Il rapporto tra giudice delegato e curatore fallimentare
Uno dei più importanti istituti, nel campo giuridico e commerciale, che possano essere oggetto di analisi, non può che essere il fallimento.
Oggetto di numerose rettifiche, la disciplina della materia è ad oggi fornita dalla legge fallimentare, che tuttavia a breve sarà soppiantata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, innovazione giuridica voluta dal legislatore a vantaggio di una materia più coerente e armonizzata.
L’introduzione del nuovo Codice della Crisi ha coinvolto in parte anche il rapporto tra curatore e giudice delegato, innovando ancora una disciplina già fortemente rivisitata tra il 2006 e il 2007.
Sommario
1. Il fallimento e i suoi organi
2.1 L’accertamento del passivo
2.2 La fase di ripartizione dell’attivo
2.5 Il fallimento e le sue conseguenze in ambito societario
3. Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
3.1 Il rapporto tra curatore e giudice delegato nel nuovo Codice della Crisi
1. Il fallimento e i suoi organi
Uno dei più importanti istituti, nel campo giuridico e commerciale, che possano essere oggetto di analisi, non può che essere il fallimento. Oggetto di numerose rettifiche, la disciplina della materia è ad oggi fornita dalla legge fallimentare, che tuttavia a breve sarà soppiantata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, innovazione giuridica voluta dal legislatore a vantaggio di una materia più coerente e armonizzata.
L’istituto nasce per affrontare situazioni in cui una impresa, a causa di molteplici fattori come ad esempio le fluttuazioni del mercato o semplicemente la scarsa capacità imprenditoriale, non riesca più ad adempiere i propri debiti, divenendo insolvente.
La legge fallimentare mira dunque a permettere il recupero dei crediti verso una impresa incapace di risponderne, a causa di una condizione patologica ed irreversibile che coinvolge il patrimonio dell’imprenditore.
La procedura fallimentare è caratterizzata da quattro soggetti che ne prendono parte: il tribunale fallimentare, il comitato dei creditori, il curatore fallimentare e il giudice delegato.
Il primo di questi è il soggetto che emana la sentenza dichiarativa di fallimento, all’interno della quale nomina i restanti tre organi, ove non vi sia la competenza del giudice delegato. Per tutta la durata della procedura disporrà di poteri di vigilanza e di poteri decisori circa le controversie inerenti la procedura e i reclami avverso i provvedimenti del giudice delegato.
Il comitato dei creditori è l’organo di rappresentanza dei creditori che, in un numero massimo di cinque membri, si occupa di vigilare sull’operato del curatore e di autorizzarne gli atti ove previsto. E’ anche tenuto ad esprimere pareri ove richiesto dal giudice delegato o dal tribunale fallimentare ed è nominato entro trenta giorni dalla dichiarazione di fallimento.
Non è altrettanto facile individuare con esattezza i confini dei poteri degli ultimi due organi: il curatore fallimentare e il giudice delegato. Tale difficoltà nasce da due profonde revisioni legislative disposte in ambito concorsuale. La prima consistente nella riforma Vietti del 2006 e la seconda, ancora non operativa ad eccezione delle modifiche inerenti il codice civile, che porterà alla formazione del codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Fino al del d.lgs. del 9 gennaio 2006 il giudice delegato ricopriva un ruolo di grande responsabilità all’interno della procedura, con poteri di direzione che lo rendevano un punto di riferimento essenziale sia per il curatore fallimentare, sia per il comitato dei creditori. Emergeva una vera e propria visione gerarchica di carattere piramidale che vedeva al suo apice il giudice delegato, mentre il curatore fallimentare nella maggior parte delle ipotesi si limitava ad eseguire le indicazioni del giudice stesso.
La legge fallimentare è stata, nel corso del tempo, caratterizzata da numerose riforme, due delle quali risalenti rispettivamente al 2006 e al 2019. Tali interventi hanno profondamente modificato il rapporto tra giudice delegato e curatore fallimentare. La materia complessa e le innovazioni giuridiche avanzate sono state spesso realizzate nel segno del raggiungimento di una maggiore efficienza della procedura concorsuale. Tuttavia, non sempre i risultati ottenuti sono stati conformi alle aspettative determinate dalle riforme. Per questo motivo talora il legislatore, dopo un iniziale rinnovo dell’istituto, è tornato sui suoi passi, attuando dei veri e propri revirement normativi.
Per capire i rapporti che vi saranno alla luce del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, è necessario approfondire prima la riforma Vietti attualmente in vigore e la ragione che ha portato il legislatore alla formulazione della stessa.
2. La riforma Vietti
Il d.lgs. 5/2006 determina una riforma che modifica notevolmente il rapporto tra gli organi del fallimento, al fine di perseguire una semplificazione e quindi una più rapida conclusione della procedura, nonché una maggiore trasparenza circa gli atti disposti nel corso della stessa. Il modello piramidale che connotava il rapporto tra gli organi è stato infatti eliminato, a vantaggio di una minore gerarchizzazione volta all’accelerazione nell’esecuzione degli atti procedurali. Tutte le attività di gestio dei beni del fallito sono riservate al curatore, il quale diviene il motore della procedura; diversamente il giudice delegato, che prima si occupava dell’amministrazione del patrimonio, detiene un compito di vigilanza e di regolarità della procedura fallimentare.
Con la riforma Vietti, il curatore viene dunque dotato di un’importante autonomia gestionale, di cui peraltro deve rispondere anche al comitato dei creditori quale supervisore del suo operato; allo stesso tempo tale autonomia viene assoggettata ad autorizzazioni o approvazioni comunque disposte del giudice delegato. Tra queste, ad esempio, il curatore, qualora egli decida di agire per la responsabilità degli amministratori, dei soci, dei direttori generali della società dichiarata fallita, necessiterà di autorizzazione del giudice delegato. Così accadrà anche nei casi di liquidazione a seguito di valutazioni che hanno palesato l’insufficienza del patrimonio. Anche per stare in giudizio il curatore avrà l’obbligo di ottenere una previa autorizzazione del giudice delegato, ad eccezione dei casi in cui non occorra un difensore, oppure nei casi di contestazioni e tardive dichiarazioni di crediti o diritti di terzi che siano già acquisiti al fallimento, o ancora, nei casi di impugnazione degli atti del giudice delegato o del tribunale.
Fin dall’inizio della procedura, giudice delegato e curatore entrano a contatto. Infatti, entro due giorni dalla nomina dovrà essere comunicata l’accettazione da parte del curatore, che dovrà fornire entro sei mesi una relazione sul fallito, sulle vicende anteriori al fallimento e sugli atti della procedura che lo riguardano, così da rendere edotto il giudice delegato circa la condizione in cui versa il soggetto sottoposto a procedura concorsuale. In seguito dovranno essere presentate dal curatore nuove relazioni, con cadenza semestrale, che permetteranno al giudice delegato di ricevere un flusso di informazioni che gli permetta di vigilare sul suo operato. Per tutto il corso della procedura fallimentare il curatore avrà oneri gestori che possono essere suddivisi in ordinaria e straordinaria amministrazione e che potranno essere delegati a soggetti terzi. La bipartizione vede gli atti di ordinaria amministrazione come dei provvedimenti volti alla conservazione del patrimonio o al miglioramento dello stesso. Diametralmente opposti saranno invece gli atti di straordinaria amministrazione astrattamente idonei a ridurre le dimensioni del patrimonio, cagionando anche dispersione dei beni da destinare alla liquidazione. Alcune possibili attività del curatore possono essere gli atti di disposizione del patrimonio, ovvero, gli eventuali investimenti, che possono essere disposti mediante l’utilizzo dello stesso patrimonio. È interessante notare come sia la delega, sia gli investimenti, siano stati oggetto di modificazione normativa che ha visto spostare il potere autorizzatorio dal giudice delegato al comitato dei creditori. Tali innovazioni derivano dalla riforma Vietti e dal d.lgs. 169/2007, determinando un ulteriore ridimensionando della capacità del giudice delegato di dirigere l’operato del curatore. Appare dunque come anche il comitato dei creditori, a seguito della riforma, ricopra un ruolo più pregnante nella procedura, occupandosi di entrare direttamente in rapporto al curatore, il quale sarà sottoposto alla vigilanza del giudice delegato, per la legalità del procedimento, e al controllo nel merito degli atti disposti, ad opera del comitato dei creditori.
I condizionamenti alla libera attività del curatore, affiancati da una rimodulazione delle possibilità del giudice delegato, sono testimonianza dell’attenzione da parte del legislatore nel creare una disciplina che, come sopra accennato, abbia cura delle esigenze di celerità procedimentale, e, contemporaneamente, eviti forme di gestione scorrette che ne comporterebbero una inevitabile lesione degli interessi dei creditori.
Ciononostante potranno emergere delle circostanze che rendano necessaria la revoca del curatore. Infatti, a causa di giustificati motivi, il tribunale fallimentare, così come il giudice delegato e il comitato dei creditori avranno la possibilità di proporre la revoca dello stesso, atto che successivamente il tribunale concorsuale provvederà ad attuare. Peraltro il curatore di nuova nomina avrà la possibilità di disporre di una azione di responsabilità avverso il precedente curatore, purché autorizzato dal giudice delegato. Non ogni violazione di legge del curatore comporterà un giustificato motivo che permetta di revocarne la relativa nomina, talvolta sarà sufficiente un reclamo proposto dal fallito o da chi ne abbia interesse, a cui seguirà un decreto del giudice delegato per porre fine alla violazione: il curatore sarà tenuto a darvi esecuzione.
La riforma disposta con il d.lgs. 5/2006, è ampia e tocca molti elementi della precedente disciplina, capovolgendoli. Una volta chiarito il fine della nuova normazione e alcuni dei fili conduttori che l’hanno caratterizzata, appare necessario affrontare come tali modificazioni abbiano inciso sulle singole parti del procedimento fallimentare, prendendone in considerazione alcune: quelle più profondamente rivisitate.
2.1 L’accertamento del passivo
La massa passiva può essere definita come l’insieme dei debiti contratti dall’imprenditore, a cui questo non è capace di rispondere e che determinano lo stato di insolvenza da cui prende le mosse la procedura fallimentare. Ciascun debito dovrà essere sottoposto alla fase di accertamento del passivo, la quale inizia con l’avviso ai creditori e agli interessati della iniziata procedura, così da permetterne la partecipazione. Successivamente i singoli legittimati avranno al possibilità di proporre una domanda di ammissione al passivo, utile a far confluire il proprio credito nella massa passiva. Prima del d.lgs. 5/2006 tali domande venivano rivolte al giudice delegato, organo di direzione del fallimento, ma con l’introduzione della nuova regolamentazione, il compito di valutare le domande di ammissione al passivo sono state trasferite al curatore. In questa fase sono stati trasferiti al curatore anche i compiti inerenti il progetto di stato passivo, consistente nella realizzazione degli elenchi di creditori e di titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del curatore, unitamente alla possibilità inoltre di sollevare eccezioni inerenti fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti in questione. Entro quindici giorni il curatore è tenuto a presentare il progetto, mentre il giudice delegato si limiterà a valutare l’ammissibilità di ciascuna domanda, anche alla luce delle eccezioni del curatore, disponendo eventuali atti di istruzione su richiesta delle parti. Qualora vi siano delle contestazioni del curatore su alcune domande, il giudice delegato avrà l’onere di motivarne l’ammissione nel decreto che decide sulla formazione della massa passiva.
2.2 La fase di ripartizione dell’attivo
Il progetto di riparto è il risultato di una serie di attività procedimentali, che nel rispetto del principio della par condicio creditorum, individuano e quantificano l’importo derivante dalla successiva liquidazione, da destinarsi ai creditori per fini satisfattivi. Anche in questo caso la riforma Vietti ha mutato notevolmente il quadro normativo di riferimento. L’art. 110 della legge fallimentare prevede che il curatore, ogni quattro mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, sia tenuto a presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle stesse. Una volta presentato il progetto al giudice delegato, questi sollecita la comunicazione di avvisi mediante raccomandata da destinarsi al comitato dei creditori e ordina il deposito del prospetto presso la cancelleria. Il d.lgs. 169/2007 ha eliminato il preventivo parere che doveva essere prestato dal comitato dei creditori, il quale oggi può al più proporre reclamo, entro quindici giorni dalla ricezione dell’avviso, innanzi al giudice delegato. Quest’ultimo prima della riforma Vietti disponeva di poteri maggiormente pregnanti, potendo modificare il progetto secondo il proprio apprezzamento, così da renderlo più confacente alle esigenze dei creditori e ai fini della procedura concorsuale. Oggi il potere di modifica spetta al tribunale fallimentare, il giudice delegato può al più suggerire delle rettifiche. Emerge ancora una volta la limitazione dei compiti dello stesso ad una azione di mera vigilanza sull’andamento del procedimento. Tuttavia sussiste ancora un’ipotesi specifica in cui è il giudice delegato, su istanza del curatore o degli interessati, a modificare lo stato passivo, ovvero, nei casi in cui, durante la fase di accertamento del passivo, vi fosse stato l’accoglimento di una domanda con riserva.
La fase immediatamente successiva prevede il compimento della liquidazione e la presentazione al giudice delegato, ad opera del curatore, delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura. Il giudice, essendo stato eliminato il potere di effettuare una valutazione del prospetto nel merito che ne permetteva di ordinare ove lo ritenesse opportuno modificazioni o integrazioni, dovrà ancora una volta limitarsi a disporre il deposito del prospetto presso la cancelleria, salvo contestazioni del comitato dei creditori.
Un’ulteriore innovazione introdotta dal d.lgs. 5/2006 riguarda le ipotesi di crediti prededucibili emersi nel corso della procedura. Ove si tratti di crediti privi di contestazioni, liquidi ed esigibili, affinché il curatore possa distribuirli, è richiesta un’autorizzazione del giudice delegato o, in alternativa, del comitato dei creditori, per le sole ipotesi in cui si superi un ammontare pari a Euro 25.000; diversamente la disciplina previgente rendeva necessaria l’autorizzazione comunque, a prescindere dalla cifra di distribuire.
2.3 Programma di liquidazione
Uno dei punti chiave della riforma è rappresentato dall’esigenza di speditezza e semplificazione che hanno reso necessaria una rivisitazione sistematica della legge fallimentare, che trova uno dei punti di maggiore innovazione proprio nel programma di liquidazione.
Interamente formulato con il d.lgs. 5/2006, l’art. 104-ter della legge fallimentare dispone l’obbligatorietà della formulazione di un programma di liquidazione entro un termine massimo pari a sessanta giorni dalla realizzazione dell’inventario. Viene dunque superata la necessità di chiudere lo stato passivo prima di liquidare i beni, elidendo una fase procedimentale per certi versi superflua. Il nuovo articolo arriva perfino a permettere la liquidazione di alcuni beni prima del completamento del programma, qualora si renda necessario, in quanto un eventuale ritardo potrebbe arrecare pregiudizi ai creditori.
Si profila ancora una volta la capacità gestoria del curatore acquisita a seguito della riforma Vietti, affiancata da un rinnovato ruolo del comitato dei creditori che qui si occupa di controllare l’operato del curatore fallimentare, mediante il necessario parere favorevole per il programma di liquidazione, che precederà l’approvazione del giudice delegato. La riforma del 2006 permetteva che la semplice approvazione del giudice delegato rendesse non necessarie tutte le singole autorizzazioni che il curatore avrebbe dovuto ottenere per dare luogo agli atti previsti nel programma. Tuttavia già nel 2007 con il decreto legislativo n. 169, vi è stata una modifica a tale regola, preferendo accordare al giudice delegato il potere di autorizzare singolarmente gli atti utili alla esecuzione del progetto di liquidazione.
2.4 Il concordato preventivo
Il concordato preventivo è il mezzo attraverso cui l’imprenditore tenta di soddisfare le pretese dei propri creditori, garantendo la continuità dell’attività dell’azienda oppure la liquidazione del patrimonio a seconda che si parli di concordato liquidatorio o concordato in continuità. L’istituto ha trovato nelle ultime decadi una doppia riforma: una prima con il d.lgs. 5/2006 e il d. lgs.169/2007, volti al perseguimento della maggiore incisività dei poteri del curatore, una seconda con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza al fine di facilitare ed invogliare in misura maggiore l’utilizzo dell’istituto.
La riforma Vietti e il successivo decreto del 2007, hanno permesso al curatore fallimentare, previa approvazione del giudice delegato dell’elenco provvisorio dei creditori, di presentare la proposta di concordato ancora prima di rendere esecutivo lo stato passivo. Altra renovatio è data dal passaggio del potere di valutare secondo il proprio apprezzamento la proposta di concordato, prima in capo al giudice delegato, al comitato dei creditori. L’organo giudiziario conserva così il solo potere di richiedere un parere al curatore circa i possibili risultati della liquidazione.
2.5 Il fallimento e le sue conseguenze in ambito societario
Il fine della procedura concorsuale è il recupero dei debiti contratti dalla società verso soggetti terzi, reso necessario dalla condizione di insolvenza irreparabile in cui versa la società stessa. Uno dei primi elementi a cui il curatore rivolge le sue attenzioni, nella fase di gestione della procedura concorsuale avviata, ad esempio, verso una società a responsabilità limitata, è il capitale sociale. Accade che, nonostante i soci abbiano sottoscritto il conferimento di una determinata quantità di beni o denaro, per la formazione o accrescimento del capitale sociale, manchi in tutto o in parte il versamento degli stessi. Il curatore fallimentare non può che avere interesse, per una corretta formazione della massa attiva, al versamento del capitale; per questo può proporre al giudice delegato di intimare i soci a completare il versamento, intimazione che verrà effettuata mediante ingiunzione. Qualora, nonostante la proposta, il giudice delegato non provveda, sarà data possibilità al curatore di adire vie stragiudiziali o di instaurare un giudizio a cognizione piena o sommaria per ottenere il versamento di capitale ancora dovuto. Il 25% del capitale sociale sottoscritto dovrà comunque essere immediatamente corrisposto: è possibile che questo venga sostituito da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa che il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ha la possibilità di riscuoterle.
Come sopra accennato, il curatore ha la possibilità di esercitare un’azione di responsabilità verso gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, gli organi di controllo e i soci. Una particolare menzione meritano le società in nome collettivo, per la quale sono nominati un solo giudice delegato e un unico curatore nonostante le procedure siano differenti per la società e i soci. Per l’esercizio dell’azione di responsabilità, il curatore necessita della previa autorizzazione del giudice delegato.
Di norma la conclusione della procedura concorsuale relativa alla società chiude anche la procedura fallimentare pendente per i soci. Per concludere l’analisi delle innovazioni scaturite dalla riforma Vietti, è possibile ricordare che il legislatore ha tentato di circoscrivere tale fenomeno a soli due casi: in primo luogo, nel caso in cui a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento e nei termini previsti dalla stessa, non siano state avanzate nuove richieste di ammissione al passivo; in secondo luogo, quando le ripartizioni ai creditori sono interamente soddisfatte e vengono pagate le spese in prededuzione, anche prima della ripartizione finale dell’attivo.
3. Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
La legge fallimentare nel corso del tempo è stata oggetto di numerose riforme, interpolazioni, modificazioni, tale caotica serie di innovazioni legislative da cui è stata plasmata, l’hanno resa priva di sistematicità nonché di difficile comprensione.
L’esigenza di una rivisitazione organica e strutturata di tutta la materia si è manifestata già nel 2006, portando con sé una importante innovazione giuridica degli istituti che caratterizzano la procedura concorsuale. Tuttavia la legge continuava a mancare di un senso di armonia e unitarietà. Sono queste le motivazioni che hanno portato alla formulazione del decreto legislativo n. 14 del 2019, oggi meglio conosciuto come Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (da qui Codice della Crisi). Ad eccezione di alcune norme, ivi previste modificative del codice civile che hanno avuto immediata vigenza, la quasi totalità del testo era destinato ad entrare in vigore il 15 agosto 2020. La crisi sanitaria che ha investito il globo nel corso del 2020 non ha però risparmiato nemmeno la macchina legislativa, causando il rinvio della vigenza delle norme, prima al 15 febbraio 2021 con il Decreto Cura Italia, poi al 1° settembre 2021 mediante il Decreto Liquidità. La relazione illustrativa che ha accompagnato l’emanazione del Decreto Cura Italia appare piuttosto chiara nel determinare le motivazioni che rendono necessario lo slittamento della vigenza del decreto. Tra queste riscontriamo la necessità di dare la maggior sicurezza giuridica possibile agli imprenditori investiti dalla crisi economica, conseguenza della crisi sanitaria. Gli imprenditori ben conoscono la legge fallimentare, mentre il nuovo codice della crisi potrebbe destabilizzare il settore più di quanto non lo sia già. Inoltre, improntato su delle misure di allerta volte a prevenire fenomeni di insolvenza, il nuovo corpus di norme finirebbe con l’aggravare la condizione di un settore già in grandi difficoltà.
Brevemente, è possibile dire che la riforma si assesta su quattro pilastri. In primo luogo viene, come già asserito, introdotto un sistema di c.d. misure di allerta con lo scopo di evitare il più possibile fenomeni di procedure concorsuali, favorendo la sopravvivenza dell’impresa mediante organi interni di controllo, tenuti ad avvisare l’OCRI (Organismo di composizione della crisi di impresa) dello stato di difficoltà in cui versa l’attività. Meno incisiva e di carattere prettamente sociale, è l’espunzione della parola “fallimento”, sostituita dalla “liquidazione giudiziale” per eliminare qualunque forma di disvalore nei confronti del debitore insolvente assoggettato a liquidazione giudiziaria; molti paesi in Europa, come la Francia e la Germania hanno adottato questo approccio prima dell’Italia. Per concludere sono state previste una serie di riforme di ambito societario, sempre nell’ottica di salvaguardia dell’impresa, in particolare per quanto concerne gli organi di controllo delle società a responsabilità limitata, nonché un maggior favore per l’istituto del concordato preventivo in continuità.
3.1 Il rapporto tra curatore e giudice delegato nel nuovo Codice della Crisi
L’introduzione del nuovo Codice della Crisi ha coinvolto in parte anche il rapporto tra curatore e giudice delegato, innovando ancora una disciplina già fortemente rivisitata tra il 2006 e il 2007. Alcune delle principali questioni che avevano caratterizzato la riforma Vietti sono state confermate: il curatore fallimentare continua ad essere l’organo di amministrazione della procedura di liquidazione giudiziaria ed è tenuto a comunicare al giudice delegato una serie di relazioni circa l’accertamento dello stato passivo, così come in relazione all’andamento delle attività compiute; il giudice delegato rimane organo supervisore dell’operato del curatore. Le cadenze temporali con cui il curatore dovrà fare i conti nella redazione dei prospetti rimangono pressoché immutate rispetto alla precedente disciplina, pochi i cambiamenti da segnalare, tra i quali il passaggio da quattro a sei mesi del lasso di tempo di cui dispone il curatore, dopo l’invio della prima comunicazione, per quanto concerne le attività svolte a seguito della dichiarazione di esecutività del passivo.
Altra conferma del rapporto tra giudice delegato e curatore è data dalla necessità, per il curatore, di ottenere un provvedimento di autorizzazione a stare in giudizio. Il giudice delegato dopo una valutazione di opportunità circa la fondatezza giuridica della pretesa, effettuerà una analisi sulla concreta utilità che possa derivarne per i creditori dalla partecipazione al giudizio del curatore.
Nonostante le aspettative fossero proiettate su una riforma che avrebbe cambiato in misura molto forte i connotati della procedura concorsuale, il legislatore ha nella maggior parte dei casi preferito seguire le direttrici della riforma Vietti, armonizzando, in un’ottica organicistica, gli innovativi principi ivi riposti con le altre varie riforme intervenute. A conferma di ciò basti prendere visione della relazione al disegno di legge delega, redatto dalla commissione Rordorf.
Gli articoli 123 e 128 del Codice della Crisi riportano letteralmente il dispositivo degli articoli 25 e 31 della legge fallimentare in tema di competenze del giudice delegato e del curatore fallimentare. Questo, in relazione con quanto sopra esposto, porterebbe a pensare che non vi sia stata alcuna modificazione del rapporto tra i due organi.
In alcuni casi tuttavia il legislatore non maschera l’intento di modificare il ruolo del giudice delegato che acquista nuovamente centralità in determinate fasi della procedura di liquidazione giudiziale, manifestando perfino un capovolgimento della ratio che aveva portato al d.lgs. 5/2006. Ciò avviene ad esempio per quanto concerne il progetto di liquidazione: in precedenza il giudice delegato, come visto, si limitava ad approvare il prospetto dopo che ne fosse stato disposto un controllo nel merito ad opera del comitato dei creditori. Con il CCII il programma di liquidazione viene prima proposto al giudice delegato, il quale ne effettua una approfondita analisi, a seguito della quale può ritenere inopportuna la comunicazione al comitato dei creditori, inibendola, oppure, favorire la trasmissione del prospetto, che comunque non potrà più essere oggetto di modificazione da parte del comitato stesso.
Altra innovazione che investe il progetto di liquidazione, più operativa che sostanziale, riguarda la sua redazione informatica, a cui sarà ovviamente tenuto il curatore fallimentare e che potrà essere consultabile dal giudice delegato e da ciascun membro del comitato dei creditori telematicamente.
Ma la vera novità introdotta dal nuovo testo per quanto concerne il ruolo del giudice delegato, emerge dal raffronto tra l’articolo 216 del CCII e l’articolo 107 della legge fallimentare, riguardanti le modalità di vendita dei beni facenti parte la massa attiva. Analizzando prima l’articolo 107 della legge fallimentare, peraltro già innovato nel 2006, si riscontra una disciplina che vede il curatore fallimentare ricoprire un ruolo centrale. Questi porrà in essere tutti gli atti di vendita e di liquidazione dei beni in esecuzione del programma di liquidazione. Sarà del tutto eventuale e soggetta alla volontà del curatore, la possibilità che il giudice delegato disponga a sua volta della vendita dei beni. Diversamente il giudice, verrà semplicemente informato degli esiti delle procedure disposte mediante deposito in cancelleria della relativa documentazione.
L’articolo 216 del nuovo Codice della Crisi innova la disciplina, con un dispositivo che permette al giudice delegato di riaffermarsi in questa fase della procedura: saranno sia il giudice delegato, sia il curatore fallimentare, a potere disporre la vendita e gli altri atti di liquidazione della massa attiva, anche servendosi di esperti, secondo le modalità determinate dal giudice delegato. Inoltre è data possibilità all’organo giudiziario di occuparsi della vendita dei beni mobili, immobili e mobili registrati secondo le disposizioni del codice di procedura civile. È proprio a questa particolare norma che la relazione sopra citata fa riferimento, quando parla del giudice delegato come un organo destinato a nuova rilevanza per merito del Codice della Crisi.
Per concludere è ragionevolmente possibile ritenere che il Codice della Crisi sia stata una innovazione giuridica più vicina ad una riformulazione armoniosa delle norme che ad una approfondita riforma della procedura concorsuale, almeno per quanto riguarda il rapporto tra i suoi organi. Molto spesso è stata lamentata una eccessiva lentezza dell’iter fallimentare, anche dopo l’introduzione del corposo d.lgs. 5/2006. Per questo motivo il CCII non è stato esente da critiche, indirizzate da parte di chi sperava in una svolta in chiave di maggiore efficienza dell’istituto. Al curatore fallimentare continua ad essere riservata una funzione motrice nella procedura, incentrata nell’amministrazione del patrimonio e di tutte le attività necessarie al corretto svolgimento nel procedimento; il giudice delegato è l’organo della vigilanza sul corretto svolgimento, in termini di legalità, della procedura; il comitato dei creditori è il vero organo di controllo per quanto riguarda il merito delle decisioni adottate dal curatore. L’ennesima prova di quanto detto si rinviene nel dispositivo del nuovo articolo 140 del Codice della Crisi, il quale riporta pedissequamente il testo dell’articolo 41 della legge fallimentare, cedendo al giudice delegato funzioni vigilanza nel merito, nelle sole ipotesi in cui il comitato dei creditori sia di impossibile costituzione, nei casi di urgenza o, per finire, di inerzia dello stesso.

