Emergenza Covid-19: sarà una circostanza attenuante o una scriminante?
Dall’inizio del 2020 il mondo intero è stato sconvolto dalla diffusione del Virus Covid-19. Stiamo vivendo, ormai da quasi un anno, una situazione di emergenza mondiale in cui ognuno di noi ha visto stravolgere i propri ritmi di vita quotidiani. È cambiato tutto, ma in peggio. L’economia si è fermata ed ovviamente a risentirne di più, sono le persone che già versavano in una situazione economica difficile. Sono tantissime, infatti, le persone che hanno perso il lavoro. Il recente rapporto Istat ha reso noto come solo nel mese di ottobre 2020 si sono persi oltre 400.000 mila posti di lavoro.
Lo Stato italiano sta cercando di aiutare le famiglie con sussidi economici di vario genere, ma ciò alle volte non basta. È inutile nascondersi dietro un dito, ci sono persone che erano invisibili prima dell’emergenza Covid-19, lo sono durante e, ahimè, lo saranno anche quando finirà tutto questo stato emergenziale.
Perciò, da semplice studiosa del diritto mi chiedevo quale valore avrà all’interno dei nostri Tribunali questa emergenza Covid-19.
Immaginate il caso di un padre di famiglia il quale, avendo perso il lavoro dal marzo del 2020, causa Covid-19, si è reso colpevole e reo confesso di un furto, all’interno di un supermercato, per un valore di circa 200 euro di spesa e l’illecito è stato chiaramente commesso per far fronte alle primarie necessità della propria famiglia.
Ebbene, è chiaro che in un caso simile l’emergenza Covid-19 potrà essere rappresentata dal colpevole come il motivo che l’ha indotto a commettere l’illecito penale.
Da qui l’interrogativo che mi son posta: è un caso in cui opera la scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. o, ancora, il Covid-19 può valere come circostanza attenuante cui all’art. 62 del c.p.?
Sommario
2. Covid-19: una circostanza attenuante ex art. 62 c.p. oppure una scriminante ex art. 54 c.p.?
1. Un breve richiamo disciplinare sull’illecito penale di cui all’art. 624 c.p.; nella specie, consumazione del furto all’interno del supermercato
Il furto è un delitto che può essere commesso da chiunque, è un illecito contro il patrimonio e si consuma con l’impossessamento indebito di un bene mobile di proprietà altrui mediante una condotta sottrattiva nei confronti del detentore dello stesso bene.
Nel caso del furto all’interno del supermercato, sappiamo che le SS.UU. con la pronuncia n. 52117 del 2014 sono intervenute sulla questione, alquanto dibattuta, del momento in cui si commette il reato di furto nei supermercati. Nella sentenza, le SS.UU. hanno risolto la seguente questione di diritto: la condotta di sottrazione di merce all’interno di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, è qualificabile come furto consumato o tentato allorché l’autore sia fermato dopo il superamento della barriera delle casse con la merce sottratta?
Sul punto, le SS.UU. hanno stabilito che: "Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine presenti in loco,), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l’agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo".
Dunque, è chiaro ormai che, affinché si consumi il reato di furto nel supermercato, è necessario che il soggetto agente abbia raggiunto la piena signoria sul bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’autore del furto.
2. Covid-19: una circostanza attenuante ex art. 62 c.p. oppure una scriminante ex art. 54 c.p.?
Il quesito che ho posto richiede una disamina distinta ma, allo stesso tempo, incrociata degli artt. 62 c.p. e art. 54 c.p.
Quanto alle circostanze, il nostro Codice penale prevede diverse tipologie di circostanze, le attenuanti e le aggravanti. Volendo limitare il nostro esame alle circostanze attenuanti, è nota la distinzione tra le attenuanti comuni e le generiche.
L’art. 62 c.p. che disciplina le circostanze attenuanti comuni recita: << Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale(1);
2) l’aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui(2);
3) l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza(3);
4) l’avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità(4);
5) l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa(5);
6) l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato(6)>>.
Ebbene, focalizziamoci sulla circostanza cui all’art. 62 n. 1 c.p.
Si legge: << l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale>>.
I "motivi di particolare valore morale e sociale" rimandano a quei motivi apprezzabili sotto il profilo etico o sociale. È chiaro che si tratta di un’espressione alquanto vaga ed indefinita che, a parer di chi scrive, si rimette alle valutazioni personali del giudice che valuta il caso concreto. Ognuno di noi ha, infatti, una percezione distinta e differente di ciò che potrebbe avere “un particolare valore morale e sociale”.
A conferma di ciò, le numero pronunce dei Tribunali in cui ogni caso viene valutato a sé, non essendo concepibile sul punto un parametro definito.
Si richiama, ad esempio, una sentenza in cui viene stabilito che: “Ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l’intima convinzione dell’agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l’obiettiva rispondenza del movente della condotta a valori etici o sociali condivisi e riconosciuti come preminenti dalla coscienza collettiva”(1).
Altresì, si richiama la recente pronuncia dalla Cassazione (2) che, in tema di circostanze attenuanti comuni, i motivi di particolare valore sociale e morale sono quelli che, in un determinato momento storico, sono riconosciuti come tali e valutati favorevolmente dalla prevalente comunità sociale e che corrispondono a valutazioni morali condivise. [Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza della scriminante nel caso No Tav ritenendo i fatti oggetto del processo espressione della volontà di opporsi alle forze dell’ordine e alla realizzazione di un’opera pubblica e solo indirettamente espressione dell’interesse alla tutela dell’ambiente e della salute, valore costituzionale generalmente condiviso].
Quanto alla scriminante prevista e disciplinata dall’art. 54 del codice penale, l’articola testualmente recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo”.
Orbene, le condizioni di operatività di tale causa oggettiva di esclusione della configurabilità di un reato sono ben note. È necessaria la costrizione e l’inevitabilità, l’attualità del pericolo, il danno grave alla persona, nonché involontarietà del pericolo.
Sappiamo, infatti, che lo stato di necessità è non per difendere qualunque diritto (qui la distinzione con la legittima difesa) ma solo in caso di “danno grave alla persona”.
Il fatto commesso in stato di necessità non è un fatto lecito, che l’ordinamento giustifica e scrimina, ma un fatto che può considerarsi solo “tollerato”; il soggetto che agisce si trova in una situazione necessitata, in cui il suo istinto di conservazione non gli pone altra scelta.
3. Riflessioni conclusive sui possibili orientamenti dei giudici di merito per gli illeciti penali commessi “a causa dell’emergenza Covid-19”
Dopo aver esaminato i concetti base che spiegano l’ambito operativo delle circostanze ex art. 62 c.p. e della scriminante ex art. 54 c.p., possiamo ipotizzare diverse declinazioni nella prassi del “valore”, ai fini della legge penale, dell’Emergenza Covid-19.
Un primo filone potrebbe accostare la “causa Covid-19” ad uno stato di necessità accedendo ad una interpretazione letterale del testo dell’articolo. Il coronavirus ha, infatti, messo in pericolo la vita delle persone che si son trovate a far fronte ad un pericolo inevitabile e non volontariamente cagionato; si pensi a chi avendo perso il lavoro e trovandosi privo di altri sostegni economici, è stato costretto a rubare del cibo all’interno dei supermarket per sopravvivere e non morire di stenti. Contestualmente, è bene sottolineare che ai fini del riconoscimento della scriminante prevista dall’art. 54 c.p., l’imputato ha un preciso onere di allegazione (3) degli elementi necessari ad integrarla: il pericolo attuale di un danno grave alla persona, l’assoluta necessità della condotta, l’inevitabilità del pericolo non volontariamente causato, nonché la proporzione tra fatto e pericolo (4). In effett,i si è ritenuto che la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare lo stato di necessità per difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (5).
Un secondo filone giurisprudenziale potrebbe, invece, avvicinare la “causa Covid-19 alla ratio di una circostanza attenuante cui all’art. 62, n.1, ritendo il coronavirus un “motivo di particolare valore sociale” ossia un motivo sociale che, in quel preciso momento storico, ha mosso il reo a commettere l’azione criminosa che, in situazioni di normalità, invece non avrebbe compiuto, ottenendo così una riduzione del quantum di pena previsto per quel fatto di reato.
In conclusione, potremmo dire che lo scenario futuro innanzi ai giudici di merito è decisamente “a geometria variabile”, vedremo più in avanti come si comporteranno i Tribunali innanzi a simili casi in cui il reo dichiarerà di aver commesso il fatto “a causa del Codiv-19”.
Come disse il Manzoni, ai posteri l’ardua sentenza.
1. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 gennaio 2017 n. 197.
2. Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 1 luglio 2020 n. 19764
3. Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916
4. Corte Cassazione, quinta sezione penale, n. 3967 del 2016
5. Sez. 6,n. 27049 del 19 marzo del 2008, Niang, Rv. 241014

