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Lo stalking condominiale

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Stalking e stalking condominiale

La parola inglese stalking indica un Insieme di comportamenti persecutori ripetuti e intrusivi, come minacce, pedinamenti, molestie, telefonate o attenzioni indesiderate, tenuti da una persona nei confronti della propria vittima. Si tratta di ipotesi che la legge italiana (e non solo lei) considera reato. L’art 612 bis c.p recita testualmente “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (…) Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. (…).“.

Il delitto di atti persecutori, più comunemente noto con il termine anglosassone stalking (da to stalk, letteralmente “fare la posta” alla preda) utilizzato per definire le condotte di insistita interferenza nella sfera privata altrui (PISTORELLI), è un delitto contro la libertà morale, doloso. Strutturalmente, il reato si configura come reato abituale con evento di danno, per la cui sussistenza: è necessaria la realizzazione di una pluralità di comportamenti tipici, di molestia e/o minaccia; è necessario che tali comportamenti si succedano nel tempo anche se comprensibilmente il Legislatore non ha posto limiti temporali (PISTORELLI); è necessario, infine, che questi comportamenti plurimi e reiterati producano alternativamente uno dei tre tipi di evento considerati dalla disposizione incriminatrice. Invero, a riguardo, è stato acutamente osservato come gli eventi descritti dalla norma (il perdurante e grave stato di ansia o di paura ingenerato nella vittima; il fondato timore per la incolumità di questa o per quella di persone a lei vicine; l’alterazione delle abitudini di vita cui la vittima sia costretta dallo stillicidio persecutorio) scontino una certa indeterminatezza idonea a creare una qualche tensione con il principio di tassatività che governa l’ordinamento penalistico (RESTA).

L’elemento psicologico è configurato in forma di dolo generico: la coscienza e la volontà dell’agente deve avere ad oggetto le reiterate condotte assillanti, inclusa la consapevolezza della loro rilevanza causale nei confronti di uno degli eventi previsti dalla stessa norma incriminatrice quali effetti delle azioni moleste.

Quanto al regime di procedibilità non è necessaria la querela della persona offesa nelle ipotesi in cui il reato sia commesso ai danni di un minore o di un disabile ovvero quando il fatto sia connesso con altro delitto procedibile d’ufficio, ovvero ancora quando sia commesso da soggetto precedentemente ammonito.

Il termine per la presentazione della querela è di sei mesi, analogamente a quanto previsto per i reati sessuali dall’art. 609-septies cod. pen.; diversamente da questi, tuttavia, la querela può essere rimessa processualmente.

Quanto alle forme di manifestazione del delitto di atti persecutori, sono previste tre specifiche circostanze aggravanti.

  1. La prima comporta l’aumento ordinario fino ad un terzo della pena nel caso in cui il soggetto agente sia il coniuge legalmente separato o divorziato della persona offesa ovvero sia o sia stato legato alla stessa da relazione affettiva ovvero nel caso in cui il fatto sia commesso con strumenti informatici o telematici. Trattasi quindi di aggravante, ad effetto comune.
  2. La seconda aggravante, ad effetto speciale, comporta un aumento fino alla metà delle pene previste per il reato di atti persecutori nel caso in cui il fatto sia commesso ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza, di un disabile ovvero con armi o da persona travisata.
  3. Un’ulteriore circostanza aggravante ad effetto comune, infine, è prevista – al di fuori della disciplina codicistica – per il caso in cui il delitto di stalking sia commesso da un soggetto in precedenza ammonito dal questore per condotte persecutorie.

Sebbene il termine stalking venga comunemente associato a comportamenti inerenti la sfera affettiva degli individui, le statistiche rilevano invece che una buona percentuale di ipotesi di atti persecutori si realizza nel condominio, dove gli animi esacerbati da rancori pregressi o le innumerevoli incomprensioni e intolleranze nei rapporti di vicinato si traducono e trasmodano spesso in condotte penalmente rilevanti. Eppure, se il reato di stalking (rectius atti persecutori) di cui all’art. 612-bis c.p., nella sua accezione generale, è ormai entrato nel bagaglio conoscitivo anche dei non cultori del diritto, la figura dello stalking condominiale è ancora in fase di assorbimento.

Il riconoscimento giuridico dello stalking condominiale è fondato su una interpretazione estensiva del reato di “atti persecutori” di cui al già visto art. 612 bis c.p. introdotto con il cosiddetto “Decreto sicurezza”, convertito con la legge 24 aprile 2009 n. 38 che disciplina il reato per atti di persecuzione. Gli atti persecutori diventano delitto ogni qualvolta le condotte reiterate di molestia e minaccia possano determinare uno stato di ansia o paura, ovvero timore per l’incolumità e cambiamento delle abitudini di vita. Si tratta dunque di quel reato commesso da chi pone in essere comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa, tanto da ingenerare in loro un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari e da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita. O addirittura l’abitazione.

stalking condominiale si configura quindi come una condotta persecutoria reiterata nei confronti di più persone a stretto contatto tra di loro e accomunate da caratteristiche simili.

La lunga marcia verso l’identificazione del reato: i rapporti con altre condotte penalmente rilevanti

Quando i rapporti in un condominio si guastano tra due condomini, generalmente le “ostilità” si manifestano in prima battuta con lo “sparlare” dell’antagonista, condotta penalmente rilevante qualora si configuri l’ipotesi della diffamazione. Anche l’amministratore di condominio può essere vittima di condotte ingiuriose o diffamatorie dei condomini profferite o nel corso dell’assemblea o in scritti affissi nelle aree condominiali o indirizzati direttamente all’amministratore (ad es. Cass. Pen., sez. V, 15.03.2013, n. 12318). Tuttavia anche l’amministratore di condominio può incorrere nel delitto di diffamazione nei confronti dei condomini nella sua attività di gestione condominiale. A quest’ultimo riguardo, la Suprema Corte ha confermato la sussistenza del reato di diffamazione, previsto dall’articolo 595 c.p., nel comportamento tenuto da un amministratore che affigge nell’atrio del condominio un avviso di imminente distacco della fornitura idrica della società di acquedotto municipale a seguito della presunta persistenza del debito di alcuni condomini espressamente indicati, e ritiene che detta condotta non possa dirsi discriminata ai sensi dell’art. 51 c.p. (Cass. Pen., sez. V, 29.01.2013, n. 4364)

Talvolta le molestie condominiali sono state ricondotte alla fattispecie dell’art. 674 c.p. che punisce il getto pericoloso di cose, atte a offendere o imbrattare o molestare persone. Di recente, in proposito, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna reato di cui agli artt. 81 cpv e 674 c.p. per avere l’agente arrecato molestie ad una condomina in quanto, abitante nello stesso stabile, aveva gettato nel piano sottostante ove si trovava l’appartamento di quest’ultima, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, quale candeggina (Cass. Pen., sez. III, 11.04.2013, n. 16459).

Andando alle condotte che si avvicinano al delitto di atti persecutori, talvolta viene contestato ai condomini il reato contravvenzionale continuato di molestie continuate ex artt. 81 e 660 c.p., per petulanza, in danno dei vicini. E’ il caso, ad esempio di una coppia di coniugi che, a causa di precedenti dissapori con il sottostante titolare di un panificio avevano compiuto atti di disturbo e molestia alle normali attività del negozio, versando grandi quantità di acqua dal piano soprastante proprio davanti all’entrata del panificio, spesso proprio quando giungevano clienti. Inoltre avevano costretto il negoziante a subire altre molestie, quali il getto di foglie, rami e altri materiali di scarto sempre dal piano superiore occupato dalla famiglia degli imputati, in prossimità dell’entrata del panificio, così da diminuirne l’immagine, il decoro e l’igiene. La Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 660 c.p. statuendo che la decisione impugnata “ha anche dato atto, in modo adeguato, dei tratti caratteristici della condotta petulante, evidenziandone la sussistenza nel caso in esame. Gli episodi di molestia sono stati plurimi, come riferito dalla persona offesa, sì che corretto appare il richiamo applicativo, in favore degli imputati, dell’istituto della continuazione” (Cass. Pen., sez. I, 14.03.2013, n. 11998). Stessa condanna per molestie continuate ai danni di un condomino che in più occasioni aveva arrecato molestie ad altra coppia di coniugi, suoi vicini di casa, posizionandosi su di un terrazzo posto a brevissima distanza dall’appartamento abitato dai predetti, scrutando in continuazione all’interno di esso, che aveva cinque finestre prospicienti su detto terrazzo, in tal modo costringendo le parti offese a tirare i tendaggi ed ad accendere la luce anche in pieno giorno per proteggere la propria privacy dalla sua intrusione; per avere altresì fatto gesti con la bocca e con le mani a titolo beffardo, in tal modo arrecando fastidio alle parti offese, da lui altresì apostrofate con frasi irridenti, sghignazzi e fischi, quando erano da lui incontrate sulle scale dell’edificio ovvero sulla pubblica via (Cass. Pen., sez. I, 15.04.2011, n. 15450).

Una coeva sentenza a quella in commento (Cass. Pen. sez. I, 24.09.2013 n. 39197), ha stabilito che risponde di molestie ex art. 660 c.p. la vicina che, per vendicarsi di vecchi rancori risalenti a una lite arrivata in tribunale, lava le scale condominiali con il detersivo che causa allergia all’altro condomino. Ed è così che la Cassazione penale, relativamente ad un simile fatto curioso ma frequente, ha condannato l’imputata all’ammenda di 100 euro, oltre al pagamento di mille euro alla cassa delle ammende e delle spese processuali alla parte civile.

Gli Ermellini hanno ritenuto sussistenti i “biasimevoli motivi” stabiliti dall’articolo 660 c.p.: venivano appositamente usati detersivi insopportabili per la vicina, tanto da causarle reazioni allergiche nonostante fosse stato richiesto di utilizzare prodotti meno irritanti, tanto che due testimoni della parte civile avevano confermato tale richiesta.

Lo stalking condominiale come reato di matrice giurisprudenziale

Quando si passa dalle molestie allo stalking condominiale? Qualora, dopo una prima serie di condotte qualificabili come mere azioni di molestia o disturbo a danno di condomini, integranti la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., le azioni persecutorie assumano le caratteristiche di quelle astrattamente previste dall’art. 612-bis c.p., poiché l’indagato volontariamente prosegue nella propria sistematica azione di molestia e disturbo, nonostante le numerose lamentele dei condomini, tanto che, per chi ha tentato di opporsi, è scattata la reazione minacciosa, diretta a questo o quel condomino, a volte a tutti indistintamente, comunque sempre con urla tali da farsi ben sentire da tutti, dell’autore del reato che, con assoluta sfrontatezza, rende pubblico il proprio programma criminoso, volto a intimidire e a creare un clima di ansia e di paura, all’interno dell’edificio, nelle persone che vi abitano. Ciò quanto ha stabilito Tribunale di Padova, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, ordinanza 15 febbraio 2013, n. 1222, che applicata all’indagato la misura del divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p. per scongiurare il concreto rischio di reiterazione di reati della stessa specie o di commissione di delitti anche più gravi.

In realtà va comunque precisato che non si tratta di un’ipotesi speciale codificata dal legislatore, bensì di una particolare applicazione giurisprudenziale della figura criminosa, resa possibile dalla non del tutto tassativa formulazione degli elementi costitutivi della fattispecie legislativamente disciplinata. La Corte di Cassazione, ha esteso ufficialmente l’ambito di applicabilità dell’art. 612-bis c.p. al contesto condominiale, con la sentenza Cass. Pen.  25.05.2011 n. 20895. Nel caso sottoposto in quell’occasione alla Corte, un condomino, con una forte sindrome maniacale, aveva posto in essere una serie di atti molesti contro alcune donne dell’edificio senza che vi fosse alcuna connessione logica tra di esse, eccetto il solo fatto di appartenere al genere femminile. Le pedinava e le braccava nell’ascensore minacciandole di morte e insultandole in vario modo. La sentenza segna il passaggio dallo stalking come reato sessuale a quello di persecuzione tout court.. Nel caso specifico, infatti, il centro dell’interesse del maniaco non era una singola donna, ma l’intero genere femminile residente nel condominio. E’ interessante il ragionamento della Corte nella configurazione del delitto di stalking per la condotta ivi descritta. La/ suprema Corte ha infatti ritenuto limitativa la lettura della norma di cui all’articolo 612-bis del codice penale in forza della quale gli atti persecutori dovrebbero indirizzarsi verso un solo soggetto ed ha quindi sussunto le varie condotte moleste perpetrate ai danni di più persone di sesso femminile nel reato di atti persecutori, vedendo in esse un’unica violazione della norma che lo punisce. Secondo il pensiero della Corte (ribadito più recentemente da Cass. pen., Sez. III, 14.11.2013, n. 45648) il fatto può essere costituito da due sole condotte, purché idonee a cagionare nella vittima un grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita. È “ineludibile l’implicazione che l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere”. E “se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all’evidenza turbamento in entrambe”. Nel caso di specie, l’imputato è stato dunque condannato per il reato di stalking ai danni dell’intero genere femminile residente nel condominio, in quanto, benché vittime dirette degli atti persecutori fossero solo alcune donne, il suo comportamento ha generato nelle altre paure e stati d’ansia nell’eventualità di incontrare l’aggressore nell’edificio, costringendole a mutare le proprie abitudini di vita.

E l’indefettibilità dell’evento nella costruzione della fattispecie è dimostrata dall’assunto per cui può configurarsi reato anche nei confronti di chi non è stato direttamente oggetto di atti persecutori, ma ha comunque subito gli effetti negativi della condotta indicati nella norma incriminatrice. Difatti, la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgere altri soggetti o comunque costituirne molestia, come nell’ipotesi di chi minacci “d’abitudine ogni persona attendendo ogni mattina nello stesso posto un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro”. È dunque “ineludibile l’implicazione che l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere”. E “se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all’evidenza turbamento in entrambe”.

Pertanto, nel caso di specie, l’imputato è stato condannato per il reato di stalking ai danni dell’intero genere femminile residente nel condominio, in quanto, benché vittime dirette degli atti persecutori siano state solo alcune donne, il suo comportamento ha generato nelle altre paure e stati d’ansia nell’eventualità di incontrare l’aggressore nell’edificio, costringendole a mutare le proprie abitudini di vita.

Lo stalking condominiale è così entrato da qualche anno a pieno titolo all’interno delle aule di giustizia, con l’estensione del campo di applicazione del reato di atti persecutori anche in contesti diversi da quelli inerenti la sfera affettiva.

L’elemento caratterizzante: la molteplicità di atti

Lo stalking condominiale si configura come un insieme di atti ripetuti volti ad arrecare volontariamente a uno o a una pluralità di condomini un disturbo intollerabile per un periodo prolungato di tempo, tale da condizionarne la vita di tutti i giorni. Le azioni volontarie e reiterate sono elementi che costituiscono lo stalking mentre il condominio costituisce il locus commissi delicti. La Corte d’Appello di Bologna aveva assolto l’imputato dopo aver riformato la decisione di condanna emessa dal Tribunale di Piacenza nei suoi confronti, poiché accusato di atti persecutori avendo, con condotte reiterate, minacciato e molestato i vicini di casa. Per la Cassazione, tuttavia, (Cass. Pen. Sez. V, 9.05.18 n. 20473) le continue azioni persecutorie non sono mitigate dal presunto esercizio del diritto di proprietà o da esigenze lavorative. La vasta gamma di azioni persecutorie messe in atto nei confronti dei vicini sono in grado di integrare il reato di stalking. Irrilevante il movente dell’azione connesso a esigenze lavorative o all’esercizio del diritto di proprietà, poiché questo, pur costituendo una potenziale circostanza inferenziale, non coincide con la coscienza e volontà del fatto della quale può rappresentare, invece, il presupposto. Infatti, sottolinea la Corte, elemento soggettivo del reato di atti persecutori è il c.d. dolo generico, integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Ciò non è escluso da eventuali scopi asseritamente perseguiti dall’autore, quali l’affermazione del diritto di proprietà o le esigenze lavorative. Anzi, ritenendo “non persecutorie” le finalità, poiché legate all’esercizio del diritto di proprietà o di esigenze lavorative, la Corte ha operato un’erronea sovrapposizione concettuale tra la nozione di dolo e quella di mero movente dell’azione. È pacifico, conclude la Cassazione, che il movente dell’azione, pur potendo contribuire all’accertamento del dolo, costituendo una potenziale circostanza inferenziale, non coincide con la coscienza e volontà del fatto, della quale può rappresentare, invece, il presupposto.

La sentenza è interessante anche perchè evidenzia come le singole condotte devono essere considerate come espressioni di un reato unico. Infatti, illegittimamente il giudice aveva effettuato una valutazione frazionata, parcellizzata e atomistica delle condotte contestante senza fornire una lettura complessiva delle stesse: alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, avrebbe dovuto seguire il loro esame globale e unitario.

Ma quante devono essere le condotte perché si parli di ripetizione? Secondo Cass. Pen. Sez. V, 28 giugno 2019, n. 28340, “Integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale”. La difesa dei ricorrenti, sottoposti a custodia cautelare in carcere, aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto confermativa della misura evidenziando, tra l’altro, che non poteva essere contestato il delitto di atti persecutori solo sulla scorta di due episodi, rispettivamente, di incendio e di danneggiamento. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi diretti ad escludere l’integrazione del reato di stalking sia punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo. Quanto all’elemento psicologico, la Corte ha precisato che per la sussistenza del reato di atti persecutori è sufficiente il dolo generico che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi (Cass. Pen. Sez. V, 19.02.2014 n. 18999).

Quanto agli episodi di danneggiamento la Cassazione, pronunciandosi sul motivo diretto ad escludere la fattispecie di reato avendo riguardo alla episodicità dei danneggiamenti, ha statuito che:  “La circostanza che il ricorrente abbia partecipato soltanto a due degli atti di danneggiamento, commessi in un ristretto periodo di tempo, non vale ad escludere la sussistenza del delitto di cui all’art. 612-bis c.p.” in quanto “Integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale” (Cass. Pen., Sez. V, 3.04.2018 n. 33842; in senso conforme già Cass. Pen., sez. V 24 settembre 2012, n. 36737; Cass. pen., sez. V, 5.07.2010, n. 25527). Tale conclusione ha lasciato perplessi quanti ritengono che con due soli atti di minaccia o molestia si possa arrivare a tali conseguenze, con il conseguente rischio di ampliare eccessivamente l’area del penalmente rilevante degli atti persecutori, anticipandone la soglia della punibilità prima dell’effettiva realizzazione dell’evento.

L’elemento caratterizzante: Il disegno persecutorio come elemento unificante all’interno della non tassativa formulazione dell’art. 612-bis c.p.

“Stalking condominiale” è dunque la terminologia con la quale si indicano le sistematiche vessazioni ed i soprusi subiti da un condomino per opera di un altro condomino. Generalmente gli atti definibili come persecutori sono posti in essere da vicini di casa, con un insieme di condotte che travalicano le semplici molestie, ma si connotano per un più profondo disegno persecutorio. Talvolta le attenzioni moleste possono essere rivolte anche nei confronti dell’amministratore, quale soggetto che polarizza le tensioni che si creano nell’ambito del “microcosmo” condominio. Tali condotte persecutorie e moleste si succedono nel tempo, acutizzandosi in alcuni momenti (ad esempio alle reazioni legali e giudiziarie di alcuni), denunce per rumori molesti, minacce) oppure utilizzando (e abusando) delle azioni legali proprio per infastidire gli altri, dopo averne provocato le reazioni.

Occorre allora verificare la sussumibilità delle condotte di stalking condominiale nel delitto di atti persecutori (612-bis c.p.), introdotto dall’art. 7 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38). La non tassativa formulazione della fattispecie incriminatrice e dei suoi elementi costitutivi affida al Giudice l’ingrato compito di tracciare il perimetro applicativo dell’art. 612-bis c.p. Questi si dovrà muovere all’interno di una discrezionalità molto ampia lasciatagli dal legislatore che ha previsto una fattispecie di reato non sufficientemente determinata e al limite di una possibile lesione del principio di legalità di cui all’art. 25 Cost. sul corollario del principio “nullum crimen, nulla poena sine lege certa”. Nella descrizione del delitto di atti persecutori, infatti, sia la condotta che gli eventi presentano notevole deficit di tassatività in quanto, lungi dal connotarsi in senso naturalistico, risultano «soggettivizzati» concernendo gli effetti la salute della vittima provocati dalle condotte incriminate, con conseguente difficoltà per il giudice di determinare il risultato fenomenologicamente separabile dall’azione e a questa legata in base ad un nesso di causalità.

La difficoltà di accertare gli eventi lesivi degli atti persecutori ha notevoli riflessi sul piano dell’elemento soggettivo del reato. Se, infatti, la Suprema Corte, definisce il dolo generico del delitto de quo come il rappresentarsi gli effetti psicologici concretamente realizzati” (Cass. Pen., sez. V, 26.03.2010, n. 11945), diviene difficile all’agente individuare la realizzazione di un evento non sufficientemente determinato dal legislatore. L’incertezza nella verifica processuale degli eventi alternativi previsti nella norma incriminatrice comporta che l’accertamento dell’evento lesivo venga riferito alla “reiterazione” degli atti di molestia o minaccia e le modalità di realizzazione delle condotte persecutorie (Cass. Pen., sez. I, 8.03.2011, n. 9117 ). Infatti, in assenza dei criteri oggettivi capaci di determinare gli eventi conseguenza degli atti persecutori, la dimostrazione della realizzazione dell’evento viene legata alla reiterazione e alle modalità delle condotte che si succedono nel tempo. La “reiterazione”, ossia la necessità di realizzazione di una pluralità di comportamenti tipici, diventa l’elemento centrale per delimitare il fatto e la realizzazione dell’evento lesivo.

La giurisprudenza di merito su discosta in definitiva, dal sopraricordato orientamento della giurisprudenza di merito, “sebbene la Cassazione abbia precisato, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p., che anche solo due condotte di minaccia o molestie siano sufficienti per la consumazione del reato, appare evidente che l’uso normativo dell’aggettivo “reiterate” implichi sicuramente condotte non sporadiche e frequenti nel tempo; in altre parole, la serialità appare evidentemente un requisito essenziale all’incriminazione, non comprendendosi, altrimenti, la differenza tra il reato continuato di molestie di cui all’art. 612 c.p. e quello di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.” (Corte Appello Napoli, sez. II, 15 ottobre 2010). Invero, il requisito della reiterazione degli atti di molestia o minaccia dovrebbe essere ricostruito alla luce degli eventi tipici che la norma richiede in relazione ai quali gli atti di aggressione devono presentare un grado di invasività nella vita della vittima da determinare uno stravolgimento psichico e della stessa organizzazione della quotidianità, “compatibile solo con condotte caratterizzate da costanza, permanenza, imponenza tali da costituire un vero e proprio impedimento alle sue normali abitudini di vita” (Trib. Roma, sez. V, 4.02.2010, n. 3181).

L’elemento caratterizzante: il comportamento esasperante che causa ansia e la modificazione delle condizioni di vita

Tale figura è stata consacrata da Cass. Pen.  28.06.16 n. 26878 che ha ribadito che il reato di stalking scatta quando un soggetto tiene nei confronti dei propri condomini un comportamento esasperante e tale da cagionare il perdurante stato di ansia della vittima (che nel caso di specie aveva iniziato a prendere dei tranquillanti) e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita. Sulla carta dunque la lettura della norma operata dalla Corte negli ultimi anni per l’applicazione estensiva dello stalking al contesto condominiale dovrebbe apprestare un efficace strumento di tutela anche per tutti coloro che in via indiretta subiscono un turbamento alla propria tranquillità domestica e sono o si sentono costretti ad alterare il proprio modus vivendi (TAR Lombardia Milano, Sez. III, 29.07.2011 n. 2019).

Questa seconda circostanza non è stata tuttavia ritenuta essenziale per la sussistenza del reato. Con Cass. Pen. 27.03.15 n. 25493 invece la Cassazione ha fatto un’importante precisazione, valida anche fuori dei casi in cui il reato di stalking ha a che fare con i rapporti di vicinato. Nella vicenda all’esame della Suprema Corte l’imputato, condannato per il reato di atti persecutori ai sensi dell’art. 612 bis c.p. per protratte minacce, ingiurie e condotte finalizzate a bloccare l’uscita o l’entrata dell’auto della persona offesa, ha tentato di difendersi sostenendo che in giudizio non è stato provato che la vittima abbia cambiato le sue abitudini di vita. Argomentazione che la Cassazione ha respinto in quanto, secondo il consolidato orientamento della stessa Corte “il delitto di atti persecutori prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo, sicché, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.”. La causazione dello stato d’ansia è dunque sufficiente alla realizzazione del reato mentre non è necessario il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa.

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