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Decreto immigrazione: le novità sui permessi di soggiorno

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Il Parlamento ha convertito in legge il Decreto sicurezza n. 130/2020 (testo coordinato in calce) emanato dal Governo lo scorso 21 ottobre, segnando un rilevante mutamento di rotta nella politica dell’immigrazione.

Il Decreto Salvini che aveva abrogato il permesso per motivi umanitari, riducendo le maglie del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, può ritenersi  definitivamente superato, con l’introduzione del permesso di protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero. Non solo. La nuova legge apre scenari inediti sul tema dei “migranti climatici”, ridisegnando il permesso per calamità naturale. Notevolmente ampliate le categorie di permessi che possono convertirsi in permesso di lavoro. Più possibilità anche per ottenere  il permesso per cure mediche.

Proponiamo di seguito un primo commento alle novità più rilevanti sul diritto di immigrazione.

Sommario

Permesso per motivi umanitari, correzione di rotta dopo l’abrogazione del Decreto Salvini

La prima rilevante novità normativa è quella che pone rimedio all’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, voluta nel 2018 dal Governo guidato da M5S e Lega.

Il vuoto normativo aveva acceso il dibattito in ambito politico e giuridico, sul pericolo di violazione dell’art. 10 comma 3 della Costituzione italiana, che sancisce il diritto di asilo dello straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Il permesso per motivi umanitari rappresentava una norma di “salvaguardia”, perchè consentiva agli stranieri richiedenti asilo, che non rientravano nelle rigide fattispecie previste dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato e sul diritto alla protezione internazionale, di ottenere comunque un permesso di soggiorno se per ragioni umanitarie non era giusto disporre il rimpatrio. Il decreto Salvini aveva introdotto in sostituzione tutta una serie di altri permessi (permesso per protezione speciale, cure mediche, calamità naturale etc…), che tuttavia non permettevano di compiere una valutazione discrezionale caso per caso per ogni singolo migrante, come invece dovrebbe avvenire nel rispetto dell’art. 10 Cost., dei principi internazionali derivanti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, del Patto sui diritti economici, sociali e culturali.

La nuova legge, tornando indietro ai principi consolidati prima delle politiche di immigrazione del 2018, pur senza reintrodurre o nominare il vecchio permesso per motivi umanitari, di fatto reintroduce la stessa discrezionalità alla base del permesso umanitario, consentendo di concedere asilo quando ragioni umanitarie lo impongono. Con operazione chirurgica, il legislatore infatti ha modificato il mutilato articolo 5 comma 6 TUI,  restringendo il potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente, quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano. Non solo. Il testo della norma impone anche di tenere conto dell’esistenza, nello Stato di origine del richiedente, di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani.

Nuovi permessi di soggiorno che possono essere convertiti in permesso per lavoro subordinato.

Il nuovo comma 1 bis all’art. 6 del T.U. immigrazione,  amplia il novero dei permessi di soggiorno che possono essere convertiti in permesso di lavoro subordinato.

Oltre al permesso di soggiorno per motivi di studio, possono essere convertiti in permesso di lavoro anche:

  • il permesso di soggiorno per protezione speciale (salvo il caso di diniego della protezione internazionale, per essersi macchiato il richiedente dei gravi reati di cui all’art. 10 comma 2 D.lgs. n. 251/2007, o costituisca pericolo per la sicurezza nazionale ai sensi dell’art. 12 D.lgs. 251/2007 e casi di cui all’art. 16 D.lgs. 251/2007),
  • il permesso di soggiorno per calamità;
  • il permesso di soggiorno per residenza elettiva;
  • il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide;
  • il permesso di soggiorno per attività sportiva;
  • il permesso di soggiorno per attività artistica;
  • il permesso di soggiorno per motivi religiosi;
  • il permesso di soggiorno per assistenza minori;
  • il permesso di soggiorno per cure mediche.

Il nuovo permesso per protezione speciale a salvaguardia del diritto alla vita privata e familiare dello straniero

Il nuovo decreto amplia i divieti di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, elencati dall’art. 19 D.lgs. n. 286/1998, attraverso la modifica del comma 1.1. del predetto articolo. La nuova norma, che introduce criteri valutativi di carattere fortemente discrezionale, apre nuovi scenari per i richiedenti in attesa di permesso e allarga moltissimo la potenziale platea dei beneficiari di permesso di soggiorno.

Nella nuova formulazione della norma, sono infatti vietate le espulsioni ed i respingimenti:

  • degli stranieri che rischiano di essere sottoposti a tortura o trattamento inumano e degradante nel proprio Paese, (fattispecie questa che dà attualmente diritto al riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale);
  • quando ricorrono gli obblighi di cui all’art. 5 comma 6 TUI, ovvero ilrispettodegliobblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tenendo conto anche dell’esistenza nello Stato di appartenenza dello straniero dell’esistenza di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani (il vecchio permesso per motivi umanitari)
  • in tutti quei casi in cui l’allontanamento dal territorio italiano comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dello straniero (salvo il caso in cui non vi siano esigenze di ordine pubblico, sicurezza pubblica o di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE). Per stabilire se esista una violazione al diritto alla vita privata e familiare dello straniero, la nuova norma prevede di tenere conto dei seguenti criteri:
    • effettività dei vincoli familiari dell’interessato
    • effettivo inserimento sociale
    • durata del soggiorno in Italia
    • esistenza di legami familiari, sociali e culturali con il proprio paese di origine.

La norma codifica e recepisce proprio i criteri di giudizio che venivano utilizzati  dai giudici, prima del 2018, per stabilire quando concedere il vecchio permesso per motivi umanitari.

Se sussiste una violazione del diritto alla vita privata e familiare dunque, anche in caso di  mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente ha comunque diritto ad un permesso di soggiorno, oggi denominato permesso per protezione speciale.

Quando la Commissione Territoriale rigetta una domanda di asilo o protezione internazionale, se sussiste uno dei divieti di respingimento sopra elencati (tortura o trattamenti inumani, obblighi costituzionali o internazionali, violazione del diritto alla vita privata e familiare), deve trasmettere gli atti al Questore perchè rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale.

Divieto di espulsione degli stranieri in gravi condizioni di salute

Fra i divieti di espulsione previsti dall’art. 19 comma 2 (minori, donne in gravidanza, stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, stranieri titolari della carta di soggiorno) era previsto il divieto di allontanare gli stranieri in “condizioni di salute di particolare gravità”, purché documentate da strutture pubbliche o convenzionate, e nel caso in cui il rientro nel paese di origine avrebbe comportato un “rilevante pregiudizio” per la propria salute.

La nuova formulazione introdotta dal Decreto legge in esame, sostituisce la definizione di “condizioni di salute di particolare gravità”, con quella più tecnica ma anche più ampia di “gravi  condizioni  psico-fisiche  o  derivanti  da  gravi patologie”.

Eliminando il riferimento alla particolare gravità, la norma estende la platea dei destinatari del permesso a tutti coloro che si trovino in gravi condizioni di salute, fisiche e psichiche, non solo derivanti da una imminente patologia, ma anche preesistenti da molto tempo. Il permesso per cure  mediche, può inoltre essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Permesso di soggiorno per calamità e “migranti ambientali”

Potenziali effetti dirompenti potranno derivare anche dall’estensione dei casi di riconoscimento del permesso di soggiorno per calamità di cui all’art. 20 bis del T.u. immigrazione.

Il permesso, concesso fino ad ora nel caso in cui lo straniero avrebbe dovuto fare ritorno in un Paese in una situazione di eccezionale e contingente calamità, è adesso consentito nel caso di semplice e non necessariamente transitoria, gravità della situazione. Le parole “eccezionale e contingente” sono infatti sostituite dalla parola “grave” situazione di calamità, ampliando di fatto a dismisura le possibilità di concessione di questo tipo di permesso, e concedendo ampia discrezionalità alle Questure e ai Giudici chiamati alla individuazione ed alla valutazione della “gravità” delle situazioni.

Ad una prima lettura sembra di riconoscere nella presente modifica la volontà del Governo di aprire al riconoscimento del permesso di soggiorno per tutti i c.d. migranti ambientali o climatici, che fuggono da situazioni di fame e siccità procurate ad esempio dalla desertificazione dei loro Paesi di origine.

Che possa essere stata questa l’intenzione del legislatore d’urgenza, appare confermato anche dalla eliminazione della facoltà di proroga del permesso solo in caso di permanenza della situazione di calamità; infatti essendo eliminato a monte il riferimento alla contingenza ed eccezionalità della situazione calamitosa, non appare più necessario subordinare la proroga del permesso alla rivalutazione della gravità della situazione già compiuta in sede di prima concessione del permesso. Infine, mentre il permesso per ragioni di calamità non era convertibile in permesso per motivi di lavoro, il Decreto legge in esame elimina quel divieto di conversione, ed apre le porte alla possibilità di stabilizzare nel nostro Paese i migranti ambientali che abbiano trovato occupazione lavorativa.

Permesso di soggiorno per ricerca scientifica: favorita la stabilizzazione in Italia dei ricercatori stranieri

Vengono ampliate anche le possibilità di conversione del permesso di soggiorno per ricerca scientifica, col chiaro intento di favorire l’accoglienza in Italia di coloro che avendo completato percorsi di ricerca scientifica, intendano poi cercare un’attività lavorativa nel nostro Paese.

L’art. 27ter comma 9 bis infatti subordinava la conversione del permesso per attività di ricerca scientifica in permesso di attesa occupazione, al possesso di sufficienti redditi del richiedente e alla stipula di una polizza sanitaria o alla iscrizione al servizio sanitario nazionale mediante versamento di un contributo annuale calcolato sui redditi percepiti dal richiedente.

Adesso i due riferimenti al reddito e alla copertura per le spese sanitarie sono stati definitivamente abrogati, facilitando l’inserimento dei giovani ricercatori ancora privi di occupazione lavorativa e di risorse economiche.

Conversione del permesso di soggiorno dei minori affidati divenuti maggiorenni-novità

Per la conversione dei permessi di soggiorno ai minori affidati, divenuti maggiorenni, non è più consentito il rifiuto della domanda per la sola ragione del mancato rilascio di parere da parte del Comitato per i minori stranieri. Il decreto legge in esame nel prevedere il divieto di diniego per questa motivazione, introduce la procedura del silenzio-assenso, per cui il decorso del tempo nel silenzio dell’amministrazione competente (in questo caso del Comitato per i minori stranieri) equivale a provvedimento di accoglimento della domanda e quindi a parere favorevole.

Permesso per cure mediche e diritto dello straniero a lavorare in Italia

Il permesso per cure mediche (art. 36 D.Lgs. 286/1998) riconosciuto allo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia, per tutta la durata del trattamento terapeutico, rinnovabile finché durano le documentate necessità terapeutiche, è stato reso compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa nel nostro Paese.

Permesso per motivi di studio

Il nuovo comma 1 bis aggiunto all’art. 5 del TUI, disciplina il soggiorno in Italia degli studenti delle filiazioni italiane di universita’ straniere (art. 38 bis TUI).

Gli studenti che hanno fatto ingresso con visto per motivi di studio, rilasciato per l’intera durata del corso di studio possono soggiornare in Italia. È necessaria inoltre che la dichiarazione di presenza in Italia, sia accompagnata dalla dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio.

D.L. N. 130/2020, TESTO COORDINATO 

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