte”.
5 In tal senso, v. ad es. C. Silvestri, Gli accordi sulla giurisdizione nella nuova disciplina degli artt. 25 e 31 nel Reg. 1215/2012, in International journal of procedural law, 2015, pp. 21 e 32, la quale richiama a sostegno anche il considerando n. 22 del Regolamento, secondo cui, “per migliorare l’efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e impedire tattiche processuali scorrette, è necessario prevedere una deroga alla regola generale di litispendenza al fine di risolvere in modo soddisfacente una situazione specifica in cui potrebbero verificarsi procedimenti paralleli. Tale situazione si verifica quando un’autorità giurisdizionale non designata in un accordo di scelta esclusiva del foro è stata adita e l’autorità giurisdizionale prescelta è investita successivamente di una controversia tra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo. In tal caso l’autorità giurisdizionale adita dovrebbe essere sollecitata a sospendere il procedimento non appena l’autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita e fino a quando quest’ultima dichiari la propria incompetenza in virtù dell’accordo di scelta esclusiva del foro. In tal modo si assicura che, in siffatte situazioni, l’autorità giurisdizionale prescelta abbia la priorità nel decidere sulla validità dell’accordo e sulla sua portata nella controversia dinanzi a essa pendente. L’autorità giurisdizionale prescelta dovrebbe poter procedere a prescindere dal fatto che l’autorità giurisdizionale non prescelta abbia già deciso di sospendere il procedimento. Tale deroga non dovrebbe applicarsi ai casi in cui le parti hanno stipulato accordi configgenti di scelta esclusiva del foro o in cui l’autorità giurisdizionale prescelta nell’accordo di scelta esclusiva del foro sia stata adita per prima. In tali casi dovrebbe applicarsi la regola generale in materia di litispendenza di cui al presente regolamento”.
6 Cass. ord. S.U. 23 ottobre 2014, n. 22554, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2015, p. 995 ss., che – in applicazione del precedente Regolamento n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I) – ha statuito che “la competenza esclusiva a conoscere dei vizi negoziali relativi, nella specie, alla causa di un contratto di investimento in derivati finanziari stipulato da una P.A., recante una clausola di proroga della giurisdizione per le controversie riguardanti la validità ed efficacia dello stesso, va attribuita ai giudici dello Stato membro concordato, trattandosi di controversia in materia civile e commerciale, e non in materia amministrativa”.
7 Sulla questione, cfr. amplius F.C. Villata, L’attuazione degli accordi di scelta del foro nel regolamento Bruxelles I, Padova, 2012, p. 149 ss.
8 Si segnala sul punto Cass. S.U. 4 marzo 2019, n. 6280, in Riv. dir. intern. priv. e proc., 2019, p. 903 ss., che, in relazione a un caso di contratto di conto corrente bancario, di deposito e di gestione di titoli, stipulati in Svizzera da una cittadina italiana, ha ritenuto applicabile la Convenzione di Lugano del 2007 (artt. 15, 16 e 17) ed ha affermato “la giurisdizione del giudice italiano sulle domande risarcitorie per responsabilità contrattuale proposte da un consumatore nei confronti di un soggetto, quale un istituto bancario, che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia, anche per il tramite di altri soggetti prospettati come mandatari o sostenendole con l’attività di società strettamente collegate, attività professionali cui si riconducano i contratti per cui è causa”, escludendo la ricorrenza delle condizioni richieste per una valida proroga della giurisdizione in favore del giudice svizzero (fra cui il requisito del carattere posteriore dell’accordo di proroga rispetto al sorgere della controversia).
9 Sul punto, v. già Corte Giustizia, 16 marzo 1999, causa C-159/97, Trasporti Castelletti Spedizioni Internazionali s.p.a. c. Hugo Trumpy s.p.a.; nel panorama della giurisprudenza domestica, v. Cass. S.U. 11 maggio 2017, n. 11519, in Banca dati DeJureRiv. dir. int. priv. e proc., 2011, p. 766 ss.; Cass. S.U. 28 febbraio 2007, n. 4634, in Guida dir., 2007, n. 10, p. 15, che ha ritenuto conforme alla prassi commerciale il modello previsto dall’art. 1327 cod. civ.
10 In tal senso, v. ad es. Cass. S.U. 6 aprile 2017, n. 8895, in Banca dati PlurisRiv. dir. int. priv. e proc., 2011, p. 217 ss.; Cass. S.U. ord. 27 settembre 2006, n. 20887, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, p. 534 ss.; Trib. Torino, 24 aprile 2008, in www.ilcaso.it.
11 La dottrina specifica in materia fa ricorso alla categoria del negozio giuridico processuale autonomo (L. Penasa, Gli accordi sulla giurisdizione e i terzi, I, Natura e legge regolatrice, Padova, 2012, p. 95 ss.).
12 A. Malatesta e G. Vitellino, Le novità in materia di proroga della giurisdizione, in AA.VV., La riforma del Regolamento Bruxelles I, a cura di A. Malatesta, Milano, 2016, pp. 66-67.
13 Nel senso della validità delle clausole che designino genericamente i giudici di uno Stato membro, v. ad es. S.M. Carbone-C.E. Tuo, Il nuovo spazio giuridico europeo in materia civile e commerciale. Il Regolamento UE n. 1215/2012, 7ª ed., Torino, 2016, p. 250.
14 V. ad es. Cass. S.U. ord. 26 aprile 2017, n. 10233, in Fallimento, 2017, p. 775 ss.; Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in Corr. giur., 2015, p. 1498 ss.; Cass. ord. 14 aprile 2008, n. 9745, in Int’l Lis, 2009, p. 28 ss.; Cass. S.U. 20 febbraio 2007, n. 3841, Riv. dir. int. priv. e proc., 2008, p. 160 ss.
15 Sul punto, cfr. ad es. C. Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, II, Milano, 2012, p. 63; E. Zucconi Galli Fonseca, Art. 804-quater, in AA.VV., La nuova disciplina dell’arbitrato, a cura di S. Menchini, Padova, 2010, p. 104. In giurisprudenza, v. ad es. Cass. 6 aprile 2018, n. 8595, in Banca dati DeJureRiv. arb., 2019, p. 113 ss.; Trib. Monza, 23 marzo 2015, in Giust. civ., 2013, I, 4 p. 43 ss.
16 V. ad es. Cass. S.U. 14 giugno 2007, n. 13894, in Rep. Foro it., 2007, voce “Giurisdizione civile”, n. 138; Cass. S.U. ord. 1° febbraio 2010, n. 2224, in Banca dati DeJure.
17 V. Cass. S.U. 19 gennaio 2017, n. 1311, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2017, p. 1047 ss., Cass. S.U. ord. 18 settembre 2014, n. 19675, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2015, p. 653 ss. e Cass. S.U. ord. 27 febbraio 2012, n. 2926, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2012, p. 941 ss. (tutte e tre queste pronunce hanno esaminato una clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice inglese, contenuta in un accordo-quadro standard utilizzato nelle operazioni sui derivati over-the-counter, denominato ‘Isda Master agreement’, che riguardava le sole controversie “relating to this agreement”); Trib. Milano, 6 dicembre 2016, G.U. dott.ssa Monte, in https://www.expartecreditoris.it, con riferimento ad una clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice inglese, contenuta in una “Conditional Asset Exchange Letter”, che presentava la seguente formulazione: “any disputes which may arise out of or in connection with this letter”.
18 Sono stati, ad esempio, dichiarati nulli gli accordi che obbligano ad adire un determinato foro soltanto una delle parti (c.d. “one-way jurisdiction clause”) in Francia (v. Cass. 26 settembre 2012, n. 983, in https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/983_26_24187.html, relativa a un contratto di deposito bancario stipulato fra una cittadina francese e una banca del Lussemburgo, contenente una clausola che obbligava la donna ad agire solo in Lussemburgo, mentre lasciava ampia libertà alla banca; v. il commento critico di A. Henke, La Corte di Cassazione francese e le clausole di proroga “asimmetrica”, in Int’l Lis, 2013, p. 75 ss.) e in Bulgaria (v. Corte suprema bulgara, decisione 2 settembre 2011, n. 71, in http://conflictoflaws.net/2012/bulgarian-court-strikes-down-one-wayjurisdiction-clause/).
19 Cass. S.U. 8 marzo 2012, n. 3264, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2013, p. 142 ss. In dottrina, per la validità di tali clausole, v. già E. Righetti, La deroga alla giurisdizione, Milano, 2002, p. 292 ss.
20 Si allude, cioè, alle ipotesi delle competenze esclusive o “protettive”, contemplate dal Regolamento Bruxelles I-bis (sul punto, cfr. amplius L. Penasa, Gli accordi sulla giurisdizione a favore di giudici di Stati terzi nel Regolamento Bruxelles I-bis, in Riv. dir. proc., 2020, p. 50 ss.).
21 L. Penasa, Clausola sulla giurisdizione, in AA.VV., Clausole negoziali, II, a cura di M. Confortini, Milano, 2019, pp. 320 e 323. Più di recente, cfr. Id., Gli accordi sulla giurisdizione a favore di giudici di Stati terzi nel Regolamento Bruxelles I-bis, cit., p. 65, il quale riconosce una lacuna del Regolamento Bruxelles I-bis in relazione agli exclusive jurisdiction agreements a favore di giudici di Paesi terzi.
22 Cfr. sul punto A. Malatesta e G. Vitellino, Le novità in materia di proroga della giurisdizione, cit., p. 75. Sul tema, cfr. amplius F.C. Villata, L’attuazione degli accordi di scelta del foro nel regolamento Bruxelles I, cit., p. 210 ss.

