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Terzo firma transazione ma non è parte in giudizio: paga il compenso?

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La speciale solidarietà passiva prevista dall’art. 68 legge professionale (oggi art. 13 c. 2), a favore dell’avvocato, opera solo tra le parti del giudizio (Cass. 3052/2021)

In caso di lite definita con transazione, l’avvocato è tutelato dalla possibilità di ottenere il pagamento delle competenze anche dalla controparte. La legge professionale forense stabilisce una speciale forma di solidarietà e contiene una deroga al principio per cui il diritto al compenso si fonda sul contratto professionale.

Proprio in virtù della peculiarità della norma, secondo la Corte di Cassazione, ordinanza 9 febbraio 2021, n. 3052 (testo in calce), essa va interpretata in senso stretto e risulta operativa solo nei confronti di chi sia stato una parte processuale, e non verso i terzi che abbiano sottoscritto la transazione senza essere stati parte in giudizio.

Sommario

La vicenda

Un avvocato agiva in giudizio per il recupero delle proprie competenze professionali, chiedendo la condanna solidale delle parti al pagamento del dovuto. Il legale aveva difeso alcune società nel procedimento di reclamo avverso la pronuncia di risoluzione del concordato fallimentare. La vicenda era stata chiusa con una transazione, in cui era presente l’impegno delle parti a far pervenire la rinuncia alla solidarietà, ai sensi dell’art. 68 legge professionale (attualmente art. 13 c. 8 legge 247/2012).

L’avvocato non aveva mai formalizzato detta rinuncia. Egli rivolgeva l’azione non solo contro le parti del giudizio, ma anche contro quelle che avevano sottoscritto la transazione ad adiuvandum. Il giudice di merito accoglieva la domanda nei confronti della società convenuta dall’avvocato (per il pagamento di circa 8 mila euro), mentre la respingeva sotto il profilo della responsabilità solidale. Riteneva, infatti, esclusa la responsabilità solidale del soggetto che aveva sottoscritto la transazione senza essere stato parte del giudizio di reclamo. Si giunge così in Cassazione.

Premessa: la responsabilità solidale per il pagamento dei difensori

La “vecchia” legge professionale prevedeva all’art. 68 (R.D.L. 1578/1933) che, quando un giudizio venga definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto siano solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati, partecipanti al giudizio, negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori (per il giudizio stesso).

L’art. 13 c. 8 (Legge n. 247/2012), attualmente in vigore, dispone che:

  • Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

Si tratta di una norma posta a tutela degli avvocati che possono invocare il pagamento del dovuto non solo dalla parta assistita, ma anche dalla controparte. Mentre l’art. 68 parlava espressamente di transazione, l’art. 13 c. 8 menziona gli accordi raggiunti in qualsiasi forma. Tale tipologia speciale di solidarietà è stata ritenuta costituzionalmente legittima, poiché il credito degli avvocati si forma nel corso del giudizio e si consolida nell’importo delle spese a cui la parte soccombente sarà condannata (art. 91 c.p.c.). In tal modo, si crea un rapporto tra il difensore e la parte avversa-soccombente.

La ratio del principio di solidarietà passiva a favore dell’avvocato

Il ricorrente sostiene che l’obbligo solidale di pagare le competenze professionali, in caso di definizione della lite con transazione, gravi su tutte le parti che vi hanno aderito, ancorché non siano parti del giudizio presupposto. La Suprema Corte considera infondata la doglianza, infatti, secondo i giudici, l’art. 68 della legge professionale, ratione temporis applicabile, è una norma di stretta interpretazione. La disposizione contiene una deroga al principio per cui il contratto professionale vincola solo i contraenti (Cass. 16856/2015).

Come già accennato, la Corte Costituzionale (sent. 132/1974) ha affermato che l’aspettativa del difensore a soddisfarsi sulle spese di soccombenza deve ricevere tutela anche nel caso che le parti interrompano la lite. Infatti, la transazione abbraccia tutta l’area della controversia e, quindi, deve comprendere anche il regolamento delle competenze spettanti ai difensori.

Quindi, la ratio consiste nell’evitare che le parti processuali si sottraggano al pagamento, ricorrendo alla transazione e così impedendo la liquidazione giudiziale delle spese.

Il presupposto della solidarietà speciale prevista per il legale

Secondo gli ermellini, in considerazione della ratio della norma, deve affermarsi che la solidarietà sia operante solo verso le parti processuali. Infatti:

  • il cliente è tenuto al pagamento delle competenze in virtù del contratto professionale,
  • la controparte può essere condannata a pagare il difensore dell’altra in caso di distrazione.

Solo la parte avversa, quindi, ha la facoltà di stipulare la transazione con effetti estintivi del giudizio. Lo stesso non può dirsi per chi abbia semplicemente aderito alla transazione.

Il presupposto della solidarietà speciale prevista a favore del difensore consiste nella circostanza che:

  • sussista un giudizio bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista (Cass. 18334/2004
  • il giudice, in ragione di detto accordo, non si sia pronunciato sugli oneri del processo (Cass. 21209/2015).

Infatti, l’articolo 68 della legge professionale:

  • riguarda ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare una lite in corso, senza la pronuncia del giudice;
  • non è applicabile allorché la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato sulle spese.

Conclusioni: la solidarietà opera solo tra le parti del giudizio

In conclusione, con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione, respinge il ricorso dell’avvocato.

Infatti, al di là dell’argomento letterale, fondato sulla stretta interpretazione dell’art. 68 legge professionale, secondo i giudici, risulta decisivo che il terzo che non abbia assunto la qualità di parte processuale, egli, pertanto, non può incidere sulle sorti del giudizio e, conseguentemente, non è tenuto in nessun caso al pagamento delle spese.

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 3052/2021

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