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Cassazione: nessun risarcimento per chi resta senza telefono per mesi

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Con l’ordinanza 27.08.20 n. 17894 la Cassazione, VI sezione Civile  nega il risarcimento a un soggetto rimasto senza la linea fissa del telefono perché tale diritto non assurge al rango di un diritto fondamentale della persona meritevole di risarcimento.

I fatti

Tutto ha inizio quando un soggetto stipula un contratto telefonico per l’utenza fissa con una nuova compagnia telefonica. Prima però che tale contratto diventi operativo ha un ripensamento e recede. A causa della propria indecisione, dunque, un utente nel giro di breve tempo aveva sottoscritto più contratti con diverse compagnie telefoniche, trovandosi infine nella condizione di non ricevere il servizio da nessuno degli operatori interpellati. La società nuova non aveva infatti ancora attivato il servizio al momento della revoca.

La vecchia società però, dal canto suo, lo aveva già interrotto e non ha provveduto immediatamente a ripristinare il servizio. Per dette ragioni l’uomo conviene il giudizio il suo precedente gestore telefonico, chiedendo che venga condannato a risarcirgli i danni patiti a causa dell’impossibilità di utilizzare la linea fissa per ben nove mesi. Il Giudice di Pace di Colle Sannita accoglie la domanda e condanna la società a pagare 200 euro a titolo di indennizzo per il disservizio e 2000 euro per il risarcimento del danno.

La sentenza viene appellata dalla società telefonica e il Tribunale di Benevento, con sentenza 22.12.17 n. 2276 accoglie il gravame, ritenendo non provato il danno patrimoniale e non risarcibile il danno non patrimoniale in quanto non ricorre nessuna delle ipotesi contemplate dall’art 2059 c.c., il quale prevede che: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.”

Soccombente in appello, l’uomo decide quindi di ricorrere in cassazione innanzi alla quale solleva un unico motivo di ricorso. Per il ricorrente il Tribunale ha errato nel ritenere non risarcibile in suo favore il danno non patrimoniale solo perché, a suo dire, la società non ha leso alcun diritto costituzionalmente garantito. Con l’evoluzione della società e dell’individuo il mezzo telefonico in particolare rientra sicuramente tra i mezzi di sussistenza contemplati dall’art. 570 c.p. comma 2, n. 2 anche in base a quanto affermato dalla Cassazione n. 45809/2008. Nel caso di specie poi il danno non può ritenersi lieve perché il disservizio si è protratto per diversi mesi.

La sentenza

La Cassazione però, con l’ordinanza n. 17894/2020 rigetta il ricorso precisando che il danno non patrimoniale è risarcibile solo in due casi:

  1. quando il risarcimento è espressamente previsto dalla legge;
  2. quando il fatto illecito viola un diritto fondamentale della persona (Cass. Civ. SS. UU. 11.11.2008).

Per i Giudici del Palazzaccio perché il danno patrimoniale sia risarcibile è necessario che la medesima risarcibilità sia espressamente prevista dalla legge, oppure che sia implicitamente ammessa dalla legge.

Quest’ultima ipotesi, si legge nella sentenza, ricorre quando il fatto illecito va a ledere un diritto fondamentale della persona. Secondo la Cassazione perché si possa parlare di “diritto fondamentale della persona” è necessario, innanzitutto, che tale diritto riguardi la persona e non il suo patrimonio, per cui la forzosa rinuncia a un bene materiale di norma non costituisce lesione di un “diritto della persona”, a meno che il fatto illecito abbia privato la vittima di beni materiali essenziali per la sopravvivenza, come, ad esempio, l’acqua, l’aria, il cibo, l’alloggio, i farmaci.

Inoltre, il diritto deve essere “fondamentale”, per cui il suo esercizio non può essere precluso senza perciò sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell’essere umano. E questo non è il caso dell’uso negato del telefono che, per i Giudici della Cassazione, non menoma né la dignità, né la libertà dell’essere umano, né costituisce violazione d’alcuna libertà costituzionalmente garantita e, tanto meno, di quella di comunicare, posto che nulla avrebbe impedito all’utente di servirsi di un telefono sostitutivo.

Vero è per la Corte che, come affermato dal ricorrente, che i diritti fondamentali della persona costituiscono un catalogo “aperto” destinato ad arricchirsi con il tempo. Solo di recente infatti hanno assunto tale rango il diritto alla riservatezza, all’oblio e all’identità digitale, mentre altri, ormai desueti lo hanno perso. Questo però non significa che ogni volta in cui l’evoluzione tecnologica sforna “nuovi commoda” il diritto ad utilizzarli assurga automaticamente a diritto fondamentale della persona. Affinché una situazione giuridica soggettiva possa considerarsi diritto fondamentale della persona è infatti necessario che ricorrano due requisiti.

  1. Il primo è che il diritto riguardi la persona e non il suo patrimonio. La rinuncia forzosa a godere di un bene non può considerarsi come una lesione della persona, perché il telefono non è un bene essenziale per la sopravvivenza come l’acqua, il cibo, la casa e i farmaci. Solo l’impossibilità di godere di questi beni primari integra una violazione di un diritto fondamentale.
  2. Il secondo invece è che il diritto sia “fondamentale”, ossia che non si possa sopprimere senza limitare la dignità e la libertà della persona.

Evidente che l’impossibilità di usare il telefono non lede la dignità della persona né la sua libertà né il suo diritto di comunicare, visto che si può ricorrere a un telefono sostituivo. Per la Corte chiaro quindi che il ricorrente confonde il diritto di comunicare con quello all’uso del telefono, che a differenza del primo non gode di una copertura costituzionale.

La Corte dichiara non conferenti i precedenti giurisprudenziali citati dal ricorrente:

  1. Cass. Pen, VI Sez. 11.12.08 n. 45809;
  2. Corte di Giustizia Europea 11.06.15 in causa C-1/14;
  3. Cass. Civ. III Sez. 21.06.17 n. 15349.

La prima di tali decisioni tuttavia non è pertinente rispetto al caso di specie: “Essa aveva ad oggetto un ricorso proposto da una persona condannata per violazione dell’obbligo di mantenimento del figlio minore, e così recita: “nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 (…) debbono – nella attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale – ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigente della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione). Mezzi i primi e i secondi da apprezzarsi – come è intuitivo – in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, evenienze che nel caso [di specie] i giudici di merito valutano idonee ad avvalorare l’esistenza del contestato reato nelle sue componenti oggettive e segnatamente soggettive (la decisione di primo grado segnala che l’imputato non si è mai curato di visitare o incontrare il figlio minore, tenendo un atteggiamento di indifferenza verso le sorti del bambino e dell’ex moglie, nel contempo avendo dato vita ad una nuova unione coniugale da cui è nata un’altra figlia)“.

Pure irrilevante, ai fini che qui interessano, è la decisione pronunciata da Corte giust. UE, 11.6.2015, in causa C-1/14, Base Company: “Quella decisione, infatti, aveva ad oggetto il tema della conformità all’ordinamento comunitario di una legge belga, la quale addossava anche ai soggetti fornitori esclusivamente del servizio di telefonia mobile od Internet l’obbligo di contribuire al finanziamento della fornitura del cd. “servizio universale” di telefonia: un tema, dunque, del tutto diverso da quello oggi in esame.

Né sarà superfluo aggiungere che non basta l’esistenza, nel diritto comunitario, d’una norma che preveda tariffe sociali od obblighi dei produttori nei confronti dei consumatori, per sostenere che quella norma attribuisca ai destinatari un “diritto inviolabile della persona“.

Per quanto attiene, infine, alla sentenza di Cass. Civ, Sez. III n. 15349 del 21.6.2017, l’invocazione di essa da parte del ricorrente è evidentemente frutto di un qui pro quo, dal momento che in essa si afferma un principio esattamente antitetico a quello invocato nel ricorso. Anche il caso deciso tale Sentenza, infatti, aveva ad oggetto una domanda di risarcimento del danno proposta da un utente rimasto privo del servizio telefonico a causa di un inadempimento del gestore. Anche in quel caso l’utente aveva domandato senza successo nei gradi di merito il ristoro del danno non patrimoniale, ed anche in quel caso la Corte di Cassazione stabili che il giudice di merito aveva “correttamente escluso che i disagi e i fastidi eventualmente incontrati [dall’utente] possano impingere direttamente nella tutela della libertà e sicurezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione“, non mancando di aggiungere che ai fini dell’esclusione del risarcimento del danno non patrimoniale non poteva trascurarsi anche “la molteplicità dei mezzi disponibili” per sopperire ai disservizi del gestore telefonico.

La sentenza citata dal ricorrente, dunque, non afferma affatto che telefonare è un diritto inviolabile, ma afferma una cosa ben diversa: che i padri devono fornire ai figli vitto, alloggio, abbigliamento, istruzione e svago.

Non valgono le puntualizzazioni con cui il ricorrente fa presente che ad essere interrotta è stata una linea fissa, che non aveva altri mezzi di comunicazione e che la zona in cui abita notoriamente non è coperta da altri servizi di comunicazione. Per la cassazione, infatti, si tratta di deduzioni in punto di fatto, come tali inammissibili in sede di giudizio di legittimità

Per la Cassazione, dunque, il guasto alla linea fissa, indipendentemente dalla sua durata, non viola un diritto fondamentale della persona, per cui nessun risarcimento è dovuto.

Nella memoria il ricorrente sostiene che la privazione dell’uso del telefono doveva ritenersi, nel caso specifico, violazione di un diritto fondamentale della persona, dal momento che il servizio interrotto era quello d’una linea cd. “fissa”; che egli non disponeva di altri mezzi di comunicazione; che la zona di sua residenza è “notoriamente” non coperta da altri servizi di comunicazione.

Nel suo formalismo la sentenza della Corte di Cassazione appare discutibile almeno sotto due profili

Va preliminarmente rilevato come appare discutibile aver bollato come “deduzioni in punto di fatto” i rilievi posti dal ricorrente. La conseguenza pratica, ai fini della redazione della sentenza è stata di consentire alla Corte di non considerare tali aspetti e quindi di non essere costretta a prendere sugli stessi posizione. Ma il fatto che la zona potesse essere servita solamente da una linea fissa, atteso che non vi era campo di ricezione per la telefonia mobile, è particolare determinante per qualificare la privazione della possibilità di comunicare cui per nove mesi è stato condannato il ricorrente. Solo ignorando tale particolare la Corte può concludere che egli poteva “ricorrere a un telefono sostituivo”. Sarebbe stato interessante che gli Ermellini esplicassero in che modo ciò avrebbe potuto succedere visto che anche acquistando un cellulare lo stesso non avrebbe funzionato non essendovi la ricezione. Definire tout court “deduzioni in punto di fatto” la circostanza solleva la Corte da tale spiegazione. Ma così dichiarando la Cassazione non si accorge dell’incoerenza del proprio ragionamento laddove essa stessa (avendole qualificate come tali) si pone sul piano delle considerazioni “in punto di fatto” per respingere le analoghe (anche se opposte argomentazioni del ricorrente).

La realtà è che, nel caso in esame, le deduzioni del ricorrente sono invece rilevanti perché dimostrano come l’impossibilità di avere la linea fissa (in assenza di alternative visto l’impossibilità di ricorrere alla telefonia mobile) ha negato al ricorrente la possibilità di comunicare incidendo sul suo diritto costituzionalmente garantito di poter realizzare la propria personalità. Ricordiamo infatti gli articoli 2 e 3 della Costituzione che non solo tutelano la personalità ma impegnano la Repubblica a favorirne la piena realizzazione, E poiché l’uomo è un soggetto eminentemente sociale, la violazione o la limitazione della sua possibilità di comunicare corrisponde ad una castrazione della sua personalità.

Affermare, come fa la Suprema Corte che è “chiaro quindi che il ricorrente confonde il diritto di comunicare con quello all’uso del telefono” dimostra la totale mancanza di comprensione della situazione reale, incomprensione resa possibile, come già detto, dall’aver rifiutato di prendere in considerazione il fatto che il ricorrente non reali alternative alla linea fissa. Quindi in gioco non vi è come afferma la Cassazione il “diritto all’uso del telefono” ma lo stesso “diritto di comunicare” quale espressione della personalità, bene costituzionalmente garantito.

E’ infatti inammissibile che un gestore telefonico impieghi nove (diconsi nove) mesi per ristabilire una linea telefonica fissa. Vi sono certamente i tempi tecnici necessari per il riallaccio della linea ma nove mesi sono un’eternità difficilmente giustificabile anche in un Paese del Quarto Mondo. Il fattore tempo assume un’importanza centrale laddove la sua ingiustificata ed eccessiva durata comporta l’impossibilità di esercitare un diritto costituzionalmente garantito. Non solo l’operatore avrebbe dunque dovuto corrispondere un risarcimento, ma la situazione avrebbe dovuto essere segnalata ai competenti organi che esercitano la vigilanza sui gestori telefonici ed essere valutata in sede di conferma della concessione.

Al rigetto del ricorso è seguita non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa. Secondo la Suprema Corte, infatti, il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

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