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Come reagire quando si è vittime di stalking condominiale

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Chi vive la realtà condominiale sa bene quanto possa essere difficile la convivenza con i propri vicini di casa; può accadere, infatti, che i rapporti si complichino, travalicando i confini della legalità e sconfinando in atteggiamenti delittuosi. Le cronache purtroppo ci raccontano soventemente di episodi di questo tipo, finiti anche tragicamente. Ma come è possibile difendersi? Prima di tutto bisogna capire se si è effettivamente vittime di stalking condominiale. Spesso infatti i condòmini tendono a parlare di stalking in condominio anche laddove si verifichi la classica lite di pianerottolo. Ecco perché è necessario valutare con attenzione l’effettiva sussistenza del problema. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il reato di atti persecutori configura una fattispecie speciale rispetto ai reati di minaccia e molestie. A tale ultimo proposito, si rileva che dalla collocazione sistematica della norma penale sugli atti persecutori, inserita nella generica sezione dedicata ai delitti contro la libertà morale, ma subito a ridosso della norma sulla minaccia (art. 612 c.p.),

È necessario distinguere due tipi di molestie:

  1. comportamenti persecutori reciproci, in una sorta di “guerra” di vicinato. Questa situazione non può essere definita come stalking e il conflitto può essere risolto in modo informale per mezzo di un mediatore come l’amministratore.
  2. Quando invece gli atti persecutori sono rivolti in modo unilaterale nei confronti di un condomino o un gruppo di essi si può configurare effettivamente il reato di stalking condominiale.

Il ricorso all’amministratore

Per difendersi, prima di fare la denuncia, la vittima può rivolgersi inizialmente al presunto persecutore per invitarlo a mettere fine a suoi comportamenti molesti, anche se, qualora non si intravvedano riscontri positivi da parte dello stalker, è meglio non tergiversare in questa fase in quanto potrebbe esporre a dei rischi. Se si sceglie tale via è opportuno inviare una raccomandata A/R spedita per conoscenza anche all’amministratore di condominio, così coinvolgendolo in questa prima fase. L’amministratore di condominio, infatti, per mansioni e ruolo, è investito del compito di rappresentante del condominio e, quindi, anche di mediatore tra i proprietari dello stesso immobile. Forse si potrà tornare in questo odo ad una vita normale evitando mezzi più drastici.

Lo stalking condominiale, secondo la Legge 38 del 2009 e la giurisprudenza successiva, ha caratteristiche ben precise. Le azioni di disturbo, infatti, devono ripetersi nel tempo ed essere attestate da testimoni: le autorità di pubblica sicurezza possono convocare i condòmini, non soltanto come eventuale parte lesa, ma anche come persone informate sui fatti. Allo scopo persecutorio dei fatti illeciti, deve poi aggiungersi il reiterarsi di comportamenti e atti negativi che provocano uno stato di timore e ansia nel singolo o in più persone coinvolte. Lo stalking, come ha precisato la giurisprudenza, non è necessariamente un reato contro una sola persona, ma le sue conseguenze nefaste sulla vita dei condòmini vanno accertate. Ecco perché è importante contare anche sulla “voce” di chi amministra l’immobile.

Realisticamente, tuttavia, occorre ammettere che statisticamente l’intervento dell’amministratore ha risultati molto modesti anche perché in tali contesti, l’amministratore di condominio può far ben poco perché può intervenire direttamente solo se vengono violate norme del regolamento di condominio.

Se l’amministratore non riesce a interrompere gli atti illeciti (i suoi strumenti, del resto, non sono quelli di un poliziotto) occorrerà pensare ad altre strategie (ad es. consultare un legale per presentare una denuncia penale). Tuttavia, anche in questo caso, la figura dell’amministratore potrà essere di aiuto nel ricostruire la vicenda. Se poi ci sarà un seguito giudiziario, lo stesso amministratore sarà invitato dalla magistratura a raccontare quanto sa dell’accaduto. E’ quindi opportuno che egli sia stato messo a conoscenza del maggior numero di particolari in modo che possa poi farne oggetto della sua testimonianza.

L’ammonimento

Qualora l’approccio diretto, coadiuvato magari dall’amministratore condominiale, non sortisse risultati esiste comunque un’alternativa che precede o permette di evitare di dover promuovere un processo penale contro lo stalker condominiale di turno: una prima via percorribile è data dalla possibilità per la vittima di presentare apposita richiesta di ammonimento al Questore. Esso può essere disposto unicamente nei casi in cui il reato non è perseguibile d’ufficio. L’istituto giuridico consiste in un provvedimento simile alla “diffida o avviso orale” richiamato dalla Legge n. 1423 del 1956 ed ha lo scopo di garantire una forma di tutela giuridica prima della proposizione della querela. Si tratta, in altri termini, di un ultimatum nel quale lo stalker viene avvertito circa la possibilità di dover rispondere penalmente del reato di stalking aggravato, nel caso in cui non dovesse porre un freno alla propria condotta molesta.

In questo caso è necessario presentare apposita richiesta di ammonimento al Questore, per il tramite dell’autorità di pubblica sicurezza, ex art. 8 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, n. 38. L’istanza può essere presentata presso un Comando dei Carabinieri, Commissariato di P.S. o Ufficio di Polizia Locale e successivamente viene inoltrata dalle stesse Forze dell’Ordine al Questore competente per territorio.

Il Questore, assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, emette un decreto di ammonimento orale nei confronti dello stalker, che evita al colpevole un processo penale e alla vittima di doversi avventurare nelle lungaggini della giustizia. Con tale decreto il Questore ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e’ stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni. L’ammonimento assume il carattere della diffida, tuttavia se ne differenzia in quanto mentre quest’ultima è volta a prevenire la commissione del reato, il primo interviene quando il reato è già integrato, ma prima della proposizione della querela.

Non sono mancate critiche verso questa misura, evidenziando che non vi sarebbero sufficienti garanzie per l’ammonito, considerato che il questore procede all’ammonimento senza alcun contraddittorio. Occorre però considerare che l’ammonimento è senz’altro innovativo nel nostro ordinamento in quanto implica l’esercizio di attività di polizia di sicurezza in presenza di fattispecie di reato che, di norma, richiederebbero interventi di polizia giudiziaria.

L’ammonimento rimane quindi un provvedimento di polizia di sicurezza che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell’ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

Sia l’ammonito che la persona offesa possono chiedere copia del verbale di ammonimento.

La querela

Dunque, ora che abbiamo individuato gli elementi dello stalking condominiale in un precedente contributo, se ritieni di esserne vittima, non resta che rivolgersi alle autorità competenti (Carabinieri, Forze di Polizia, ecc.) e sporgere denuncia. Presentare una querela significa attivare un livello più alto di tutela. Questa può essere sporta entro sei mesi dai fatti incriminati (cioè dall’avverarsi dell’ultimo episodio persecutorio) come i reati contro la sfera sessuale (ricordiamo che il reato di stalker è nato inizialmente nell’ambito delle situazioni patologiche in campo affettivo). Il primo passo, pertanto, da fare se si pensa di subire stalking da qualcuno è recarsi in Caserma o meglio ancora da un avvocato penalista per raccontare i fatti e sporgere querela nei confronti dell’autore del reato: questo consentirà l’avvio delle indagini e parallelamente, ove ve ne siano i presupposti, l’adozione di alcune misure cautelari (obbligo di presentazione in Caserma, divieto di frequentazione di determinati luoghi in cui si reca abitualmente la vittima, allontanamento dalla casa, obbligo di dimora e addirittura carcere).

La vittima dovrà indicare nel verbale di denuncia le generalità dello stalker, la descrizione delle condotte persecutorie, i danni subiti e la volontà di perseguire penalmente il fatto. La denuncia porta all’apertura di un procedimento di tipo penale che prevede delle indagini e un processo nei confronti dello stalker.

Saranno poi le forze dell’ordine ad accertare la veridicità dei fatti e mettere in moto il processo giudiziario.

Il reato di stalking (quindi anche quello condominiale) è punito con pene che vanno da un minimo di 6 mesi a un massimo di 5 anni di reclusione, che possono subire un aumento nel caso in cui

  1. lo stalker abbia un legame affettivo con la vittima,
  2. la vittima sia una donna incinta, un minore o un disabile,
  3. oppure se lo stalker ha agito utilizzando un’arma oppure strumenti informatici.

Finora, le cause per stalking hanno registrato un percorso più rapido rispetto ad altre dispute giudiziarie. Va però detto che non tutti i casi di stalking condominiale finiscono con la condanna del presunto persecutore.

La giurisprudenza si è mossa rapidamente e la Cass. Pen. Sez. V, sentenza 28.06.2016 n. 26878 ha di fatto confermato la misura di reclusione preventiva per la violazione di un condomino riguardo a quanto previsto all’art. 612 bis c.p. nei confronti di un altro condomino: “…1.1 Applicando tale criterio di valutazione alla fattispecie in esame va osservato che il Tribunale ha operato un sintetico ma esauriente esame della credibilità del querelante, escludendo la presenza di intenti calunniatori o di contrasti economici e valorizzando razionalmente il fatto che le sue ripetute querele, pertanto, erano state originate da una reale esasperazione derivante dalle condotte dell’indagato che aveva denunziato.

1.2 Dal testo del provvedimento – che ha passato in rassegna gli omogenei contenuti delle plurime denunce e querele sporte dalla persona offesa – è apprezzabile un implicito giudizio di attendibilità delle accuse nei confronti del ricorrente, del resto riscontrate più volte anche da interventi della Polizia Giudiziaria.

1.3 Con motivazione adeguata e logicamente ineccepibile il provvedimento impugnato ha dato conto, altresì, delle conseguenze sulla condizione di vita della persona offesa costretta ad assentarsi dal lavoro ed assumere tranquillanti, ravvisando in esse gli eventi del mutamento delle abitudini e dell’insorgere di un grave stato d’ansia. Tale deduzione è coerente con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la prova dell’evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. Sez. 5, Sentenza n. 14391 del 28 febbraio 2012 c.c. (dep. 16 aprile 2012) Rv.252314…”.

Sul punto in esame, a parere dei giudici, la condotta illecita è coerente con quanto già detto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata” (in tal senso Cass. Pen. Sez. 5, 16.04.2012 n. 14391).

Ricovero in istituto di cura per l’insano vicino di casa

I soggetti che si macchiano di un reato del genere sono spesso afflitti da disturbi psichici, da vere e proprie manie di una certa importanza, che rendono inapplicabili o comunque inutili misure di prevenzione più leggere e “la cui esecuzione (libera dai dovuti e costanti controlli) sia affidata in gran parte all’autocustodia dell’interessato” (Cass. Pen., Sez. V, 2.08.2011 n. 30573): un soggetto, infatti, che per le proprie condizione di salute mentale è incapace di autodeterminarsi, di capire l’importanza e le conseguenze delle proprie azioni sarà incapace di rispettare limitazioni e divieti di questo genere. In presenza di tali individui, dei quali sia inoltre riconosciuta ed accertata una certa pericolosità sociale, non vi sarà altro strumento di tutela se non il ricovero in un istituto di cura psichiatrica.Possono essere inoltre disposte anche misure di sicurezza, ove il sospettato di stalking, come speso accade, sia un soggetto pericoloso ed infermo di mente.

Ed è quanto accaduto ad un soggetto nei cui confronti una recentissima pronuncia della Suprema Corte ha ritenuto correttamente disposto il ricovero in istituto psichiatrico: questi infatti, stando alle denunce di più condòmini, aveva per un anno avuto “comportamenti gravemente molesti, fatti di abbandono di escrementi davanti alle porte di ingresso delle abitazioni dei condomini, danneggiamento di autovetture degli stessi, versamento di acido muriatico nei locali comuni dell’edificio, immissione di suoni ad alto volume nella confinante camera da letto della figlia minore di uno dei condomini, pronuncia di epiteti gravemente ingiuriosi nei confronti di alcune persone offese e l’inserimento di scritti di contenuto delirante nelle cassette postali” (Cass. Pen., Sez. V, 19.06.2014. n. 26589). È di tutta evidenza come simili azioni possano integrare le “condotte reiterate di molestia” richieste dall’art. 612 bis cod. pen., così come è risultato anche provato, come si legge in sentenza, “lo stato d’ansia e di timore per l’incolumità delle mogli e dei figli minori” patito dai condòmini querelanti, cui è oltretutto seguito “il mutamento delle abitudini di vita degli stessi, segnatamente derivante dalla privazione per i figli minori della possibilità di giocare all’interno del condominio”.

Il ricovero in istituto di cura per il soggetto accusato di simili reiterati e prolungati comportamenti, tali da incidere sulle abitudini e lo stile di vita degli altri condòmini e delle loro famiglie, è pertanto l’unico strumento di tutela possibile in considerazione dello stato psichico del soggetto in questione, nei confronti del quale sarebbe inutile disporre una diversa misura di prevenzione quale, ad esempio, l’allontanamento dal domicilio, tenuto conto della sua comunque accertata pericolosità sociale. La presenza quindi di uno stato di infermità mentale e della pericolosità sociale del soggetto in questione rende applicabile in casi del genere il ricovero quale “anticipazione della misura di sicurezza” che sarà poi probabilmente disposta con la sentenza che in seguito accerterà l’effettiva commissione del reato contestato (Cass. Pen., Sez. I, 20.02.1997 n. 1274): al Giudice delle Indagini Preliminari chiamato a decidere sull’applicabilità o meno del ricovero in manicomio nei confronti di un soggetto denunciato per stalking condominiale spetterà dunque accertare non solo la condizione di infermità mentale e la pericolosità sociale ma anche e soprattutto la fondatezza dell’accusa, valutando se tali condizioni potranno essere confermate in sede processuale portando ad una sentenza di condanna per il querelato.

Il divieto di avvicinamento

Per il reato di stalkeraggio, il giudice può stabilire che lo stalker non debba avvicinarsi ai luoghi frequenti dalla sua vittima o dai suoi congiunti, quindi non solo al domicilio, ma anche al posto di lavoro oppure a un luogo dove la vittima è solita passare il suo tempo libero, come la palestra. Nei casi più gravi, al fine di tutelare l’incolumità della vittima di stalking, può essere stabilito anche il divieto di dimora: all’imputato può dunque essere imposto di non dimorare in un determinato luogo, oppure di potervi accedere soltanto in seguito all’autorizzazione da parte del giudice.

Lo stalking condominiale è a tutti gli effetti una forma di atto persecutorio, anche se non è di tipo affettivo perché non esiste un legame di questo tipo tra lo stalker e la sua (o le sue) vittima.

Nel caso in cui si accerti lo stalking, il magistrato diffiderà il persecutore dal persistere nei suoi comportamenti

Illeciti e può arrivare a decidere l’allontanamento dal condominio o, se esterno, imponendo di non superare una certa distanza dall’immobile. Il Tribunale, accertata la responsabilità penale dell’imputato, può infatti emettere nei suoi confronti un’ordinanza restrittiva che impone allo stalker di lasciare la propria abitazione e di non avvicinarsi oltre i 500 metri al condominio per un determinato periodo di tempo. Al fine di informare i condòmini della sentenza, l’amministratore predisporrà una comunicazione ufficiale, in modo che tutti siano a conoscenza.

Nel 2013 si verificò un episodio di stalking condominiale a Brusegana Padova. L’autore, un 49enne padovano già noto ai Servizi sociali e psichiatrici, era divenuto da mesi l’incubo dei suoi condomini, che a causa delle reiterate minacce, molestie e lesioni, in preda all’ansia hanno finito con lo sporgere denuncia alla Procura di Padova: imbrattava il muro di cinta del condominio con scritte inneggianti l’odio razziale. Con un’ascia aveva danneggiato parti dell’edificio, abbandonava nel cortile comune oggetti ingombranti e minacciava con un bastone chi accedeva ai garage. A fine dicembre di quell’anno, la polizia locale notificò il provvedimento disposto dal gip del Tribunale di Padova, su richiesta del pm della Procura, di allontanamento da casa del residente indagato per il reato di “stalking di condominio”. Sempre in quell’anno (e sempre a Padova) con sentenza n.1222 del 15 febbraio 2013 il Tribunale di Padova impose il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dall’edificio per un condomino-stalker di Limena che terrorizzava i residenti del condominio con il suo stile di vita, “perchè, con condotte reiterate, minacciava e molestava i propri vicini di casa, anche minorenni, abitanti nel medesimo edificio condominiale ubicato in Limena, in via … in modo da cagionare ai medesimi un perdurante e grave stato di ansia e di paura e da costringere gli stessi ad alterare le proprie abitudini di vita, a volte modificando i propri percorsi per tornare a casa, evitando di far uscire di casa da soli i propri figli minorenni, ritardando la propria uscita al fine di evitare di incontrarlo o comunque verificando ogni volta, prima di uscire di casa, che non fosse presente nelle parti comuni dell’edificio, anticipando l’orario in cui andavano a letto al fine di guadagnare ore di sonno, nel timore di essere svegliati dalle molestie, trasferendo in altra parte della propria abitazione la stanza adibita a camera da letto, prendendo in seria considerazione la possibilità di cambiare abitazione.

In particolare e tra l’altro persisteva, nonostante le rimostranze e le lamentele degli altri soggetti residenti nel condominio, nel mantenere condotte di vita che recavano molestia e disturbo alla quiete e al riposo dei vicini di casa, accendendo lo stereo ad alto volume, con urla volontariamente dirette a recare disturbo, spostamento di mobili, rottura di oggetti di vetro ed altri schiamazzi, soprattutto in tempo di notte; assumeva atteggiamenti minacciosi, offensivi e provocatori ogni volta che incontrava i propri condomini all’interno dell’edificio condominiale e delle relative pertinenze e adiacenze, in molteplici occasioni urlando sulle scale del condominio minacce del tipo “vi farò morire tutti”, prospettando in più occasioni ai vicini di casa che li avrebbe uccisi o comunque avrebbe fatto loro del male e rovinato loro la vita… Molti di loro hanno dovuto spostare il letto in altra stanza e cambiare gli orari dei pasti e delle uscite, molti sono ricorsi a cure mediche, alcuni stanno seriamente pensando di vendere l’appartamento e trasferirsi.”.

In un altro caso, verificatosi a Ravenna nel 2019 analogo provvedimento fu adottato nei confronti di un 50enne di nazionalità rumena residente in città che aveva preso di mira i residenti di un condominio rendendo loro la vita impossibile; stando a quanto emerso dalle indagini effettuate dalla Polizia locale, infatti, l’uomo aveva imbrattato reiteratamente con feci le biciclette e le aree comuni del condominio, scale, muri e pianerottoli, cospargendo di sostanze oleose le scale e i muri. Un vero e proprio stalking ai condomini alcuni dei quali vivevano nel terrore tanto da dover modificare le proprie abitudini di vita. Al responsabile gli agenti della Polizia locale hanno notificato la misura cautelare disposta dal gip consistente nel divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dallo stabile in cui risiedono le persone offese per atti persecutori.

Sul punto non c’è tuttavia concordia nella giurisprudenza. Mentre nel caso dell’ex coniuge o di un fidanzato molesto è abbastanza semplice richiedere il divieto di avvicinamento, cosa succede nel caso dello stalking condominiale? Si tratta di una situazione abbastanza intricata nella misura in cui cacciare lo stalker dalla casa in cui vive rappresenta una limitazione di una sua libertà fondamentale. Si badi: tale allontanamento non rappresenta uno sfratto ma una misura cautelare personale che il giudice chiamato a decidere sulla denuncia può applicare per “semplificare” la vita dei perseguitati.

Parte della Giurisprudenza ha applicato la misura dell’allontanamento dalla dimora. Si legge in Trib. Milano 12 dicembre 2012 che “le costanti minacce, ingiurie, aggressioni fisiche e verbali integrano sicuramente “ il reato di cui all’art. 612 bis c.p., configurabile, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, anche con riferimento agli atti persecutori ai danni di più persone coabitanti nello stesso condominio e anche quando gli atti persecutori siano diretti singolarmente a persone diverse ma provochino uno o più degli eventi descritti dalla norma (ansia, paura, modifica delle condizioni di vita) a tutte le altre (Cass. Pen. Sez V n. 20895/2011)… I condomini hanno dichiarato di temere di uscire di casa e di imbattersi nella signora (…) o nel di lei convivente. La reiterazione costante delle condotte minacciose, ingiuriose, offensive dell’altrui reputazione, moleste in quanto invadenti la sfera personale, violente in quanto lesive dell’integrità fisica oltre che psichica, hanno dato origine ad un vero e proprio stillicidio persecutorio, che ha determinato, ovviamente, un disequilibrio psicologico nelle persone offese” ()…Tale misura cautelare, deve ritenersi applicabile in via generale senza alcuna limitazione ai reati commessi in ambito familiare o all’interno dell’abitazione familiare considerata la collocazione sistematica che ne consente un'(omissis) qualsiasi tipologia di reato e quindi anche per tutelare persone non coabitane sulla stessa casa”. In questo senso anche  Cass. Pen., sez. V, sentenza 9.04.2014 n. 15906.

Secondo una parte dei Giudici, tuttavia, nel caso dello stalking condominiale non può essere applicata la misura del divieto di avvicinamento a 500 metri dai luoghi nei quali si trova la vittima, perché ciò rappresenterebbe il divieto dello stalker di potersi recare in casa propria. Per Cass. Pen. Sez. V. 19.07.16 n. 30926 bisogna tenere conto che se vittima e persona offesa vivono nello stesso palazzo, l’allontanamento corrisponderebbe a un divieto di dimora.

Il divieto di dimora non potrebbe dunque essere in concreto applicato. L’unica alternativa rimarrebbe dunque quella di:

  1. imporre al colpevole l’allontanamento dai luoghi frequentati dalla vittima;
  2. disporre l’obbligo di allontanarsi dalla persona offesa nel caso in incontro casuale.

La prova

Come si può provare lo stalking condominiale?Lo stalking condominiale rientra nella più vasta categoria di stalking e, pertanto, per essere provato occorre dimostrare in giudizio tutti gli elementi che lo caratterizzano, cioè:

  1. gli atti persecutori;
  2. la reiterazione da parte dello stalker;
  3. i danni psico-fisici riportati dalla vittima sotto il profilo dell’ansia e dello stress patiti;
  4. il nesso causale tra il danno e gli atti persecutori.

Per quanto riguarda i primi due punti le parole non sempre bastano per difendersi dallo stalking condominiale. E’ meglio avere delle prove per essere tutelato dalla legge.

Le prove richieste dal Tribunale sono testimonianze scritte e orali, filmati o registrazioni che attestino la condotta reiterata dello stalker. Saranno dunque utilizzime, email, telefonate, registrazioni delle molestie subite, email, copia dei messaggi o altre comunicazioni di carattere intimidatorio Per quanto riguarda la prova della condotta persecutoria, la vittima potrà avvalersi di testimoni (ad esempio gli altri condomini).

Tuttavia Cass. Pen. 28.06.2016, n. 26878 ha stabilito il principio per cui nello stalking tra vicini la vittima è sempre credibile: “I primi due motivi del ricorso non tengono conto della costante giurisprudenza di questa Corte , secondo la quale le dichiarazioni della persona offesa dal delitto possono essere anche da sole poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità se sottoposte a vaglio critico circa l’attendibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità soggettiva del dichiarante e circa l’attendibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva di quanto riferito e non sono sottoposte alla regola di giudizio ex articolo 192 del Codice penale, comma terzo. Sul punto (Sez. U , sentenza n. 41461 , ud. del 19 luglio 2012, dep. 24.10.2012, Rv. 253214). Le regole dettate dall’articolo 192 del Codice penale, comma terzo, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa , le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione , della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto , che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone”.

La Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Applicando il criterio della credibilità del querelante operando un sintetico ma esauriente esame “escludendo la presenza di intenti calunniatori o di contrasti economici e valorizzando razionalmente il fatto che le sue … querele, pertanto, erano state originate da una reale esasperazione derivante dalle condotte dell’indagato che aveva denunziato”. Tale sentenza enuncia dunque un principio importantissimo soprattutto qualora lo stalking sia posto in essere da un gruppo di condomini contro un condomino isolato, configurando un vero e proprio caso di “bullismo condominiale”.

Per quanto riguarda i secondi due punti lo stalking condominiale deve essere provato dimostrando che: gli atti molesti hanno provocato di danni di tipo psico-fisico ed esiste un nesso causale fra il danno e l’atto persecutorio perpetrato dallo stalker. In altre parole, per provare e denunciare devi munirsi di certificato medico che attesti la sofferenza subita: stress, traumi, lesioni personali e altro.

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