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Mancato avvertimento ex art. 492 III comma c.p.c. , improcedibilità dell’esecuzione, sanabilità

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Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile
Con le modifiche apportate all’art. 492 c.p.c. dal d.l. n. 59/2016, convertito in l. 119/2016, “il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.

Secondo l’orientamento prevalente, l’ingiunzione, di cui all’art. 492 c.p.c., è un elemento costitutivo del pignoramento, per cui ha natura essenziale ai fini della stessa esistenza giuridica dello stesso. La Suprema Corte, infatti, nella sentenza n. 6941/1988 ed in altre successive pronunce (n. 4621 e n. 7019 del 1995), ha affermato che nell’atto di pignoramento presso terzi l’ingiunzione al debitore esecutato ex art. 492 c.p.c. costituisce un requisito essenziale per la realizzazione della funzione dell’atto medesimo, giacché soltanto attraverso tale ingiunzione rivolta, pur senza l’adozione di formule sacramentali, direttamente e specificamente dall’ufficiale giudiziario al debitore esecutato, acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l’obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole, sancito dallo stesso art. 492 c.p.c. (Cass. civ., 17 luglio 1997, n. 6580), per cui essendo elemento strutturale essenziale per l’attuazione della funzione dell’atto, la sua mancanza comporta la giuridica inesistenza dell’atto di pignoramento presso terzi.

Tuttavia le modifiche apprestate progressivamente all’art. 492 c.p.c. oltre a allungarne il testo, ne hanno anche modificato l’oggetto che oggi comprende, oltre all’originaria ingiunzione, anche una serie di avvertimenti dati ai sensi dei commi IV e V.

Circa le conseguenze dell’omissione, di tali avvertimenti, va osservato che, in difetto di espressa comminatoria, il pignoramento non può ritenersi affetto da nullità testuale ex art. 156, comma 1; né il vizio è predicabile in virtù del capoverso, considerato che l’avvertimento non rientra tra i requisiti di forma-contenuto indispensabili ai fini del conseguimento dello scopo dell’atto, che è quello di vincolare il diritto (reale o di obbligazione) pignorato al soddisfacimento in via esecutiva del creditore.

L’omissione dell’avvertimento rivolto al debitore della possibilità di richiedere la conversione, pur non comportando la nullità dell’atto di pignoramento in sé considerato, non può tuttavia essere reputata priva di conseguenze sul corso della procedura esecutiva; se dalla mancanza di tali avvertimenti non si facesse derivare conseguenza alcuna si finirebbe per dare una lettura sostanzialmente abrogativa di alcune formalità alla quale, invece, il legislatore della riforma ha annesso tanta importanza da farle assurgere ad elemento necessario dell’atto di pignoramento. Piuttosto, si deve ritenere che, ogniqualvolta il debitore non sia stato reso espressamente edotto delle facoltà riconosciutegli dall’ordinamento, non possa essere disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 e che, qualora vengano ugualmente disposte, la relativa ordinanza dovrà considerarsi viziata, quindi opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., perché emessa in violazione dell’interesse del debitore ad essere informato delle modalità e del termine per avanzare un’utile istanza di conversione e ancor di più di un termine decadenziale per proporre l’opposizione. Ne segue che tale interesse del debitore, pur non essendo stato garantito al momento della notificazione dell’atto di pignoramento (perché mancante dell’avvertimento ex art. 492, co. 3, c.p.c.), deve comunque essere soddisfatto prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione (sia con altro atto fattogli notificare dal creditore, sia con un provvedimento del giudice dell’esecuzione comunicato al debitore o pronunciato in sua presenza in udienza), in modo che egli sia messo in grado di avanzare tempestivamente l’istanza di conversione o di promuovere tempestiva opposizione. Solo sanata tale carenza che rende improcedibile l’esecuzione, la procedura esecutiva può regolarmente proseguire.

Il Giudice dell’Esecuzione è dunque tenuto a rilevare d’ufficio tale omissione, disponendo che il procedente provveda ad integrare l’atto di pignoramento con l’avvertimento mancante e proceda alla rinotifica del pignoramento così integrato unitamente al provvedimento del magistrato, entro un termine perentorio, citando in questo modo l’esecutato a comparire ad un’udienza successiva.

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