La meritevolezza quale criterio di applicabilità per le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento tra ludopatia e azzardopatia
Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono state introdotte e disciplinate nel nostro ordinamento dalla Legge, 27 gennaio 2012, n. 3, come poi modificata dal decreto legge, 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge, 17 dicembre 2012, n. 221. Tuttavia la lacunosità della normativa, la sua scarsa applicazione da parte degli operatori e l’esigenza di coordinare in un unico corpus tutta la materia delle procedure concorsuali, ha indotto il legislatore a ripensare, anche la materia delle procedure di sovraindebitamento nell’ambito dell’intervento riformatore avviato con la Legge delega, 19 ottobre 2017, n. 155. In attuazione dell’art. 9 della Legge il Governo ha pertanto approvato il Decreto legislativo delegato, 12 gennaio 2019, n. 14, (“Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”), il quale ha riformato l’intera materia delle procedure concorsuali, compresa la materia delle procedure di sovraindebitamento, abrogando la Legge n. 3/2012, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Il legislatore ha poi approvato la Legge, 8 marzo 2019, n. 20, recante “delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155”, la quale ha previsto la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative al Codice della crisi al fine di emendare il testo del d.lgs. n. 14/2019 da alcuni refusi, chiarire il contenuto di alcune disposizioni, apportare alcune modifiche per meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ed integrare la disciplina del Codice, in coerenza con i principi ed i criteri già esercitati, di cui alla legge delega n. 155/2017, anche al fine di consentire una migliore funzionalità degli istituti previsti. Il Consiglio dei Ministri ha preliminarmente approvato, nella seduta del 13 febbraio 2020, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi; tale provvedimento, allo stato, è in fase di esame da parte delle competenti commissioni parlamentari e non è detto che questa sia la disciplina definitiva, atteso che, con Decreto Legge, 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla Legge, 5 giugno 2020, n. 40, è stata prorogata al 1 settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (ab origine, nelle intenzioni del legislatore, prevista per il 15 agosto 2020) ed è possibile che ulteriori modifiche saranno ancora approntate al testo normativo.
La legge 3/2012, sulla scia delle precedenti esperienze europee, si poneva l’obiettivo di intervenire sul problema dell’ indebitamento eccessivo delle famiglie; scopo della legge era evitare il ricorso all’usura e che si venisse a creare un elevato numero di individui destinati ad essere oggetto per tutta la vita di azioni di recupero dei creditori con problemi sociali e di assistenza pubblica; si voleva altresì evitare il sovraccarico dei Tribunali con le procedure relative di cognizione ed esecutive. Si ispirava la convinzione, derivante dalla lunga esperienza soprattutto statunitense, che per la società sia utile dare a tutti una seconda possibilità (il cd fresh start) e che questa possibilità consenta il recupero sociale di molte delle persone che ricorrono al sovraindebitamento. La legge però ha subordinato la possibilità di accedere ai benefici previsti dalla normativa alla verifica da parte del giudice che il consumatore non “abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”. Si tratta di un giudizio di “meritevolezza” che influenzabile dalle diverse convinzioni di natura etica del giudicante. Pertanto la giurisprudenza si è sforzata di trovare dei criteri oggettivi di interpretazione.
Al fine di poter addivenire ad un giudizio circa la ragionevole prospettiva di adempimento e la colposità dell’indebitamento occorre infatti ricostruire come si è creato il sovraindebitamento nel tempo descrivendo il rapporto tra ammontare di ogni singola assunzione di debito e il reddito a quel momento, verificando le date di stipulazione dei contratti, l’importo delle rate e la percentuale d’incidenza delle stesse sulla disponibilità complessiva del consumatore o del nucleo familiare, al fine di verificarne la sostenibilità economica. Una verifica che riguarda
- sia il momento dell’assunzione del primo debito rilevante (mutuo, finanziamento ecc.)
- sia al momento dell’assunzione di debiti successivi, il cui effetto è di creare un effetto a catena di sempre maggiore indebitamento.
Nel caso, estremamente frequente nel sovraindebitamento, dei cd finanziamenti a catena, in cui il nuovo debito risulta stato contratto per ottenere una rimodulazione del debito originario perché non più sostenibile, il che avviene con la pattuizione di un finanziamento di importo maggiore, occorre che tale ristrutturazione del debito si presenti dovuta a cause non imputabili al debitore e necessitata da un evento negativo verificatosi nella vita dello stesso dal carattere imprevedibile (una malattia, la perdita del lavoro, la separazione dal coniuge o convivente more uxorio); diversamente si deve ritenere che il sovraindebitato abbia colposamente determinato il sovraindebitamento. Nella valutazione complessiva dovrà anche tenersi conto del grado di consapevolezza del debitore nell’assumere obbligazioni, anche in ragione del livello sociale e culturale dello stesso.
Il Codice della crisi di impresa prevede all’art. 69, comma 1, CCI, che “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se (…..) ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. L’assenza di “colpa” non innova significativamente rispetto al concetto di “meritevolezza” previsto dalla l. n. 3/2012.
Nel caso di consumatore non meritevole di accesso al piano, tuttavia, con la riforma le alternative percorribili a fronte del suo sovraindebitamento andranno a restringersi. Un consumatore che veda negata l’omologa del piano per difetto di meritevolezza oggi può proporre l’accordo con i creditori ai sensi degli artt. 10 e ss. l. 3/2012 e potrebbe essere sottoposto alla liquidazione del patrimonio solo in caso di conversione coattiva dell’accordo (art.14 l. 3/2012) o di spontanea attivazione di questa procedura (art. 14 ter l. 3/2012), nell’eventualità di un mancato raggiungimento della maggioranza favorevole. Il CCI prevede invece che detto consumatore non possa accedere al concordato, riservato ai debitori diversi dai consumatori (art. 74 CCI) e, ove non gli riesca la soluzione del piano, potrà subire la liquidazione controllata, anche su iniziativa dei propri creditori (art. 280, comma 1, lett. a CCI). Una liquidazione che, peraltro, non gli consentirebbe di guadagnare quegli effetti di liberazione dalla responsabilità per i debiti residui che il CCI condiziona, appunto, a requisiti di meritevolezza, secondo l’art. 282 CCI. La normativa diviene dunque meno favorevole al consumatore.
Ora la verifica sulla meritevolezza sopra indicata non può che avere caratteristiche peculiari allorché il sovraindebitamento sia causato dal gioco. È importante, al riguardo, operare due preliminari distinzioni:
- In primo luogo, quando ci si riferisce al gioco, occorre, preliminarmente, distinguere il gioco in generale dal gioco d’azzardo.
- Operata tale specifica distinzione ed identificato come d’azzardo il gioco cui il soggetto ha fatto o sta facendo tutt’ora ricorso, occorre, in secondo luogo, distinguere due situazioni. Occorre, in particolare, riconoscere
- quando il debitore è stato o è ancora semplicemente dedito al gioco d’azzardo,
- rispetto a quando, invece, è stato ovvero è ancora affetto da un vero e proprio disturbo di gioco d’azzardo patologico.
Venendo ad esaminare la prima distinzione, Il concetto di gioco raggruppa tante attività anche molto diverse tra loro (giochi per bambini, giochi da tavolo, gioco in borsa, giochi matematici, giochi erotici, giochi olimpici, giochi di simulazione, giochi di ruolo, giochi in solitario…). Lo stesso concetto si applica a cose belle e a cose meno belle. Tra le cose meno belle va annoverato il gioco d’azzardo (in particolare le dilaganti slot machine), che genera comportamenti compulsivi e frequentemente induce dipendenza. Formalmente questa dipendenza si chiama Gioco d’azzardo patologico (GAP). Ma il fatto è che nel linguaggio comune e anche nel linguaggio dei media è entrato in uso il termine abbreviato di “ludopatia”, coerentemente con uno slittamento dal termine “gioco d´azzardo” al semplice “gioco”, slittamento favorito da chi, sul gioco d´azzardo guadagna. Recentemente, dunque sta tuttavia prendendo corpo la proposta di sostituire il termine ludopatia con una parola nuova: “azzardopatia” come proposto con una lettera aperta da un gruppo di operatori del mondo del gioco in base all’osservazione che la dipendenza non deriva dal gioco (“ludo”-) in sé, ma da quello specifico tipo di giochi che implica l’azzardo. Il problema non è dunque il gioco in sé, che in molti casi ha valenze positive, ma il problema è l’azzardo e soprattutto la sua degenerazione compulsiva.
Come distinguere il gioco dal gioco d’azzardo? Un criterio è fornito dalle Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alla persone affette da gioco d’azzardo patologico (GAP), elaborate dal Ministero della Salute nel 2015, secondo cui il gioco d’azzardo si distingue da ogni altra forma di gioco per la presenza determinante del fattore caso e per l’assenza del fattore abilità. Ciò premesso, anche il mondo del gioco d´azzardo è variegato e può avere esempi di interesse culturale legittimo (si pensi, ad esempio, al poker sportivo) anche se un genere lo è molto meno (si pensi alle slot machine dietro l’angolo). Queste ultime sono la vera emergenza nazionale giacché, una buona fetta sono ancora in mano alla criminalità organizzata e sono anche forti e ben organizzate le lobby che operano a loro tutela. La stragrande maggioranza dei casi di azzardopatie è legata alle slot machine. La dipendenza è infatti strettamente collegata al gioco d’azzardo (mentre non lo è relativamente alle altre forme di gioco).
Tale ragionamento introduce a seconda menzionata distinzione da operare. Il Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali (DSM) definisce il disturbo da gioco d’azzardo patologico come un disturbo problematico persistente o ricorrente legato al gioco d’azzardo che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi, come indicato dall’individuo che presenta quattro (o più) delle seguenti condizioni entro un periodo di dodici mesi:
- ha bisogno di somme crescenti di denaro per ottenere l’eccitazione desiderata;
- è irrequieto o irritabile se tenta di ridurre o di smettere di giocare d’azzardo;
- ha fatto ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o smettere di giocare d’azzardo;
- è spesso preoccupato dal gioco d’azzardo (ha pensieri persistenti che gli fanno rivivere passate esperienze di gioco d’azzardo, analizzare gli ostacoli e pianificare la prossima avventura, pensare ai modi di ottenere denaro con cui giocare d’azzardo…);
- spesso gioca d’azzardo quando si sente a disagio (se si sente indifeso, colpevole, ansioso, depresso…);
- dopo aver perduto denaro al gioco d’azzardo, spesso torna un’altra volta per ritentare (“ricorrere” le proprie perdite);
- mente (alla famiglia, al terapeuta, ai colleghi e così via) per occultare l’entità del coinvolgimento nel gioco d’azzardo; copre altresì comportamenti illegali, che vanno dal furto alla appropriazione indebita sino alla falsificazione di firme;
- ha messo in pericolo o perduto una relazione significativa, il lavoro, opportunità di studio e di carriera a causa del gioco d’azzardo;
- conta sugli altri per procurare il denaro necessario a risollevare situazioni finanziarie disperate causate dal gioco d’azzardo (mette in atto i comportamenti di salvataggio).
Si tratta di una vera e propria patologia, causata dalla dipendenza dal gioco d’azzardo che rientra nelle cosiddette “nuove dipendenze”. Chi ne è affetto non riesce a resistere alla tentazione di giocare d’azzardo o scommettere e questo porta a trascurare lo studio, il lavoro, la famiglia e molte altre attività quotidiane.
Operate tali distinzioni, è interessante ora esaminare la posizione assunta dalla giurisprudenza di merito, focalizzando l’attenzione sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e tenendo presente che la giurisprudenza utilizza per il gioco d’azzardo il termine “ludopatia”.
Già la Suprema Corte aveva cercato di offrire una prima difesa mediante l’applicazione della normativa sul consumatore: “Nel settore del gioco d’azzardo autorizzato, sebbene sussista solamente un modesto rischio a carico dello scommettitore in ragione della scarsa entità della posta giocata a fronte di vincite enormemente superiori, si applica la disciplina a tutela del consumatore” (Cass. Civ. Sez. VI 8.07.2015 n. 14288. Nello stesso senso Cass. Civ. Sez. I, 1.02.2016, n. 1869). Tuttavia la suprema corte si è mostrata inizialmente piuttosto tiepida circa la problematica. Così ad esempio Cass. Civ. 2.05.2016, n. 18162 aveva escluso l’assimilabilità della ludopatia alla tossicodipendenza, rettificando in un secondo momento il tiro soprattutto in sede penale. Cass Pen. Sez. III, 24.10.2016 n. 44659 aveva statuito che la ludopatia può, a determinate condizioni, integrare l’ipotesi del vizio di mente. Tuttavia la stessa giurisprudenza di legittimità penale ha posto dei limiti al riconoscimento della ludopatia. Ad esempio Cass. Pen. Sez. VII 26.01.2018 n.3723 ne ha escluso la rilevanza in caso di “abuso” dello stato di ludopatia da parte dell’imputato il quale sia consapevole del proprio stato “morboso” o, più recentemente, prefigurando uno stringente onere della prova in capo allo stesso.
La maggioritaria, se non addirittura unanime, giurisprudenza di merito ha invece adottato da tempo il principio di meritevolezza e ritiene “meritevole” il debitore sovraindebitato, pur con le dovute e necessarie precisazioni, solo nel caso in cui l’origine dell’indebitamento o sovraindebitamento dipenda da una forma prettamente patologica. Anche se il soggetto che ne è affetto ha intenzionalmente contratto debiti, la sua volontà nel farlo risulta viziata ed esso ritenuto “scusabile”. Si tratta, ad esempio, dei casi accertati di ludopatia (o Gioco d’Azzardo Patologico: GAP), definito dalla scienza medica (DSM5) come un “disturbo compulsivo complesso” non correlato ad uso di sostanze, ma invalidante e provocante una dipendenza altrettanto forte e che compromette “le attività personali, familiari e lavorative, caratterizzato da una perdita continua o periodica del controllo dell’impulso al gioco, un coinvolgimento nel gioco globale e totalizzante, un’irrazionalità di pensiero e una perseverazione nel comportamento, malgrado le gravi conseguenze, individuali e sociali”. Tuttavia la giurisprudenza delle corti di merito si è sforzata di interpretare il concetto di meritevolezza secondo il fine proprio della legge che è quello di salvare il maggior numero possibile di sovraindebitati dalla loro condizione. È cresciuta nel tempo anche la consapevolezza che la patologia psichiatrica può determinare la meritevolezza in situazioni in cui in assenza della stessa, per le modalità con cui si è creato il sovraindebitamento, potrebbe invece ritenersi sussistente la colpa
Il Tribunale di Torino con decreto del 8 giugno 2016 ha omologato una proposta di piano del consumatore presentata da un debitore il cui indebitamento e sovraindebitamento era stato causato, tra gli altri, da un accertato disturbo di gioco d’azzardo patologico, riconoscendo in capo al consumatore l’assenza di colpa e nella causazione dell’indebitamento e nella causazione del sovraindebitamento e statuendo più specificamente che “[…] pur avendo il signor […] dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica la ludopatia che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure”. Il decreto evidenzia due circostanze essenziali:
- in primo luogo, laddove il debitore affermi e dimostri che la causa del proprio indebitamento e/o del proprio sovraindebitamento sia da individuarsi nella ludopatia, non paiono dubbi che lo stesso possa dirsi meritevole, nell’accezione di assenza di colpa di cui all’art. 12 bis della L. 3/2012;
- in secondo luogo, sembrerebbe comunque necessario che il debitore abbia consapevolmente preso atto della propria patologia, affrontandola in misura adeguata e, così, “sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure”.
Analoghe considerazioni sono state svolte e recepite anche dal Tribunale di Cuneo, nel decreto del 19 giugno 2017 con cui ha omologato un piano del consumatore. Si è dunque andato affermando, in seno alla giurisprudenza, il condivisibile principio generale, secondo cui, in presenza di una reale patologia psichiatrica accertata, “[…] la causazione del sovraindebitamento può dirsi incolpevole, non tanto perché priva di irragionevolezza delle scelte che hanno portato alla situazione attuale ma, anzi, proprio perché queste appaiono denotative di una patologia psichiatrica accertata e tale da avere portato all’apertura di un’amministrazione di sostegno” (ex multis, Tribunale Torino, decreto di omologa di un piano del consumatore, 31 dicembre 2018). Affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell’unità sanitaria locale.
. Al contrario, e sul punto non ci si può che richiamare al decreto di rigetto di una proposta di piano del consumatore emesso dal Tribunale di Mantova il 5 settembre 2019, nel caso in cui la causa principale dell’indebitamento del consumatore derivi dalla mera “dedizione al gioco d’azzardo” (non in chiave patologica) “deve ritenersi che il ricorrente abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, ricorrendo quindi l’ipotesi di cui all’art. 12 bis, co. 3, della legge n. 3/2012”.
Proseguendo con l’analisi dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, in senso conforme, sempre presso il Tribunale di Torino, si è poi sviluppato un successivo orientamento, che, pur confermando nella sostanza quanto espresso nel citato decreto del 8 giugno 2016, in ordine alla non imputabilità dell’indebitamento e sovraindebitamento nell’accezione di cui al terzo comma dell’art. 12 bis L. n. 3/2012, laddove il ricorrente affermi e dimostri l’eziologia patologica dell’indebitamento stesso (ludopatia), pone tuttavia in luce, quasi in chiave di condicio sine qua non per la declaratoria dell’ammissibilità del piano proposto in punto fattibilità, la necessità che il ricorrente sovraindebitato produca la necessaria documentazione medica che attesti o l’avvenuta guarigione dalla patologia ovvero la presentazione di un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno o di un curatore (in caso di inabilitazione). Il riferimento, in tal senso, va al decreto del Tribunale di Torino 20 novembre 2017 ed al conseguente decreto 1 giugno 2018 di rigetto dell’istanza di omologa di un piano del consumatore. In questo caso, nel corso della procedura di piano del consumatore presentata da un consumatore il cui indebitamento ed il cui sovraindebitamento erano stati de facto determinati dalla propria condizione patologica (nella specie, la ludopatia), il Giudice delegato, dopo aver disposto con decreto inaudita altera parte, dietro istanza del consumatore ricorrente, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare avviata nei suoi confronti, aveva emesso il citato decreto interlocutorio del 20 novembre 2017, con il quale invitava il ricorrente, preliminarmente, a depositare anche “l’allegazione di certificazione medica in ordine alla guarigione della lamentata ludopatia – diversamente permanendo la causa del sovraindebitamento o, alternativamente, eventuali ricorsi (ove presentati) all’Autorità giudiziaria per la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’amministrazione di sostegno o inabilitazione”. La richiesta del Giudice delegato di una certificazione medica di avvenuta guarigione, non ha molto senso sotto il profilo strettamente sanitario (non essendo rilasciabile tale certificazione, in quanto trattasi di una patologia dalla quale non è certificabile una vera e propria guarigione), ma è certamente condivisibile dal punto di vista relativo alla opportuna presenza di un amministratore di sostegno o di un curatore. Tale richiesta trova giustificazione, come espressamente enunciato nel decreto di rigetto del 1 giugno 2018, nella circostanza per cui il protrarsi, nel tempo, della condizione patologica (nella specie, ludopatia), non accompagnata o gestita attraverso un amministratore di sostegno, “fonda una prognosi di improbabilità o non elevata probabilità che il debitore si in grado di assicurare il flusso finanziario necessario a pagare i creditori, secondo il piano proposto”. In altri termini, come ribadito in un altro storico decreto del Tribunale di Torino depositato in data 31 dicembre 2018, è proprio il fatto che, in situazioni del genere, il relativo governo delle spese sia prudenzialmente rimesso al monitoraggio dell’amministratore di sostegno, a rendere la proposta formulata sostenibile. Per i casi più gravi, infatti, l’amministrazione di sostegno, istituto che, con la sua possibilità di modulazione concreta sulle esigenze dell’amministrato, offre la possibilità di garantire una corretta gestione delle entrate e delle uscite, risulta essere lo strumento più idoneo. Nelle ipotesi meno gravi, il debitore potrà sottoporsi a idonei cicli di psicoterapia che lo aiutino a tenersi lontano dal gioco.
Se nei citati orientamenti sia il Tribunale di Torino che il Tribunale di Cuneo concordano pacificamente nel riconoscere l’assenza di colpa laddove l’indebitamento e sovraindebitamento del consumatore sia stato determinato da una propria condizione patologica, la ludopatia, il Tribunale di Milano, con decreto di omologa del piano del consumatore depositato in data 18 ottobre 2017, ha aggiunto come neppure di frode possa in tal senso parlarsi. Il citato orientamento si è nel tempo consolidato, tanto da consentire allo stesso Tribunale di Torino, nel decreto di omologa del piano del consumatore depositato in data 11 aprile 2019 di qualificare la condizione di sovraindebitamento, causata da un eccessivo ricorso al credito dovuto ad una “progressiva e compulsiva perdita di controllo della gestione delle proprie risorse finanziarie”- per effetto di ludopatia – connotata, tanto dall’assenza di una reale volontà di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, quanto, attraverso una interpretazione evolutiva della vigente normativa, dall’assenza di “colpa grave, malafede e frode”, decreto, le cui motivazioni sono state poi condivise anche in successivo orientamento ( Tribunale di Torino decreto del 28 ottobre 2019).
Da un punto di vista propriamente processuale, come già accennato, si è posta poi anche la delicata questione dell’onere della prova, in capo al debitore. Nulla quaestio, in ordine alla dimostrazione della effettiva sussistenza dell’affermata condizione patologica (disturbo di gioco d’azzardo). E’ certamente onere del debitore fornire, soprattutto con adeguata documentazione medica, una prova rigorosa, che potrà essere supportata anche da elementi presuntivi, della sussistenza della patologia da gioco. Secondo il sopra citato decreto del Tribunale di Torino, non possono che rendere credibile la tesi affermata dal ricorrente rispettivamente la documentazione medica di presa in carico del soggetto dal SSN, oltre che una eventuale apertura di una procedura di amministrazione di sostegno. Il fatto che tale patologia abbia determinato l’indebitamento e finanche il sovraindebitamento può essere dimostrato, sempre seguendo il prezioso ed articolato ragionamento del menzionato decreto, anche se non in via diretta, quanto meno in via presuntiva, attraverso idonea e valida documentazione medica, a titolo esemplificativo, che attesti l’insorgenza della dimostrata condizione in momento anteriore all’insorgere dell’indebitamento.
Più delicata appare la altra questione se il debitore, il quale individui nella patologia la causa del sovraindebitamento, debba anche dimostrare la specifica destinazione delle somme ricevute in mutuo al pagamento di debiti di gioco. Sul punto, è assai interessante osservare come il decreto abbia specificato che “non vale ad escludere il nesso causale tra la patologia e il sovraindebitamento l’assenza di prova che le somme ricevute in mutuo sia state destinate direttamente al pagamento di debiti di gioco, poiché, da un lato, tale prova risulterebbe quasi diabolica e, dall’altro, le somme ottenute in prestito potrebbero essere state usate per pagare debiti diversi da quelli derivanti dal gioco, senza che ciò comporti un mutamento della causa dell’indebitamento, riconducibile comunque alla suddetta patologia”.

