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L’amministratore nei tempi del Coronavirus

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In un precedente contributo si è trattato dell’impatto della normativa per combattere la diffusione del Coronavirus sulla convocazione e sulla tenuta della assemblea condominiale.

Il Governo, nel pubblicare sul proprio sito istituzionale le FAQ (risposte a domande frequenti), seguite alla emanazione dei vari d.p.c.m. aventi ad oggetto misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il così detto Coronavirus, non ne ha predisposta alcuna specificamente in materia di condominio, suscitando le ire delle associazioni rappresentative degli amministratori condominiali che hanno denunciato l’abbandono in cui il Governo ha lasciato la categoria nonostante le non indifferenti responsabilità che gravano sugli amministratori condominiali. Il contagio ha infatti impattato su tutta l’attività degli amministratori condominiali modificandone modalità di svolgimento e responsabilità per gli stessi amministratori. Ricordando che ad oggi, salvo proroghe, le disposizioni attuali resteranno in vigore e valide su tutto il territorio nazionale fino al 3 maggio 2020, vediamo gli aspetti principali cercando di trarre dal complesso delle risposte fornite sul sito, una sorta d’interpretazione autentica delle norme di recente emanazione, da cui trarre indicazioni utili inerenti alla prosecuzione della gestione condominiale in questa fare emergenziale.

  1. Libertà di movimento dell’amministratore condominiale e suoi limiti

Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in vigore dal 26 marzo  ha richiamato il DPCM 8 marzo 2020 il quale, all’art. 1, oggi applicabile su tutto il territorio nazionale, precisa che bisogna evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal comune di residenza, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Sembrava che la “stretta” prevista dal suddetto decreto legge includesse anche i liberi professionisti tra le attività cui veniva imposto autoritativamente la sospensione dell’attività; invece a sorpresa sono state salvate e quindi agli studi professionali è consentita la prosecuzione dell’attività con le modalità previste dal suddetto DPCM 8 marzo 2020. Pare dunque che gli uffici di amministrazione condominiale debbano essere ricompresi in tale categoria. In questo senso sembra disporre la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 secondo cui l’amministratore di condominio è un professionista intellettuale qualora possegga tutti i requisiti di moralità e di professionalità prescritti dall’art. 71 bis disp. att. cod. civ. e in particolare l’attestato di superamento dell’esame per l’aggiornamento annuale disposto dal D. M. 13 agosto 2014, n. 140, che, da ultimo, è riferito all’annualità 2018/2019.

A quali limiti è dunque sottoposta l’attività dell’amministratore condominiale? Questa la spiegazione sul sito del Governo: “Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare? Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.”

Si tratta di una formulazione per alcuni eccessivamente generica. Va poi rilevato il contrasto (innegabile) in tema di studi professionali tra ordinanza della Regione Lombardia, che li chiude, e DPCM “chiudi Italia”, che li lascia aperti. Se si ritiene che in materia di studi professionali la competenza sia da attribuirsi alla Regioni, allora dovrebbe prevalere l’ordinanza regionale; se si ritiene che la competenza sia da attribuirsi allo Stato, allora prevale il DPCM. In forza della considerazione che per moltissime professioni è richiesto un esame di Stato si era dedotta, in linea di principio, la prevalenza della giurisdizione nazionale su quella locale. La questione è stata risolta dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19  che ha previsto espressamente la possibilità per studi legali e di contabilità di continuare la propria attività.

  1. Accesso all’ufficio dell’amministratore

Il codice Ateco dell’amministratore di condominio non è stato compreso, compreso (si tratterebbe del 6.32.00) nell’allegato 1 delle attività di cui è consentita la continuazione. Come si è detto, nelle FAQ che è comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi”.  Professionisti e lavoratori autonomi non hanno un divieto di lavorare, come detto, salvo scelte personali di operare la sospensione dell’attività pur nel rispetto delle norme di prudenza già ricordate. Da ciò discende il diritto di tenere aperti gli studi e la possibilità fisica di raggiungerli. La FAQ precisa infatti:«Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni» sembrava dunque valere solo per legali e commercialisti ma non per gli amministratori condominiali che avrebbero potuto proseguire la propria attività solo da casa.

Tuttavia, successivamente all’emanazione del d.p.c.m. del 22 marzo, sul sito Internet del Governo è stato chiesto se le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa. La risposta à stata nel senso della continuazione dell’attività. “Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite. Inoltre, l’articolo 1, lett. c) del Dpcm del 22 marzo 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio, per le quali si può consultare l’apposita Faq)”. Trattandosi di risposta ufficiale, la stessa permette all’amministratore di condominio di svolgere la propria attività anche recandosi al proprio studio, seppur ubicato in altro Comune. Tuttavia si deve segnalare, da quanto emerge da alcune segnalazioni dal territorio, non sempre ciò trova in concreto rispondenza in caso di controlli su strada, dove talvolta si richiede che il codice Ateco dell’attività esercitata sia presente nell’elenco allegato al d.p.c.m. del 22 marzo e successive modifiche.

L’amministratore potrebbe avere anche la necessità di recarsi presso gli edifici amministrati, per esempio per verificare un guasto ad un impianto; in questo caso deve indicare nell’autodichiarazione, che può essere richiesta dalle Forze dell’Ordine durante il suo spostamento, l’indirizzo dei condominii interessati al suo sopralluogo. Del resto l’amministratore effettua un utile servizio a tutela dei suoi amministrati, che sono consumatori e cittadini dello Stato.

La possibilità per l’amministratore di accedere al proprio ufficio è valida soltanto per le attività che non riesca a svolgere correttamente nella propria abitazione, per esempio contattare un manutentore, come precisato nella FAQ del Governo del 15 marzo 2020. Se sia indispensabile, l’amministratore può chiedere che alcuni suoi collaboratori si rechino in ufficio, purché tra le loro postazioni di lavoro sussista almeno la distanza di un metro.

L’ufficio dell’amministratore non è comunque un pubblico esercizio e quindi sta a lui decidere se tenerlo aperto oppure no. Se l’ufficio viene tenuto aperto l’amministratore deve rispettare le disposizioni vigenti circa distanze nei contatti sociali (almeno un metro) e misure atte ad evitare assembramenti nello studio. C’è poi l’igiene personale, con i noti consigli circa il frequente lavaggio delle mani, con la prescrizione di non portale sugli occhi o vicine alla bocca.

  1. Lo smart working

La tecnologia negli anni scorsi ha messo a disposizione diversi strumenti agli amministratori per poter lavorare anche da casa con la modalità smart working. Iniziamo dall’incasso delle rate: è ormai superato nel 2020 accettare il pagamento per contanti in studio o addirittura fare il porta a porta dai condomini per recuperare i crediti condominiali. Bonifici bancari, MAV sono ormai gli strumenti preferenziali sia perché più sicuri sia perché evitano di perdere tempo a ricevere le persone, rilasciare la ricevuta e andare in banca ad effettuare i versamenti. Vi è poi l’utilissimo home banking per verificare la regolarità dei pagamenti condominiali o effettuare i pagamenti per il condominio. Utilizzando un home-banking professionale multicanale, appoggiato ad un istituto di credito, cd. “banca attiva”, con gli altri istituti definiti “banche passive“, si riesce a fare ogni tipo di operazione bancaria, in contemporanea, con un unico token ed un’ unica operazione. Adeguatamente impostato, con la contabilità di studio allineata con la banca, il sistema permette di fare i pagamenti tenendo conto della giacenza di conto corrente (evitando scoperti) e di unire ed inviare, ad esempio, tutti i pagamenti mensili (ma anche tutti gli F24) di tutti i vostri condomini, con un unico e semplice click! L’interfaccia unico multibank permette poi di effettuare la riconciliazione bancaria, ovvero l’aggiornamento del registro contabile, quando volete, con un unico collegamento, per tutti i vostri condomini. Se lo utilizzerete non potrete più farne a meno.

Inoltre, tutti i software professionali (excel non è uno di questi) prevedono la riconciliazione, attraverso la quale, interfacciandosi con la banca, vengono registrati con un semplice click i movimenti di entrata e uscita (versamenti e pagamenti), con il risultato che tutto è sotto controllo, sempre, con il vantaggio di avere il registro contabile che corrisponde all’estratto conto (ma su questo mi soffermerò anche più avanti).

Strumento più evoluto è PayPal che si può agganciare a diversi conti o carte di credito: la comodità consiste nel fatto che le quote si possono pagare con un click sia da PC che da cellulare, una volta impostata l’applicazione sui dispositivi mobili.

Per il lavoro da casa, vi sono programmi (anche integrati con i gestionali) di gestione delle manutenzioni e reperibilità che permettono di gestire gli interventi di manutenzione con un pannello apposito, avendo sempre sotto controllo, meglio se in cloud, e quindi anche da PC e da ogni dispositivo mobile, le commesse. Ogni richiesta di intervento viene registrata, seguita per tutta l’evoluzione, fino alla chiusura ed alla fatturazione. Con la gestione degli interventi ogni chiamata è tracciata, ogni azione dello studio è verificata, il fornitore viene tenuto sotto controllo, la trasparenza garantita e l’efficienza assicurata.

Sfruttare gli strumenti del web, utilizzare risorse come Drive o Dropbox e rendere i documenti dei condomini sempre disponibili, significa fornire un servizio di qualità, dare la massima trasparenza e la possibilità all’amministratore di poter lavorare anche in mobilità, fornendo all’occasione delle risposte tempestive, altrimenti inimmaginabili.

Utilizzare risorse gratuite come quelle di google per stilare documenti, tabelle, presentazioni, firmarli digitalmente consente di essere efficienti ed efficaci anche con l’ufficio chiuso. Una risorsa importante è poi Sister. Fornita dall’ Agenzia delle Entrate, ad un costo irrisorio, consente un accesso illimitato agli elaborati planimetrici dei condomini, nonché informazioni sui subalterni e le intestazioni degli immobili amministrati.

Utilissimo ed indispensabile ad esempio per integrare informazioni spesso incomplete od errate che vi sono state fornite dai condomini per l’anagrafica condominiale, oppure in fase di dichiarazioni ai condomini per le detrazioni IRPEF, Sister permette di lavorare in autonomia ovunque.

  1. Lavori nel condominio

Tra le attività non sospese vi sono quelle delle imprese di pulizia e di altre varie professionalità che servono anche per la manutenzione degli impianti negli stabili.

Il  DPCM 22 marzo 2020 garantisce i servizi essenziali in condominio anche durante il periodo peggiore della pandemia. Sono sospese solo le attività di manutenzione delle imprese edili. Quasi tutte le altre attività che interagiscono con l’edificio in condominio sono ricomprese nei codici Ateco dell’allegato n.1 che forniscono beni e servizi all’edificio. E tuttavia proprio la prudenza a consigliare di rinviare l’inizio di lavori di manutenzione, se non urgenti rimettendo la decisione alla prima assemblea utile.. C’è da concordare con le imprese le nuove date d’inizio. Se da un lato non si può annullare l’impegno contrattuale assunto, laddove ancora non si sia in quella fase è bene attendere ogni presa di contatto ufficiale prima di affidare l’incarico e prevedere la data di inizio lavori. Qualora invece le manutenzioni dell’immobile queste siano urgenti e indifferibili, può disporne l’esecuzione ai sensi dell’art.1135, II comma, cod. civ..

Sono espressamente comprese nell’elenco delle attività per le quali non è imposto lo stop l’attività
delle imprese di pulizia e disinfestazione (ateco 81.2), gli elettricisti e antennisti (43.2), i servizi postali e attività di corriere (53), banche ed assicurazioni, i servizi connessi ai sistemi di vigilanza, le riparazioni sia a computer e periferiche (95.11.00) ed ai telefoni (95.12.01) ed altre apparecchiature per le comunicazioni (95.12.09).

Particolarmente importante è il servizio di pulizia dello stabile. L’amministratore deve preoccuparsi, pertanto, di far effettuare scrupolosamente la pulizia delle parti comuni dell’edificio e degli impianti in esso installati, specificatamente l’ascensore, e ricorrere alla sanificazione, nel caso la ritenga opportuna a maggior garanzia degli abitanti, con le ditte specializzate che posseggano i requisiti prescritti dall’art. 2 del D. M. 7 luglio 1997, n. 274.

Considerata la pericolosità del virus del quale si tratta, è opportuno trascrivere l’art. 1 del D. M. 274/1997, per quanto qui occorra: “a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza; b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate; Omissis… e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.

La sanificazione è, conseguentemente, una attività da effettuare per ultima allo scopo di rendere un ambiente ancora più sicuro per la presenza umana. Il Ministero della Salute ha recentemente precisato che i virus possono persistere sulle superfici inanimate allorché si verificano le condizioni di cui alla precitata lettera e), ma possono essere efficacemente inattivati con adeguate procedure di sanificazione; ha consigliato di prestare particolare attenzione alle superfici toccate di frequente dalle persone, quali muri, porte e finestre e di controllare che tutte le relative operazioni siano condotte da addetti che indossino adeguati dispositivi di protezione Individuali (DPI) e utilizzino prodotti certificati.

Preservate le attività delle utility (35). La delibera di ARERA del 17 marzo 2020 n. 75/2020/R/com aveva assicurato che fossero normalmente erogate le fornitura, anche nel caso di morosità, bloccando sospendendo la possibilità da parte dei gestori del distacco dei servizi, anche se l’obbligo al pagamento delle bollette alle scadenze permane.

  1. Servizi di portierato

L’attuale quadro normativo non comporti la sospensione del lavoro per i portieri e dei “dipendenti da proprietari di fabbricati” in genere (giardinieri, custodi…). Ciò, sulla base dell’inserimento fra i codici esclusi dalla sospensione del codice Ateco al n.97, anche se anche per il settore considerato, vi è la necessità di incentivare “le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva”; assumere “protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento”, adottare “strumenti di protezione individuale”; incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Per far fronte a eventuali sospensioni del servizio o a riduzioni di orario, si possono poi utilizzare vari ammortizzatori sociali, previsti in occasione del decreto Cura Italia: accesso alla Cassa integrazione in deroga e permessi vari. Dal 17 marzo, poi, non si può procedere al licenziamento del proprio dipendente per giustificato motivo oggettivo (sotto forma del licenziamento per soppressione del servizio), essendo ciò espressamente escluso dall’art. 46 del decreto. Anche in quest’ambito si segnala anche l’esigenza di massimizzare l’utilizzo delle “modalità di lavoro agile” (sostanzialmente, l’attività svolta dal lavoratore nel proprio domicilio). I dipendenti in servizio nel mese di marzo avranno poi diritto al bonus di 100 euro.

Si ricorda, infine, che ai dipendenti dovranno essere fornite le informazioni sulla natura del virus e sulle precauzioni minime da adottare. In tal senso si segnala che il Ministero della Salute ha predisposto sul suo sito un decalogo e un opuscolo informativo liberamente scaricabili.

  1. Misure igienico-sanitarie in condominio

In tema di misure igienico-sanitarie in condominio, nell’ottica di contenimento del contagio, vanno rispettate le misure di cui all’allegato 1 del DPCM. 8 marzo 2020, anche dando apposite istruzioni a coloro che svolgono le pulizie nello stabile (portiere, pulitore, impresa di pulizie ecc.).

Sarebbe opportuna l’affissione in luoghi visibili in condominio dell’elenco delle attività in oggetto:

  1. lavarsi spesso le mani. E’ discusso se si estende agli spazi comuni del condominio l’obbligo previsto per locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione di mettere a disposizione in tutti, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  3. evitare abbracci e strette di mano;
  4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
  5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  6. …. (il divieto dell’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, non ha rilievo per il condominio);
  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  9. …. (il divieto dell’uso di farmaci antivirali e antibiotici senza prescrizione medica, non ha rilievo per il condominio);
  10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  11. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

A titolo di esempio, costituisce applicazione di tali indicazioni utilizzare l’ascensore dello stabile una persona alla volta e pulire con soluzione alcolica, più volte nell’arco della giornata, la pulsantiera e le maniglie. L’ascensore, soprattutto quelli a cabina chiusa, sono luoghi particolarmente a rischio per il possibile ristagno del virus sulle pareti, e quindi al loro interno deve essere osservato con scrupolo particolare l’obbligo dell’uso della mascherina. A proposito di assembramenti, l’amministratore può consigliare ai condomini un uso limitato e alternato dell’ascensore.

Pulsantiere dei campanelli o maniglie delle porte sono veicoli potenziali di contagio da contatto, quindi è importante l’uso dei guanti o di gel igienizzanti

  1. Pagamenti del condominio e pagamenti condominiali

Fino a nuove disposizioni, se verranno adottate, ogni pagamento deve avvenire alle scadenze pattuite. Ciò che è in scadenza dev’essere pagato e quindi l’amministratore deve farvi fronte. Al riguardo va detto che sembrava fosse all’esame del governo un decreto inerente ad eventuali sospensioni di pagamenti ma non vi è stato alcun provvedimento governativo in tal senso

E’ evidente che l’amministratore effettua i pagamenti quando ha la provvista e la provvista c’è se i condomini versano le quote. Come si potranno versare fino al 3 maggio? Il sito del Governo precisa che “Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa)”. Lo stesso vale, con i dovuti paralleli, vale per le rate condominiali: queste devono essere corrisposte alle scadenze stabilite. Ciò vuol dire che i condomini, che come qualunque altra categoria di persone è bene che non esca da casa, devono versarle utilizzando sistemi di pagamento a distanza (es. home banking) e solo in caso d’impossibilità (mancanza della strumentazione che consenta questa modalità di pagamento) prediligere il pagamento personale.Per il pagamento si può andare presso lo studio dell’amministratore anche se in questo caso bisogna “mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro»; ogni contatto, quindi non solo in assemblea”. E se l’amministratore tiene l’ufficio chiuso? A parte provare ad avere un appuntamento ad hoc, i condomini possono sempre rivolgersi alle banche e agli uffici postali, dove potersi recare per pagare in tempo. Non si usi l’emergenza come scusa per non pagare le rate condominiali; basta usare il buon senso come parametro d’azione

  1. Obblighi dell’amministratore

Quale legale rappresentante della collettività condominiale l’amministratore è vincolato da numerosi obblighi legislativamente disposti, la violazione dei quali può comportare sia la revoca del suo incarico sia una sanzione amministrativa o addirittura penale a suo esclusivo carico.

Gli artt. 2 e 32 Cost. ad esempio garantiscono i diritti inderogabili della solidarietà sociale e della salute, intesa questa anche quale interesse della collettività. Evitare il contagio e, quindi, la diffusione del virus, sia un interesse legittimo della popolazione italiana in qualsiasi sua manifestazione; la tutela della salute deve essere garantita in ogni comunità, anche piccola, dalla famiglia, e, infatti, vengono posti in quarantena i familiari delle persone colpite dal virus, al condominio. Questo comporta l’obbligo per l’amministratore di assumere tutte le iniziative a tutela della salute dei condomini dall’adozione delle misure già indicate, alla verifica del regolare svolgimento dell’attività di pulizia fino alla sanificazione.

A ciò si aggiunge il dettato giurisprudenziale in tema di danni da cose in custodia e di incidenti sul lavoro, che prevede una responsabilità, a carico di chi ne ha il potere, per non aver attuato tutte le misure di cautela, pur non espressamente imposte dalla legge, richieste dall’esistenza di condizioni pericolose per l’ambiente e per chi lo frequenta, soprattutto se il pericolo sia superabile con l’adozione di comportamenti tali da evitare l’evento dannoso in ottemperanza al principio di solidarietà individuato dall’art. 2 Cost..

La Corte di Cassazione con la sentenza 13 febbraio 2020, n. 3691 ha da ultimo precisato che la garanzia della dignità personale deve ricomprendere anche la salute psichica della persona oltre a quella fisica. Questo concetto si interseca inequivocabilmente con quello della privacy; il Comitato europeo per la protezione dei dati con nota del 19 marzo 2020 ha precisato che le norme del RGPD del 2016 non ostacolano l’adozione di misure per il contrasto della pandemia. Del resto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, seppur con riferimento all’art. 7 della Direttiva 95/46, sostanzialmente non modificato dalla successiva disposizione citata, ha autorizzato la comunicazione dei dati personali se si persegue la necessità di un legittimo interesse dei terzi e sempre che la libertà del singolo alla protezione dei suoi dati non prevalga sul legittimo interesse perseguito dedotto (Corte Giustizia UE 11 dicembre 2019 n. 708 e Corte Giustizia UE 16 gennaio 2019, n. 496).

Inoltre la nota del Comitato precisa che il datore di lavoro può legittimamente trattare i dati del dipendente per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e/o il perseguimento dell’interesse pubblico inerente al controllo della malattia e ad altra minaccia di natura sanitaria, notiziando preventivamente il lavoratore dell’iniziativa che intende adottare. D’altronde la lettera c) del secondo comma dell’art. 9 del precitato Regolamento consente il trattamento dei dati personali quando è necessario tutelare un interesse vitale dell’interessato o di altra persona fisica, qualora l’interessato versi nell’incapacità fisica di prestare il proprio consenso. Ne deriva che il trattamento dei dati deve essere conforme ai principi di trasparenza, proporzionalità e coerenza, bilanciando la limitazione alla privacy del soggetto “coinvolto” con l’interesse alla salute della collettività garantito, come dedotto, dalla Costituzione. Il problema di bilanciamento tra la tutela del diritto alla salute e del diritto alla privacy va dunque risolto come segue:

A) L’amministratore può segnalare ai residenti nello stabile che si è verificato un caso di persone accertate positive al virus, ma senza indicarne i nominativi, sempre che i primi non ne siano già a conoscenza per altra via, e che immediatamente provvede alla sanificazione di tutte le cose condominiali.

B) Nella sua qualità di datore di lavoro, deve segnalare ai condomini e ai titolari di diritti personali di godimento, iscritti nel Registro dell’anagrafe condominiale, se un prestatore di lavoro del Condominio è affetto da Corona virus, purché ufficialmente accertato, preavvertendolo, affinché possano adottare tutte le cautele necessarie ad evitare il contagio e, contemporaneamente, deve provvedere a sanificare tutte le parti comuni dell’edificio.

C) Le imprese e i loro dipendenti sono terzi rispetto ai condomini e, coerentemente a quanto prescritto dalla normativa sulla privacy, l’amministratore non può riferire loro se all’interno dello stabile si siano o non si siano verificati contagi, senza l’autorizzazione scritta di tutti gli abitanti che sono i diretti interessati di tale informazione.

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