PCT, le novità nella conversione in legge del Decreto Rilancio
Il 18 luglio 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 180, suppl. ordinario n. 25 del 18 luglio 2020) la legge n. 77/2020 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel cui testo si segnala la presenza di modifiche anche a riguardo del processo civile telematico.
E’ stato novellato in particolare il Capo V (“Misure in materia di giustizia”) del predetto Decreto. Le modifiche introdotte dalla legge di conversione hanno inciso in particolare sull’articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 il quale, come è noto, disponeva misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare. In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 77/2020 all’art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, entrate in vigore il 19 maggio 2020, il quale già aveva modificato l’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, ha dettato ulteriori disposizioni anche per il processo civile valide fino al 31 ottobre 2020. Le novità in tema di Processo Civile Telematico sono tutte contenute nell’art. 221. Vediamo le principali novità introdotte, nell’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, dalla legge n. 77/2020.
Quanto ai procedimenti civili
1) Obbligo deposito telematico anche di atti introduttivi e di costituzione in giudizio
La norma reintroduce l’obbligo (che era cessato il 30 giugno) fino al 31 ottobre 2020, negli uffici giudiziari nei quali è attivo il deposito telematico, di effettuare il deposito telematico di tutti gli atti del processo e quindi anche degli atti introduttivi nonché quelli relativi alla costituzione in giudizio.
Il legislatore ha quindi ritenuto opportuno confermare e prorogare quanto già disposto dall’articolo 2 comma 6 del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11.
2) Obbligo pagamento del contributo unificato in modalità telematica
Logica conseguenza della proroga dell’obbligo di deposito telematico di tutti gli atti processuali è quella inerente la contestuale proroga relativa all’obbligo di pagamento del contributo unificato previsto dall’articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nonchè l’anticipazione forfettaria di 27 euro (non dei diritti di copia); tale obbligo dovrà quindi essere assolto mediante utilizzo di sistemi telematici di pagamento compreso quello potranno avvenire anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Sono fatti salvi i casi di interruzioni dei sistemi informatici e di urgenza indifferibile.
3) Processi celebrati mediante deposito di note scritte
L’art. 221, comma IV, aggiunge all’art. 83 d.l. n. 18/2020 la disposizione secondo cui il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte. Il giudice può disporre infatti, comunicandolo alle parti almeno 30 giorni prima, che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite con una trattazione scritta mediante il deposito telematico entro 5 giorni prima di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ma ciascuna parte può chiedere quella orale entro 5 giorni dalla comunicazione.
In questa ipotesi, come detto, il giudice comunicherà alle parti, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza, che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegnerà alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti potrà però presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento a seguito della quale il giudice provvederà entro i successivi cinque giorni.
Nell’ipotesi in cui nessuna delle parti effettui il deposito telematico di note scritte, il giudice provvederà ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile, fissando una udienza successiva, di cui il cancelliere darà comunicazione alle parti costituite e, ove nessuna delle parti comparirà alla nuova udienza, il giudice ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarerà l’estinzione del processo.
4) Facoltà deposito telematico in Corte di Cassazione
Il comma V dell’art. 221, facendo riferimento ai procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, prevede che “il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall’art. 14 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115/2002, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’art. 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’art. 5, c. 2, del codice di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82”. Anche tale previsione non rappresenta una novità in quanto già la legge di conversione del D.L. n. 18/2020 aveva introdotto il deposito telematico (sempre facoltativo) degli atti e dei documenti anche dinanzi alla Corte di Cassazione sino al 31 luglio 2020. Adesso la norma prevede che nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
È già possibile depositare telematicamente in Cassazione? In realtà no; o meglio: ciò non è ancora possibile.
Tale deposito deve infatti avvenire previo provvedimento della DGSIA (la Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia). L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale della DGSIA che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
Quando verrà rilasciato il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia? Nulla è specificato.
Logica poi la disposizione che prevede che gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonchè l’anticipazione forfettaria, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, siano assolti telematicamente mediante sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5) Celebrazione udienze da remoto
Il comma VI dell’art. 221, invece, prevede che partecipazione alle udienze civili possa avvenire, su richiesta dell’interessato e almeno 5 giorni prima dell’udienza, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, precisando inoltre che “la parte può partecipare all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione”.
La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori potrà dunque avvenire, su istanza dell’interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza. Tuttavia:
- è consentita la partecipazione da remoto alle udienze di uno o più difensori o di una o più parti ma solo dalla stessa postazione da cui si collega il difensore indicato in mandato
- lo svolgimento dell’udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione;
- l’istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza dovrà essere depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’udienza;
- il giudice dovrà disporre la comunicazione alle parti dell’istanza, dell’ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell’udienza;
- all’udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà mentre, di tutte le ulteriori operazioni, ne sarà dato atto nel processo verbale.
Altresì si prevede che il giudice, con il consenso preventivo delle parti, potrà disporre che l’udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale della DGSIA. L’udienza in questo caso dovrà svolgersi con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice disporrà la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, ove sia prevista la sua partecipazione, del giorno, dell’ora e delle modalità del collegamento. All’udienza il giudice darà atto delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni ne sarà dato atto nel processo verbale.
6) Giuramento del CTU mediante deposito telematico
In luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre disposto il giuramento CTU da remoto. In questo caso il consulente, prima di procedere all’inizio delle operazioni peritali, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo informatico.
Quanto ai procedimenti penali
1) Celebrazione udienze da remoto
E’ assicurata, previa comunicazione, la partecipazione da remoto a qualsiasi udienza dei detenuti, con il consenso delle parti espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale e con la presenza del giudice, del suo ausiliario e del P.M. nell’ufficio giudiziario.
Il comma 9 dell’art. 221 prevede infatti la partecipazione al processo degli imputati detenuti a distanza. In particolare “la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell’imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L’udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell’ausiliario del giudice nell’ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l’ora e le modalità del collegamento”.
2) Deposito telematico di atti nella fase delle indagini preliminari
Con decreto del Ministero della Giustizia, è autorizzato nella fase delle indagini preliminari il deposito telematico degli atti, in particolare di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all’articolo 415-bis c. 3 c.p.p., nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, da intendersi eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.
Il comma 11 dell’art. 221,invece, prevede che, “al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonchè di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici”.
3) Colloqui con i detenuti
Negli istituti penitenziari e in quelli penali per minorenni, possono essere svolti a distanza i colloqui con i congiunti o con altri aventi diritto, su richiesta dell’interessato o quando la misura è indispensabile a tutela della salute. il comma 10 dell’art. 221 prevede che “negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell’interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall’articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018”.
4) Sospensione dei termini per la presentazione delle querele.
Si stabilisce inoltre che dal 9 marzo all’11 maggio 2020 si considera sospeso il termine per proporre la querela.
Con la modifica all’art. 221 è infatti previsto che “Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale”, relativo al termine di decadenza di tre mesi per proporre la querela che decorre dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.

