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Avvocati e quota 105: le novità per le pensioni di vecchiaia

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Con l’inizio del 2021 si sono avute numerose novità, anche per gli avvocati.

Avete mai sentito parlare di quota 105? È la somma di 70, riferito agli anni anagrafici e 35, cioè quelli di contribuzione. Il risultato fa la pensione di vecchiaia retributiva degli avvocati. La riforma prevede infatti che i legali possano andare in pensione, da quest’anno, se soddisfano due requisiti: il compimento del 70° anno di età e almeno 35 anni di contribuzione utile.

Tale sistema risulta operativo a decorrere dal 1° gennaio 2021, e manda in pensione, è proprio il caso di dirlo, le 12 annualità transitorie previste dalla riforma della previdenza forense 2009.

I due richiamati requisiti sostituiscono quelli impiegati fino al 2020, ovvero 69 anni di età e 34 di contributi.

Inoltre, secondo l’art. 44 del regolamento Unico della Previdenza Forense, per poter beneficiare occorre risultare cancellati dalla Cassa, e non aver chiesto il rimborso dei contributi soggettivi.

Per calcolo del contributo soggettivo l’aliquota, dal 14,5 viene elevata al 15%, per i pensionati dal 7,25 al 7,50.

Salgono a 40, da 39, gli anni ai quali vanno commisurate le pensioni di inabilità, indirette e di reversibilità.

La riforma lascia inalterata la disciplina delle pensioni di anzianità, dove si richiedono 62 anni anagrafici e almeno 40 di iscrizione a Cassa forense, come pure quella anticipata, dove occorrono 35 anni, e 40 senza penalizzazione. Quindi, la penalizzazione è del 5% per ogni anno, fino a raggiungere 40.

I trattamenti pensionistici decorrono dal primo del mese successivo all’evento da cui nasce il diritto e, quindi:

  • dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista;
  • dal 1° febbraio dell’anno di maturazione dell’anzianità contributiva prevista, qualora successiva al compimento dell’età anagrafica richiesta;
  • dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione della domanda o alla maturazione dei requisiti minimi richiesti, se successivi, in ipotesi di anticipazione della pensione.

La domanda per ogni tipologia di pensione, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo pec o raccomandata A/R, debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta, reperibile sul sito istituzionale, alla sezione modulistica.

Intanto presso Cassa forense, già da qualche mese, opera una commissione incaricata a studiare eventuali riforme previdenziali, e in seno alla quale si paventa l’ipotesi di passaggio al sistema contributivo puro.

Ma ciò lascerebbe a bocca asciutta un gran numero di legali: si consideri soltanto che per i redditi Irpef riferiti all’anno 2018, quasi 20.000 avvocati non hanno presentato il modello 5 per la dichiarazione previdenziale, e ben 15.600 hanno dichiarato redditi pari a zero.

È ormai qualche tempo che i numeri riferiti a redditi e guadagni, di quella che era considerata una professione d’eccellenza, sono letteralmente precipitati. Ora, con spirito critico e senza nostalgia, c’è da domandarsi se, nella discesa dei numeri, ci sia anche quella del prestigio sociale.

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