Approfondimenti

I diritti delle colonie feline

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Definizione di colonia felina

Le colonie feline sono punti di aggregazione di gatti liberi, più o meno numerosi, che convivono e frequentano abitualmente una determinata area, pubblica o privata, eventualmente accuditi e nutriti grazie all’aiuto di volontari. Questa forma di raccolta tiene sotto controllo la presenza degli animali sul territorio, la loro salute ed anche le nascite, evitando così di incrementare la problematica del randagismo.

I gatti appartenenti alle colonie feline vengono censiti, ne viene promossa l’adozione e sono sterilizzati dalla Autorità Sanitaria Locale (ASL) che provvede, in seguito, al loro reinserimento nella colonia di appartenenza. La colonia felina è tale indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini. E’ per definizione stanziale, ciò significa che non può essere rimossa, a meno che non vi siano ragioni di sanità pubblica quali, ad esempio, motivi di carattere igienico-sanitario o in casi di epidemie che mettano a repentaglio la salute dell’uomo e degli animali.

Considerando che nelle grandi città il numero della popolazione è in costante aumento, la quantità di topi presenti si moltiplica, secondo una stima di 10 a 1. La presenza di colonie feline risulta quindi essere importante anche per contenere il proliferarsi di topi e limitare le derattizzazioni, attività dispendiose, malsane e spesso inefficaci. Si può quindi mettere in atto una sorta di derattizzazione naturale utilizzando animali predatori come i gatti per limitare questo problema.

Quando ci si imbatte in una colonia felina, è meglio contattare immediatamente, per iscritto, il Sindaco del Comune in modo che la segnalazione sia poi trasmessa all’ufficio competente e al Dipartimento Veterinario dell’ASL, perché possano provvedere all’intervento come prevede la legge. Chiunque si renda conto della presenza di due o più gatti in una specifica zona può denunciarne la presenza alle autorità per il riconoscimento della colonia, in genere utilizzando un modulo fornito dal Comune o dalle ASL. E’ bene segnalare la presenza di una colonia bisognosa anche all’Ufficio Tutela Animali (UDA) qualora presente nel Comune interessato.

La registrazione della colonia felina

Una colonia felina deve essere innanzitutto censita rivolgendosi presso alcuni sportelli riservati ai diritti degli animali presso le ASL o i Comuni. La registrazione di una colonia felina è un processo molto semplice: il responsabile deve semplicemente firmare un documento, inserendo i suoi dati, nel quale si impegna a sue spese a gestire la colonia felina tranne che per le spese veterinarie a cui fa fronte il Comune. In questo modulo si devono indicare i dati anagrafici della persona che fa la denuncia e che in quello stesso momento si assume la responsabilità della cura dei gatti a proprio nome. In questo modo egli diviene “delegato” di tale colonia, incarico tradotto nel gergo popolare con il termine “gattaro/a”. Da questo momento in poi è il referente della colonia felina, il tramite con le autorità, a prendere appuntamenti per le sterilizzazioni e le cure. Avere una colonia felina registrata a proprio nome non è per sempre, quindi in qualsiasi caso ci fosse la necessità, anche temporanea, può essere un atto civile diventarne i referenti.

Il Comune provvede poi ai controlli e se ci sono le condizioni di idoneità viene riconosciuta la colonia felina.

Solo quando si è provveduto alla registrazione della colonia felina, le ASL possono procedere regolarmente con i controlli sanitari.

La legge nazionale

Il gatto è considerato parte integrante della società pertanto va rispettato e tutelato secondo norme di legge. In Italia ci sono diverse disposizioni normative sulla tutela dei gatti che vivono in libertà, il problema è far conoscere la normativa a, soprattutto, fare in modo che sia concretamente applicata. Purtroppo, infatti, spesso e (mal) volentieri la legge che tutela le colonie feline non è conosciuta dalla gran parte delle persone, con difficoltà per gli stessi gatti di vivere dignitosamente e, soprattutto, tranquillamente.

La legge nazionale che ha riconosciuto e che tutela le colonie feline è la Legge n. 281 del 1991 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” chiamata dagli amanti del settore “Legge tutela quattro zampe”). la legge nazionale riconosce la tutela dei gatti liberi, quindi non di proprietà privata, e prevede che gli animali siano curati e sterilizzati, affinché si possa tenere sotto controllo il numero dei pelosi appartenenti ad una colonia. L’art. 1 della disposizione normativa menzionata è chiara nello stabilire che “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.

Definite le premesse, la stessa Legge, negli articoli successivi, si occupa precipuamente delle colonie feline. L’art. 2, “Trattamento dei cani e di altri animali di affezione”, stabilisce, al comma VII, che “È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà”. Ancora, al comma VIII, precisa: “I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo”. La disposizione, nei successivi commi IX e X, statuisce che i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili e che gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. Nessun cittadino italiano può spostare i gatti dal luogo prescelto per vivere. Gli animali hanno anche il diritto di ricevere cure e cibo proprio in quello stesso luogo, sempre nel rispetto delle norme igieniche e del comune senso del rispetto altrui.

La normativa nazionale sinteticamente prevede alcuni principi base:

  1. il divieto, per chiunque, di maltrattare i gatti che vivono in libertà,
  2. il diritto a non essere spostati in altro habitat
  3. il diritto ad essere curati e nutriti proprio in quel luogo
  4. l’obbligo per le ASL di provvedere gratuitamente alla sterilizzazione dei componenti di una colonia censita e di riammettere i felini nel loro gruppo,
  5. la garanzia per i gatti in libertà che saranno soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

I gatti randagi si considerano come esseri viventi titolari di diritti quali la “vita” e la “cura”. Questi diritti incontrano il limite della salute pubblica. Si può ricordare, infine, l’articolo 4, “Competenze dei comuni”, che, al comma secondo, prevede: “I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all’articolo 2”.

Le leggi regionali e i regolamenti comunali

Lo Stato ha dato delle linee guida per regolarizzare un po’ la situazione del randagismo felino, offrendo la possibilità di creare le colonie feline. Ma in Italia la sanità (umana e di conseguenza animale) non è controllata dallo Stato, bensì dalle regioni, e questo significa che le colonie feline si basano sull’attuazione di leggi regionali che sono tutte molto simili, ma variano in 21 modi diversi (19 regioni e 2 province autonome).

Tutti i gatti randagi del Comune sono di proprietà del Sindaco; nonostante il gestore della colonia felina sia sicuramente una persona diversa, questa si sta prendendo cura dei gatti del primo cittadino.

Le colonie feline, come conferma la disamina, seppure sintetica, delle norme vigenti, siano esse censite o meno, sono riconosciute e tutelate dalla Legge italiana che attribuisce ai Comuni la responsabilità degli animali randagi presenti sul proprio territorio, con il conseguente obbligo per l’Ente di costruire e gestire (direttamente o indirettamente) le strutture necessarie alla loro corretta custodia e mantenimento.

Il Comune riconosce l’attività del responsabile della colonia tramite il rilascio di un apposito tesserino, che potrà essere presentato in caso di necessità. Inoltre si impegna a far fronte alle spese sanitarie relative ai gatti e a quelle degli interventi di sterilizzazione, essenziali per controllare le nascite di nuovi gatti e per evitare che la colonia diventi ingestibile. Deve poi favorire in ogni modo l’attività del responsabile, ad esempio fornendo cibo inutilizzato (proveniente magari da mense scolastiche) per la nutrizione degli animali e garantendo l’accesso ad aree magari private (di solito altri condomini) per portare acqua e cibo agli animali.

Qualora fosse necessario ogni singolo Comune, in accordo con il servizio veterinario della ASL, deve effettuare dei controlli sulla colonia felina e le spese sono a carico dello stesso Comune così come monitorare la quantità dii gatti e prevenirne l’eccessivo proliferare. Ogni singolo Comune deve quindi per legge tutelare e supportare la colonia felina insieme alle ASL locali che provvedono alla cura e alla salute dei gatti delle colonie.

Attenzione però a chi chiede soldi per la sterilizzazione di una colonia felina perché le ASL provvedono gratuitamente alla sterilizzazione così come alla cura antibiotica successiva.

ll Sindaco, altresì, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 c.c., esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, sempre allo stesso, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali. Comunque, diciamo che per legge il Comune, anche se non devolve fondi ai gattari, sta (o dovrebbe stare) dalla parte del gestore della colonia, anche perché come abbiamo detto all’inizio i gatti sono del Comune.

I regolamenti comunali

Diversi Comuni italiani, peraltro, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, sono dotati di un regolamento finalizzato alla tutela ed al benessere degli animali nel quale possiamo trovare disposizioni dedicate alle colonie feline. Il regolamento adottato nella città di Torino, ad esempio, disciplina specificamente la materia prevedendo il censimento, la tutela e la cura delle colonie feline, ponendo il divieto ad ostacolare o impedire l’attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi e di asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per l’alimentazione, il riparo e la cura come ciotole, ripari o cucce etc. Il regolamento individua, altresì, alcune regole dettate per i responsabili delle colonie, a volte denominati “gattari”, con riguardo alla somministrazione di cibo e con la possibilità che questi, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, si rivolgano alle mense per il prelievo di avanzi alimentari da destinare poi all’alimentazione dei gatti. Infine, ribadisce che le colonie feline non possono essere spostate o catturati e allontanati gli animali se non per le necessità sanitarie di cui si è fatto cenno poc’anzi ed elencate, previo accertamento dell’autorità sanitaria, per la Regione Piemonte, nella Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e nel relativo regolamento di attuazione.

Altra città dell’Italia settentrionale dotata di un regolamento per il benessere animale è Tortona in provincia di Alessandria; normativa interessante poiché aggiunge l’espressa previsione di campagne di informazione volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sulla tutela degli animali da affezione.

Si può ricordare, infine, la normativa del Comune di Bari la quale sottolinea, con riguardo allo status dei gatti liberi e delle colonie feline che vivono sul territorio comunale, che essi appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato, sono tutelati dalla Città e che, nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione, il Comune di Bari persegue tali forme di reato ai sensi della Legge n. 189/2004.

Le colonie feline nelle aree private

Le colonie sorte su un’area pubblica hanno gli stessi diritti di quelle sorte su aree private o che si trovano nei pressi di un condominio. Purtroppo, a volte capita che i mici, non conoscendo ovviamente il senso della proprietà occupino letteralmente aree private o spazi comuni in un edificio e, non tutti ne sono sempre contenti o d’accordo: da qui guerra aperta tra pro pelosi e non, tra gattari ed intolleranti alla presenza di gatti liberi. Capita così spesso che il proprietario dell’area su cui si trova la colonia blocchi il passaggio ai gatti (in genere con reti) impedendo loro di raggiungere la zona del cibo. Quello che apparentemente è esercizio del diritto di proprietà, tuttavia, assume la caratteristica di maltrattamento punibile penalmente (Legge 189 del 20 Luglio 2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”), essendo la vita e il benessere dei gatti randagi tutelato. In generale è vietato a chiunque (e quindi anche al proprietario del terreno)

  1. ostacolare l’attività dei tutori;
  2. asportare o danneggiare oggetti utili per l’alimentazione e la cura dei gatti;
  3. allontanare o spostare i gatti di colonia dal proprio habitat

Le attività sopra citate configurano un reato di maltrattamento,

Mentre il responsabile della colonia può accedere, ai fini dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune, l’accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. Se questi nega il consenso e impedisce ai gatti di raggiungere il suolo pubblico per alimentarsi risponde, come già detto, di maltrattamento. In casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell’impossibilità di accedervi, il referente della colonia sottopone e demanda al Referente per la Tutela Animali del Comune ed alle autorità competenti le problematiche individuate.

L’operazione di spostamento, esclusivamente se giustificata da gravi motivi di igiene o di salute, deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente dell’ASL.

Ospitare una colonia felina nella propria proprietà

Chi accoglie nel proprio giardino i gatti del circondario, lasciando loro gli avanzi di cibo e i piattini di plastica ricolmi di latte, deve però accollarsi l’obbligo di tenere pulita l’area, evitando il rischio di cattivi odori, sporcizia e l’arrivo di altri animali (topi, formiche, ecc.). È quanto chiarito dal Tar Sicilia in una recente sentenza (Tar Sicilia 12.01.2016 n. 3). Il cattivo olezzo delle lische di pesce e i miagolii continui avevano portato, i vicini di casa, esasperati, a rivolgersi contro un amante dei gatti il quale aveva deciso (con un encomiabile spirito altruistico verso gli animali, ma minor rispetto per le cose altrui) di fornire loro i pasti quotidiani. Dopo l’intervento delle autorità sanitarie e del sindaco che aveva inibito la prosecuzione di tale comportamento, sul caso è intervenuto il tribunale amministrativo. Il giudice ha cercato di dare “un colpo al cerchio e uno alla botte”: non si può impedire di aiutare i gatti randagi, si legge nella sentenza, ma a condizione che ciò non danneggi i comproprietari della cosa comune e non crei problemi di igiene e di disturbo per il riposo delle persone. Così, chi si occupa di ospitare una colonia felina nel cortile di casa, dovrà evitare il degrado del cortile, tenendo pulito il suolo, rimuovendo gli avanzi di cibo e dei relativi contenitori, limitando altresì al massimo anche i rumori e danneggiamenti.

La Convenzione del consiglio d’Europa del 1987, recepita in Italia con la L. n. 201/2010, stabilisce che si definisce “tenutario di una colonia felina” chiunque detenga animali o abbia accettato di occuparsene. Dunque, non c’è bisogno di avere un allevamento di gatti per essere soggetti alle norme sulla responsabilità degli animali: è sufficiente che il soggetto, animato dall’amore per i quadrupedi, provveda a dar loro da mangiare abitualmente sul proprio terrazzo, sul cortile condominiale, sul ciglio del marciapiedi prospicente l’edificio, ecc. In quanto tale, il soggetto deve garantire che le condizioni igieniche dell’area privata non degradino per cattiva manutenzione o per la presenza di un numero eccessivo di animali. Se ciò avviene, allora il sindaco può emettere un’ordinanza in cui impone la bonifica dell’area, disponendo il ripristino di adeguate condizioni igienico-sanitarie o impedendo di proseguire nel dare cibo ai gatti, eventualmente limitandone l’accesso a un numero “sostenibile”. Se poi il proprietario non si adegua all’ordine del giudice di tenere pulita l’area, per lui i problemi si fanno più seri: può scattare il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 cod. pen.), così come precisato da una sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere (Trib. S. Maria Capua Vetere, 21.08.2014  n. 2488).

Sul punto si era espresso anche il TAR Ancona (Tar Ancona, sent. n. 753/2012) secondo cui è illegittimo il divieto, imposto dal Comune, di somministrare alimenti a cani e gatti randagi con contenitori sulle aree pubbliche. La differenza, dunque, rispetto alla sentenza del TAR Sicilia è il luogo ove avviene la “somministrazione” del cibo ai gatti: è chiaro, infatti, che negli spazi privati, sebbene non si possa impedire l’uso della cosa comune a tutti i condomini, è anche vero che tale uso non deve pregiudicare gli altrui diritti.

Da segnalare anche una sentenza del TAR Venezia (Tar Venezia, sent. n. 6045/2010): il provvedimento con il quale il Sindaco del Comune ordina alla popolazione di non offrire alcun alimento a gatti randagi, anche saltuariamente, ponendo a fondamento della decisione adottata l’assunto secondo il quale le colonie di gatti randagi costituirebbero causa diretta di rischio epidemiologico per l’infezione soprattutto nei bambini che abitualmente frequentano le aree comuni, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione allorché il Sindaco non abbia fornito alcuna prova, nessuna valutazione né alcuno studio comprovanti la pericolosità per la salute pubblica di questi animali, né abbia richiesto un parere all’ASL nonostante spetti proprio all’ASL programmare le limitazioni e il controllo delle nascite e l’identificazione delle colonie feline in quanto organismo deputato in via generale alla sorveglianza sul fenomeno del randagismo.

Le colonie feline in aree condominiali

I principi appena visti si applicano anche all’ipotesi in cui la colonia insista su un’area comune condominiale tanto che il referente sia un condomino quanto che sia un estraneo al condominio. Le colonie feline sono protette dalla legge e non posso essere spostate. Questo anche se la colonia è in un condominio, con buona pace dei condomini più recalcitranti Nessuno può chiedere di spostare la colonia o di togliere i gatti, se non (unico caso) se i gatti sono un problema di sanità pubblica, ma allora è necessario l’accertamento del veterinario ASL. Può solo essere limitata in qualche modo, ad esempio con l’utilizzo di una rete (per impedire che i gatti di proprietà si mescolino con quelli della colonia).

Anche senza un consenso unanime del condominio a mantenere i gatti in quel luogo la colonia non può essere comunque spostata perché la presenza dei gatti è considerata come quella degli uccelli o di altri animali liberi.

Una ormai famosa decisione presa da un giudice ambrosiano (Trib. Milano 30 settembre 2009 n.23693) ha disposto infatti un così detto diritto di stabilimento di una colonia felina in un condominio: già, perché anche il condominio non può sottrarsi alle diverse leggi che tutelano i gatti liberi. Nelle motivazioni della sentenza, il giudice ha ritenuto che i gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio e, pur vivendo in libertà, sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, pertanto i felini che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati. La sentenza conferma pertanto che non vi è distinzione di zona, sia essa pubblica o privata, per lo stanziamento di una colonia, sempre garantendo anche gli interessi degli abitanti. Naturalmente, ciò non significa che i gatti e chi se ne prende cura possano fare tutto quello che vogliono: ci sono delle regole da seguire. È, infatti, consentito l’utilizzo della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione (purché nel rispetto dei concorrenti utilizzi, attuali o potenziali, degli altri condomini) non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari (art. 1102 c.c.). Dunque, impiegare un piccolo angolo del cortile o del porticato condominiale per dare da mangiare ai gatti randagi non costituisce un comportamento illecito, ma questo non deve costituire elemento di danno per gli altri condomini: non si deve sporcare per terra, né deturpare l’estetica del giardino e gli animali non devono costituire molestia per le persone, che entrano ed escono dal palazzo (Trib. Milano, n. 23693).

Tuttavia, in generale, l’attività di attirare gatti randagi con ciotole di cibo, può costituire molestia se i gatti, vagando per il condominio, s’introducono negli appartamenti e nelle relative pertinenze degli altri condomini limitandone il possesso. È opportuno ricordare che il proprietario (gatti privati) e il gattaro (gatti randagi) devono sempre rispettare le disposizione contenute nel regolamento condominiale (art. 1138 c.c.).

La Corte di Appello di Roma, sezione civile, con sentenza del 2013, ritenendo che attirare gatti randagi con ciotole di cibo può costituire molestia se i gatti, vagando per il condominio, si introducono negli appartamenti e relativa pertinenza degli altri condomini limitandone il possesso: la questione era sorta per il posizionamento all’interno di garage di proprietà di alcune ciotole per somministrare cibo ai randagi. La Corte di Appello ha riconosciuto l’attività lecita ed etica nel dare da mangiare ai randagi, ma, contestualmente, anche il dovere di non violare il possesso altrui, prevedendo soluzioni alternative come, per esempio, il posizionamento di ciotole con il cibo lontano dalle case. E’ sempre doveroso garantire la pulizia e il decoro dei luoghi, pubblici o privati, dove viene somministrato il cibo ai randagi, per tutelare gli animali e rispettare le esigenze altrui.

Profili penali

Ricordiamoci inoltre che la normativa che tutela i gatti liberi non esclude la eventuale responsabilità penale in caso di maltrattamento di uno o più gatti ovvero di uccisione di animale, in tal caso ricordiamo la sussistenza della Legge n. 189/2004 che prevede carcere e multe salatissime per chi si macchia di tale delitto. Si ricordi infatti che l’uccisione di un animale è punita con la reclusione da tre a diciotto mesi, il maltrattamento con la reclusione da tre a dodici o con la multa da 3000 a 15000 euro (Legge n. 189/2004).

Dal canto suo il proprietario di più gatti si guardi bene dal tentare di farli classificare come colonia felina al fine di cercare che in questo modo glieli sterilizzano gratis: una denuncia per falsa attestazione non ve la toglie nessuno.

Gattare ed enti di assistenza animali

In genere è uso comune pensare alla figura delle “gattare”. Si tratta di persone autorizzate dal Comune a curare e somministrare il cibo agli animali che deve prendersi la responsabilità di:

  1. provvedere alla registrazione della colonia felina presso il Comune di residenza e la ASL veterinaria, dandone nel contempo tempestiva comunicazione all’amministratore di condominio
  2. richiedere la sterilizzazione dei mici della colonia, al fine di controllarne la crescita demografica
  3. nutrire i gatti individuando, in comune accordo con gli amministratori di condominio, gli spazi comuni in cui alimentare i gatti, il più lontano possibile dalle abitazioni
  4. lasciare per un periodo massimo di un’ora al mattino e un’ora alla sera le ciotole con il cibo a disposizione dei mici;
  5. verificare che le ciotole con l’acqua siano invece disponibili ventiquattr’ore al giorno
  6. tenere pulite le aree in cui alimentano i gatti di colonia rimuovendo il pelo, le feci e gli escrementi prodotti dai gatti
  7. censire i membri della colonia più precisamente possibile compilando periodicamente una scheda per il Comune,
  8. segnalare la presenza della colonia tramite cartelli (che dovrebbe fornire il comune)
  9. informare immediatamente il veterinario di fiducia in caso di presenza di gatti malati.
  10. favorire l’adozione dei gatti che ci vivono.

Il Comune riconosce e favorisce l’attività del responsabile, fornendo, se possibile, cibo, cartellonistica atta a segnalare la presenza di una colonia felina e permettendo l’accesso dei volontari alla colonia quando necessario. In alcuni comuni, come Bari, Genova o Verona, hanno introdotto il “c.d. patentino del gattaro” che viene rilasciato dopo la frequentazione di un apposito corso

Per quanto riguarda la nutrizione, il cibo (secco) deve essere distribuito ad orari fissi, per far abituare i gatti, sempre in un posto ben preciso, e si può dare la possibilità agli abitanti della zona di lasciare loro stessi del cibo in punti ben segnalati così da contribuire al benessere della colonia.

Diventare responsabili di una colonia felina (colonia che i vigili urbani verranno poi a controllare per verificare che i gatti veramente ci siano, che venga fornito loro da mangiare, che il responsabile abiti effettivamente nella zona della colonia) è dunque più un onere che un privilegio, e chi lo fa lo deve fare solo per amore verso i gatti, visto che nutrirli (che è la spesa più grande) non è poi così economico, specialmente se l’associazione che si occupa di protezione animali non fornisce supporto materiale in questo senso (non tutte hanno abbastanza fondi per poterlo fornire). Molto importante anche l’acqua, che deve essere sempre lasciata a disposizione, pulita, in punti ben precisi.

Inoltre il responsabile deve acchiappare i gatti, per quanto possibile, per portarli a sterilizzare (cosa che faranno i veterinari ASL o veterinari convenzionati di cui il Comune fornirà il nominativo) e segnalare la presenza di malattie, se presenti. La sterilizzazione va richiesta all’ASL competente del territorio con una segnalazione scritta e viene poi effettuata gratuitamente dagli ufficiali veterinari. Se l’ASL interviene fornendo tutela ufficiale e sterilizzazione, la comunità di gatti liberi è in qualche modo ufficializzata. L’ufficiale veterinario non è però tenuto a provvedere alla cattura e alla degenza, per cui si può invece richiedere l’aiuto dell’ASL o delle associazioni protezioniste. A sterilizzazione completata i gatti devono essere immessi nuovamente sul territorio. L’attività del gattaro è dunque “attività animata da apprezzabile intenzione e da comprensibile e condivisibile amore per gli animali”. Il Regolamento della città di Roma, dove sono presenti i famosi gatti romani, considerati per la loro bellezza vero e proprio orgoglio cittadino, prevede Il riconoscimento dell’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e si adoperano per la cura ed il sostentamento dei gatti liberi, e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il servizio veterinario dell’ASL Sanitaria competente per territorio e le associazioni di volontariato animalista. Insomma a Roma, così come in altre realtà locali che hanno seguito il buon esempio, esiste un vero e proprio corso come operatore di colonia felina.

Non sempre le gattare però sono ben considerate nei vari quartieri nonostante il loro ruolo sia fondamentale.

La gattara si occupa del controllo sanitario della colonia felina, del nutrimento dei gatti, spesso a spese proprie, dello stato igienico della zona. A volte può essere supportata da veterinari o associazioni. È sempre meglio che chi gestisce una colonia felina si possa avvalere dell’aiuto di esperti e associazioni protezionistiche legalmente riconosciute. In molte regioni chi vuole iniziare svolgere il ruolo di referente di una colonia deve far parte di un’associazione (di supporto) autorizzata (a livello regionale, solitamente) e attiva nell’ambito della protezione degli animali oppure deve essere in stretto contatto con una associazione. Infatti il Comune tende a rivolgersi ad essa informarsi sulla affidabilità del responsabile “gattaro”. Questo per evitare che qualsiasi persona si apra una colonia, ed avere per lo meno un parere da una associazione imparziale. In altri casi tutto ciò non è necessario

Gli enti e le associazioni protezioniste possono, come già detto, d’intesa con le autorità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta, assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza.

Polizia Locale

Il Comune deve garantire l’incolumità della colonia, quindi sia degli animali che la abitano che del responsabile stesso, visto che gli atti vandalici nei confronti degli animali sono purtroppo all’ordine del giorno: di questo si occupa la Polizia Municipale. Le colonie feline sono infatti sottoposte al controllo della Polizia Locale che ne verifica l’effettiva esistenza e controlla che sia garantito il benessere degli animali. Gli operanti dovranno intervenire qualora giungano segnalazioni, anche da parte del responsabile dell’area, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti in Italia. I Vigili urbani sono alle dipendenze del Comune e sono infatti tenuti ad intervenire con urgenza qualora la gattara li chiamasse per qualsiasi tipo di problema.

Ovviamente l’urgenza deve fare i conti con la materiale disponibilità di agenti liberi da altri servizi e quindi la Polizia Locale interverrà appena possibile.

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