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DASPO: non avvisare l’autorità dell’impedimento a presentarsi non integra di per sé il reato

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(Cass. pen., sezione III, sentenza 9 novembre 2020, n. 31178).

I fatti processuali

Con sentenza in data 27.05.2019 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Crotone, con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’imputato Tizio per la fattispecie criminosa di cui all’art. 6, commi 1, 2 e 6, legge n. 401 del 1989. All’imputato Tizio veniva contestata l’inosservanza dell'obbligo di presentarsi presso gli uffici della Questura in concomitanza di un incontro di calcio disputato in Crotone il giorno 03.06.2014, obbligo imposto con provvedimento questorile di D.a.s.p.o.

Tizio interponeva ricorso di legittimità per mezzo del proprio difensore di fiducia, affidandone l’accoglimento a tre motivi.

Con il primo motivo veniva denunciato vizio di motivazione, a norma dell’art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p. avendo riguardo alla mancata acquisizione del certificato medico attestante l'impedimento dell'imputato a recarsi presso la Questura di Crotone il giorno del fatto contestato, violando la norma processuale di cui all’art. 190 c.p.p., a mente della quale non sono ammesse le sole prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti.

Con il secondo motivo veniva denunciato altro vizio di motivazione pur sempre ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p. e ravvisato nella illegittima osservazione del giudice del merito secondo la quale l'imputato, anche se impedito, per evitare di incorrere nel reato contestatogli, avrebbe dovuto immediatamente comunicare all'autorità preposta il suo impedimento, per consentire gli opportuni controlli

Con il terzo motivo il ricorrente denunciava, infine, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 131 bis c.p., avendo riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sulla scorta della erronea motivazione secondo la quale la sentenza impugnata aveva erroneamente affermato l'abitualità del comportamento illecito dell'imputato valorizzando un singolo episodio pregresso, sebbene, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il comportamento deve ritenersi abituale quando l'imputato abbia commesso almeno due illeciti oltre quello oggetto di giudizio.

Il Giudice di legittimità ha accolto il ricorso ritenendo fondato il secondo motivo di ricorso osservando che la fattispecie criminosa in discorso, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 6 legge n. 401 del 1989 tipizza una sola condotta consistente nella violazione dell'obbligo di presentarsi nel giorno e nell'ora indicati presso l'ufficio di polizia prestabilito. Con la conseguenza che non può accordarsi la patente di tipicità penale anche alla condotta del soggetto su cui grava l’obbligo di presentazione, nel caso di impossibilità ad adempiere e ove non proceda ad informare tempestivamente l'autorità di polizia preposta al controllo. Diversamente opinando, ha osservato il Giudice della Nomofilachia, tale modo di incedere ermeneutico veicolerebbe un grave vulnus al principio di tipicità della fattispecie delineato agli artt. 25 Cost. e 2 c.p.

Sulla scorta di tale considerazione di analisi strutturale del reato il Giudice di legittimità ha censurato altresì la decisione del giudice del merito di non acquisire il certificato medico, trattandosi di decisione fondata sul presupposto che anche l'eventuale esistenza di impedimenti per motivi di salute dell'imputato a recarsi in Questura non avrebbe escluso il reato avendo l’imputato omesso di informare tempestivamente l'autorità di polizia preposta al controllo; obbligo informativo, come analizzato, non rientrante nei tasselli di tipicità strutturale della fattispecie incriminatrice.

In conclusione, prosegue la Corte di legittimità, rilievo decisivo avrebbe rivestito l’accertamento della natura dell’impedimento al fine di constatare o meno l’operatività in concreto di una situazione di caso fortuito o di forza maggiore, che esclude la punibilità a termini dell’art. 45 c.p.

La Suprema Corte di cassazione ha poi accolto anche il terzo motivo che ha contestato la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. per l'erroneità dell'affermazione dell'abitualità della condotta motivata sul richiamo di un solo ulteriore episodio; e ciò ha fatto muovendosi nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale del massimo consesso della Corte di legittimità a mente del quale ai fini dell’attivazione e del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., il comportamento può considerarsi abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.

In ragione delle considerazioni sopra svolte il Giudice della Nomofilachia ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il presente contributo richiede un inquadramento sintetico dell’istituto giuridico del DASPO.

D.A.SPO. è l’acronimo di “Divieto di Accedere alle manifestazioni sportive” e consiste in una misura prevista dalla legge italiana al fine di impedire aggressioni violente nei luoghi degli avvenimenti sportivi.

La disciplina normativa risulta scolpita all’art. 6 legge n. 401/1989, a mente del quale il questore nel vietare l’accesso alle manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché nei luoghi, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa del destinatario del provvedimento, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il DASPO.

Il provvedimento di DASPO, ricorribile per cassazione non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e viene revocato o modificato qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

Il soggetto che contravvenga alle disposizioni normativizzate al primo e al secondo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro.

Quanto alla competenza, il provvedimento di DASPO viene adottato dal questore competente per territorio, vale a dire da parte del questore del luogo di residenza del soggetto nei cui confronti sussistono i presupposti per la sua adozione.

Sul piano della natura giuridica l’ordinanza questorile di DASPO ha natura amministrativa, conseguentemente ricalcando i requisiti prescritti dalla legge n. 241/1990 (ei sunt forma scritta, motivazione a supporto).

La motivazione deve dar conto, di poi, della ragionevolezza della durata della misura disposta (che può essere compresa tra un minimo di anni uno ed un massimo di anni cinque). La natura giuridica del provvedimento di DASPO produce i suoi riverberi non solo sulla forma ma anche sul contenuto, dal momento che lo stesso deve indicare specificamente le singole manifestazioni alle quali il soggetto destinatario non potrà accedere, nonché i luoghi interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto di persone che partecipino o assistano alle competizioni sportive ed il cui avvicinamento è precluso al destinatario.

Ora, considerato che il fine perseguito dalla norma di cui all'art. 6 cit. risulta essere quello di presidiare la sicurezza in occasione di specifiche manifestazioni sportive, ne deriva, quale logico corollario, che il divieto questorile opererà solo per le manifestazioni sportive ivi specificamente indicate e che si svolgano effettivamente; solo in tali casi l'accesso ai luoghi in cui tali manifestazioni si svolgono ovvero l'accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipino o assistano a dette manifestazioni, sostanzierà il disattendimento del provvedimento di D.A.SPO e, per conseguenza, attiverà il precetto sanzionatorio di cui al comma sesto.

Il provvedimento questorile, come detto, ha natura amministrativa, è emesso da una Autorità differente da quella giudiziaria, non è subordinato quanto alla propria efficacia ad un accertamento, anche solo non definitivo, della responsabilità del destinatario del DASPO per i fatti denunciati e si basa su di un giudizio di pericolosità condotto dalla detta autorità amministrativa e che bene può essere rivalutato su istanza dell’interessato. Giusto il tenore del disposto di cui al quinto comma dell’art. 6 legge n. 401 del 1989, infatti, in caso di venir meno o mutamento delle condizioni che hanno giustificato l’emissione del provvedimento questorile, il DASPO bene può essere revocato o modificato.

La condotta richiesta dal combinato disposto di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 6 legge n. 401 del 1989 consiste nella violazione dell'obbligo di presentarsi nel giorno e nell'ora indicati presso l'ufficio di polizia prestabilito, mentre, come correttamente considerato dalla Corte di cassazione non assume alcun rilievo la mancata informazione tempestiva dell’autorità di polizia preposta al controllo circa la mancata presentazione per un legittimo impedimento. Diversamente opinando si finirebbe per andare contro il tenore letterale della norma inoculando nel proprio DNA strutturale un obbligo di facere non tipizzato.

Ciò che, per contro, rileverà sarà la prova della legittimità dell’avanzato impedimento che bene potrà integrare un caso di impossibilità oggettiva cui resisti non potest e, dunque, in grado di escludere la punibilità della condotta omissiva antidoverosa tipizzata dalla norma in commento ai sensi dell'art. 45 c.p.

Riferimenti normativi:

Art. 6, L. 13/12/1989, n. 401 e ss.mm.ii.

Cassazione penale, sezione III, sentenza 9 novembre 2020, n. 31178

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