I limiti per le società di recupero crediti
I debiti vanno onorati e quindi pagati, questo sicuramente, ma ciò non significa che il debitore possa essere tranquillamente crocefisso per il semplice fatto di avere un debito. In teoria, il lavoro di un agente di recupero crediti comprende tutti quegli interventi finalizzati ad ottenere il pagamento di una somma dovuta da un soggetto privato per un debito nei confronti di una impresa. Tale mansione dovrebbe essere svolta nel rispetto delle normative di legge e dei codici di autoregolamentazione che si sono dati alcuni gestori. Nonostante che a partire da maggio 2018, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo n. 2016/679 per la tutela della privacy (meglio noto con la sigla GDPR), le società di recupero e gestione dei crediti siano state chiamate ad uno sforzo importante in materia di compliance, allo scopo di garantire il pieno rispetto delle nuove regole e un più elevato livello di tutela dei diritti dei consumatori, è’ tuttavia noto che da qualche anno a questa parte, anche in Italia l’attività di recupero crediti ha visto aumentare la loro aggressività con l’utilizzo di mezzi talvolta scorretti per adempiere al loro dovere. Esistono tuttavia dei limiti che tali figure non possono oltrepassare nell’esercizio delle loro attribuzioni.
Il primo limite deriva dalla posizione delle società di recupero crediti. Queste devono relazionarsi con i consumatori preservando semplicemente un ruolo di intermediazione, che deve essere svolto con professionalità e rispetto dei diritti dei consumatori. Proprio il fatto che il credito sottostante sia relativo ad rapporto di consumo impone che possa essere richiesto unicamente il pagamento di somme che le aziende creditrici garantiscono essere come certe ed esigibili. Ne deriva che le società di recupero crediti sono obbligate a sospendere ogni attività nel caso in cui il consumatore comprovi documentalmente la pendenza di una contestazione del credito o di aver attivato una procedura di conciliazione. In tali casi, la società ha l’onere di attendere indicazioni sulla fondatezza o meno dei rilievi del consumatore e istruzioni in ordine all’eventuale prosecuzione delle procedure affidate. Altrettanto importante è ricordare che le società di recupero crediti sono organizzazioni private e tutti i loro dipendenti, dagli operatori telefonici fino a quelli che sembrano davvero agenti di riscossione, non rivestono il ruolo di pubblico ufficiale. In pratica le norme che regolano la riscossione tramite Ufficiali Giudiziari non possono essere applicate alle azioni messe in atto da queste agenzie e dai loro dipendenti. Qualsiasi cosa venga paventata, il perimetro di azione di queste società è dunque esclusivamente quello stragiudiziale. Solo dopo tutta una serie di passaggi, anche molto lunghi l’azione di riscossione delle società di recupero private potrà finire dinnanzi ad un classico Tribunale. In sostanza, rispetto alle società di recupero crediti ci si deve comportare come se ci si relazionasse direttamente con il proprio creditore.
Venendo alle modalità del recupero del credito, il limite più ovvio è posto dal divieto di porre in essere comportamenti connotati dall’uso della forza, violazione di domicilio o eventuali intimidazioni tanto contro la persona debitrice quanto di un suo familiare o convivente. Non possono danneggiare o minacciare di danneggiare beni di proprietà della persona, bloccare l’accesso alla casa e non hanno ovviamente facoltà di entrare in casa altrui qualora la persona abbia negato il permesso di entrare. Sono tutti comportamenti penalmente rilevanti sotto vari profili (estorsione, violazione di domicilio….) e che possono essere denunciati alle Forze dell’Ordine.
La violenza non deve essere necessariamente fisica ma può anche essere psicologica. Gli operatori del recupero crediti, quando contattano i consumatori, non possono utilizzare titoli mendaci o toni minacciosi atti a generare indebita pressione, né prospettare conseguenze irreali o inapplicabili (es. distacchi di utenze non previsti dal contratto; iscrizione di ipoteche su crediti irrisori, conseguenze penali per l’inadempimento, etc.). Così è stato ritenuto inaccettabile il comportamento di un operatore di una società di recupero che contattando il debitore lo offendeva ripetutamente ed umiliava chiedendogli se non si vergognava a non pagare i propri debiti. Certo ci sono i furbi che cercano di sottrarsi ai propri legittimi obblighi ma una persona si può trovare ad essere debitore insolvente per una miriade di ragioni e nulla legittima alcuno a trattarlo con disprezzo.
Secondo una circolare del Ministero dell’Interno, è ammesso il rintraccio telefonico, telematico e domiciliare del soggetto obbligato anche a mezzo della consultazione di registri ed elenchi pubblici. Tuttavia, gli operatori sono tenuti a fornire compiuta informazione della propria qualità e della società di recupero crediti per la quale operano e, contestualmente, ad accertare, volta per volta, l’identità delle persone contattate. Quando però il debitore ha voluto tenere riservato il numero della propria utenza, la società di recupero credito non può acquisirlo con metodi alternativi (ad esempio chiedendo ai vicini). il Garante della Privacy è finalmente intervenuto, dopo alcuni accertamenti avviati dall’Autorità a seguito di numerose segnalazioni e denunce sull’uso illecito dei dati personali nell’attività di recupero crediti. In molti casi mediante gli incaricati venivano messe in atto modalità di ricerca, presa di contatto, sollecitazione al pagamento delle somme dovute, particolarmente invasive.
In base alle prescrizioni del garante della privacy, le società di recupero crediti saranno tenute a rispettare i principi di liceità, di correttezza nel trattamento, di pertinenza, di finalità dei dati e il dovere di informativa agli interessati. Non saranno dunque più ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale.
Inoltre, da parte delle società di recupero crediti non sarà più lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (al fine di sollecitare il pagamento). Dunque gli esattori delle agenzie di recupero crediti non possono rilasciare dichiarazioni in merito alle somme dovute dalla persona debitrice, né contattare il coniuge il partner, i parenti di quest’ultima (qualora non siano garanti o fideiussori del debito stesso) con ciò violerebbero la privacy del debitore. E’ altresì vietato comunicare ingiustificatamente a terzi (familiari, colleghi di lavoro, vicini di casa) informazioni relative allo stato della pratica allo scopo di esercitare sul soggetto obbligato indebite pressioni. In nessun caso è possibile prendere contatto con dei minori.
Secondo quanto stabilito dallo stesso Garante Privacy, è illecito ogni contatto realizzato tramite comunicazioni telefoniche preregistrate realizzate senza l’intervento di operatore o con numero anonimo. Non sarà parimenti più possibile rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione (come avviene molto spesso con l’utilizzo di cartoline postali o con l’invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o locuzioni simili dalle quali si possa desumere l’informazione relativa al presunto stato di inadempimento del destinatario della comunicazione). Sono altresì vietate anche le telefonate sul posto di lavoro. Le sollecitazioni di pagamento potranno dunque essere portate ad esclusiva conoscenza del solo debitore, utilizzando plichi chiusi, anonimi ed assolutamente privi di scritte specifiche. A maggior ragione è considerata illecita l’attività di affissione di avvisi di mora sulla porta di casa dei soggetti obbligati da parte degli incaricati del recupero crediti, una modalità che rende possibile la diffusione dei dati personali dell’interessato nei confronti di una moltitudine indeterminata di soggetti.
I contatti telefonici devono essere improntati a buona educazione e rispetto e devono essere finalizzati ad instaurare un percorso di confronto concordato in merito alle cause dell’insolvenza e alle possibili soluzioni.
Gli esattori inoltre non possono contattare il debitore con frequenza superiore alla normale tollerabilità (nell’arco della medesima giornata può svolgersi al massimo un colloquio effettivo col debitore, mentre nell’arco della medesima settimana possono svolgersi al massimo tre colloqui effettivi col debitore) o in orari irragionevoli: non possono ad esempio essere effettuati contatti durante le festività nazionali ed in orari diversi dai seguenti 8.30-21.00 dal lunedì al venerdì (8.30-15.00 il sabato). E’ dunque inaccettabile continuare a telefonare senza sosta o a qualsiasi orario con la trasparente finalità di demoralizzare il debitore il quale potrebbe presentare denuncia per stalking.
Per quanto concerne, invece, le comunicazioni postali le richieste di pagamento (effettuate per mezzo di posta ordinaria, raccomandata o per il tramite del competente ufficiale giudiziario), devono fornire la causale e il dettaglio delle somme richieste, specificandone le singole componenti (capitale, interessi, spese accessorie) e devono essere indicate obbligatoriamente le modalità di pagamento e le conseguenze dell’eventuale protrarsi dello stato d’inadempimento. In base alla legge, devono prevedere termini “congrui” (che comunque, secondo i Codici di autoregolamentazione, non devono essere inferiori a 10 giorni). I Codici di autoregolamentazione prevedono che dette richieste contengano una clausola di cortesia del seguente tenore: Qualora abbia già saldato il Suo debito, consideri nulla la presente e, al solo fine di permettere l’allineamento contabile della Sua posizione, per evitare ulteriori rilevazioni d’insolvenza, voglia cortesemente documentare l’avvenuto pagamento delle fatture, inviando copia della relativa ricevuta. Le comunicazioni recapitate al domicilio devono indicare i riferimenti dell’incaricato e della società per la quale opera, il soggetto creditore ed il motivo della visita, nonché un recapito telefonico da contattare per eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni.
Riguardo, le comunicazioni elettroniche (e-mail, fax e sms, ecc.) ogni comunicazione che contiene il dettaglio della posizione debitoria e/o le coordinate ove effettuare il pagamento, deve essere inviata unicamente in accordo con il consumatore evitando modalità ingiustificatamente ripetitive. Le richieste di contatto possono essere inviate per un massimo di quattro nell’arco di un mese. Tali comunicazioni, infatti, non possono essere utilizzate come sistema di primo sollecito di pagamento, a meno che il recapito utilizzato non sia stato fornito dal consumatore anche allo scopo di ricevere comunicazioni sullo svolgimento del rapporto.
Le visite domiciliari devono rispettare i principi già esposti in tema di rispetto ed essere finalizzate ad instaurare un percorso di confronto concordato in merito alle cause dell’insolvenza e alle possibili soluzioni senza essere reiterate in maniera petulante ed aggressiva e con esclusione dei periodi delle festività nazionali degli orari diversi dai seguenti 8.30-21.00 dal lunedì al venerdì (8.30-15.00 il sabato). Non è consentito effettuare visite sul posto di lavoro del consumatore senza previo accordo. In ogni caso il debitore non è assolutamente obbligato ad aprire la porta di casa all’agente di riscossione che si presenta al domicilio del cittadino dal momento che non si tratta di un soggetto con funzioni di pubblico ufficiale.
Anche la Corte Europea si è interessata alle società di recupero vietando pratiche sleali da parte loro come le offerte di nuove dilazioni tramite cambiali o assegni post datati. Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea ha sancito che alle società di recupero crediti si applicano le disposizioni della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette (CGUE, Sez.X, 26 luglio 2017, causa C-357/16).
Va ricordato che le società di recupero crediti sono obbligate a fornire adeguata risposta al consumatore che abbia a lamentarsi del loro operato attraverso un reclamo in forma scritta. Si ricorda poi che gli esattori sono poi obbligati ad identificarsi con un documento d’identità ed è dunque possibile denunciarli personalmente qualora si rendano responsabili di comportamenti penalmente rilevanti.

