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Quando il lavoro in Italia si trasforma da diritto in obbligo

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L’obbligo dei genitori di mantenere i figli è previsto dall’articolo 30 della Costituzione e sussiste per il solo fatto di averli generati: tutti i genitori, anche non coniugati, devono cioè mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Non esiste per legge, tuttavia, un limite di età prestabilito oltre il quale il genitore non è più tenuto a provvedere al mantenimento dei figli.

Da noi, a differenza di ciò che avviene nei Paesi del Nord Europa, è sempre apparsa normale la famiglia numerosa, quella dei nostri nonni o bisnonni, con i figli che sposati restavano spesso sotto lo stesso tetto dei loro genitori. Ma il mondo è cambiato e anche l’Italia. Il mercato del lavoro chiede una capacità di spostamento, iniziativa e autonomia che la civiltà contadina non prevedeva. Le statistiche del 2018 ci dicano che l’Italia è tra le quattro nazioni della Ue con il più alto tasso di giovani adulti (tra i 18 e i 34 anni) che vivono ancora con i genitori. Sono, cioè, circa il 50%, mentre la media europea è al 28%. Esono più i maschi (56%) delle femmine (44%) a rimanere attaccati alla gonna di mamma. Solo in Italia si mantiene un figlio fino a trenta anni. In passato la Cassazione stessa aveva avvallato tale linea. In particolare in relazione ai profili che riguardano l’acquisizione di una professionalità del figlio ed una collocazione nel mondo del lavoro adeguata alle sue aspirazioni, la giurisprudenza, ritiene pacifico, già da tempo, che, affinché venga meno l’obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. Civ. n. 4765/2002; Cass. Civ. n. 21773/2008; Cass. Civ. n. 14123/2011; Cass. Civ. n. 1773/2012). Correlativamente quindi, se il figlio coltiva delle aspirazioni e voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera, ciò non può non fa venir meno il dovere al mantenimento da parte del genitore (Cass. Cass. n. 1779/2013). 

Come non ricordare la celeberrima Cass. Civ. Sez. I 9.01-3.04.2002 n. 4765? Con tale sentenza il padre, un notaio napoletano si vide condannato a ripristinare l’assegno di mantenimento per il figlio “pur risultando il medesimo, da tempo maggiorenne ed in possesso di un titolo di studio, titolare di una quota di investimento per circa lire 500.000.000 e capace di produrre un reddito con l’assunzione di incarichi amministrativi nell’ambito di una società commerciale”. Infatti “il giovane (???)aveva già trovato un’occupazione in uno studio professionale, era divenuto socio ed amministratore di una società ed era contitolare con la madre di un fondo di investimento di circa lire 1.000.000.000”. La Corte dunque osservava: “Sulla base dei parametri di riferimento suindicati deve escludersi in via generale che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia. A tali principi si è pienamente attenuta la sentenza impugnata, affermando che la mancanza di circostanze idonee a dimostrare la raggiunta autosufficienza del ventinovenne M.– stante la natura fittizia della cointestazione in suo favore del fondo di investimento di proprietà della madre e l’assenza di qualsiasi indicazione circa il patrimonio e gli utili della società di cui egli era socio – ed al contrario la ricorrenza di elementi tali da far ritenere che il medesimo, laureato in giurisprudenza e figlio di professionisti di elevato livello, fosse ancora impegnato a completare la sua formazione nella prospettiva di un inserimento professionale adeguato alle sue aspirazioni ed alle sue potenzialità, comportavano per i genitori il permanere dell’obbligo di mantenimento. È, peraltro, inammissibile in questa sede ogni ulteriore doglianza diretta a proporre una diversa valutazione delle circostanze esaminate e ritenute dalla sentenza stessa non idonee a provare il raggiungimento da parte del ragazzo di una propria autonomia”.

Il testo della sentenza sembra discendere direttamente dal “Giovin Signore” del Parini e può essere considerato il manifesto ideologico del movimento dei bamboccioni.

Da allora tuttavia le cose sono cambiate. Già a giugno Cass. Civ. Sez. VI Civile 14.02–.06.2020, n. 11186 aveva sancito che “il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.» (Cass. n. 18076 del 20/08/2014)” ribadendo in astratto quanto precedentemente affermato (seppur prevedendo un giudizio caso per caso e aggiungendo limitazioni significative). Tuttavia nel concreto rigettava la pretesa dell’assegno (“la Corte, pur avendo valutato lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte di Da. e la prosecuzione della sua formazione professionale attraverso gli studi universitari, non ha evidenziatole circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo in applicazione di criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età del beneficiario”). La corte pur ribadendo l’esistenza di un astratto diritto alla propria realizzazione personale del figlio maggiorenne né ha da un lato relativizzato (superando ilo valore assoluto dell’enunciazione di Cass. Civ. Sez. I 9.01-3.04.2002 n. 4765) e dall’altro circoscritta la portata.

Con la pronuncia dei giorni scorsi la Cassazione va oltre per chiedere un’inversione di rotta e per passare dal principio “del diritto a qualunque diritto” al concetto di dovere, come imposto dall’evoluzione sociale.

Afferma dunque che finiti gli studi, siano quelli liceali, la laurea triennale o la specialistica, un figlio ha il dovere di trovare un’occupazione e rendersi autonomo. Senza coltivare velleità incompatibili con il mutato mercato del lavoro. L’obbligo del mantenimento da parte dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo da loro scelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. E se i tempi si allungano con la laurea, magari andando un po’ fuori corso, il tribunale ha voluto esplicitamente menzionare il divieto di “abuso di diritto”: insomma i figli non possono approfittarne, magari in pure “mala fede”. Ma già in un’altra sentenza, la numero 3659 del febbraio scorso (Cass. Civ. 16.02.20 n. 3659), la Cassazione aveva chiarito: un genitore che abbia versato all’ex coniuge l’assegno di mantenimento per i figli, dopo che questi hanno conseguito l’autosufficienza economica, ha diritto alla restituzione di quanto pagato. Attenti dunque, perché il rischio è poi non solo quello di perdere l’assegno di papà, ma anche di doverlo lautamente rimborsare.

Perché l’assegno di mantenimento ha una funzione educativa e non è un’assicurazione. La Cassazione, stigmatizza dunque il comportamento del “bamboccioni” con i capelli grigi. La Corte di Cassazione, infine, ha seguito la linea della corte d’appello. Ha quindi stabilito che “dimostrare che si ha ancora diritto al mantenimento è a carico del richiedente” e se sussiste uno stile di vita volutamente inconcludente o sregolato oppure l’inconcludente ricerca di un lavoro protratta all’infinito, il figlio non avrà certo dimostrato di avere diritto al mantenimento. Concludono i giudici: “la prova del diritto all’assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l’età del figlio aumenta”. La Suprema corte di Cassazione, ha dunque sostenuto in una sua recente pronuncia, che dai 35 anni in poi si può presumere che l’incapacità economica del figlio dipenda più da sua pigrizia e indolenza che non dalle difficili condizioni di mercato e dalla disoccupazione, per questo è lecito chiedere la cessazione del mantenimento per un giovane che sta diventando adulto.

Con la sentenza 17183, i giudici affermano l’obbligo del figlio di attivarsi per cercare un lavoro qualunque per rendersi autonomo, in attesa di un impiego più aderente alle sue aspirazioni. Perché non può pretendere “che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore”.

La Suprema Corte (nel respingere il ricorso di una madre che contestava la scelta della Corte d’appello di revocare l’assegno, versato dall’ex marito, in favore del figlio, un trentenne professore di musica precario, e di revocare anche l’assegnazione della casa coniugale) chiede dunque di passare dall’assistenzialismo all’autoresponsabilità. Viene così. I giudici territoriali facevano, infatti, notare che, ormai in ogni paese del mondo si dà per presunta, salvo l’esistenza di deficit, l’indipendenza economica a trenta anni, meno in Italia. Né la mancanza di un lavoro, in alcuni momenti storici, può equivalere all’impossibilità di mantenersi da soli. La disoccupazione può riguardare, infatti, anche persone più avanti con l’età. Come era avvenuto all’ex marito della ricorrente che, a sessanta anni, chiuso il negozio di ferramenta, era tornato a vivere dall’anziana madre. Senza che, per questo, ci sia, a suo, favore un obbligo di mantenimento da parte della genitrice: altrimenti si parlerebbe di copertura assicurativa. Diverso è l’obbligo alimentare che vale a vita tra congiunti ed è reciproco. Il figlio della coppia lavorava saltuariamente come supplente, con redditi modesti ma significativi: circa 20 mila euro l’anno in media, e anche la coabitazione con la madre era sporadica perché il suo lavoro lo portava in varie provincie. Secondo i giudici, spettava al ragazzo (o dovremmo finalmente dire uomo?) “ridurre le proprie ambizioni adolescenziali”: bello e fondamentale poter seguire le proprie aspirazioni, studiare ciò che si ama, ma a un certo punto si deve anche fare i conti con la realtà pratica e poter pagare le bollette e trovare un modo per mantenersi. Un risultato che dipende dall’impegno speso per incrementare le supplenze o integrare le entrate con ogni opportunità disponibile.

Ma la Cassazione, non esclude il diritto all’assegno di mantenimento solo quando la famiglia non versa in floride condizioni economiche. Anche i genitori facoltosi possono chiudere i cordoni della borsa, quando il figlio abbia compiuto la maggiore età e terminato il suo corso di studi. Se è brillante e vuole proseguire può puntare ad una borsa di studio o darsi da fare per arrotondare il magro bilancio. Per i giudici di legittimità continuare a mantenere i figli conviventi “sedicenti” non autonomi fa scattare anche una disparità di trattamento, ingiustificata e ingiustificabile, nei confronti dei figli coetanei che si sono resi autonomi perdendo poi tale condizione: solo per i primi permane, infatti, un obbligo di mantenimento mentre i secondi possono solo puntare al diritto agli alimenti. Tutele del tutto attenuate dunque per chi si trascina stancamente negli studi per nulla proficui e lo stesso fa nella ricerca di un lavoro. “Il concetto di capacità lavorativa – si legge nella sentenza – intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato, si acquista con la maggiore età”,             quando la legge presuppone l’autonomia “ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro”, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto). Poi naturalmente i tempi si allungano in caso di laurea. La Cassazione ha dunque stabilito con la sentenza 17183 che, finiti gli studi (siano quelli dell’obbligo o la laurea specialistica), un figlio ha il dovere di rendersi autonomo dai propri genitori e trovarsi un’occupazione in grado di mantenerlo. Ma per chi li dilata troppo la Cassazione parla chiaramente di divieto di “abuso del diritto”»: il diritto al mantenimento del figlio non può sorgere “già abusivo” o “di mala fede”. Insomma, se i sogni non si realizzano, bisogna comunque darsi da fare. La Cassazione in pratica afferma il principio secondo cui “Dopo gli studi è obbligatorio trovarsi un lavoro (qualsiasi)”.

La sentenza, pur partendo da un’esigenza reale dimostra limiti evidenti. La Cassazione ricorda che l’Italia ha bisogno di una rivoluzione anche all’interno delle mura domestiche. Deve passare, cioè, da un’ottica di assistenzialismo a quella di una diffusa autoresponsabilità. In questo senso “ormai è acquisita la “funzione educativa del mantenimento”.

Tutto giusto. Ma è anche vero che gli Ermellini sembrano non sapere che per i giovani di oggi uscire di casa è molto più difficile di un tempo: tra contratti precari e stipendi al limite della sussistenza, il sogno di una casa di proprietà, così raggiungibile per i loro genitori, ora è diventato per molti una chimera.

Alla Corte sembra sfuggire la differenza tra avere le potenzialità per cercare un lavoro e possedere un lavoro che consenta di mantenersi. Pone infatti come “il suo limite logico e naturale: allorquando i figli … siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita”. Ma con la potenzialità da sola non si porta a casa uno stipendio. Eppure per la Corte la circostanza sembra irrilevante. Diverso sarebbe collegare la conservazione del diritto alla dimostrazione di essersi attivati (dopo la conclusione degli studi) per cercare un lavoro. Sotto questo profilo il ragionamento della Corte (“la crisi occupazionale giovanile conserva un’incidenza nel senso di dare al parametro dell’adeguatezza un carattere relativo sia in ordine al contenuto dell’attività lavorativa che del livello reddituale conseguente”) non può che essere condiviso. Ma la sensazione è che, a tratti, la Suprema Corte non colga pienamente la differenza tra la condizione del giovane che si attiva per cercare un lavoro senza riuscirci e quella di chi invece semplicemente si adagia nella sua situazione di mancata occupazione. Quando la Cassazione afferma che “è esigibile l’utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell’auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni; non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore” sostiene un principio sul quale difficilmente si può dissentire. Tuttavia la Corte, che pur era “partita bene”, finisce per snaturare tale ragionamento laddove collega l’obbligo economico del mantenimento all’obbligo di “istruire, educare e assistere moralmente i figli” finendo per porre idealmente il termine di tale obbligo a carico dei genitori nel momento in cui i figli hanno terminato il loro ciclo di studi se non, ancor prima, al raggiungimento della maggior età (“la legge, quindi, fonda l’estinzione dell’obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei gigli maggiorenni, in concomitanza all’acquisto della capacità d’agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età” e più oltre “non è dunque necessaria una prescrizione legislativa, che, come da taluno in dottrina aveva auspicato, fissi in modo specifico l’età in cui l’obbligo di mantenimento del figlio viene meno: in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l’esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l’indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. Capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggior età, quando la legge presuppone raggiunta l’autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto)” ). In una confusa girandola di riferimenti temporali alla vita da giovane adulto del giovane, usati in modo fungibile, la Corte tratta indifferentemente situazioni e concetti affatto simili: il raggiungimento della maggior età, il completamento degli studi, la ricerca di un lavoro dopo tale completamento… con una discreta confusione di situazioni e di concetti.

La colpa principale della pronuncia è la sua intrinseca ipocrisia. Ne è esempio il passaggio in cui chiosa “ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto”. Per gli Ermellini, basta il possesso del titolo di studio per “campare” (“ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento del titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto… dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio… che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro”)

La sentenza sembra scritta da un altro Paese. E’ ipocrita perché si ostina a non vedere come l’Italia, “Repubblica fondata sul lavoro” è il Paese che per molti, per troppi è sì diventata il paese del lavoro ma come miraggio, soprattutto il lavoro stabile. E’ ipocrita perché, con una Costituzione che esalta l’istruzione come mezzo per la realizzazione dell’individuo (valore costituzionale sancito dall’art. 3 e che pur pervade anche la sentenza) finge di ignorare che la situazione italiana vede migliaia di giovani laureati partecipare a concorsi magari per pochi posti da bidello (esilerante la trasposizione cinematografica nel film “Smetto quando voglio”). Perché la realtà di oggi, purtroppo, è che l’Italia ha tradito la sua Costituzione.

Ed è ancora ipocrita perché dopo aver sottinteso quasi tutto il male possibile della famiglia italiana tradizionale (d’altronde è quasi una moda farlo) non dice che è stata quella famiglia (dove ormai i nonni con la pensione e i risparmi sostengono non solo i figli ma anche i nipoti) a tenere in piedi la società italiana sostituendosi ad uno Stato carrozzone e sprecone colpevolmente assente.

Rileggendo la sentenza sembra di risentire l’ex ministro Elsa Fornero quando affermò che i giovani sono troppo schizzinosi, troppo choosy e che per il primo impiego dovrebbero sapersi accontentare. Beh in effetti i suoi figli hanno dimostrato di essere bravissimi nell’accontentarsi: 37 anni, la rampolla della ex ministra di posti fissi ne ha due: professore associato di Genetica medica alla facoltà di Medicina dell’Università di Torino (dove casualmente insegnano padre e madre) e responsabile della ricerca alla fondazione Hugef, fondazione finanziata da Banca Intesa (dove la madre era nel consiglio di Sorveglianza).

Ancora, nel suo pragmatismo, la sentenza manda direttamente in pensione il principio costituzionale di eguaglianza sostanziale laddove chiosa “dovrà tenersi conto dell’adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche” il che, tradotto in soldoni significa che i figli delle famiglie benestanti potranno avere l’assegno fino a quando avranno completato il master alla Yale University mentre al figlio del bracciante, completata ragioneria (perchè il liceo gli è negato, poi dovrebbe andare all’università) o la scuola professionale, il diritto all’assegno è negato perché il suo destino è non aver diritto ad ambire a “opzioni formative inadeguate rispetto alle condizioni della famiglia e non rientranti nelle sue concrete possibilità economiche”. Ma, secondo dell’art. 3 II comma Cost. non era “compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”?  Con la sentenza siamo oltre la rinuncia al dettato dell’articolo in oggetto, siamo alla teorizzazione del suo opposto. La citazione di fantomatiche “provvidenze e sovvenzioni che lo Stato e molte istituzioni formative predispongono in favore degli studenti meritevoli” è un ulteriore riferimento ad un Paese che evidentemente non è l’Italia conosciuta ai più visto che concretamente tali misura scattano solo per le famiglie prive di reddito. Basta che in famiglia il reddito di un operaio per uscire da quasi tutte tali possibilità.

Tutto ciò senza considerare ulteriori cortocircuiti logico-giuridici della pronuncia. Seguiamone il ragionamento. I giovani devono dunque appena possibile mettersi alla caccia del posto di lavoro. Idea giusta. Tuttavia (ammesso che lo trovino) ben difficilmente questo sarà in grado di garantire la tanto sbandierata “indipendenza economica”. Probabilmente inizialmente dovranno accontentarsi di lavori precari, a progetto, part-time Di sicuro non è sufficiente un lavoro precario o qualche ora serale per l’“indipendenza economica”. Eppure, secondo alcuni arresti giurisprudenziali, poiché la capacità lavorativa è la dimostrazione potenziale di poter svolgere una attività lavorativa, basta uno di questi lavoretti per perdere il diritto all’assegno di mantenimento, anche se il lavoretto è durato i due mesi dell’estate. L’ingresso effettivo nel mondo del lavoro, con la percezione di uno stipendio anche se modesto ma che prelude a una successiva crescita lavorativa, segna la fine definitiva dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore. Un’eventuale successiva disoccupazione del figlio non comporta la rinascita dell’obbligo del genitore di versare l’assegno di mantenimento. Abbozzando una conclusione, si potrebbe dire che una volta si sia perso il diritto, lo stesso non risorge più neanche se il giovane si dovesse trovare un’altra volta in difficoltà e senza lavoro.

La Cassazione, con una sentenza molto recente e molto importante (Cass. Civ. 22/07/2019 n. 19696) ha affermato che

  1. non ha diritto al mantenimento il figlio che ha un lavoro stabile per almeno due anni (quindi ex adverso sotto i due anni di rapporto non si perde tale diritto)
  2. indirettamente stabilisce la soglia di reddito al di sopra della quale il giovane, anche se con uno stipendio ridotto, si può definire economicamente indipendente e non è più legittimato a chiedere l’assegno di mantenimento.

Questa soglia fissa la misura oltre la quale, secondo la Suprema Corte, il figlio può vivere con i suoi soldi.

Il tetto oltre il quale il reddito consente di conquistare l’indipendenza economica è di 500 euro. Si tratta dell’ennesima prova di come vengano definiti criteri e misure in modo astratto e sconnesso da ogni realtà. Verrebbe da chiedersi se chi ha fissato la soglia dell’indipendenza economica è mai riuscito a vivere con una tale somma disponibile. Un libero professionista con entrate pari a 500 euro al mese riesce a malapena a sostenere i costi dello studio. Dovrebbe poi vivere di aria.

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