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Addizionali provinciali alle accise: il diritto alla restituzione

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L’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E.; di conseguenza, l’impresa ha diritto di ottenere dal fornitore di energia elettrica il rimborso delle addizionali versate.

Questo, in sintesi, il principio espresso dal Tribunale di Milano con l’ordinanza n. 18698 (testo in calce) emessa in data 16.11.2020, conforme all’orientamento della recente giurisprudenza di legittimità (che tuttavia riguardava fattispecie nelle quali era stata convenuta l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane).

Sommario

Contesto normativo e giurisprudenziale

Fino al 1.1.2012 i fornitori di energia elettrica hanno addebitato alle imprese l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, per un importo – variabile da provincia a provincia – oscillante tra 9,30 Euro/MWh e 11,40 Euro/MWh sui consumi fino a 200 MWh/mese.

Nel 2011, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato l’incompatibilità tra la normativa europea e quella italiana istitutiva dell’imposta addizionale provinciale all’accisa (in particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che l’art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988 viola l’art. 1, par. 2, direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17).  

Pertanto, con decreto del 30.12.2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, tale accisa è stata abrogata con decorrenza dal 1.1.2012.

La Corte di Cassazione, con una serie di recentissime pronunce riguardanti fattispecie nella quali le imprese avevano agito nei confronti dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, ha affermato che “l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, …… va disapplicata per contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17 (ex multiis, Cass. 22343/2020).

Con tali pronunce, inoltre, la Suprema Corte ha precisato che:

1) ai sensi dell’art. 2 TUA (Testo Unico Accise) obbligato al pagamento delle addizionali nei confronti dell’Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;

2) il fornitore può addebitare integralmente le addizionali pagate al consumatore finale;

3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;

4) in ragione di tale autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all’Amministrazione finanziaria il rimborso delle addizionali indebitamente corrisposte;

5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria;

6) nel caso di addebito delle addizionali al consumatore finale, quest’ultimo può esercitare l’azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, entro il termine di prescrizione decennale decorrente dal pagamento delle addizionali.

Fatti di causa

La vicenda processuale prende le mosse da un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., promosso da un’azienda metalmeccanica nei confronti di un fornitore di energia elettrica, per ottenere il rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988 versate negli anni 2010 e 2011, per contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.

Il fornitore si costituiva regolarmente in giudizio, facendo rilevare la legittimità della propria condotta di addebito alla ricorrente dell’imposta contestata, avendo applicato una norma di legge all’epoca valida ed efficace, ed eccependo l’inapplicabilità della Direttiva 2008/118/CE nei rapporti privatistici tra fornitore e consumatore, posto che l’efficacia delle direttive self-executing sarebbe limitata ai soli rapporti tra il cittadino e lo Stato membro di appartenenza (c.d. efficacia solo verticale delle direttive, e non anche orizzontale).

La decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, con una delle prime pronunce a livello nazionale, ha accolto integralmente la domanda della ricorrente, ribadendo – come già affermato dalla Suprema Corte – che il principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17, è di per sé idoneo e sufficiente ad imporre al giudice nazionale di disapplicare, anche nell’ambito di controversie che coinvolgono soltanto soggetti privati, l’art. 6, comma 2, D.L. 551/1988, in quanto norma interna che si pone, in base ai principi enunciati dalla Corte, in contrasto con il diritto dell’Unione.

Il Tribunale di Milano ha pertanto condannato il fornitore a restituire all’azienda le somme versate a titolo di addizionali alle accise negli anni 2010 e 2011, nonché a rifondere le spese legali e gli interessi al tasso di mora dalla domanda giudiziale sino al saldo.

ALLEGATO: TRIBUNALE DI MILANO, ORDINANZA N. 18698/2020

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